Articolo 368 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 369Articolo 357
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 368. Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale 1. Ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , l'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.
2. ((Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)) , la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all' articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .
In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell' ((allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006)) , se cio' si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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