Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 00114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2022, proposto dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del LI - Sviluppo Italia LI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia Regionale LI Lavoro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo esecutorio del Tribunale di Campobasso n. 203/2022 del 18 aprile 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con decreto ingiuntivo n. 203/2022, emesso il 18 aprile 2022, il Tribunale di Campobasso ha ingiunto all’Agenzia Regionale LI Lavoro di pagare in favore dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del LI - Sviluppo Italia LI s.p.a. (di seguito “Sviluppo Italia LI”), entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di euro 60.000,00, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del procedimento monitorio, queste ultime liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali nonché in euro 406,50 per esborsi (a cui aggiungere il 15% per rimborso forfettario, oltre a IVA e CPA).
2 - Detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 31 maggio 2022 e ad esso è stata apposta la formula esecutiva il 21 giugno 2022.
3 - Il decreto, munito della formula esecutiva, è stato notificato via PEC all’Agenzia Regionale LI Lavoro il 18 luglio 2022.
4 – Non essendo stato eseguito il pagamento delle somme dovute, la Sviluppo Italia LI ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, chiedendo a questo T.A.R. di:
- ordinare all’Agenzia Regionale LI Lavoro di dare piena e integrale esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, ordinando anche il pagamento degli interessi di mora, da calcolarsi dal trentesimo giorno successivo a quello dell’emissione della fattura elettronica (23 ottobre 2019);
- nominare un commissario ad acta il quale assumesse tutti gli atti necessari al fine di procedere al pagamento delle somme dovute;
- condannare l’Agenzia Regionale LI Lavoro al pagamento delle ulteriori spese di lite e al rimborso del contributo unificato versato, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5 – L’Agenzia Regionale LI Lavoro, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
6 – Alla camera di consiglio del 5 aprile 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 - Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo (accertata con decreto di esecutorietà del 31 maggio 2022) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, potrebbe insorgere sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, un decreto ingiuntivo definitivamente esecutorio, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo giudizio è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
8 - Il ricorso è altresì fondato, atteso che non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l’adempimento, da parte dell’Amministrazione, di quanto impostole dal decreto ingiuntivo.
9 - Va, dunque, ordinato all’Agenzia Regionale LI Lavoro di dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo in epigrafe attraverso il pagamento della somma indicata nel titolo, oltre agli interessi moratori nella misura e secondo le modalità indicate nel titolo, nonché alle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali e in euro 406,50 per esborsi (a cui aggiungere il 15% per rimborso forfettario, oltre a IVA e CPA): pagamento che dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sono altresì dovute le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, ove sostenute.
Le ulteriori spese, nella misura in cui funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate in modo onnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, e sono quantificate nel dispositivo.
10 - In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta , che viene individuato, anche ratione muneris , nella persona del Responsabile dell’Ufficio Rendicontazione e Attività Amministrative e Contabili dell’Agenzia Regionale LI Lavoro, con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio.
Il commissario ad acta dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
11 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina all’Agenzia Regionale LI Lavoro di provvedere al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 203/2022, emesso il 18 aprile 2022, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, oltre che degli interessi moratori e delle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali e in euro 406,50 per esborsi (a cui aggiungere il 15% per rimborso forfettario, oltre a IVA e CPA), il tutto nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore;
- nomina fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, un commissario ad acta , individuato anche ratione muneris nella persona del Responsabile dell’Ufficio Rendicontazione e Attività Amministrative e Contabili dell’Agenzia Regionale LI Lavoro, che a sua volta provvederà con le modalità di cui in motivazione;
- condanna l’Agenzia Regionale LI Lavoro al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre agli accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, spese tutte da distrarsi in favore dell’avv. Nicola Lucarelli dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO