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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 7416/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n.
74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi
, Parte_1
con l'avv. FABIANI CATERINA
e
RR EL NI,
con gli avv.ti SERRATÌ NOEMI e SPAGNOLO RONNY
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 16/11/2005.
1 I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 04/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L. 1/12/1970
n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
in data 28/05/2020;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 16/11/2005
presso il a Bologna da nata a [...] Controparte_1 Parte_1
OU - MAROCCO il 06/04/1985 e RR EL NI nato in [...] -
MAROCCO il 09/12/1979 e trascritto al n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2025, del registro degli atti di matrimonio del Comune di BOLOGNA alle seguenti condizioni:
Per
1. Affidare in via condivisa i figli minori , e che avranno la residenza Per_2 Per_3
anagrafica nella casa della mamma.
2. Il sig. El UN potrà vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
Per
- , e staranno con il papà due week-end alternati al mese dalle ore 19.00 Per_2 Per_3
del venerdì alle ore 20.20 della domenica con la precisazione che, se nella giornata della domenica di spettanza del padre, dovrà disputare una di campionato di calcio (a cui Per_2
partecipa con la propria squadra) sarà il papà ad accompagnarlo;
- durante le vacanze natalizie i minori staranno una settimana con la mamma e una settimana con il papà, ricomprendendo nelle rispettive settimane ad anni alterni il giorno del Natale e
2 del Capodanno e quindi indicativamente dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- lo stesso dicasi per le vacanze pasquali durante le quali i minori staranno indicativamente tre giorni con la mamma e tre giorni con il papà;
- due settimane consecutive durante le vacanze estive in date da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per
3. Il signor AB El UN contribuirà al mantenimento di , e Per_2 Per_3
corrispondendo mensilmente, entro il giorno 10 di ciascun mese, € 690,00 che verranno annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per
4. Le spese straordinarie per , e verranno sostenute per metà da ciascun Per_2 Per_3
genitore: per l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per la necessità di preventivo accordo, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso, allegato al presente ricorso (DOC. 9) e da intendersi parte integrante dello stesso.
5. L'Assegno Unico per i figli verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 04/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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