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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2022/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/11/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Faranda, Parte_1
AT DEPI e RI IA giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7856/2024, pubblicata in data 02/07/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, all'esito dell'espletata istruttoria, è stata respinta la domanda di condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 46.524,10 CP_1
a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro osservato (a tempo pieno anziché part time) e l'inquadramento retributivo spettante, nonché TFR, oltre accessori e spese. Ha censurato la gravata sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie documentali, omessa pronuncia sulla definizione dell'orario di lavoro ed erroneo rigetto della domanda di pagamento del TFR ancora dovuto, nonché per ingiustizia della condanna al pagamento delle spese processuali. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi, o in subordine con compensazione delle stesse.
La società appellata non si è costituita né vi è prova che sia stata ritualmente evocata nel grado.
All'udienza del 16.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo 3
di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 06/11/2025
LA CONSIGLIERA EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ES RE DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2022/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/11/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Faranda, Parte_1
AT DEPI e RI IA giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7856/2024, pubblicata in data 02/07/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 ha proposto Parte_1 tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, all'esito dell'espletata istruttoria, è stata respinta la domanda di condanna della società al pagamento della complessiva somma di € 46.524,10 CP_1
a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro osservato (a tempo pieno anziché part time) e l'inquadramento retributivo spettante, nonché TFR, oltre accessori e spese. Ha censurato la gravata sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie documentali, omessa pronuncia sulla definizione dell'orario di lavoro ed erroneo rigetto della domanda di pagamento del TFR ancora dovuto, nonché per ingiustizia della condanna al pagamento delle spese processuali. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi, o in subordine con compensazione delle stesse.
La società appellata non si è costituita né vi è prova che sia stata ritualmente evocata nel grado.
All'udienza del 16.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo 3
di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello ed il non luogo a provvedere sulle spese del grado;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 06/11/2025
LA CONSIGLIERA EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA ES RE DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI