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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6117 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Michele Cappai Presidente relatore dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 6117/2019 del Tribunale di Tivoli
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to CASTELLANI Parte_1
CHIARA, per procura in atti,
Parte attrice
nei confronti di , rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv.to CASTAGNACCI OMAR, per procura in atti;
Parte convenuta
Interventore necessario il Pubblico ministero
Oggetto: querela di falso
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Disporre preliminarmente
l'acquisizione dell'originale del modello 28Aut relativo alla raccomandata postale n.
15135550533-6, B) Accogliere la querela di falso e per l'effetto, accertare e
dichiarare la falsità e/o inesistenza e/o non autenticità della sottoscrizione della
ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. . 15135550533-6, nonché la falsità
e/o inesistenza e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sul documento
mod28aut detenuto e posseduto da e Ufficio Poste Italiane Agenzia Controparte_2
di Subiaco, e di tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti a qualsiasi titolo relativi
e riconducibili alla raccomandata postale n 15135550533-6 del 31 marzo 2015”.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale concludeva:
“Piaccia all.Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in
narrativa, in via preliminare, previo differimento dell'udienza di comparizione,
autorizzare l'odierna deducente, ai sensi dell'art.269 c.p.c., alla chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore nei termini di Controparte_2
legge; nel merito rigettare la domanda proposta dal sig. perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine, dichiarare Controparte_2
unica responsabile dell'annullamento dell'iscrizione ipotecaria della cui
[...]
notifica si discute nel presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare la stessa tenuta a
garantire e mallevare o comunque tenere indenne l' Controparte_1
da ogni conseguenza dovesse derivare dalla dichiarazione di falsità
[...]
2 della sottoscrizione ivi comprese le spese del presente giudizio. Con vittoria di spese
ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge
da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa di , in quanto non ritenuto CP_2
contraddittore necessario e la causa veniva introitata per la decisione.
Veniva poi rimessa sul ruolo per l'intervento del Pubblico Ministero e trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 17/10/24 dinanzi a questo giudice.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Oggetto della querela di falso consiste l'accertamento della falsità/apocrifìa
della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n.
15135550533-6, nonché la falsità e/o inesistenza e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sul documento mod28aut detenuto e posseduto da
[...]
e Ufficio Poste Italiane Agenzia di Subiaco, e di tutte le sottoscrizioni CP_2
apposte sui documenti a qualsiasi titolo relativi e riconducibili alla raccomandata postale n 15135550533-6 del 31/3/2015, in quanto non apposte dal sig. . Parte_1
Parte convenuta deduceva la propria estraneità al giudizio in quanto non può
essere ascritta alcuna responsabilità in capo all'Agente della Riscossione atteso che le attività di notifica sono state materialmente affidate dal Concessionario a
[...]
che, pertanto, deve essere qualificato quale effettivo soggetto Controparte_2
legittimato a contro dedurre in ordine alle dedotte censure di falsità.
3 Avendo, infatti, il Concessionario affidato lo svolgimento materiale dell'attività di notifica, ai sensi dell'art.26 d.p.r. 602/73, all'Agente Postale, Controparte_2
deve essere chiamata a rispondere dell'attività materialmente compiuta dal proprio personale che ha accertato che la persona che ha sottoscritto la relata in contestazione abbia dichiarato di essere il destinatario dell'atto stesso.
La chiamata in causa di , tuttavia, non veniva autorizzata. CP_2
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile infatti è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità
di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale). (Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01).
*****
La querela di falso è lo strumento processuale attraverso il quale si contesta la veridicità di un documento pubblico o privato riconosciuto, ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c.
Recita l'art. 221 c.p.c. “La querela di falso può proporsi tanto in via principale
quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del
documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
4 La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle
prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo
di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale
d'udienza.
E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio ha fornito elementi univoci e concordanti che attestano la falsità della sottoscrizione presente sulla ricevuta di ritorno della raccomandata contestata.
E trattandosi di sottoscrizione non autentica, la validità della stessa notifica ne rimane inficiata.
Infatti, la Corte di cassazione ha stabilito che l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notifica fino a querela di falso. La notifica, pertanto,
ove si accerti che la sottoscrizione apposta sia apocrifa, comporta la non validità della notifica stessa.
Quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale
giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è
tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
L'avviso di ricevimento, concludendo, in quanto proveniente da pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce atto pubblico;
le attestazioni in
5 esso contenute, riguardanti le attività svolte dall'ufficiale notificatore, quali il ricevimento delle dichiarazioni rese, fanno piena prova fino a querela di falso.
L'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica,
costituisce, ai sensi della legge n. 890 del 1982, art. 4 comma 3, il solo documento
idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha
sottoscritto l'avviso. Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività
legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. l, gode della medesima forza certificatoria di cui è
dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
La consulente di ufficio nominata per la perizia calligrafica accertava che
“..con il massimo grado di confidenza tecnica, la sottoscrizione sulla relata di notifica in esame non appartiene alla mano scrivente di . Parte_1
La convenuta non ha fornito elementi contrari idonei a smentire le risultanze peritali, limitandosi a una generica contestazione.
Conclusivamente, alla luce delle risultanze probatorie, deve ritenersi accertata la falsità del documento impugnato, per essere la firma apocrifa e inficiante la relata di notificazione apposta, con conseguente perdita della sua efficacia probatoria.
6 La domanda è accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1. Accoglie la querela di falso proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_3
2. Dichiara la falsità della sottoscrizione e della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 15135550533-6, nonchè di tutte le sottoscrizioni ad essa riconducibili con conseguente invalidità della notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario;
3. Condanna l' alla refusione delle spese di Controparte_3
lite in favore dell'attore, che liquida in euro 3.809,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14;
4. Pone le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico della convenuta come liquidate con separato decreto.
Visto l'art. 537 c.p.p. ordina, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione a cura della Cancelleria della sottoscrizione sulla cartolina n. 15135550533-6.
7 Così deciso in Tivoli nella camera di consiglio del 5/2/25.
Il Presidente
Michele Cappai
Il Giudice relatore
Adriana Mazzacane
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Michele Cappai Presidente relatore dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Adriana Mazzacane Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 6117/2019 del Tribunale di Tivoli
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to CASTELLANI Parte_1
CHIARA, per procura in atti,
Parte attrice
nei confronti di , rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv.to CASTAGNACCI OMAR, per procura in atti;
Parte convenuta
Interventore necessario il Pubblico ministero
Oggetto: querela di falso
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) Disporre preliminarmente
l'acquisizione dell'originale del modello 28Aut relativo alla raccomandata postale n.
15135550533-6, B) Accogliere la querela di falso e per l'effetto, accertare e
dichiarare la falsità e/o inesistenza e/o non autenticità della sottoscrizione della
ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. . 15135550533-6, nonché la falsità
e/o inesistenza e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sul documento
mod28aut detenuto e posseduto da e Ufficio Poste Italiane Agenzia Controparte_2
di Subiaco, e di tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti a qualsiasi titolo relativi
e riconducibili alla raccomandata postale n 15135550533-6 del 31 marzo 2015”.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale concludeva:
“Piaccia all.Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in
narrativa, in via preliminare, previo differimento dell'udienza di comparizione,
autorizzare l'odierna deducente, ai sensi dell'art.269 c.p.c., alla chiamata in causa di
in persona del legale rappresentante pro tempore nei termini di Controparte_2
legge; nel merito rigettare la domanda proposta dal sig. perché Parte_1
infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine, dichiarare Controparte_2
unica responsabile dell'annullamento dell'iscrizione ipotecaria della cui
[...]
notifica si discute nel presente giudizio e, per l'effetto, dichiarare la stessa tenuta a
garantire e mallevare o comunque tenere indenne l' Controparte_1
da ogni conseguenza dovesse derivare dalla dichiarazione di falsità
[...]
2 della sottoscrizione ivi comprese le spese del presente giudizio. Con vittoria di spese
ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge
da distrarsi a favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”.
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
veniva rigettata la richiesta di chiamata in causa di , in quanto non ritenuto CP_2
contraddittore necessario e la causa veniva introitata per la decisione.
Veniva poi rimessa sul ruolo per l'intervento del Pubblico Ministero e trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 17/10/24 dinanzi a questo giudice.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Oggetto della querela di falso consiste l'accertamento della falsità/apocrifìa
della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n.
15135550533-6, nonché la falsità e/o inesistenza e/o non autenticità della sottoscrizione apposta sul documento mod28aut detenuto e posseduto da
[...]
e Ufficio Poste Italiane Agenzia di Subiaco, e di tutte le sottoscrizioni CP_2
apposte sui documenti a qualsiasi titolo relativi e riconducibili alla raccomandata postale n 15135550533-6 del 31/3/2015, in quanto non apposte dal sig. . Parte_1
Parte convenuta deduceva la propria estraneità al giudizio in quanto non può
essere ascritta alcuna responsabilità in capo all'Agente della Riscossione atteso che le attività di notifica sono state materialmente affidate dal Concessionario a
[...]
che, pertanto, deve essere qualificato quale effettivo soggetto Controparte_2
legittimato a contro dedurre in ordine alle dedotte censure di falsità.
3 Avendo, infatti, il Concessionario affidato lo svolgimento materiale dell'attività di notifica, ai sensi dell'art.26 d.p.r. 602/73, all'Agente Postale, Controparte_2
deve essere chiamata a rispondere dell'attività materialmente compiuta dal proprio personale che ha accertato che la persona che ha sottoscritto la relata in contestazione abbia dichiarato di essere il destinatario dell'atto stesso.
La chiamata in causa di , tuttavia, non veniva autorizzata. CP_2
Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile infatti è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità
di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale). (Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 19281 del 17/07/2019 (Rv. 654635 - 01).
*****
La querela di falso è lo strumento processuale attraverso il quale si contesta la veridicità di un documento pubblico o privato riconosciuto, ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c.
Recita l'art. 221 c.p.c. “La querela di falso può proporsi tanto in via principale
quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del
documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
4 La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle
prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo
di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale
d'udienza.
E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio ha fornito elementi univoci e concordanti che attestano la falsità della sottoscrizione presente sulla ricevuta di ritorno della raccomandata contestata.
E trattandosi di sottoscrizione non autentica, la validità della stessa notifica ne rimane inficiata.
Infatti, la Corte di cassazione ha stabilito che l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notifica fino a querela di falso. La notifica, pertanto,
ove si accerti che la sottoscrizione apposta sia apocrifa, comporta la non validità della notifica stessa.
Quando l'agente postale effettua una notifica di atti giudiziari o amministrativi, agisce quale pubblico ufficiale (in quanto delegato dall'ufficiale
giudiziario) e la sua attività è coperta da pubblica fede. Per tale ragione, egli è
tenuto all'osservanza di rigide formalità anche in punto di individuazione del destinatario dell'atto. Pertanto, solo in questo caso, l'attestazione di aver consegnato un plico al soggetto che viene ivi indicato fa fede fino a querela di falso.
L'avviso di ricevimento, concludendo, in quanto proveniente da pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce atto pubblico;
le attestazioni in
5 esso contenute, riguardanti le attività svolte dall'ufficiale notificatore, quali il ricevimento delle dichiarazioni rese, fanno piena prova fino a querela di falso.
L'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica,
costituisce, ai sensi della legge n. 890 del 1982, art. 4 comma 3, il solo documento
idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia
l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha
sottoscritto l'avviso. Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività
legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. l, gode della medesima forza certificatoria di cui è
dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
La consulente di ufficio nominata per la perizia calligrafica accertava che
“..con il massimo grado di confidenza tecnica, la sottoscrizione sulla relata di notifica in esame non appartiene alla mano scrivente di . Parte_1
La convenuta non ha fornito elementi contrari idonei a smentire le risultanze peritali, limitandosi a una generica contestazione.
Conclusivamente, alla luce delle risultanze probatorie, deve ritenersi accertata la falsità del documento impugnato, per essere la firma apocrifa e inficiante la relata di notificazione apposta, con conseguente perdita della sua efficacia probatoria.
6 La domanda è accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1. Accoglie la querela di falso proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_3
2. Dichiara la falsità della sottoscrizione e della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 15135550533-6, nonchè di tutte le sottoscrizioni ad essa riconducibili con conseguente invalidità della notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario;
3. Condanna l' alla refusione delle spese di Controparte_3
lite in favore dell'attore, che liquida in euro 3.809,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14;
4. Pone le spese della consulenza tecnica di ufficio a carico della convenuta come liquidate con separato decreto.
Visto l'art. 537 c.p.p. ordina, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione a cura della Cancelleria della sottoscrizione sulla cartolina n. 15135550533-6.
7 Così deciso in Tivoli nella camera di consiglio del 5/2/25.
Il Presidente
Michele Cappai
Il Giudice relatore
Adriana Mazzacane
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