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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/11/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 684 dell'anno posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (cod. fis - partita iva ) e l'Avv. IO BA (cod. fis. P.IVA_1
) nata a [...] il [...] elettivamente domiciliate in C.F._1
Messina, via Camiciotti n. 86, presso lo studio dell'avv. Luigi BA
che le rappresenta e difende in virtù di mandato in atti Email_1
APPELLANTI
E
Controparte_1
(cod. fis. ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui
Uffici in Messina Via dei Mille n. 65 Is. 221, ha domicilio legale
( Email_2
APPELLATO nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dall'Avv. Enrico Caratozzolo
( e dall'Avv. Maria Lombardo Email_3
( per procura in atti con studio in Messina, via Email_4
Ghibellina n. 57.
APPELLATO
Avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Messina n. 13803/2023, depositata in data 11/08/2023 nel giudizio R.G. n. 4631/2020.
OGGETTO: domanda di rivendicazione proprietà
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e IO BA Parte_1 convenivano in giudizio la Controparte_1
.
[...]
Le ricorrenti, premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Messina, Via
Consolare Pompea 2, in Catasto terreni al fg. 102, partt. 166, 2652 e 2604, rilevavano che la part. 2604, di circa mq. 308, risultava erroneamente intestata in Catasto al
Demanio Marittimo;
chiedevano accertarsi la proprietà della predetta particella in capo alla società ricorrente, sulla scorta di titoli di proprietà e di un verbale di delimitazione ex art. 32 cod. nav. del 30/06/1976 con il quale il demanio marittimo aveva riconosciuto la proprietà del bene in capo alla Rilevavano inoltre che, con contratto Parte_1 del 1990, IO BA, socia della aveva concesso in locazione detto Parte_1 immobile a contratto poi risolto nel 1993 con un provvedimento di CP_3 convalida di sfratto per morosità emesso dal Pretore di Messina, e che da allora il non aveva provveduto al rilascio dell'immobile, continuando a detenerlo CP_2 unitamente al figlio , il quale non poteva vantare alcun titolo legittimante la CP_2 detenzione. In ordine a tali rapporti erano pendenti tra le ricorrenti ed i giudizi CP_2 innanzi al Tribunale di Messina e le ricorrenti lamentavano che, a loro insaputa, nel pag. 2/15 2004 il Marittimo aveva rilasciato a una concessione per CP_4 Controparte_2
l'utilizzo di una porzione pari a mq 94 della particella 2604 in questione.
Ciò premesso le ricorrenti chiedevano, in via cautelare, il sequestro giudiziario dell'immobile (part. 2604) dell'estensione di circa mq 308, illegittimamente detenuto da e;
nel merito, accertata la proprietà in capo alla CP_3 Controparte_2 [...] della part. 2604 estesa mq 308 ed i relativi confini con l'area Parte_1 del , chiedevano la condanna di quest'ultimo al rilascio del predetto Controparte_5 immobile libero e sgombro da persone e cose in favore della società ricorrente nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in Euro 83.325,00, subiti a causa della illegittima concessione rilasciata dal ai CP_4 CP_2
Nell'instaurato giudizio RG. 4631/2020 si è costituito l' Controparte_1
contestando le pretese delle ricorrenti e, in particolare, l'asserito
[...] riconoscimento della proprietà della part. 2604 in capo alla società da parte del Pt_1
atteso che il verbale di delimitazione richiamato in ricorso non era stato CP_4 approvato;
ribadiva la natura demaniale dell'immobile in questione e chiedeva il rigetto delle domande, anche risarcitorie, formulate dalle ricorrenti.
Nel procedimento interveniva volontariamente il quale si associava Controparte_2 alle difese svolte dall'Avvocatura e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25/01/2021 il ricorso per sequestro giudiziario proposto dalle ricorrenti veniva rigettato.
La causa era istruita documentalmente e con CTU, affidata all'Ing. Ing. . Persona_1
Con ordinanza del 11/08/2023 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha così deciso ritenendo di non dare valenza probatoria al verbale di delimitazione ex art. 32 cod. nav, come pure sulla scorta del risultato della
CTU.
Avverso la suddetta ordinanza la e l'avv. IO Parte_1
BA hanno proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti l' Controparte_1
e , chiedendo il rigetto
[...] Controparte_2 dell'appello. pag. 3/15 La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Viene preliminarmente all'attenzione della Corte il secondo motivo di impugnazione, con il quale le appellanti contestano la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di accertamento della proprietà e, quindi, di rivendicazione, per mancato raggiungimento della prova, escludendo, quindi, che la porzione di terreno, di mq. 308 circa, indicata catastalmente alla particella 2604 del foglio 102 del Comune di Messina, sia di proprietà della società. Sul punto si soffermano in maniera articolata sulla individuazione del bene rivendicato e sulla disamina dei titoli di provenienza, con particolare riferimento al verbale di delimitazione demaniale ex art 32 cod. nav ritenuto dal Giudice privo di efficacia probatoria.
Osserva la Corte che preliminarmente è opportuno richiamare la sequenza degli atti con i quali
è stato via via trasferito il diritto di proprietà sull'area in questione:
- con atto di compravendita Notaio del 25/10/1927, rep. n. 2454, registrato a Messina Per_2 il 09/11/1927 al n. 1964 vol. 318, acquistava da “la quota Persona_3 CP_6
indivisa corrispondente alla giusta quarta parte di un fondo rustico sito nel territorio di
Messina, Villaggio Annunziata, contrada Paradiso, confinante con la strada Provinciale
Messina-Faro, alla quale è in parte sottostante, proprietà e ”; Per_4 Controparte_7
- con atto di divisione Notaio del 27/12/1927, rep. n. 5435 racc. n. 3495 (al quale è Persona_5
allegata perizia con planimetria redatta da un tecnico nominato dal Tribunale di Messina, che ha proceduto alla composizione di quattro lotti di uguale valore), a viene Persona_3 assegnato il lotto quattro;
tale lotto è indicato nella allegata perizia con il colore verde ed ivi così identificato: “terreno a forma trapezoidale che misura una superficie di metri quadrati milleduecentocinquantaquattro e 91/100 (mq. 1254,91) confina a nord con la linea divisoria del terzo lotto ad ovest con la rotabile Messina Faro, a sud col torrente Annunziata ad est con la spiaggia”;
- successivamente nell'anno 1967 la Provincia di Messina espropriava a mq. Persona_3
229,16, in adiacenza al torrente Annunziata, per la costruzione della stradella c.d. Case Basse;
pag. 4/15 - in data 21/12/1979 muore , al quale succede la figlia Persona_3 Controparte_8 come da denuncia di successione n. 17 vol. 1477;
- con atto di donazione Notaio del 14/05/1984, rep. n. 7037 racc. n. 1646, Persona_6
registrato a Messina il 01/06/1984, dona alla figlia un Controparte_8 CP_9
“appezzamento di terreno incolto, sito in Messina, località Paradiso, con annessa baracca in muratura con copertura in lamiera, ivi insistente, di complessivi mq. 990 confinante con strada pubblica, torrente Annunziata, e ” … “lo trasferisce unitamente a tutti gli CP_4 CP_10
accessori, pertinenze e dipendenze, diritti, azioni, ragioni, tutto incluso e niente escluso”, catastato come particella 166 di 990 mq.
- con atto di compravendita Notaio del 29/06/1988, rep. n. 51482 racc. n. 7655, Persona_7
registrato a Messina il 15/07/1988, vende alla “tutto ed intero il CP_9 Parte_1
terreno di sua proprietà, con i manufatti che ivi insistono, sito in Messina, viale Annunziata, località Paradiso, dell'estensione di are 9,90 (are nove e centiare novanta) catastali. Particella
166 che confina con il detto viale Annunziata, con torrente Annunziata, con e con CP_4
proprietà ”. CP_10
Nella determinazione assunta nel giudizio di prime cure sono risultati determinanti alcuni fattori, fra cui la mancanza di titoli pienamente giustificativi e dimostrativi della titolarità ab origine del diritto di proprietà, la valutazione negativa sulla efficacia del verbale di delimitazione demaniale, il risultato della CTU e la ricostruzione storica sotto l'aspetto catastale fino all'attuale condizione.
Osserva la Corte che la domanda principale delle originarie attrici, oggi appellanti, essendo volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sul terreno in questione, funzionale a conseguire il rilascio del bene indebitamente posseduto da altri, si inquadra nel contesto della tipica azione di rivendicazione della proprietà, prevista dall'art. 948 cod. civ.: essa ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene, al fine riacquisirne il possesso. Inoltre, per il suo accoglimento è necessaria la
"probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce, fino a un titolo di acquisto originario, ad esempio idoneo a coprire il periodo necessario per l'usucapione: Cass. 19 gennaio 2022, n. 1569; Cass. 25 febbraio 2025, n. 4874).
pag. 5/15 Si tratta, in sostanza, di dimostrare che l'attore non solo abbia un titolo di acquisto della proprietà, ma anche che colui che gli ha trasferito il diritto era a sua volta proprietario, e così via fino a risalire ad un titolo originario che garantisca la certezza della proprietà. Questo principio si fonda sulla considerazione che la compravendita, come qualsiasi contratto a effetti reali, ha natura derivativa: trasferisce il diritto solo se il venditore era titolare. In mancanza di questa condizione, il contratto successivo non può giustificare l'attribuzione della proprietà, e il mero atto notarile di compravendita diventa un elemento meramente indiziario, suscettibile di essere rafforzato solo mediante la dimostrazione dei titoli dei precedenti proprietari. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire che il rivendicante non può limitarsi a fornire il proprio titolo, ma deve ricostruire la catena dei trasferimenti sino ad un acquisto originario certo (Cass. civ., Sez. II, 12 novembre 2012, n. 19505; Cass. civ., Sez. II, 27 febbraio 2013, n. 4917; Cass. civ., Sez. II, 30 novembre 2016, n. 24349).
Va aggiunto che la Suprema Corte ha più volte ribadito che la trascrizione del titolo nei registri immobiliari non ha valore probatorio, essendo una mera pubblicità dichiarativa ai sensi dell'art. 2652 cod.civ. La pubblicità immobiliare ha dunque una funzione meramente informativa, destinata a rendere conoscibili i trasferimenti, ma non sostituisce la necessità di provare la proprietà sostanziale. Pertanto, in assenza della dimostrazione della titolarità dei precedenti proprietari, l'atto di compravendita, pur essendo valido e trascritto, non è sufficiente a fondare la domanda di rivendicazione.
Tutto ciò premesso in diritto, per come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, le odierne appellanti non hanno ottemperato a gravoso onere probatorio su di esse gravante e, quindi, non hanno infatti fornito o allegato elementi probatori tali da dimostrare la titolarità del diritto di proprietà anche dei loro dante causa.
Nella fattispecie per cui è causa va inoltre rilevato che la questione è complicata dalla contestazione circa l'appartenenza o meno del terreno al demanio marittimo, che impone un onere probatorio ancor più stringente in ordine alla petesa del privato (si veda, ad esempio,
Cass. 17 luglio 2025, n. 19755, secondo cui ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai pag. 6/15 caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare;
sicchè non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità; Cass. 23 maggio 2023,
n. 14269, secondo cui la sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico).
La ricostruzione storica delle appellanti parte già dall'anno 1927 con il trasferimento a Per_3
da senza però alcuna ulteriore indicazione in ordine al titolo di
[...] CP_6
proprietà di ovvero dei precedenti trasferimenti in favore dei suoi ulteriori CP_6
dante causa da parte del demanio marittimo, ovvero di specifica classificazione privatistica del bene in questione;
in sostanza, i titoli allegati dalle odierne appellanti risultano insufficienti, in quanto dimostrano il trasferimento in favore della alla data attuale ma non Pt_1 comprovano, risalendo nei titoli precedenti, che il dante causa ivi indicato come primo
( nel 1927) avesse effettivamente la titolarità del diritto che ha ceduto. CP_6
In soccorso delle appellanti non possono nemmeno intervenire le risultanze catastali e sul punto per quanto concerne il rapporto fra individuazione catastale ed atti pubblici di provenienza, va osservato quanto segue.
Il catasto risulta concretamente istituito solo nell'anno 1931 con il R.D. n. 1572 del
08/10/1931, partendo sostanzialmente dal nulla con i mezzi e la strumentazione che la tecnologia dell'epoca poteva offrire e quindi con evidenti limiti di azione.
In particolare l'art. 2 del citato R.D. 1572 del 1931 dispone che il catasto doveva avere per oggetto quello di “rilevare la figura e la estensione delle singole proprietà”; in altri termini gli operatori del neonato catasto, nel formulare piante e mappe e nel numerare le particelle, avrebbero dovuto tenere conto della estensione delle singole proprietà, con i limiti, ripetesi, determinati dai mezzi a disposizione come pure dalle scarne indicazioni contenute negli atti notarili dell'epoca.
pag. 7/15 Ad ogni buon conto, va precisato che nel confronto fra le risultanze catastali ed i titoli di proprietà, sono questi ultimi a prevalere e ad avere valenza in ordine alla individuazione e riconoscimento del diritto di proprietà; in altri termini il catasto cede totalmente di fronte ad un titolo di proprietà, e nella fattispecie ogni disegno catastale, sia esso più o meno recente, non ha alcun valore di fronte agli atti notarili laddove di contenuto sufficiente ad individuare con precisione le unità immobiliari.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi più volte su tale principio e, proprio in materia di regolamento confini, ha affermato il carattere meramente sussidiario del catasto rispetto ai titoli di proprietà, posto che la base primaria dell'indagine del giudice di merito al riguardo è costituita “dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà” (Cass. 25 ottobre 2013, n. 24167; Cass. 17/10/2007 n. 21834) e che i certificati catastali “sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini” (in tal senso anche Cass. 11/11/1997 n. 11115; Cass. 4/03/2011 n. 5257).
Con le sentenze n. 8152/01 e 5633/02, la Cassazione ha anche precisato che a fronte di un titolo d'acquisto non sono utilizzabili i dati catastali, utili solo come concorrenti elementi indiziari di valutazione ed ancora con la sentenza 29/10–5/12/2013, n. 27296 afferma che “le indicazioni catastali non sono elementi decisivi per l'accertamento del diritto di proprietà”, come pure che “costituisce principio consolidato, infatti, che la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ., essendo necessario in materia l'atto scritto ad substantiam (anche Sez. II, Sent. 04/03/2011, n. 5257)
Ancora Cassazione n. 23682 del 2015, sempre in tema di individuazione confini, ha stabilito che per la definizione degli stessi valgono i rogiti notarili e le testimonianze, e solo in loro assenza valgono le mappe catastali in quanto il ricorso a queste è un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario: conformi Cass, sez. II, 23/01/1995, n. 739 e sez. II,
11/11/1997, n. 11115, ed inoltre sez. II, 16/02/2005, n. 3101, sez. II, 11/06/2004, n. 11200 secondo le quali “quando altri elementi probatori permettono l'individuazione del confine reale, tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali e il riferimento ad esse deve ritenersi non necessario” e addirittura che “il principio di sussidiarietà risulta pertanto violato
pag. 8/15 qualora il magistrato utilizzi direttamente le mappe catastali senza aver prima verificato
l'obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee”.
Anche la giustizia amministrativa ha affrontato la questione.
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4208, del 6/08/2014 afferma che “il ricorso ai dati catastali - che non solo hanno natura tecnica e sono preordinati essenzialmente all'assolvimento di funzioni tributarie ma anche spesso sfuggono alla diretta percezione da parte dei contraenti - ha solo carattere sussidiario, essendo ammesso unicamente nell'ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise in ordine ai confini”, ed ha quindi rimarcato la impossibilità di far discendere la prova della pregressa consistenza dell'immobile dalle dette risultanze catastali.
Sempre il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) si è pronunciato sull'argomento anche con la sentenza 05/01/2015 n. 5 ed ha affermato che “ai fini della determinazione dell'effettiva proprietà del bene, alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un definitivo valore probatorio, bensì una valenza meramente sussidiaria rispetto
a quanto desumibile dagli atti traslativi in quanto contenenti utili indicazioni in ordine all'estensione dei fondi confinanti”
Ormai da tempo, quindi, la giurisprudenza, sia quella in sede civile che quella amministrativa, è costantemente orientata nel senso che i titoli di provenienza prevalgono totalmente sulle risultanze catastali.
Ne consegue che anche nella fattispecie per cui è causa va data preminente rilevanza agli atti e solo sussidiaria alle risultanze catastali, ma, come evidenziato, gli atti prodotti in giudizio non sono risultati sufficienti a dimostrare il titolo ab origine.
Va formulata una ulteriore considerazione avente ad oggetto il verbale di delimitazione n. 59 redatto ex art 32 cod. nav in data 30/06/1976 che le appellanti invocano a supporto della loro domanda.
Nel suddetto verbale a pag 4 si legge che la Commissione “dopo aver preso visione dei verbali provvisori redatti in data 4.8.1972 e 15.3 1973, determina la linea di confine fra l demanio dello
Stato – ramo IN NT ed i privati frontisti, nonché fra il medesimo Demanio ed il patrimonio dell'Amministrazione Provinciale secondo la poligonale tracciata con tratto rosso continuo sull'unità planimetrica in scala 1:1000 allegata al presente verbale e del qual forma
pag. 9/15 parte integrante. Detta linea collega i punti indicati coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (diciannove), 20, 21, 22 qui di seguito descritti;”
Secondo le appellanti dal suddetto verbale risulta che, in contraddittorio, è stato riconosciuto che le particelle ricadenti a monte della linea di dividente demaniale tracciata in quella sede
(con i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9) sarebbero di appartenenza dei privati, ivi risultando compresa l'estensione corrispondente alla particella 2604.
Tuttavia, l' resistente, nel giudizio di primo grado, ha dedotto che il verbale di CP_1
delimitazione di cui sopra non sarebbe stato approvato, come si evincerebbe da una postilla apposta, peraltro a distanza di oltre quattro anni, dal Comandante Marittimo “per CP_11
le ragioni indicate nei fogli n. 9080 del 20.05.1980 dell'Intendenza di Finanza e n. 2/1695/DM del 4.06.1980 della Direzione Marittima di Catania” e che, quindi, non sarebbe perfezionato dal punto di vista amministrativo;
per tale ragione il Giudice di prime cure ha poi ritenuto di non conferire valenza probatoria al verbale che pertanto non è risultato d ausilio alla società per la propria rivendicazione.
La Corte ritine però di non concordare con quanto ritenuto dal Tribunale, e sul punto evidenzia quanto segue.
Il verbale in questione, per come si evince dagli allegati prodotti in atti dallo stesso
Assessorato, è stato regolarmente approvato con Decreto regionale n. 843 del 20/12/2018, registrato All'Agenzia delle entrate e notificato alle parti, fra cui anche la Capitaneria di Porto di Messina, dallo stesso . Controparte_1
L'approvazione con decreto e sua pubblicazione nella G.U.R.S. conferiscono piena validità ed ufficialità al verbale che pertanto costituisce a pieno titolo, atto amministrativo valido e strumentalmente utilizzabile quale supporto probatorio per le odierne appellanti;
peraltro la presunta non approvazione del verbale risulterebbe determinata dal parere contrario espresso dall'Intendenza di Finanza in forza delle valutazioni dell'UTE che però non riguardano espressamente la delimitazione delle aree e quindi l'effettiva proprietà da parte dei privati, ma semmai altre considerazioni secondarie quali il mancato invito di tutte le ditte intestatarie e la mancata valorizzazione dei dati catastali.
pag. 10/15 Osserva però la Corte che il verbale di delimitazione demaniale ex art. 32 cod. nav non ha valore traslativo della proprietà e quindi con esso non si assegna il diritto di proprietà ai privati, ma lo stesso è strumento utilizzato solo per individuare il confine fra l'area demaniale e quella privata e pertanto può costituire strumento probatorio ma solo nel caso in cui il privato sia in possesso di titoli dimostrativi della sua proprietà e si controverta sugli esatti confini fra area privata e area demaniale;
il procedimento in questione mira a rendere evidente la demarcazione tra il demanio stesso e le proprietà private adiacenti, e si conclude con un atto amministrativo di mero accertamento in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con la conseguenza che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario.
In conclusione nemmeno il suddetto verbale, al quale comunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale va riconosciuta piena efficacia, può costituire titolo idoneo a superare la probatio diabolica chiesta alle appellanti in ragione della loro domanda di rivendicazione.
2) Con il primo motivo di impugnazione, il cui esame e trattazione è risultato necessariamente conseguenziale al secondo, le appellanti hanno rilevato come la loro domanda originaria è stata in effetti correttamente qualificata dal decidente come azione di rivendica, ma tuttavia esse avevano in subordine proposto azione di regolamento confini;
tale domanda è però da ritenersi assorbita in quanto con la stessa le appellanti miravano semmai a regolamentare il confine fra la particella 2604, da esse ritenuta di loro proprietà e l'area demaniale, ma non essendo riuscite a dimostrare il diritto di piena proprietà sulla controversa particella 2604 la domanda risulta evidentemente improcedibile.
Allo stato attuale, del resto, dovendosi ritenere che la suddetta particella 2604 appartenga al e non già alle appellanti, il confine fra le rispettive proprietà à quello Controparte_5
segnato dalla divisione in mappa fra la particella 166 di proprietà della e la particella Pt_1
2604 demaniale, ma l'individuazione di tale confine non è quello oggetto della originaria domanda attorea.
3) Il terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto le doglianze delle appallanti in ordine al risultato della CTU può di conseguenza ritenersi assorbito senza necessità di specifica trattazione, per quanto è opportuno evidenziare quanto segue.
pag. 11/15 Il CTU Ing , consulente nominato nel giudizio del Tribunale, giunge alla Persona_1 conclusione di ritenere la particella 2604 di natura demaniale e non già di proprietà della società odierna appellante, arrivando a ciò sulla base del seguente ragionamento: “Sulla scorta di quanto indicato negli atti prodotti dalle parti ed in particolare: - Con riferimento alla planimetria allegata all'atto di divisione del 1927 non è possibile ricavare le esatte dimensioni del fondo, né tantomeno la provenienza di tale estensione, accertato che da precedente sentenza del 1917, una porzione del cosiddetto 4° Lotto rimaneva in proprietà demaniale che più precisamente si identifica con la porzione adiacente al torrente Annunziata. Sempre nella medesima sentenza si fa cenno ad una vendita arbitraria di porzione di arenile alla “Società
Tranvajs Siciliani”. - Nell'atto di divisione del 1927 viene indicata una superficie del Lotto pari a mq. 1254,91, che però, dalla descrizione dei confini, sembra non tenere conto di quanto indicato al punto precedente ed esattamente che la porzione lato torrente rimaneva di CP_1 proprietà demaniale. - Nell'atto di acquisto della causa dell'odierna società attrice, viene indicato l'acquisto della particella 166 avente l'estensione di mq. 990 che però non tiene conto della già espropriata porzione adiacente al torrente Annunziata (attuale rampa di collegamento tra la litoranea e la Strada Case Basse) in quanto il frazionamento è stato effettuato d'ufficio soltanto nell'anno 1994 e quindi in data successiva all'acquisto.
L'espropriazione è avvenuta in data antecedente all'acquisto ed infatti nella nota dell'Intendenza di Finanza del 1980 (presente in atti), viene indicata l'Ordinanza di pagamento dell'Amministrazione Provinciale, n. 504 del 1967, a favore del Sig. quale Persona_3
indennità definitiva per la porzione di terreno corrispondente all'attuale particella 2556.
Considerato quanto sopra ed in particolare: - che il lotto di terreno acquistato dalla società ricorrente è stato ben identificato con la particella n. 166 ma mai accertato sui luoghi nella sua reale consistenza, stante che fin dall'impianto catastale la superficie di tale particella era di mq.
990; - che la particella di terreno oggetto della presente consulenza scaturisce dal frazionamento della particella 112 che nulla ha a che vedere con la particella n. 166 acquistata dalla società ricorrente;
- che la superficie acquistata dalla società ricorrente era pari a mq. 990
e tale superficie ricomprendeva, altresì, la porzione di strada che collega la Via Consolare
Pompea con la strada Case Basse, per la quale il Sig. è stato indennizzato Persona_3 dalla Amministrazione Provinciale con Ordinanza n. 504 del 1967; - che l'attuale consistenza misurata a mezzo rilievo topografico risulta essere pari a circa mq. 759 quindi superficie
pag. 12/15 pressoché analoga a quanto indicato in visura catastale (mq 779); si ritiene che la particella di terreno individuata con il n. 2604, oggetto di accertamento, non sia di proprietà della Pt_1
[... ma esclusivamente di proprietà demaniale”.
Le appellanti ribadiscono le proprie contestazioni alla suddetta CTU, il cui contenuto risulta a questo punto comunque irrilevante atteso il mancato assolvimento della probatio diabolica da parte della appellanti, non rendendosi necessaria quindi alcuna considerazione in ordine alla
CTU che, peraltro invocata dalle stesse attrici, è poi risultata di contenuto ad esse sfavorevole.
4) Con il quarto motivo di impugnazione le appellanti contestano la decisione del Tribunale che ha riconosciuto la legittimazione in causa del signor , sulla base della Controparte_2
considerazione che “Preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'intervento ad adiuvandum del , avendo egli un interesse proprio al rigetto del ricorso cautelare, essendo in atto CP_2
detentore dell'immobile in contestazione nonché destinatario di una concessione di uso di (una porzione di) detto bene rilasciata dal . CP_4
Questa Corte concorda col Giudice di prime cure, atteso che il al momento dell'avvio CP_2
del giudizio di prime cure risultava titolare di concessione demaniale marittima sull'area in questione e, pertanto, è evidente il suo pieno interesse ad agire, atteso che l'esito del giudizio, laddove favorevole per le attrici, avrebbe avuto inevitabili ripercussioni e conseguenze nei suoi confronti;
peraltro le stesse appellanti svolgono domanda diretta anche nei confronti del chiedendo il rilascio del terreno libero e sgombro, con ciò legittimando la sua CP_2
posizione processuale.
5) Va infine di conseguenza rigettata la domanda delle appellanti volta ad ottenere il risarcimento del danno, da parametrare al valore locativo, per tutta la durata della occupazione del tratto di terreno di mq. 93 circa della particella 2604 dato in concessione, fin dal 2004, dalla , , al;
non Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
avendo le richiedenti dimostrato il diritto di proprietà sul bene non può essere alle stesse riconosciuto alcun risarcimento risultando la domanda del tutto infondata in fatto e diritto.
In conclusione l'impugnata ordinanza va confermata.
pag. 13/15 Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di e da IO BA avverso l'ordinanza ex art. Parte_1 Parte_1
702 ter c.p.c. del Tribunale di Messina n. 13803/2023, depositata in data 11/08/2023 nel giudizio R.G. n. 4631/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata ordinanza;
2) Condanna le appellanti in solido fra esse Controparte_13
al rimborso in favore di ciascuna delle parti appellate di spese e compensi del giudizio che liquida in Euro 5.000,00 in favore di ciascuna a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'appellato ex art. 93 c.p.c.; Controparte_2
3) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio dl 13/10/2025
pag. 14/15 Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Arturo Oliveri
Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Randazzo
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