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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5678/2024 R.G.
T R A
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Fiorinda Conte Parte_1
RICORRENTE
E
- in Controparte_1 persona del p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' Controparte_2 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva: di aver subìto un infortunio sul lavoro in data
21.1.2022; che in virtù di tale infortunio gli veniva riconosciuta dall' una CP_1
menomazione dell'integrità psicofisica del 2%; di aver presentato ricorso in opposizione che veniva respinto.
Per tali ragioni egli adiva codesto Tribunale deducendo che le infermità riportate a seguito dell'infortunio comportano una riduzione della capacità lavorativa del 8%; pertanto, concludeva chiedendo la condanna dell'ente convenuto alla costituzione di una rendita nella misura maggiore o minore del 8%, oltre interessi. Con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda perché CP_1
infondata; spese vinte.
Veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale e veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
2 Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa
Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del
1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass. n.
3 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del
2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che parte ricorrente ha riporta una menomazione all'integrità psicofisica del 2%.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo confermando il giudizio reso dall' in sede amministrativa. CP_1
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudice.
Per le suesposte considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza sono poste in solido a carico di entrambe le parti e vengono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
4 c) Pone le spese di consulenza tecnica in solido in capo ad entrambe le parti che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Aversa, 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5678/2024 R.G.
T R A
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Fiorinda Conte Parte_1
RICORRENTE
E
- in Controparte_1 persona del p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' Controparte_2 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente di cui in epigrafe esponeva: di aver subìto un infortunio sul lavoro in data
21.1.2022; che in virtù di tale infortunio gli veniva riconosciuta dall' una CP_1
menomazione dell'integrità psicofisica del 2%; di aver presentato ricorso in opposizione che veniva respinto.
Per tali ragioni egli adiva codesto Tribunale deducendo che le infermità riportate a seguito dell'infortunio comportano una riduzione della capacità lavorativa del 8%; pertanto, concludeva chiedendo la condanna dell'ente convenuto alla costituzione di una rendita nella misura maggiore o minore del 8%, oltre interessi. Con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda perché CP_1
infondata; spese vinte.
Veniva conferito incarico al consulente tecnico in materia medico-legale e veniva disposto il rinvio per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
2 Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa
Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del
1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass. n.
3 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del
2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”.
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che parte ricorrente ha riporta una menomazione all'integrità psicofisica del 2%.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo confermando il giudizio reso dall' in sede amministrativa. CP_1
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudice.
Per le suesposte considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di consulenza sono poste in solido a carico di entrambe le parti e vengono liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
4 c) Pone le spese di consulenza tecnica in solido in capo ad entrambe le parti che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Aversa, 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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