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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2649 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia promossa
D A
rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Giovanni Rossomando. Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Fase di merito conseguente a quella ex art. 445 bis c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. L'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente trascritta – ha posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico – giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Si ritiene, peraltro, di poter far proprio il giudizio di CTU anche segnatamente alla decorrenza dello stato invalidante, in quanto tale conclusione appare sorretta da meditate valutazioni degli elementi anamnestici e clinici, nonché degli esami strumentali.
CP_ Consegue da quanto detto che debba essere parimenti annullata l'azione di recupero attivata dall per i ratei asseritamente non dovuti e già corrisposti.
In tali ambiti la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza in considerazione della decorrenza del diritto sin dalla domanda CP_ amministrativa, e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico dell come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del
MARZO 2024; annulla gli indebiti richiesti dall per i ratei già corrisposti allo stesso titolo;
CP_1
• condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, determinate, con attribuzione al Procuratore CP_1 antistatario, in € 1.440,00, oltre accessori come per legge;
• le spese di CTU sono poste a carico dell e si liquidano in favore di ciascun medico designato in CP_1 complessivi € 300,00 oltre IVA.
Nocera Inferiore, 7.5.2025 IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia promossa
D A
rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Giovanni Rossomando. Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento. Fase di merito conseguente a quella ex art. 445 bis c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione ed espletata ctu medico-legale, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento occorre unicamente che l'avente diritto non sia ricoverato in un istituto a totale carico della p.a. (a riguardo l'onere della prova ricade sul convenuto), non essendo previsti limiti d'età o di reddito. Sulla scorta di tali premesse deve essere accertata, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell'invalidità prospettata, tenuto conto dei distinguo operati dal legislatore tra le fasi dell'accertamento dell'invalidità stessa e quella dell'erogazione delle provvidenze. La parte ricorrente ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato invalidante. L'espletata CTU medico legale – da intendersi qui integralmente trascritta – ha posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed immune da errori sul piano logico – giuridico, ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante sia tale da impedirgli il compimento autonomo degli atti della vita, risultando compromessa, tra l'altro, la capacità di deambulare senza l'ausilio di terzi. Si ritiene, peraltro, di poter far proprio il giudizio di CTU anche segnatamente alla decorrenza dello stato invalidante, in quanto tale conclusione appare sorretta da meditate valutazioni degli elementi anamnestici e clinici, nonché degli esami strumentali.
CP_ Consegue da quanto detto che debba essere parimenti annullata l'azione di recupero attivata dall per i ratei asseritamente non dovuti e già corrisposti.
In tali ambiti la domanda va accolta. Le spese seguono la soccombenza in considerazione della decorrenza del diritto sin dalla domanda CP_ amministrativa, e si liquidano come da dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico dell come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente, si trova nelle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del
MARZO 2024; annulla gli indebiti richiesti dall per i ratei già corrisposti allo stesso titolo;
CP_1
• condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, determinate, con attribuzione al Procuratore CP_1 antistatario, in € 1.440,00, oltre accessori come per legge;
• le spese di CTU sono poste a carico dell e si liquidano in favore di ciascun medico designato in CP_1 complessivi € 300,00 oltre IVA.
Nocera Inferiore, 7.5.2025 IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso