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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.464/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “salario accessorio di produttività anni 2016/2017”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Bosco Luca Appellante Parte_1
contro
, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. da avv. Andrisani Luca Controparte_1
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 26 novembre 2020 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 26 maggio 2020 dal Giudice del Lavoro di , con cui CP_1 erano state rigettate le domande di 1) accertare e dichiarare che i fondi destinati dal per l'erogazione del della Controparte_1 produttività per gli anni 2016 e 2017 sono definitivi ed immodificabili;
2) accertare e dichiarare che con la sottoscrizione delle schede di valutazione si è completato e perfezionato l'iter procedimentale diretto alla valutazione della produttività di esso ricorrente per gli anni 2016 e 2017;
3) accertare e dichiarare l'inefficacia, rispetto ai due CCDI 2016 e 2017, in quanto esso ricorrente non aderisce all'unico sindacato firmatario degli stessi;
4) in subordine accertare e dichiarare che è nulla la clausola di sospensione cautelare dell'erogazione del fondo per la produttività anni 2016 e 2017 per violazione dell'art. 4 comma 1° D.L. 164/2014 convertito in legge 68/2014;
5) pertanto riconoscere in favore di esso ricorrente il diritto alla erogazione in Parte_2 suo favore del salario accessorio per la produttività relativo agli anni 2016 e 2017 e per l'effetto condannare il ad adottare ogni provvedimento necessario ai fini Controparte_1 della liquidazione del salario di produttività per gli anni 2016 e 2017.
---°°°---°°°---
La vicenda processuale, per la migliore comprensione della stessa si dipana nel modo che segue.
Premesso che la dr. è dipendente del con la qualifica di funzionario Pt_1 Controparte_1 psicologo, e che il Civico Ente, in applicazione del CCDI 2013/2015 sottoscritto il 30 ottobre 2013
, che aveva destinato risorse per € 2.000.000 alla produttività organizzativa ed individuale ex art. 17 comma 2 lettera a) del 1999, aveva riconosciuto il salario accessorio di produttività ai dipendenti comunali sino all'anno di esercizio 2015, erogandolo nella busta-paga di aprile dell'anno successivo;
che a far data dall'esercizio 2016, nonostante fosse stato espletato tutto l'iter procedimentale valutativo, il stante la riduzione del Fondo per la produttività sulla base di CP_1 due CCDI relative all'utilizzo del fondo risorse decentrate di parte stabile per le annualità economiche 2016 e 2017 concordate con la sola sigla sindacale FP CISL, non aveva dato corso alla relativa erogazione;
deduceva in particolare la illegittimità della decisione del di non CP_1 liquidare il salario accessorio “atteso che le somme all'uopo occorrenti sono state già stanziante nei relativi capitolo di spesa e godono di comprovate coperture di bilancio ; stante la comprovata valutazione della performance per gli anni 2016 e 2017 adìva il Giudice del lavoro di CP_1 rassegnando, con dovizia di argomentazioni in diritto, la e conclusioni sopra analiticamente indicate.
---°°°---°°°---
Avverso la sentenza di rigetto del Giudice di prime cure, in questa sede di appello la dr. Pt_1 intanto dà atto che la decisione del di “congelare” le risorse già stanziate per il CP_1 CP_1 fondo della produttività ebbe a scaturire da numerosi rilievi mossi dal Ministero dell'Economia e Finanze, nel corso della propria verifica ispettiva amministrativo/contabile del settembre/ottobre
2015, avanzando il Ministero rilievi critici in ordine alla dotazione del Fondo per la produttività afferente al periodo 2011/2015, rilevandone l'insostenibilità economica ed un disavanzo incompatibile con la perdurante difficoltà finanziaria dell' in ragione della quale il Pt_3 CP_1
era stato dichiarato in dissesto ex art. 244 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, giusta deliberazione
[...] del Commissario Straordinario n. 234 del 17 ottobre 2006. Contr In ispecie il rilevava che “l'erogazione della produttività negli anni 2010/2014 è avvenuta in violazione dei presupposti fissati dalla legge e dalla contrattazione, ed il Fondo di produttività dei dipendenti fosse costituito in maniera eccedente a quanto imposto dal contratto nazionale e dalla legge (Rilievi n. 23 e 24 Verifica ispettiva).
Contr Tuttavia, lo stesso con nota n. 39598 del 06.03.2018, prende atto “che per il futuro l'Ente ha avviato le opportune misure in conformità a quanto rilevato in sede ispettiva al fine di sanare le criticità riscontrate, per il pregresso”;
Anche sulla scorta di tanto, rileva l'appellante, è evidente che la decisione di non liquidare il salario accessorio di produttività ai dipendenti del , sulla base dei rilievi del Controparte_1
MEF, appaia illegittima ed arbitraria atteso che le somme all'uopo occorrenti sono state già stanziate nei relativi capitoli di spesa e godono di comprovate coperture di bilancio.
Sottolinea parte appellante come già vi sia l'esito positivo delle performances per gli anni 2016 e 2017 per l'attività da egli stesso prestata.
---°°°---°°°---
Contr Aggiunge parte appellante che la verifica ispettiva del incidente sull'arco temporale 2011/2015, non può costituire una valida base giustificativa della decisione del Controparte_1 di sospendere l'erogazione dell'indennità di produttività per gli anni 2016 e 2017 ai dipendenti e specifica;
A questo punto occorre mettere in evidenza che la erogazione degli emolumenti oggetto del presente giudizio sia stata sospesa nonostante:
Fosse già stato creato il relativo fondo e le somme all‟uopo necessarie fossero già state debitamente accantonate con vincolo di scopo.
gli indicatori di performance, di cui alle rispettive schede di valutazione del ricorrente, fossero pienamente positivi (doc. 11 fascicolo di primo grado parte ricorrente)
le valutazioni espresse nei confronti del dipendente fossero in linea con i requisiti di cui all‟art. 21 del CCDI 2013/2015;
Il CCDI 2013/2015, infatti, costituisce l'unico contratto decentrato disciplinante l'utilizzo delle risorse di parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, regolando il meccanismo di premialità delle performance dei dipendenti;
Per l'anno 2016, poi, con Determina n. 603/2016 del 24.10.2016, il Dirigente dott. Pt_4 determinava di rimodulare la consistenza del fondo salario accessorio del personale non dirigente per un importo complessivo pari a € 5.577.017,17, nonché di disimpegnare la somma complessiva di € 20.854,40 di cui:
€ 15.739,17 sul cap. 10102183 (denominato fondo salario accessorio-risorse di parte stabile),
€ 3.777,40 sul cap. 10102184 (denominato oneri riflessi sul fondo salario accessorio)
€ 1337,83 sul cap. 10102733 denominato IRAP sul fondo salario accessorio)
Nella medesima determina si dava atto, altresì, che la differenza tra le risorse decentrate stabili di cui agli allegati A e C, già stanziata nel bilancio di previsione anno 2016, era temporaneamente non destinabile e si accantonata.
E tale modus operandi Civico Ente si reiterava anche in relazione alla erogazione del salario accessorio relativo all'annualità 2017.
Testualmente parte appellante, sulla base dei documenti in atti:
“Nello specifico, con Determina n. 15/17 del 12.01.2017, il approvava la Controparte_1 consistenza provvisoria del fondo salario accessorio di parte stabile del personale non dirigente per l'anno 2017 per un importo complessivo pari ad € 4.398.900,25, impegnandosi a provvedere, previo accertamento finale delle risorse residuali dell'anno 2016, con successivo atto di costituzione definitiva del fondo risorse per l'esercizio 2017;
Siffatto importo veniva rideterminato in € 4.478.445,53 con successiva determina n. 224/17 del 12.04.2017;
Il resistente, inoltre, con Determina n. 297/2017 del 16.05.2017 impegnava la CP_1 complessiva somma di € 929.956,45 quali risorse non destinabili e accantonate con vincolo di utilizzazione e di negoziazione;
Anche in tale circostanza, nonostante l'esito positivo della valutazione della performance dal dipendente per l'anno 2017 (resa in data 12.02.2018) e la determinazione del fondo salariale, l' convenuto seguitava a non erogare l'indennità accessoria di produttività; Pt_3 Dalla disamina delle Determine sopra citate si evince chiaramente come il si Controparte_1 Contr sia adeguato nella quantificazione del fondo ai rilievi mossi dal nella relazione ispettiva- contabile;
A tutto ciò, si aggiunga il contegno manifestato dal che non ha dato seguito Controparte_1 alcuno alla diffida formulata dall'appellante in data 29.06.18 e protocollata il successivo 23.07.2018;
L'appellante, dunque, del tutto inopinatamente veniva privato dell'emolumento oggi richiesto;
Si rammenta poi che la sospensione dell'erogazione dell'indennità di produttività per gli anni 2016/2017 sia stata adottata alla luce dei CCDI 2016/2017 i quali non sono vincolanti per parte appellante, la quale non aderisce alla organizzazione sindacale unica firmataria dei Contratti decentrati 2016/2017;
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L'appellato , con dovizia di argomentazioni, si riporta alla bontà e correttezza Controparte_1 della sentenza appellata, chiedendone la conferma e dunque il rigetto dell'appello.
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Così integralmente delineata la vicenda che qui occupa, a giudizio di questa Corte l'appello è infondato.
Come correttamente e condivisibilmente statuito dal Giudice di primo grado, il fulcro della interpretazione della vicenda che qui occupa è costituito dall'art. 4 del CCNL Enti Locali del 1999, che richiama l'art. 17 dello stesso CCNL e che di seguito per completa comprensione si riportano.
Art.
4. Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. l7. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso Art. l7.
Il richiamato art. 17 così prevede:
Art. 17. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31 marzo 1999 (1); b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999 (1); l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata;
in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio;
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999 (1), con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL;
ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31 marzo 1999 (1) e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del CCNL del 31 marzo 1999 (1), resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri;
d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma
1, lettere f) g) ed h) del D.P.R. n. 268 del 1987 , dall'art. 28 del D.P.R. n. 347 del 1983 , dall'art. 49 del D.P.R. n. 333 del 1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;
f) compensare in misura non superiore a Euro 2500 annui lordi:
l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma
3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera (2); 10 g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k); h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera n), destinate in via esclusiva a tali finalità.
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Ebbene, se tale e tanta è la panoramica completa prevista dagli artt. 4 e 17 CCNL citato, a giudizio di questa Corte la sentenza impugnata si sottrae alle censure di “erroneità della valutazione e della interpretazione della vicenda per cui è causa” sollevate dall'appellante. Va rilevato che, come parte appellata spiega ed espone, a seguito dei rilievi ispettivi Contr contabili/amministrativi a dal In particolare, per quanto concerne l'annualità 2016 il
[...] Contr
dava atto dell'operata riduzione delle risorse per adeguamento ai rilevi del (ai sensi CP_1 dell'art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010/riduzione di personale: cfr. D.D. 603/2016), per € 1.153.391,80 e ripartiva il fondo disponibile in € 3.697.286,94 per la parte stabile ed € 823.810,64 per la parte variabile (di cui 310.526,53 ai sensi dell'art. 15 comma 2 CCNL, € 468.103,01 ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) CCNL ed € 45.181,10 ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL).
Ebbene, nella suddetta ripartizione, non vi era spazio per alcuno stanziamento in favore della produttività e/o performance di cui all'art. 17 CCNL;
il tutto veniva condiviso con le parti sociali in sede di contrattazione decentrata che si definiva il 23/12/2016; contrattazione decentrata rispetto alla quale alcun dissenso formale veniva espressa dall'odierno appellante nè direttamente nè per il tramite delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
Per quanto concerne l'annualità 2017, analogamente all'anno precedente, l'Ente dava atto dell'esistenza di una disponibilità complessiva di bilancio pari ad € 3.604.657,55 (fondo doverosamente ridotto in conformità delle indicazioni del MEF e delle previsioni normative: art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013; art. 1 comma 236 della legge 208/2015); il detto importo veniva attribuito interamente alla parte stabile e quindi anche in questo caso non vi erano spazi per riconoscere alcunché in favore della produttività
e/o performance di cui all'art. 17 CCNL;
il tutto veniva, ancora una volta, condiviso con le parti sindacali in sede di contrattazione decentrata che si definiva il 04/07/2017. Il Civico Ente, peraltro, con la citata Determinazione Dirigenziale nr. 603 del 24/10/2016, nelsolco delle linee di indirizzo fornite dalla G.C., provvedeva a dare atto che, in via prudenziale:
“la differenza delle risorse decentrate stabili … pari ad € 887.578,68 gia stanziata e impegnata nel bilancio di previsione 2016, deve ritenersi temporaneamente non destinabile e, pertanto, accantonata con vincolo di utilizzazione e di negoziazione all'esito della conclusione della citata verifica ispettiva”.
Analogamente, il , per l'anno 2017, con la citata Determinazione Dirigenziale Controparte_1 nr. 225 del 12/04/2017, nel prendere atto della consistenza contabile derivante da economia di parte stabile dell'anno 2016, indicava in € 313.854,91 l'importo che avrebbe potuto essere destinato ad incrementare il fondo salario accessorio dell'anno 2017 e precisava che trattavasi di somma “non destinabile alle finalita previste e, pertanto, accantonata con vincolo di utilizzazione e di negoziazione all'esito della conclusione della richiamata verifica amministrativo-contabile da parte della ”. Parte_5
Ora, è chiaro come la previsione dell'art. 4 CCNL Enti Locali del 1999, in combinato disposto con l'art. 17, demandano chiaramente alla contrattazione collettiva decentrata. E i documenti agli atti dimostrano come i contratti collettivi decentrati integrativi stipulati dal per gli anni 2016 e 2017 che le risorse disponibili di cui all'art. 15 CCNL 1999 Controparte_1 fossero destinate alle finalità riconducibili all'art 17 comma 2, senza prevedere stanziamenti per i compensi finalizzati ad incentivare la produttività. E poiché lo stanziamento e l'accantonamento delle somme necessarie ad alimentare il fondo per le risorse decentrate per gli anni 2016 e 2017, essendo destinate le risorse in oggetto a una o più finalità di cui all'art. 17 comma 2°, non può sostenersi – come insiste in appello parte appellante - possa essere assurto al livello di un diritto soggettivo del dipendente.
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Così esaminate compiutamente le deduzioni delle Parti appellante ed appellata, ritiene questa Corte che correttamente e condivisibilmente, il Giudice di prime cure evidenzia che – ove anche volesse ipotizzarsi che i CCDI stipulati per le annualità 2016 e 2017 non fossero applicabili al dipendente, sul presupposto della non vincolatività degli stessi non avendo aderito quegli alla sigla sindacale con cui le intese vennero stipulate, principio questo escluso dalla Suprema Corte la quale ha statuito che tali accordi collettivi aziendali e contrattazione aziendale hanno efficacia vincolante anche a quella del contratto collettivo nazionale, con conseguente efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali (Cass. Civ, ordinanza Sezione Lavoro 8265/2020, Cass. n, 4218/2002 ed altre) – resta il dato che, cessata la validità del precedente CCDI del 30.10.2013, valido esclusivamente in rapporto al triennio 2013/2015, manca una qualsiasi pattuizione collettiva, ineliminabile ed imprescindibile al fondamento del diritto della Parte a percepire per tali ani l'indennità oggetto della presente controversia. Per tali motivi l'appello va rigettato. La novità della questione integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Spese di lite compensate.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 25 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “salario accessorio di produttività anni 2016/2017”,
tra
, rappr. e dif. da avv. Bosco Luca Appellante Parte_1
contro
, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. da avv. Andrisani Luca Controparte_1
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 26 novembre 2020 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 26 maggio 2020 dal Giudice del Lavoro di , con cui CP_1 erano state rigettate le domande di 1) accertare e dichiarare che i fondi destinati dal per l'erogazione del della Controparte_1 produttività per gli anni 2016 e 2017 sono definitivi ed immodificabili;
2) accertare e dichiarare che con la sottoscrizione delle schede di valutazione si è completato e perfezionato l'iter procedimentale diretto alla valutazione della produttività di esso ricorrente per gli anni 2016 e 2017;
3) accertare e dichiarare l'inefficacia, rispetto ai due CCDI 2016 e 2017, in quanto esso ricorrente non aderisce all'unico sindacato firmatario degli stessi;
4) in subordine accertare e dichiarare che è nulla la clausola di sospensione cautelare dell'erogazione del fondo per la produttività anni 2016 e 2017 per violazione dell'art. 4 comma 1° D.L. 164/2014 convertito in legge 68/2014;
5) pertanto riconoscere in favore di esso ricorrente il diritto alla erogazione in Parte_2 suo favore del salario accessorio per la produttività relativo agli anni 2016 e 2017 e per l'effetto condannare il ad adottare ogni provvedimento necessario ai fini Controparte_1 della liquidazione del salario di produttività per gli anni 2016 e 2017.
---°°°---°°°---
La vicenda processuale, per la migliore comprensione della stessa si dipana nel modo che segue.
Premesso che la dr. è dipendente del con la qualifica di funzionario Pt_1 Controparte_1 psicologo, e che il Civico Ente, in applicazione del CCDI 2013/2015 sottoscritto il 30 ottobre 2013
, che aveva destinato risorse per € 2.000.000 alla produttività organizzativa ed individuale ex art. 17 comma 2 lettera a) del 1999, aveva riconosciuto il salario accessorio di produttività ai dipendenti comunali sino all'anno di esercizio 2015, erogandolo nella busta-paga di aprile dell'anno successivo;
che a far data dall'esercizio 2016, nonostante fosse stato espletato tutto l'iter procedimentale valutativo, il stante la riduzione del Fondo per la produttività sulla base di CP_1 due CCDI relative all'utilizzo del fondo risorse decentrate di parte stabile per le annualità economiche 2016 e 2017 concordate con la sola sigla sindacale FP CISL, non aveva dato corso alla relativa erogazione;
deduceva in particolare la illegittimità della decisione del di non CP_1 liquidare il salario accessorio “atteso che le somme all'uopo occorrenti sono state già stanziante nei relativi capitolo di spesa e godono di comprovate coperture di bilancio ; stante la comprovata valutazione della performance per gli anni 2016 e 2017 adìva il Giudice del lavoro di CP_1 rassegnando, con dovizia di argomentazioni in diritto, la e conclusioni sopra analiticamente indicate.
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Avverso la sentenza di rigetto del Giudice di prime cure, in questa sede di appello la dr. Pt_1 intanto dà atto che la decisione del di “congelare” le risorse già stanziate per il CP_1 CP_1 fondo della produttività ebbe a scaturire da numerosi rilievi mossi dal Ministero dell'Economia e Finanze, nel corso della propria verifica ispettiva amministrativo/contabile del settembre/ottobre
2015, avanzando il Ministero rilievi critici in ordine alla dotazione del Fondo per la produttività afferente al periodo 2011/2015, rilevandone l'insostenibilità economica ed un disavanzo incompatibile con la perdurante difficoltà finanziaria dell' in ragione della quale il Pt_3 CP_1
era stato dichiarato in dissesto ex art. 244 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, giusta deliberazione
[...] del Commissario Straordinario n. 234 del 17 ottobre 2006. Contr In ispecie il rilevava che “l'erogazione della produttività negli anni 2010/2014 è avvenuta in violazione dei presupposti fissati dalla legge e dalla contrattazione, ed il Fondo di produttività dei dipendenti fosse costituito in maniera eccedente a quanto imposto dal contratto nazionale e dalla legge (Rilievi n. 23 e 24 Verifica ispettiva).
Contr Tuttavia, lo stesso con nota n. 39598 del 06.03.2018, prende atto “che per il futuro l'Ente ha avviato le opportune misure in conformità a quanto rilevato in sede ispettiva al fine di sanare le criticità riscontrate, per il pregresso”;
Anche sulla scorta di tanto, rileva l'appellante, è evidente che la decisione di non liquidare il salario accessorio di produttività ai dipendenti del , sulla base dei rilievi del Controparte_1
MEF, appaia illegittima ed arbitraria atteso che le somme all'uopo occorrenti sono state già stanziate nei relativi capitoli di spesa e godono di comprovate coperture di bilancio.
Sottolinea parte appellante come già vi sia l'esito positivo delle performances per gli anni 2016 e 2017 per l'attività da egli stesso prestata.
---°°°---°°°---
Contr Aggiunge parte appellante che la verifica ispettiva del incidente sull'arco temporale 2011/2015, non può costituire una valida base giustificativa della decisione del Controparte_1 di sospendere l'erogazione dell'indennità di produttività per gli anni 2016 e 2017 ai dipendenti e specifica;
A questo punto occorre mettere in evidenza che la erogazione degli emolumenti oggetto del presente giudizio sia stata sospesa nonostante:
Fosse già stato creato il relativo fondo e le somme all‟uopo necessarie fossero già state debitamente accantonate con vincolo di scopo.
gli indicatori di performance, di cui alle rispettive schede di valutazione del ricorrente, fossero pienamente positivi (doc. 11 fascicolo di primo grado parte ricorrente)
le valutazioni espresse nei confronti del dipendente fossero in linea con i requisiti di cui all‟art. 21 del CCDI 2013/2015;
Il CCDI 2013/2015, infatti, costituisce l'unico contratto decentrato disciplinante l'utilizzo delle risorse di parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata, regolando il meccanismo di premialità delle performance dei dipendenti;
Per l'anno 2016, poi, con Determina n. 603/2016 del 24.10.2016, il Dirigente dott. Pt_4 determinava di rimodulare la consistenza del fondo salario accessorio del personale non dirigente per un importo complessivo pari a € 5.577.017,17, nonché di disimpegnare la somma complessiva di € 20.854,40 di cui:
€ 15.739,17 sul cap. 10102183 (denominato fondo salario accessorio-risorse di parte stabile),
€ 3.777,40 sul cap. 10102184 (denominato oneri riflessi sul fondo salario accessorio)
€ 1337,83 sul cap. 10102733 denominato IRAP sul fondo salario accessorio)
Nella medesima determina si dava atto, altresì, che la differenza tra le risorse decentrate stabili di cui agli allegati A e C, già stanziata nel bilancio di previsione anno 2016, era temporaneamente non destinabile e si accantonata.
E tale modus operandi Civico Ente si reiterava anche in relazione alla erogazione del salario accessorio relativo all'annualità 2017.
Testualmente parte appellante, sulla base dei documenti in atti:
“Nello specifico, con Determina n. 15/17 del 12.01.2017, il approvava la Controparte_1 consistenza provvisoria del fondo salario accessorio di parte stabile del personale non dirigente per l'anno 2017 per un importo complessivo pari ad € 4.398.900,25, impegnandosi a provvedere, previo accertamento finale delle risorse residuali dell'anno 2016, con successivo atto di costituzione definitiva del fondo risorse per l'esercizio 2017;
Siffatto importo veniva rideterminato in € 4.478.445,53 con successiva determina n. 224/17 del 12.04.2017;
Il resistente, inoltre, con Determina n. 297/2017 del 16.05.2017 impegnava la CP_1 complessiva somma di € 929.956,45 quali risorse non destinabili e accantonate con vincolo di utilizzazione e di negoziazione;
Anche in tale circostanza, nonostante l'esito positivo della valutazione della performance dal dipendente per l'anno 2017 (resa in data 12.02.2018) e la determinazione del fondo salariale, l' convenuto seguitava a non erogare l'indennità accessoria di produttività; Pt_3 Dalla disamina delle Determine sopra citate si evince chiaramente come il si Controparte_1 Contr sia adeguato nella quantificazione del fondo ai rilievi mossi dal nella relazione ispettiva- contabile;
A tutto ciò, si aggiunga il contegno manifestato dal che non ha dato seguito Controparte_1 alcuno alla diffida formulata dall'appellante in data 29.06.18 e protocollata il successivo 23.07.2018;
L'appellante, dunque, del tutto inopinatamente veniva privato dell'emolumento oggi richiesto;
Si rammenta poi che la sospensione dell'erogazione dell'indennità di produttività per gli anni 2016/2017 sia stata adottata alla luce dei CCDI 2016/2017 i quali non sono vincolanti per parte appellante, la quale non aderisce alla organizzazione sindacale unica firmataria dei Contratti decentrati 2016/2017;
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L'appellato , con dovizia di argomentazioni, si riporta alla bontà e correttezza Controparte_1 della sentenza appellata, chiedendone la conferma e dunque il rigetto dell'appello.
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Così integralmente delineata la vicenda che qui occupa, a giudizio di questa Corte l'appello è infondato.
Come correttamente e condivisibilmente statuito dal Giudice di primo grado, il fulcro della interpretazione della vicenda che qui occupa è costituito dall'art. 4 del CCNL Enti Locali del 1999, che richiama l'art. 17 dello stesso CCNL e che di seguito per completa comprensione si riportano.
Art.
4. Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. l7. 2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso Art. l7.
Il richiamato art. 17 così prevede:
Art. 17. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per: a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31 marzo 1999 (1); b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31 marzo 1999 (1); l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata;
in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio;
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999 (1), con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL;
ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31 marzo 1999 (1) e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del CCNL del 31 marzo 1999 (1), resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri;
d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma
1, lettere f) g) ed h) del D.P.R. n. 268 del 1987 , dall'art. 28 del D.P.R. n. 347 del 1983 , dall'art. 49 del D.P.R. n. 333 del 1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
e) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;
f) compensare in misura non superiore a Euro 2500 annui lordi:
l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma
3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera (2); 10 g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k); h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando le risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera n), destinate in via esclusiva a tali finalità.
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Ebbene, se tale e tanta è la panoramica completa prevista dagli artt. 4 e 17 CCNL citato, a giudizio di questa Corte la sentenza impugnata si sottrae alle censure di “erroneità della valutazione e della interpretazione della vicenda per cui è causa” sollevate dall'appellante. Va rilevato che, come parte appellata spiega ed espone, a seguito dei rilievi ispettivi Contr contabili/amministrativi a dal In particolare, per quanto concerne l'annualità 2016 il
[...] Contr
dava atto dell'operata riduzione delle risorse per adeguamento ai rilevi del (ai sensi CP_1 dell'art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010/riduzione di personale: cfr. D.D. 603/2016), per € 1.153.391,80 e ripartiva il fondo disponibile in € 3.697.286,94 per la parte stabile ed € 823.810,64 per la parte variabile (di cui 310.526,53 ai sensi dell'art. 15 comma 2 CCNL, € 468.103,01 ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) CCNL ed € 45.181,10 ai sensi dell'art. 15 comma 5 CCNL).
Ebbene, nella suddetta ripartizione, non vi era spazio per alcuno stanziamento in favore della produttività e/o performance di cui all'art. 17 CCNL;
il tutto veniva condiviso con le parti sociali in sede di contrattazione decentrata che si definiva il 23/12/2016; contrattazione decentrata rispetto alla quale alcun dissenso formale veniva espressa dall'odierno appellante nè direttamente nè per il tramite delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
Per quanto concerne l'annualità 2017, analogamente all'anno precedente, l'Ente dava atto dell'esistenza di una disponibilità complessiva di bilancio pari ad € 3.604.657,55 (fondo doverosamente ridotto in conformità delle indicazioni del MEF e delle previsioni normative: art. 9 comma 2bis D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013; art. 1 comma 236 della legge 208/2015); il detto importo veniva attribuito interamente alla parte stabile e quindi anche in questo caso non vi erano spazi per riconoscere alcunché in favore della produttività
e/o performance di cui all'art. 17 CCNL;
il tutto veniva, ancora una volta, condiviso con le parti sindacali in sede di contrattazione decentrata che si definiva il 04/07/2017. Il Civico Ente, peraltro, con la citata Determinazione Dirigenziale nr. 603 del 24/10/2016, nelsolco delle linee di indirizzo fornite dalla G.C., provvedeva a dare atto che, in via prudenziale:
“la differenza delle risorse decentrate stabili … pari ad € 887.578,68 gia stanziata e impegnata nel bilancio di previsione 2016, deve ritenersi temporaneamente non destinabile e, pertanto, accantonata con vincolo di utilizzazione e di negoziazione all'esito della conclusione della citata verifica ispettiva”.
Analogamente, il , per l'anno 2017, con la citata Determinazione Dirigenziale Controparte_1 nr. 225 del 12/04/2017, nel prendere atto della consistenza contabile derivante da economia di parte stabile dell'anno 2016, indicava in € 313.854,91 l'importo che avrebbe potuto essere destinato ad incrementare il fondo salario accessorio dell'anno 2017 e precisava che trattavasi di somma “non destinabile alle finalita previste e, pertanto, accantonata con vincolo di utilizzazione e di negoziazione all'esito della conclusione della richiamata verifica amministrativo-contabile da parte della ”. Parte_5
Ora, è chiaro come la previsione dell'art. 4 CCNL Enti Locali del 1999, in combinato disposto con l'art. 17, demandano chiaramente alla contrattazione collettiva decentrata. E i documenti agli atti dimostrano come i contratti collettivi decentrati integrativi stipulati dal per gli anni 2016 e 2017 che le risorse disponibili di cui all'art. 15 CCNL 1999 Controparte_1 fossero destinate alle finalità riconducibili all'art 17 comma 2, senza prevedere stanziamenti per i compensi finalizzati ad incentivare la produttività. E poiché lo stanziamento e l'accantonamento delle somme necessarie ad alimentare il fondo per le risorse decentrate per gli anni 2016 e 2017, essendo destinate le risorse in oggetto a una o più finalità di cui all'art. 17 comma 2°, non può sostenersi – come insiste in appello parte appellante - possa essere assurto al livello di un diritto soggettivo del dipendente.
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Così esaminate compiutamente le deduzioni delle Parti appellante ed appellata, ritiene questa Corte che correttamente e condivisibilmente, il Giudice di prime cure evidenzia che – ove anche volesse ipotizzarsi che i CCDI stipulati per le annualità 2016 e 2017 non fossero applicabili al dipendente, sul presupposto della non vincolatività degli stessi non avendo aderito quegli alla sigla sindacale con cui le intese vennero stipulate, principio questo escluso dalla Suprema Corte la quale ha statuito che tali accordi collettivi aziendali e contrattazione aziendale hanno efficacia vincolante anche a quella del contratto collettivo nazionale, con conseguente efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali (Cass. Civ, ordinanza Sezione Lavoro 8265/2020, Cass. n, 4218/2002 ed altre) – resta il dato che, cessata la validità del precedente CCDI del 30.10.2013, valido esclusivamente in rapporto al triennio 2013/2015, manca una qualsiasi pattuizione collettiva, ineliminabile ed imprescindibile al fondamento del diritto della Parte a percepire per tali ani l'indennità oggetto della presente controversia. Per tali motivi l'appello va rigettato. La novità della questione integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Spese di lite compensate.
Taranto, 25 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella