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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 546/2019
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to PINNA ROSSELLA resistente
OGGETTO: opposizione iscrizione ipoteca
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/2019 Parte_1
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso Controparte_1
Avvis o di iscrizione ipotecaria n. 10220191460000026002 recapitato a mezzo pec il 15.10.2019 in riferimento all'immobile sito in Trinità d'Agultu, loc. Padulazzi, distinto al catasto al fgl 7, part. 1103 - 1106 per omesso pagamento dei seguenti atti: 1) Cartella n. 10220120003708736000 del
19.04.2012; 2) Cartella n. 10220120005779707000 dell'11.04.2012; 3) Cartella n. 10220120007643040000 del
30.5.2012; 4) Cartella n. 10220120019431291000 del
19.09.2012 5) Cartella n. 10220130021570072000 del 13.6.2014
6) Cartella n. 10220140005244212000 del 28.11.2014 7)
Cartella n. 10220140020634492000 del 19.02.2015 8) Cartella
n. 10220140028227239000 del 23.04.2015 9) Cartella n.
10220150002495839000 del 06.06.2015 10) Cartella n.
10220150017778264000 del 29.03.2016 11) Cartella n.
10220160001578455000 del 24. 5.2016 12) Cartella n.
1022016000659445000 del 13.12.2016 13) Cartella n.
10220170005970159000 del 5.4.2017 14) Cartella n.
10220170013972510000 del 06.09.2017 15) Cartella n.
10220170018926978000 del 24.01.2018 16) Cartella n.
10220180002140259000 dell'8.2.2018 17) Cartella n.
10220180011936601000 del 28.09.2018 18) Cartella n.
10220180015625966000 del 15.11.201 8 19) Cartella n.
10220180019740109000 del 10.01.2019 20) Avviso di addebito
40220180000258620000 del 29.05.2018 21) Avviso di addebito
40220180000470391000 del 18.06.2018 22) Avviso di addebito
40220180003088648000 del 5.12.2018 23) Avviso di addebito
40220180004546021000 del 12.01.2019 24) Avviso di accertamento TW9076500773/2017 del 3.5.2017, precisando
Pag. 2 di 13 però di impugnare in ques ta sede gli avvisi di addebito limitatamente ai crediti di natura previdenziale.
Ha eccepito:” 1) illegittimita' della iscrizione ipotecaria sulla prima casa 2) giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
nullità dell'avviso di iscrizione per omessa sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un dirigente da lui nominato;
nullita' del preavviso per assenza di titolo esecutivo –giuridica inesis tenza della notifica degli avvisi di addebito;
omessa notifica della intimazione di pagamento ex artt. 50 e 77 decreto n. 602/1973 ai sensi dell'art.50 comma 2,
d.p.r. 602/73;
Ha chiesto:” 1) Sospendere la procedura esecutiva, l'atto impugnato e l'esecuzione del ruolo ricorrendo gravi motivi di evitare all'esponente di subire, oltre al danno già prodottosi, anche l'espropriazione immobiliare della propria abitazione, stante la fondatezza dei motivi di opposiz ione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al r icorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme non dovute;
2) per le ragioni espos te in premess a, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte l'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato e/o gli avvisi di addebito ad esso sottesi
e/o dichiarare infondata/prescritta la pretesa impositiva dell' con ogni conseque nziale pronuncia e statuizione, con CP_2
conseguente condanna al r imbors o, in favore del ricorrente, di quanto da esso eventualmente corrisposto in conseguenz a dell'atto impugnato;
3) dichiarare la illegittimità della
Pag. 3 di 13 iscrizione ipotecaria per violazione del limite previsto dall'art.
5 decreto legge n. 69/2013 (decr eto del fare) secondo cui
l'espropriazione immobiliare (e quindi l'ipoteca) non può avvenire s ulla prima casa o comunque per le somme di importo inferiore a 120 mila euro, con conseguente condanna del resistente alla cancellazione o riduz ione a propr ia cur a e spese, dell'iscriz ione ipotecaria predetta e con ordine al C onservatore dei RR.II. di Tempio Paus ania di procedere alla relativa annotazione.4) Con vittoria di spese, compensi ed onor ari di causa
Si è costituita in giudizio L' ed ha contestato quanto ex CP_3
advers o dedotto, prodotto e concluso, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione ai ruoli non previdenziali.
Ha chiesto:” 1) In via preliminare di rito: per le ragioni sopr a illustrate autorizzarsi la chiamata in causa dell'
[...]
– sede di Sassari in persona del Controparte_4
legale rappte p.t. e, conseguentemente voglia fissare nuova udienz a di discussione concedendo al resistente il termine per la notifica della presente memoria difensiva con chiamata in causa del terzo indicato.2) In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle/ruoli di natur a tributaria indic ate nell'espositiva 3) Nel merito: Rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto,4) Rigettare la richies ta di sospensiva formulata dal ricorrente 5) Sulle
Pag. 4 di 13 spese di lite. Condannare par te ricorrente alla rifusione di onorari, diritti e spese
A scioglimento della riserva in data 14/1/2021 il precedente giudicante ha ritenuto tempes tiva la costituzione della resistente ed ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei CP_3
confronti – sede di Sassari;
CP_5 CP_2
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto CP_2
del ricors o giudiziario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' con CP_2
riferimento alle contestazioni sub 1), 2), 3) e 5), afferendo ad asseriti vizi che inficerebbero l'attività del Concessionario per la Riscossione;
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMIN ARE dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione all'attività CP_2
deputata al Concessionario per la Riscossione;
NEL MERITO, respingere il ricors o in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle es attor iali/avvisi di addebito richiamate in precedenz a, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e s pese, con vittoria di spese, diritti ed onorari.- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizi.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato da
[...]
è infondata in quanto il ricorrente Controparte_6
ha esplicitamente limitato le contes tazioni avanzate nel presente giudizio ai soli avvis i di addebito, aventi ad oggetto crediti di
Pag. 5 di 13 natura previdenziale, con relativa competenza del giudice del lavoro;
nel corpo dell'atto non si muovono censure al merito della pretesa tributaria, ma solo avvers o i crediti portati dall'Is tituto previdenziale.
L'eccezione di illegittimità della Iscrizione Ipotecaria sulla
Prima casa non è fondata.
L'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione è legittima in quanto tale diritto viene riconosciuto dall'art. 77
D.P.R. n. 602 del 1973, comma 1 bis " L'agente della riscossione, anche al s olo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui s i procede non sia inferiore complessivamente a ventimila Euro" , come nel cas o in specie .
Ne discende che, sebbene ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 l'esattore non possa procedere all'espropriazione qualora l'unico immobile di proprietà del debitore sia adibito a uso abitativo e lo stesso vi risieda anagraficamente, non viene per ciò precluso di iscrivere ipoteca, ove sussistano le condizioni di cui al citato articolo 77.
Da tale norma si evince inequivocabilmente che l'ipoteca può essere eseguita in presenza di crediti molto più esigui di quelli che abilitano l'avvio della espropriazione immobiliare (Euro
20.000,00 in luogo di Euro 120.000,00) e peraltro senza che
Pag. 6 di 13 possa assumere rilievo la des tinazione (abitativa o meno) del bene.
L'ipoteca non è, dunque, la misura che viene eseguita precipuamente in vista del successivo pignoramento, ma assolve alla sua funzione tipica di garantire al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale.
La Corte di Cassazione civ. sez. V, Ord. 15/11/2021 n. 34311 ribadisce tale principio "... Ed infatti, l'iscrizione ipotecaria de qua, per la sua finalità di tutela, incontra l'unico limite del quantum debeatur, cos ì per come fissato dal legislatore, e non soggiace ai limiti per procedere ad esecuzione forzata, attesa la natura, meramente, di tutela del credito da riscuotere". Ed ancora " Da un lato, dunque, l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata (Cass. trib 22.2.2017
n. 4587), dall'altro, sulla casa di abitazione può essere iscritta ipoteca da parte dell'agente della riscossione a garanzia della sua pretesa creditoria, in quanto essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale dell'art. 2740 c.
In tema di riscossione coattiva delle impos te, anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del D.P.R., art. 77, comma 2 -bis introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D. P.R. n. 602 del 1973, art. 77D.P.R. 29/09/1973, n. 602, Art. 77 - (Iscrizione di ipoteca), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da
Pag. 7 di 13 ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo
D.P.R., come introdotto dal D. L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
E' documentale che in data 26 marzo 2019, a mezzo pec è stata indirizzata al ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, invitando il ricorrente a versare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione (v. doc. n. 1 . CP_3
Sulla eccepita inesistenza della notifica dell'atto impugnato si osserva che la Suprema Corte ha stabilito che “La notifica a mezzo pos ta elettronica certificata di una cartella di pagamento può avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento che sia duplicato informatico dell'atto originario
"nativo digitale", sia mediante una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma digitale, del documento formato in originale cartaceo….ed in ogni caso
“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di qu esti nella disciplina tributaria;
sicché il
Pag. 8 di 13 rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme s ulle notificazioni nel processo civile, comporta, in cas o di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c
Nel caso in esame la notifica ha raggiunto lo scopo in quanto lo stesso ricorrente ammette di aver ricevuto l' atto notificato via pec, pertanto ha permesso al medes imo di impugnare tale atto davanti a questo Tribunale.
Non scrutinabile l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di iscrizione per indirizzo pec non risultante nei pubblici registri come riferibile alla in Controparte_1
quanto sollevata per la prima volta nella memoria conclusionale e quindi tradiva, in ogni caso, non fondata in quanto aderendo alla decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito in merito e ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo
PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri” Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 09/11/2022) 16/01/2023, n.
982).
In relazione all'eccezione di nullità dell'avviso di iscrizione per omessa sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un dirigente da lui nominato si osserva che L'art. 1 D.L. 22 -10-
2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 -12-2016, n.
Pag. 9 di 13 225, dispone: “1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del
Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione…[…] 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto -legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, è attribuito all' di cui Controparte_1
all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed
è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
Il comma 9 prevede:” Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la garanzia della posizione giuridic a ed economica maturata alla data del trasferimento, e' tras ferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo
2112, primo e terzo comma, del codice civile;
nessun pubblico
Pag. 10 di 13 concorso, come sostenuto da parte ricorrente, doveva essere sostenuto dal sottoscrittore dell'atto impugnato;
il passaggio alla è avvenuto per diretta volontà del Controparte_1
Legislatore.
Non risultano in atti le notifiche degli avvisi di addebito da parte dell' i documenti prodotti dall'istituto sono semplici CP_2
stampati a video di alcuni report di consegna, ma non sono presenti le ricevute di invio, accettazione e consegna in formato eml.
Si richiama espressamente la motivazione della Corte d' appello
Milano, sez. lav., n. 1253 del 2021, secondo cui "la prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna (R AC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del des tinatario, che costituisce documento idoneo a dimos trare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di pos ta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019, n. 26705; Cass., 26 novembre 2018, n. 30532;
Cass., 21 luglio 2016, n. 15035).
Pur non essendoci la prova della avvenuta notifica, i crediti riportati negli avvisi di addebito n. 402 2018 00002586 20 000, riferito al periodo dal 01/2014 al 12/2014; n. 402 2018
00004703 91000 riferito al periodo dal 01/2017 al 12/2017;n.
402 2018 00030886 48 000 riferito al periodo 01/2017 al
12/2017; n. 402 2018 00045460 21 000 riferito al periodo dal
01/2015 AL 12/2015, in presenza del valido atto interruttivo
Pag. 11 di 13 della prescrizione quinquennale del 26 marzo 2019 del preavviso di ipoteca, non risultano prescritti.
Infondata da ultimo l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73, in quanto come già considerato l'iscrizione di ipoteca ha la funzione tipica di garantire al creditore la cons ervazione della garanzia patrimoniale, ma non cos tituisce atto dell'espropriazione forzata.
Il ricorso pertanto non è fondato e va rigettato.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti in lite rimane assorbita nella motivazione di cui sopra
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente in favore dell' Controparte_1
, liquidate come in dispositivo;
devono essere
[...]
interamente compensate nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore della che liquida in euro 3.000,00 oltre spese Controparte_7
generali (15%) iva e cpa da distrarsi in favore dell'avvocato Rossella Pinna dichiaratosi antistatario.
-compensa integralmente le spese nei confronti dell' CP_2
08/01/2025 Il Giudice
Pag. 12 di 13 Maria Francesca Scala
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 546/2019
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to PINNA ROSSELLA resistente
OGGETTO: opposizione iscrizione ipoteca
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 4/11/2019 Parte_1
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso Controparte_1
Avvis o di iscrizione ipotecaria n. 10220191460000026002 recapitato a mezzo pec il 15.10.2019 in riferimento all'immobile sito in Trinità d'Agultu, loc. Padulazzi, distinto al catasto al fgl 7, part. 1103 - 1106 per omesso pagamento dei seguenti atti: 1) Cartella n. 10220120003708736000 del
19.04.2012; 2) Cartella n. 10220120005779707000 dell'11.04.2012; 3) Cartella n. 10220120007643040000 del
30.5.2012; 4) Cartella n. 10220120019431291000 del
19.09.2012 5) Cartella n. 10220130021570072000 del 13.6.2014
6) Cartella n. 10220140005244212000 del 28.11.2014 7)
Cartella n. 10220140020634492000 del 19.02.2015 8) Cartella
n. 10220140028227239000 del 23.04.2015 9) Cartella n.
10220150002495839000 del 06.06.2015 10) Cartella n.
10220150017778264000 del 29.03.2016 11) Cartella n.
10220160001578455000 del 24. 5.2016 12) Cartella n.
1022016000659445000 del 13.12.2016 13) Cartella n.
10220170005970159000 del 5.4.2017 14) Cartella n.
10220170013972510000 del 06.09.2017 15) Cartella n.
10220170018926978000 del 24.01.2018 16) Cartella n.
10220180002140259000 dell'8.2.2018 17) Cartella n.
10220180011936601000 del 28.09.2018 18) Cartella n.
10220180015625966000 del 15.11.201 8 19) Cartella n.
10220180019740109000 del 10.01.2019 20) Avviso di addebito
40220180000258620000 del 29.05.2018 21) Avviso di addebito
40220180000470391000 del 18.06.2018 22) Avviso di addebito
40220180003088648000 del 5.12.2018 23) Avviso di addebito
40220180004546021000 del 12.01.2019 24) Avviso di accertamento TW9076500773/2017 del 3.5.2017, precisando
Pag. 2 di 13 però di impugnare in ques ta sede gli avvisi di addebito limitatamente ai crediti di natura previdenziale.
Ha eccepito:” 1) illegittimita' della iscrizione ipotecaria sulla prima casa 2) giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
nullità dell'avviso di iscrizione per omessa sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un dirigente da lui nominato;
nullita' del preavviso per assenza di titolo esecutivo –giuridica inesis tenza della notifica degli avvisi di addebito;
omessa notifica della intimazione di pagamento ex artt. 50 e 77 decreto n. 602/1973 ai sensi dell'art.50 comma 2,
d.p.r. 602/73;
Ha chiesto:” 1) Sospendere la procedura esecutiva, l'atto impugnato e l'esecuzione del ruolo ricorrendo gravi motivi di evitare all'esponente di subire, oltre al danno già prodottosi, anche l'espropriazione immobiliare della propria abitazione, stante la fondatezza dei motivi di opposiz ione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al r icorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme non dovute;
2) per le ragioni espos te in premess a, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte l'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato e/o gli avvisi di addebito ad esso sottesi
e/o dichiarare infondata/prescritta la pretesa impositiva dell' con ogni conseque nziale pronuncia e statuizione, con CP_2
conseguente condanna al r imbors o, in favore del ricorrente, di quanto da esso eventualmente corrisposto in conseguenz a dell'atto impugnato;
3) dichiarare la illegittimità della
Pag. 3 di 13 iscrizione ipotecaria per violazione del limite previsto dall'art.
5 decreto legge n. 69/2013 (decr eto del fare) secondo cui
l'espropriazione immobiliare (e quindi l'ipoteca) non può avvenire s ulla prima casa o comunque per le somme di importo inferiore a 120 mila euro, con conseguente condanna del resistente alla cancellazione o riduz ione a propr ia cur a e spese, dell'iscriz ione ipotecaria predetta e con ordine al C onservatore dei RR.II. di Tempio Paus ania di procedere alla relativa annotazione.4) Con vittoria di spese, compensi ed onor ari di causa
Si è costituita in giudizio L' ed ha contestato quanto ex CP_3
advers o dedotto, prodotto e concluso, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione ai ruoli non previdenziali.
Ha chiesto:” 1) In via preliminare di rito: per le ragioni sopr a illustrate autorizzarsi la chiamata in causa dell'
[...]
– sede di Sassari in persona del Controparte_4
legale rappte p.t. e, conseguentemente voglia fissare nuova udienz a di discussione concedendo al resistente il termine per la notifica della presente memoria difensiva con chiamata in causa del terzo indicato.2) In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle/ruoli di natur a tributaria indic ate nell'espositiva 3) Nel merito: Rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto,4) Rigettare la richies ta di sospensiva formulata dal ricorrente 5) Sulle
Pag. 4 di 13 spese di lite. Condannare par te ricorrente alla rifusione di onorari, diritti e spese
A scioglimento della riserva in data 14/1/2021 il precedente giudicante ha ritenuto tempes tiva la costituzione della resistente ed ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei CP_3
confronti – sede di Sassari;
CP_5 CP_2
Si è costituito in giudizio l' ed ha contestato il contenuto CP_2
del ricors o giudiziario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' con CP_2
riferimento alle contestazioni sub 1), 2), 3) e 5), afferendo ad asseriti vizi che inficerebbero l'attività del Concessionario per la Riscossione;
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMIN ARE dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione all'attività CP_2
deputata al Concessionario per la Riscossione;
NEL MERITO, respingere il ricors o in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle es attor iali/avvisi di addebito richiamate in precedenz a, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e s pese, con vittoria di spese, diritti ed onorari.- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizi.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato da
[...]
è infondata in quanto il ricorrente Controparte_6
ha esplicitamente limitato le contes tazioni avanzate nel presente giudizio ai soli avvis i di addebito, aventi ad oggetto crediti di
Pag. 5 di 13 natura previdenziale, con relativa competenza del giudice del lavoro;
nel corpo dell'atto non si muovono censure al merito della pretesa tributaria, ma solo avvers o i crediti portati dall'Is tituto previdenziale.
L'eccezione di illegittimità della Iscrizione Ipotecaria sulla
Prima casa non è fondata.
L'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione è legittima in quanto tale diritto viene riconosciuto dall'art. 77
D.P.R. n. 602 del 1973, comma 1 bis " L'agente della riscossione, anche al s olo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui s i procede non sia inferiore complessivamente a ventimila Euro" , come nel cas o in specie .
Ne discende che, sebbene ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 l'esattore non possa procedere all'espropriazione qualora l'unico immobile di proprietà del debitore sia adibito a uso abitativo e lo stesso vi risieda anagraficamente, non viene per ciò precluso di iscrivere ipoteca, ove sussistano le condizioni di cui al citato articolo 77.
Da tale norma si evince inequivocabilmente che l'ipoteca può essere eseguita in presenza di crediti molto più esigui di quelli che abilitano l'avvio della espropriazione immobiliare (Euro
20.000,00 in luogo di Euro 120.000,00) e peraltro senza che
Pag. 6 di 13 possa assumere rilievo la des tinazione (abitativa o meno) del bene.
L'ipoteca non è, dunque, la misura che viene eseguita precipuamente in vista del successivo pignoramento, ma assolve alla sua funzione tipica di garantire al creditore la conservazione della garanzia patrimoniale.
La Corte di Cassazione civ. sez. V, Ord. 15/11/2021 n. 34311 ribadisce tale principio "... Ed infatti, l'iscrizione ipotecaria de qua, per la sua finalità di tutela, incontra l'unico limite del quantum debeatur, cos ì per come fissato dal legislatore, e non soggiace ai limiti per procedere ad esecuzione forzata, attesa la natura, meramente, di tutela del credito da riscuotere". Ed ancora " Da un lato, dunque, l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata (Cass. trib 22.2.2017
n. 4587), dall'altro, sulla casa di abitazione può essere iscritta ipoteca da parte dell'agente della riscossione a garanzia della sua pretesa creditoria, in quanto essa continua a far parte dei beni che assicurano la garanzia patrimoniale dell'art. 2740 c.
In tema di riscossione coattiva delle impos te, anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del D.P.R., art. 77, comma 2 -bis introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D. P.R. n. 602 del 1973, art. 77D.P.R. 29/09/1973, n. 602, Art. 77 - (Iscrizione di ipoteca), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da
Pag. 7 di 13 ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo
D.P.R., come introdotto dal D. L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
E' documentale che in data 26 marzo 2019, a mezzo pec è stata indirizzata al ricorrente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, invitando il ricorrente a versare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione (v. doc. n. 1 . CP_3
Sulla eccepita inesistenza della notifica dell'atto impugnato si osserva che la Suprema Corte ha stabilito che “La notifica a mezzo pos ta elettronica certificata di una cartella di pagamento può avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento che sia duplicato informatico dell'atto originario
"nativo digitale", sia mediante una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma digitale, del documento formato in originale cartaceo….ed in ogni caso
“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di qu esti nella disciplina tributaria;
sicché il
Pag. 8 di 13 rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme s ulle notificazioni nel processo civile, comporta, in cas o di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c
Nel caso in esame la notifica ha raggiunto lo scopo in quanto lo stesso ricorrente ammette di aver ricevuto l' atto notificato via pec, pertanto ha permesso al medes imo di impugnare tale atto davanti a questo Tribunale.
Non scrutinabile l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di iscrizione per indirizzo pec non risultante nei pubblici registri come riferibile alla in Controparte_1
quanto sollevata per la prima volta nella memoria conclusionale e quindi tradiva, in ogni caso, non fondata in quanto aderendo alla decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito in merito e ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo
PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri” Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 09/11/2022) 16/01/2023, n.
982).
In relazione all'eccezione di nullità dell'avviso di iscrizione per omessa sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un dirigente da lui nominato si osserva che L'art. 1 D.L. 22 -10-
2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 -12-2016, n.
Pag. 9 di 13 225, dispone: “1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del
Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione…[…] 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto -legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, è attribuito all' di cui Controparte_1
all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed
è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
Il comma 9 prevede:” Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con la garanzia della posizione giuridic a ed economica maturata alla data del trasferimento, e' tras ferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. A tale personale si applica l'articolo
2112, primo e terzo comma, del codice civile;
nessun pubblico
Pag. 10 di 13 concorso, come sostenuto da parte ricorrente, doveva essere sostenuto dal sottoscrittore dell'atto impugnato;
il passaggio alla è avvenuto per diretta volontà del Controparte_1
Legislatore.
Non risultano in atti le notifiche degli avvisi di addebito da parte dell' i documenti prodotti dall'istituto sono semplici CP_2
stampati a video di alcuni report di consegna, ma non sono presenti le ricevute di invio, accettazione e consegna in formato eml.
Si richiama espressamente la motivazione della Corte d' appello
Milano, sez. lav., n. 1253 del 2021, secondo cui "la prova della notifica via pec è assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna (R AC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del des tinatario, che costituisce documento idoneo a dimos trare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di pos ta elettronica del destinatario (in tal senso cfr. ex multis Cass., 21 ottobre 2019, n. 26705; Cass., 26 novembre 2018, n. 30532;
Cass., 21 luglio 2016, n. 15035).
Pur non essendoci la prova della avvenuta notifica, i crediti riportati negli avvisi di addebito n. 402 2018 00002586 20 000, riferito al periodo dal 01/2014 al 12/2014; n. 402 2018
00004703 91000 riferito al periodo dal 01/2017 al 12/2017;n.
402 2018 00030886 48 000 riferito al periodo 01/2017 al
12/2017; n. 402 2018 00045460 21 000 riferito al periodo dal
01/2015 AL 12/2015, in presenza del valido atto interruttivo
Pag. 11 di 13 della prescrizione quinquennale del 26 marzo 2019 del preavviso di ipoteca, non risultano prescritti.
Infondata da ultimo l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73, in quanto come già considerato l'iscrizione di ipoteca ha la funzione tipica di garantire al creditore la cons ervazione della garanzia patrimoniale, ma non cos tituisce atto dell'espropriazione forzata.
Il ricorso pertanto non è fondato e va rigettato.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti in lite rimane assorbita nella motivazione di cui sopra
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente in favore dell' Controparte_1
, liquidate come in dispositivo;
devono essere
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interamente compensate nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore della che liquida in euro 3.000,00 oltre spese Controparte_7
generali (15%) iva e cpa da distrarsi in favore dell'avvocato Rossella Pinna dichiaratosi antistatario.
-compensa integralmente le spese nei confronti dell' CP_2
08/01/2025 Il Giudice
Pag. 12 di 13 Maria Francesca Scala
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