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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1463/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1463 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del legale rappresen- Parte_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Albanese, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, nato il [...], difeso in primo grado dagli avv.ti Sabino CP_1
Annoscia e Giuseppe Di Tria, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico;
appellato – non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1737/2023 del 12 giugno 2023 il Tribunale del lavo- ro di Bari ha accolto il ricorso proposto da – dipendente della CP_1 Cont
(d'ora in avanti con qualifi- Parte_1 ca di operatore di esercizio e mansioni di autista di mezzi aziendali (par. 140 del c.c.n.l. dal 18 ottobre 2016, il quale lamentava Controparte_3
l'erronea determinazione, da parte dell'azienda, della retribuzione dovutagli durante il periodo feriale – e, per l'effetto, ha: I) riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione in- clusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza aggiuntiva, turni di linea, Cont agente unico, supero nastro, rifornimento e urea;
II) condannato al pa- gamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per i predetti ti-
- 1 - toli, oltre accessori come per legge;
III) condannato la resistente al paga- mento di una metà delle spese di lite, con distrazione. Cont Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ricorso depositato l'11 dicembre 2023. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 gennaio 2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza odierna, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la pre- sente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, del d.lgs. 149 del 2022, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Va rilevato che l'appellato non si è costituito è non vi è prova del fatto che l'appellante ha provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 14 dicembre 2023 e comunicato in pari data telematicamente al difensore di parte appellante. Del resto, nes- suna delle parti è comparsa alla prima udienza del 20 gennaio 2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348, secondo comma,
c.p.c.
Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in gra- do d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibili- tà per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al con- solidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve uni- camente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v.
Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n.
9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo,
Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348, secondo comma, c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «La disciplina prevista dal se-
- 2 - condo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiara- ta l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ov- vero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.» (v. Cass. sez. lav. sentenza del 19 dicembre 2024, n. 33353).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito del- la lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11.12.2023 dalla
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 12.6.2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 3 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
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- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1463 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
in persona del legale rappresen- Parte_1 tante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Albanese, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellante
e
, nato il [...], difeso in primo grado dagli avv.ti Sabino CP_1
Annoscia e Giuseppe Di Tria, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico;
appellato – non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1737/2023 del 12 giugno 2023 il Tribunale del lavo- ro di Bari ha accolto il ricorso proposto da – dipendente della CP_1 Cont
(d'ora in avanti con qualifi- Parte_1 ca di operatore di esercizio e mansioni di autista di mezzi aziendali (par. 140 del c.c.n.l. dal 18 ottobre 2016, il quale lamentava Controparte_3
l'erronea determinazione, da parte dell'azienda, della retribuzione dovutagli durante il periodo feriale – e, per l'effetto, ha: I) riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione in- clusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza aggiuntiva, turni di linea, Cont agente unico, supero nastro, rifornimento e urea;
II) condannato al pa- gamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per i predetti ti-
- 1 - toli, oltre accessori come per legge;
III) condannato la resistente al paga- mento di una metà delle spese di lite, con distrazione. Cont Avverso detta sentenza ha interposto appello mediante ricorso depositato l'11 dicembre 2023. Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 gennaio 2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348, secondo comma, c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza odierna, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la pre- sente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, del d.lgs. 149 del 2022, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Va rilevato che l'appellato non si è costituito è non vi è prova del fatto che l'appellante ha provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 14 dicembre 2023 e comunicato in pari data telematicamente al difensore di parte appellante. Del resto, nes- suna delle parti è comparsa alla prima udienza del 20 gennaio 2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348, secondo comma,
c.p.c.
Questa omissione determina l'improcedibilità del giudizio d'appello.
Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in gra- do d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibili- tà per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al con- solidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve uni- camente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v.
Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n.
9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche, da ultimo,
Cass. n. 27079 del 2020, relativa ad una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348, secondo comma, c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «La disciplina prevista dal se-
- 2 - condo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiara- ta l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ov- vero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.» (v. Cass. sez. lav. sentenza del 19 dicembre 2024, n. 33353).
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese, considerato l'esito del- la lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11.12.2023 dalla
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 12.6.2023, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
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