Articolo 5 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1205
Articolo 4
Versione
13 novembre 1960
Art. 5.
La spesa globale massima per i compensi forfetari ai "Corrispondenti del servizio di collocamento" e' fissata, per l'esercizio finanziario 1960-61, ai sensi dell' art. 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , in lire 550.000.000.

Entrata in vigore il 13 novembre 1960