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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/12/2024, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 2119/2024 avente ad oggetto “ricorso congiunto per regolamentazione di figlio naturale”, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Foggia alla via della Lupa n. 26, presso lo studio dell'avv. CATERINA BUONO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia alla via CP_1 C.F._2
Gorizia n. 8, presso lo studio dell'avv. MAURO FERNANDO MARZOCCO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli istanti, fra loro non coniugati, in qualità di genitori di (nato a Persona_1
Foggia il 07.09.2021), con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 15.07.2024 hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione in relazione al figlio naturale minore, come da accordi raggiunti tra le parti ed esposti nel ricorso.
Con note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024, le parti hanno ribadito la richiesta di accoglimento della regolamentazione nei riguardi del figlio sulla base delle condizioni pattuite.
Di tali accordi il Tribunale prende atto, ai sensi dell'art. 337 ter, 2° comma, 3° periodo, c.c., recependoli con la presente sentenza, dopo averne verificato la non contrarietà all'interesse morale e materiale della prole;
gli stessi, che si intendono qui per integralmente riportati e trascritti, non sono peraltro contrari a norme imperative.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso del minore, con collocazione stabile presso la madre e alle modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti, per come documentata in atti;
lo stesso può affermarsi per tutte le altre condizioni concordate tra i genitori.
Trattandosi di pronuncia su richiesta congiunta delle parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] CP_1 • approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti nei riguardi del figlio minore
[...]
(nato il [...]) come da accordi indicati nel ricorso congiunto depositato in Persona_1 data 15.07.2024, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
03.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 2119/2024 avente ad oggetto “ricorso congiunto per regolamentazione di figlio naturale”, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Foggia alla via della Lupa n. 26, presso lo studio dell'avv. CATERINA BUONO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia alla via CP_1 C.F._2
Gorizia n. 8, presso lo studio dell'avv. MAURO FERNANDO MARZOCCO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli istanti, fra loro non coniugati, in qualità di genitori di (nato a Persona_1
Foggia il 07.09.2021), con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 15.07.2024 hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione in relazione al figlio naturale minore, come da accordi raggiunti tra le parti ed esposti nel ricorso.
Con note scritte congiunte depositate in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024, le parti hanno ribadito la richiesta di accoglimento della regolamentazione nei riguardi del figlio sulla base delle condizioni pattuite.
Di tali accordi il Tribunale prende atto, ai sensi dell'art. 337 ter, 2° comma, 3° periodo, c.c., recependoli con la presente sentenza, dopo averne verificato la non contrarietà all'interesse morale e materiale della prole;
gli stessi, che si intendono qui per integralmente riportati e trascritti, non sono peraltro contrari a norme imperative.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso del minore, con collocazione stabile presso la madre e alle modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti, per come documentata in atti;
lo stesso può affermarsi per tutte le altre condizioni concordate tra i genitori.
Trattandosi di pronuncia su richiesta congiunta delle parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] CP_1 • approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti nei riguardi del figlio minore
[...]
(nato il [...]) come da accordi indicati nel ricorso congiunto depositato in Persona_1 data 15.07.2024, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
03.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro