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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA Verbale di Udienza Nella causa RG 2600 / 2021 (Art. 281 sexies c.p.c.) All'udienza del 19/3/2025 h.
9.30 davanti al Giudice designato Dott. Claudio Pesce nessuno compare trattandosi di udienza a trattazione scritta a seguito di udienza di p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi il 29.1.25 ove le parti precisavano come segue: l'attore “precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate il 13.1.2025” e la convenuta “precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione” e procedevano alla discussione orale della causa. Per l'attrice risultano depositate note scritte dell'Avv. Matteo OR il quale evidenzia: Parte_1
“Nell'interesse dell'attrice si richiamano le conclusioni di cui alle Note Autorizzate depositate in data 13 gennaio 2025 ed i contenuti delle Note stesse. Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale trattenga la causa a decisione”. Per la convenuta note scritte dell'Avv. Adriano Battistotti il quale Controparte_1
“richiama le conclusioni assunte nella comparsa di costituzione e risposta e la memoria illustrativa autorizzata depositata il 7 gennaio 2025 insistendo come in essa. Chiede che la causa venga presa in decisione”. Alle ore 10.00 il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.00 Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 2600 / 2021 Promossa da
, C.F. , residente in [...] ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 ai fini del presente giudizio in Sanremo, Corso Garibaldi 97/4, in presso lo studio del difensore Avv. Matteo Morini, attrice contro in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Milano part. IVA Controparte_1
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Sanremo, via Matteotti n. 34, P.IVA_1 presso lo studio del difensore Avv. Adriano Battistotti, convenuta Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza. Per l'attrice : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni Parte_1 meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum, previa, in particolare, declaratoria di incapacità a testimoniare del teste , dichiarare la Testimone_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, civilmente responsabile al fine della
[...]
1 causazione del sinistro di cui in premessa e conseguentemente condannarla al residuo risarcimento di tutti i danni da lesioni personali patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si quantificano nel residuo importo di € 5.041,25 o in quel maggiore o minore importo meglio risultante in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore e avendole interamente anticipate ex art. 93 c.p.c.” (v. note conclusive). Per la convenuta “Piaccia al Tribunale Ill,mo, preso atto che Controparte_1 tramite la propria assicurazione r.c. ha già corrisposto alla Controparte_1 Controparte_2 signora la somma di euro 8.100,00 in data 10 marzo 2020, considerata altresì la quota di Pt_1 responsabilità nella causazione dell'evento imputabile alla stessa attrice, re-spingere qualsiasi ulteriore pretesa. Vinte le spese e compensi di causa” (v. comparsa di costituzione e risposta). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'attrice conveniva in giudizio la convenuta Pt_1 Controparte_1 al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguiti alla caduta avvenuta il 4.8.2018 all'interno del supermercato gestito dalla convenuta in Taggia, detratto l'acconto asseritamente già percepito di € 8.100,00. Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva la mancata prova del Controparte_1 nesso di causalità e comunque il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. nonché contestava il quantum richiesto alla luce di una sopravvenuta caduta che aveva aggravato il danno iniziale, e sostenendo che, in ogni caso, la propria assicurazione aveva già provveduto all'integrale CP_3 risarcimento del danno mediante la corresponsione dell'importo di € 8.100,00. Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 cpc e, esperite le prove ammesse nonché la CTU medico-legale, la causa veniva in decisione all'udienza odierna, ex art. 281- sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate e discussione orale e successivo rinvio a trattazione scritta con accordo a verbale delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta al fine di sentirla Controparte_1 dichiarare civilmente responsabile di tutti i danni derivati dalle lesioni personali subiti in dipendenza di una caduta verificatasi con le seguenti modalità “in data 04 agosto 2018, in Taggia (IM), l'esponente si trovava a piedi all'interno dell'esercizio commerciale denominato “ ” sito all'interno del CP_1 cosiddetto Parco Commerciale, ubicato in Via del Piano snc;
2. giunta in prossimità delle casse, ove si trova anche un frigorifero, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza - non segnalata - di acqua sul pavimento”. Asseriva poi l'attrice che “in dipendenza di quanto sopra esposto, l'esponente subiva lesioni personali (ved.si la certificazione medica prodotta sub 1, le ricevute di spese mediche prodotte sub 2 , pari a complessivi € 115,50 e la Perizia Medico Legale redatta dal Dott.
[...]
prodotta sub 3, che ha concluso riconoscendo 15 giorni di I.T.T., 15 giorni di I.T.P. Persona_1 al 75%, 90 giorni di I.T.P. al 50%, 90 giorni di I.T.P. al 25% e 9 punti di I.P.);
4. il sinistro veniva denunciato dalla convenuta all' compagnia assicuratrice per l'RC della Controparte_4 stessa;
5. in data 10 marzo 2020 l' all'esito della visita medico legale, Controparte_4 inviava all'attrice un'offerta reale di € 8.100,00 (ved.si la fotocopia prodotta sub 4)”.
La convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta eccepiva il Controparte_1 difetto del nesso eziologico in quanto la caduta era imputabile in tutto o almeno in parte alla condotta dell'attrice che non si avvedeva della presenza di un cartello che segnalava il pericolo dovuto al pavimento bagnato e che, in ogni caso il danno risultava aggravato da una successiva caduta occorsa all'attrice ed era già stato integralmente risarcito dalla propria compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile.
Ciò rilevato in punto di fatto, occorre svolgere alcune considerazioni in diritto relativamente alla tematica della responsabilità custodiale cui attiene l'oggetto della presente controversia.
2 Sul punto, la norma di cui all'art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi della responsabilità in capo al custode, il rapporto di custodia con la cosa e la derivazione del danno dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Il primo presupposto, ossia la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, che è evidentemente qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia. Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e quindi custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche i conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari. Circa il secondo requisito per l'applicazione della responsabilità custodiale, e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, si osserva che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, è tenuto a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”. Non è invece richiesta anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. e ciò perché tutte le cose, anche quelle normalmente innocue, sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose, per un loro dinamismo intrinseco o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi. In proposito ancora recentissimamente la Suprema Corte ha ribadito che: “Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390).” (cfr. Cass. 11802/2016). Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, un'ipotesi di vera e propria responsabilità “oggettiva”, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dalla prova a carico del custode dell'insorgenza del cosiddetto 'caso fortuito', vale a dire di un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia. Dunque, il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia,
3 giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che la dottrina parla al riguardo di 'rischio da custodia', più che di 'colpa nella custodia'. La responsabilità ex art. 2051 c.c. non discende pertanto dalla presenza di una colpa del custode bensì dall'assenza di un caso fortuito che la possa escludere. Conseguentemente, la prova del caso fortuito non equivale alla prova del comportamento tenuto, bensì è la prova di un evento che vale ad interrompere il nesso di causalità tra evento e danno, il che equivale a dire che è insufficiente la prova della propria diligenza;
si tratterebbe pertanto di un caso di responsabilità oggettiva e in questo senso spesso si è espressa la Cassazione (cfr. tra le molte Cass. 27287/2013 e Cass. 3793/2014). Pertanto, e con specifico riferimento all'onere della prova, all'attore compete solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo anche mediante semplici presunzioni;
il convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, dovrà invece provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Unico presupposto essendo quindi, il rapporto tra la cosa e l'uomo, ovverosia il potere di fatto esercitato sulla res (Cass. 8147/2014), al verificarsi di un danno il (presunto) responsabile deve dare la prova del caso fortuito, e tale prova è di tipo positivo, occorre cioè indicare in modo specifico, e provare, un evento straordinario e imprevedibile, come un fenomeno naturale o il fatto del terzo ovvero dello stesso danneggiato. Ciò significa che se il soggetto non riesce a provare quale è l'evento che ha provocato il danno, sarà comunque responsabile, anche se per avventura il danno è stato cagionato da un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale;
insomma, è come dire che le cause ignote sono a carico del custode. Ancora recentemente si è pronunciata in tal senso la Corte di Cassazione affermando che: “rileva come la responsabilità per danno da cosa in custodia ex articolo 2051 cod.civ. operi obiettivamente, salvo che venga provato, ad onere del custode, il caso fortuito. Ora, è vero che quest'ultimo può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi - sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti (tra le molte: Cass. n. 11016 del 19/05/2011; Cass. n. 25029 del 10/10/2008; Cass. n. 11227 dell'8/5/2008, cit. anche nella sentenza impugnata).” (cfr. Cass. 18317/2015). Ed ancora più recentemente: “con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1 ° no., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (Cfr. Cass. 11802/2016).
4 Conclusivamente, in conformità ai richiamati indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia assume carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tener conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. Da quanto sopra esposto, consegue che: “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (cfr. Cass. 11802/2016). 2. Ciò premesso in punto di diritto, passando all'esame della fattispecie concretamente sottoposta all'esame di questo giudice, si ritiene che parte attrice abbia fornito idonea prova dell'avvenuta caduta e dalla riferibilità della stessa allo stato dei luoghi, come comprovato sia testimonialmente che documentalmente mediante le foto allegate.
Dalle foto prodotte è infatti emerso provato il luogo della caduta dell'attrice (ritratta a terra durante i soccorsi) e la stessa convenuta non ha contestato che il pavimento fosse bagnato nel luogo in cui la caduta è avvenuta, evidenziando anzi la presenza di un cartello di avvertimento che confermerebbe lo stato dei luoghi. Risulta irrilevante che la sola attrice sia caduta, in quanto è sufficiente una caduta ad integrare la fattispecie di responsabilità in esame e, in ogni caso, non è stato allegato e provato dalla convenuta quando fosse iniziata a prodursi tale situazione di bagnamento del pavimento (comunque ritenuta pericolosa dalla stessa convenuta che ha allegato di avere posto un cartello di pericolo per segnalare la situazione) nè quante persone fossero transitate senza cadere in detto lasso di tempo. Inoltre, la stessa assicurazione per la responsabilità civile della convenuta ha provveduto (pur non essendo decisione vincolante per l'assicurato) ad effettuare un rilevante pagamento, riconoscendo quindi la responsabilità almeno prevalente dell'evento in capo alla convenuta. Si ritiene pertanto idoneamente formata la prova, gravante sull'attore ed ammissibile anche in via presuntiva, del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.. Ciò ritenuto e statuito circa le modalità di accadimento del fatto e la responsabilità del convenuto quale custode dell'area in cui è avvenuta la caduta, occorre verificare l'eventuale sussistenza del “caso fortuito” riferibile al comportamento e comunque alla conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice. Al riguardo deve evidenziarsi, come già meglio esposto al punto in diritto che precede, che l'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda del pericolo e però utilizzi la cosa in modo conforme alla sua destinazione, senza quindi porre in essere una sequenza causale autonoma di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere totalmente il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito. Tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato che non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato. L'onere di fornire detta prova liberatoria ricade, come noto, sul custode il quale ha “l'onere di provare
5 che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo” (v. Trib. Sassari, sent. n. 265 del 14.3.2023).
Al riguardo la convenuta non ha allegato un comportamento “anomalo” o “abnorme” da parte dell'attrice tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, ma ha comunque tempestivamente eccepito il concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del danno in quanto la stessa non avrebbe usato la dovuta prudenza ed attenzione, non avvedendosi in particolare del cartello che indicava il pericolo dovuto al pavimento bagnato. Fin dalla comparsa di costituzione, la convenuta deduceva infatti il seguente capitolo di prova: “Vero che il CP_1 giorno 4 agosto 2018 nel punto vendita di Taggia a fianco il frigo dei latticini di fronte alle CP_1 casse 5 e 6 era collocato il cartello giallo recante la scritta “pavimento bagnato” come è raffigurato dalla fotografia che si rammostra”.
L'attrice chiamata a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 28.2.2023, sul Pt_1 predetto capitolo ammesso, dichiarava: “presa visione della foto dichiaro che il cartello che si vede è stato posizionato dopo la mia caduta e non prima.” Invece il teste , “dipendente sia all'epoca dei fatti sia attualmente”, Testimone_1 CP_1 escusso all'udienza del 9.5.23, dichiarava: “presa visione delle foto, confermo che si tratta dello stato dei luoghi al momento della caduta della signora. Io sono stato chiamato per l'accaduto e sono giunto quando lei era ancora in terra e l'ho praticamente soccorsa con il Direttore dell'epoca. Sono sicuro che ci fosse il cartello che indicava pavimento bagnato come visibile dalle foto già al mio arrivo e non solo a quello dei soccorritori ed escludo che sia stato quindi messo apposta sul luogo dopo la caduta. ADR avv. Guazzoni:” io ricordo solo un cartello che è quello visibile dalle foto.” Il difensore di parte attrice eccepiva l'incapacità del teste “avendo un rapporto di preposizione con la su cui il teste dichiara di essere Capo servizio del ” e chiedeva CP_1 Parte_2 dichiararsi nulla la deposizione. Tale eccezione è stata ritualmente riproposta in sede di conclusioni, ma al riguardo deve osservarsi che la stessa risulta infondata attesa la natura della domanda proposta nei confronti del custode ex art. 2051 c.c.. Inoltre la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sono incapaci a testimoniare solo i soggetti aventi un interesse giuridico, attuale e concreto (art. 100 c.p.c.) che comporti cioè la legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Non rileva, pertanto, un interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti. Per contro, la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito. Nel caso in esame il fatto che il teste fosse “responsabile” non del supermercato Tes_1
(non essendo pacificamente il direttore, come emerge dalla sua stessa dichiarazione) bensì solo di un
“servizio” non meglio precisato all'interno dello stesso, configura una condizione del tutto generica e che di per sé non appare idonea a configurare quell'interesse attuale e concreto all'esito della lite ed il suo diritto ad intervenire nel presente giudizio che ne determina l'incapacità. Si ribadisce pertanto che il testimone deve essere ritenuto capace, salva la valutazione circa l'attendibilità delle Tes_1 dichiarazioni rese.
Ciò premesso, alla luce delle sopra richiamate emergenze istruttorie, si ritiene che l'attrice abbia fornito idonea prova del fatto storico della caduta e delle modalità con cui essa è avvenuta. In ogni caso, poi, è condivisibile quanto dedotto da parte dell'attrice circa il fatto che l'esistenza di una situazione di pericolo (spargimento di acqua da un banco-frigo nei pressi delle casse) avrebbe dovuto indurre oltre al posizionamento del cartello, anche alla rimozione delle cause di tale spargimento impedendo il protarsi della situazione di pericolo per gli utenti del supermercato. Emerge peraltro provato dalle foto prodotte dalla convenuta (scattate nell'immediatezza del fatto) e confermate dal teste (del quale non emergono specifiche ragioni di inattendibilità) che Tes_1
6 nelle vicinanze del luogo ove si è verificata la caduta era stato posto un cartello che segnalava come il pavimento fosse bagnato (segnale come detto visibile nelle foto prodotte e scattate allorquando la signora era ancora stesa a terra subito dopo la caduta) benché non sia emersa acclarata la direzione dalla quale proveniva l'attrice e le concrete modalità di visibilitàone del cartello stesso da ogni lato. In conclusione, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, nel caso in esame deve essere ritenuta ed affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per i danni conseguiti alla caduta subita dall'attrice, con un concorso di colpa a carico dell'attrice ex art. 1227 c.c. che si ritiene equo determinare nel 20%, riducendosi quindi in tale percentuale la pretesa risarcitoria attorea, tenuto conto della presenza di un cartello che segnalava la situazione di pericolo, e tenuto comunque conto del generale obbligo di prudenza e attenzione a carico dell'attrice nel percorrere un luogo aperto al pubblico. 3. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito, l'attrice ha prodotto in causa documentazione medica ASL, certificati, nonché perizia di medico-legale di parte. Stanti le contestazioni svolte dalla convenuta, veniva ammessa CTU medico legale affidata al Dr. R_
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[...]
Ciò premesso, in punto di diritto deve evidenziarsi che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato nell'ordinanza Cass. n. 7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo” in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018, Cass., sent. n. 28988/2019), che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, sempre nella detta ordinanza, la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. In Cass. n. 7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Ciò premesso, occorre ulteriormente evidenziare che, con riferimento alle Tabelle Milanesi del 2018, la Suprema Corte, con sentenza n. 25164/2020, ha rilevato come dette tabelle nella quantificazione del non patrimoniale comprendessero
7 anche la componente del danno morale e che, pertanto, un eventuale conteggio del danno morale in via separata ed ulteriore avrebbe comportato una duplicazione di risarcimento. In particolare la Corte ha indicato che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.” Mentre per il danno cd. biologico (dinamico-relazionale) le menomazioni subite a seguito del sinistro sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale, con riferimento al danno morale deve osservarsi ulteriormente quanto segue. La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto, così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento (cfr. Cass. n. 25164/2020). Nel caso in esame, peraltro, non risultano dedotte e provate dall'attrice, ragioni che giustifichino una personalizzazione del danno, così come ragioni che comportino la autonoma liquidazione equitativa del danno morale, la quale si ritiene essere ricompresa nel danno già liquidato e comunque dovrebbe essere anch'essa specificatamente provata mentre al riguardo parte attrice non ha effettuato alcuna specifica e circostanziata allegazione e deduzione istruttoria (cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016). Del resto, più di recente, la Suprema Corte pur affermando l'indipendenza del danno cd morale o da sofferenza psichica rispetto a quello medico legale, ha statuito che: “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.” (cfr. Cass. 5280/19). Al riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha statuito che, come nel caso in esame, “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico” (v. Cass. 67443/2023). Ciò premesso, quanto ai danni non patrimoniali derivati dalle lesioni subite dall'attrice, deve essere osservato come il CTU Dr. abbia adempiuto al compito affidatogli, depositando una Per_
8 relazione ampiamente motivata e che non risulta essere stata contestata dai periti delle parti e che viene fatta propria da questo giudice, affermando la compatibilità tra le lesioni lamentate da parte attrice e la dinamica dell'incidente nonché l'inesistenza di precedenti morbosi interessanti la validità del periziando al momento dell'incidente, tenuto peraltro debitamente conto della ri-frattura subita a causa di una caduta prodottasi successivamente, né essendo state allegate e provate ragioni che giustifichino personalizzazioni del danno né essendo state allegate e prodotte spese che il CTU abbia potuto verificare, riconoscendo all'attrice gli esiti da cui deriva il conteggio che segue: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto danno biologico € 1.741,60 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 33 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 32 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.660,00 Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.846,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 920,00 Totale danno biologico temporaneo € 6.066,25 Totale generale: € 11.726,25
Come detto, appare dovuto solo tale importo, atteso che nel caso in esame non risultano dedotte e provate da parte attrice ragioni tali da determinare una “personalizzazione” del danno, così come ragioni che comportino la autonoma liquidazione del danno morale che dovrebbe anch'esso essere specificatamente provato mentre al riguardo parte attrice non ha effettuato alcuna specifica richiesta né allegazione e deduzione istruttoria (cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016). Alla luce di tutto quanto precede deve pertanto ritenersi parzialmente fondata in fatto e in diritto la domanda proposta dall'attrice che viene conseguentemente accolta nei limiti dell'80% per le ragioni che precedono, ritenendosi sussistente un concorso colposo del 20% a carico dell'attrice. Ne consegue che il danno risarcibile dalla convenuta in favore dell'attrice Controparte_1 ammonta all'importo di € 9.380,80 (pari all'80% di € 11.726,25), da cui deve essere detratto l'importo di € 8.100,00, già pacificamente corrisposto all'attrice dalla , assicurazione per la CP_5 responsabilità civile della convenuta prima della causa. Risulta pertanto ancora dovuto CP_1 in favore di parte attrice l'importo di € 1.280,80 (9.380,80 - 8.100,00), oltre rivalutazione successiva all'aggiornamento della tabella milanese 2024, oltre interessi legali decorrenti dal fatto sino al saldo sulla somma annualmente devalutata, tenuto conto del fatto che, pur trattandosi di debito di valore, le tabelle applicate sono aggiornate a valori 2024 e del fatto che con la presente pronuncia la somma dovuta diventa debito di valuta. 4. In ordine alle spese del giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, atteso che il danno determinato dal CTU risulta prossimo a quello determinato da parte convenuta ante causa e del fatto che la stessa convenuta aveva già risarcito parte prevalente del danno e del riconoscimento del parziale concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, si ritiene di effettuare la compensazione in ragione di un mezzo delle spese di lite. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014 e succ., tenuto conto del valore effettivo della controversia (presso la soglia inferiore di valore dello scaglione), della modesta fase istruttoria, della natura e modesta complessità della controversia, nonché del numero, della importanza e complessità delle
9 questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio, consegue la seguente liquidazione, a favore di parte attrice, per cause del valore da € 5.200 fino ad euro 26.000,00: per la fase di studio, euro 750,00; per la fase introduttiva, euro 750,00; per la fase istruttoria e di trattazione
€ 1.250,00; per la fase decisoria, tenuto anche conto del rito adottato, euro 1.250,00, e così, complessivamente € 4.000,00, oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed € 264,00 per esborsi, e, operata la disposta riduzione di un mezzo, residuano dovuti in favore di parte attrice € 2.000.00 per compensi oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed € 132,00 per esborsi, importi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Matteo OR che si è dichiarato antistatario. Anche le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1- Accerta e dichiara che il sinistro del 4.8.2018 per cui è causa è imputabile ex art. 2051 c.c. alla convenuta con una responsabilità concorrente a Controparte_1 carico dell'attrice ex art. 1227 c. 1 c.c. in ragione del 20%.
2- Conseguentemente, accogliendo nei limiti e per quanto di ragione la domanda attorea, dichiara tenuta e condanna la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, a corrispondere in favore dell'attrice Parte_1
l'importo residuo di € 1.280,80, oltre rivalutazione ed interessi legali sino al saldo effettivo sulla somma annualmente devalutata come in motivazione.
3- Condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che, già operata la disposta compensazione di un mezzo, liquida in Parte_1 residui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge oltre esborsi di € 132,00, importi da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo OR che si è dichiarato antistatario.
4- Pone definitivamente le spese e competenze di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. Così deciso in Imperia il 19 marzo 2025. Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
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9.30 davanti al Giudice designato Dott. Claudio Pesce nessuno compare trattandosi di udienza a trattazione scritta a seguito di udienza di p.c. e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi il 29.1.25 ove le parti precisavano come segue: l'attore “precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate il 13.1.2025” e la convenuta “precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione” e procedevano alla discussione orale della causa. Per l'attrice risultano depositate note scritte dell'Avv. Matteo OR il quale evidenzia: Parte_1
“Nell'interesse dell'attrice si richiamano le conclusioni di cui alle Note Autorizzate depositate in data 13 gennaio 2025 ed i contenuti delle Note stesse. Si chiede che Codesto Ill.mo Tribunale trattenga la causa a decisione”. Per la convenuta note scritte dell'Avv. Adriano Battistotti il quale Controparte_1
“richiama le conclusioni assunte nella comparsa di costituzione e risposta e la memoria illustrativa autorizzata depositata il 7 gennaio 2025 insistendo come in essa. Chiede che la causa venga presa in decisione”. Alle ore 10.00 il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, alle ore 19.00 Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura ad aula vuota del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 2600 / 2021 Promossa da
, C.F. , residente in [...] ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 ai fini del presente giudizio in Sanremo, Corso Garibaldi 97/4, in presso lo studio del difensore Avv. Matteo Morini, attrice contro in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Milano part. IVA Controparte_1
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Sanremo, via Matteotti n. 34, P.IVA_1 presso lo studio del difensore Avv. Adriano Battistotti, convenuta Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza. Per l'attrice : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni Parte_1 meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum, previa, in particolare, declaratoria di incapacità a testimoniare del teste , dichiarare la Testimone_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, civilmente responsabile al fine della
[...]
1 causazione del sinistro di cui in premessa e conseguentemente condannarla al residuo risarcimento di tutti i danni da lesioni personali patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si quantificano nel residuo importo di € 5.041,25 o in quel maggiore o minore importo meglio risultante in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze professionali, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore e avendole interamente anticipate ex art. 93 c.p.c.” (v. note conclusive). Per la convenuta “Piaccia al Tribunale Ill,mo, preso atto che Controparte_1 tramite la propria assicurazione r.c. ha già corrisposto alla Controparte_1 Controparte_2 signora la somma di euro 8.100,00 in data 10 marzo 2020, considerata altresì la quota di Pt_1 responsabilità nella causazione dell'evento imputabile alla stessa attrice, re-spingere qualsiasi ulteriore pretesa. Vinte le spese e compensi di causa” (v. comparsa di costituzione e risposta). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'attrice conveniva in giudizio la convenuta Pt_1 Controparte_1 al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguiti alla caduta avvenuta il 4.8.2018 all'interno del supermercato gestito dalla convenuta in Taggia, detratto l'acconto asseritamente già percepito di € 8.100,00. Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva la mancata prova del Controparte_1 nesso di causalità e comunque il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. nonché contestava il quantum richiesto alla luce di una sopravvenuta caduta che aveva aggravato il danno iniziale, e sostenendo che, in ogni caso, la propria assicurazione aveva già provveduto all'integrale CP_3 risarcimento del danno mediante la corresponsione dell'importo di € 8.100,00. Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 cpc e, esperite le prove ammesse nonché la CTU medico-legale, la causa veniva in decisione all'udienza odierna, ex art. 281- sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive autorizzate e discussione orale e successivo rinvio a trattazione scritta con accordo a verbale delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta al fine di sentirla Controparte_1 dichiarare civilmente responsabile di tutti i danni derivati dalle lesioni personali subiti in dipendenza di una caduta verificatasi con le seguenti modalità “in data 04 agosto 2018, in Taggia (IM), l'esponente si trovava a piedi all'interno dell'esercizio commerciale denominato “ ” sito all'interno del CP_1 cosiddetto Parco Commerciale, ubicato in Via del Piano snc;
2. giunta in prossimità delle casse, ove si trova anche un frigorifero, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza - non segnalata - di acqua sul pavimento”. Asseriva poi l'attrice che “in dipendenza di quanto sopra esposto, l'esponente subiva lesioni personali (ved.si la certificazione medica prodotta sub 1, le ricevute di spese mediche prodotte sub 2 , pari a complessivi € 115,50 e la Perizia Medico Legale redatta dal Dott.
[...]
prodotta sub 3, che ha concluso riconoscendo 15 giorni di I.T.T., 15 giorni di I.T.P. Persona_1 al 75%, 90 giorni di I.T.P. al 50%, 90 giorni di I.T.P. al 25% e 9 punti di I.P.);
4. il sinistro veniva denunciato dalla convenuta all' compagnia assicuratrice per l'RC della Controparte_4 stessa;
5. in data 10 marzo 2020 l' all'esito della visita medico legale, Controparte_4 inviava all'attrice un'offerta reale di € 8.100,00 (ved.si la fotocopia prodotta sub 4)”.
La convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta eccepiva il Controparte_1 difetto del nesso eziologico in quanto la caduta era imputabile in tutto o almeno in parte alla condotta dell'attrice che non si avvedeva della presenza di un cartello che segnalava il pericolo dovuto al pavimento bagnato e che, in ogni caso il danno risultava aggravato da una successiva caduta occorsa all'attrice ed era già stato integralmente risarcito dalla propria compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile.
Ciò rilevato in punto di fatto, occorre svolgere alcune considerazioni in diritto relativamente alla tematica della responsabilità custodiale cui attiene l'oggetto della presente controversia.
2 Sul punto, la norma di cui all'art. 2051 c.c. contempla quali due unici presupposti applicativi della responsabilità in capo al custode, il rapporto di custodia con la cosa e la derivazione del danno dalla cosa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Il primo presupposto, ossia la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, che è evidentemente qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia. Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e quindi custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche i conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari. Circa il secondo requisito per l'applicazione della responsabilità custodiale, e cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, si osserva che il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità extracontrattuale, è tenuto a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”. Non è invece richiesta anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c. e ciò perché tutte le cose, anche quelle normalmente innocue, sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose, per un loro dinamismo intrinseco o per l'insorgenza esterna di agenti dannosi. In proposito ancora recentissimamente la Suprema Corte ha ribadito che: “Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. (v. Cass., 20/2/2006, n. 3051), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. e, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390).” (cfr. Cass. 11802/2016). Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, un'ipotesi di vera e propria responsabilità “oggettiva”, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode. Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dalla prova a carico del custode dell'insorgenza del cosiddetto 'caso fortuito', vale a dire di un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia. Dunque, il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia,
3 giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che la dottrina parla al riguardo di 'rischio da custodia', più che di 'colpa nella custodia'. La responsabilità ex art. 2051 c.c. non discende pertanto dalla presenza di una colpa del custode bensì dall'assenza di un caso fortuito che la possa escludere. Conseguentemente, la prova del caso fortuito non equivale alla prova del comportamento tenuto, bensì è la prova di un evento che vale ad interrompere il nesso di causalità tra evento e danno, il che equivale a dire che è insufficiente la prova della propria diligenza;
si tratterebbe pertanto di un caso di responsabilità oggettiva e in questo senso spesso si è espressa la Cassazione (cfr. tra le molte Cass. 27287/2013 e Cass. 3793/2014). Pertanto, e con specifico riferimento all'onere della prova, all'attore compete solo provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo anche mediante semplici presunzioni;
il convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, dovrà invece provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Unico presupposto essendo quindi, il rapporto tra la cosa e l'uomo, ovverosia il potere di fatto esercitato sulla res (Cass. 8147/2014), al verificarsi di un danno il (presunto) responsabile deve dare la prova del caso fortuito, e tale prova è di tipo positivo, occorre cioè indicare in modo specifico, e provare, un evento straordinario e imprevedibile, come un fenomeno naturale o il fatto del terzo ovvero dello stesso danneggiato. Ciò significa che se il soggetto non riesce a provare quale è l'evento che ha provocato il danno, sarà comunque responsabile, anche se per avventura il danno è stato cagionato da un evento assolutamente imprevedibile ed eccezionale;
insomma, è come dire che le cause ignote sono a carico del custode. Ancora recentemente si è pronunciata in tal senso la Corte di Cassazione affermando che: “rileva come la responsabilità per danno da cosa in custodia ex articolo 2051 cod.civ. operi obiettivamente, salvo che venga provato, ad onere del custode, il caso fortuito. Ora, è vero che quest'ultimo può essere rappresentato anche dalla condotta di un terzo, ovvero dello stesso danneggiato;
e tuttavia, per integrare l'esimente, tale condotta deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Il che si verifica quando il fatto del terzo, o del danneggiato, si atteggi - sulla base di tutti gli elementi della fattispecie concreta - in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; così da risultare in definitiva idoneo a produrre da solo l'evento lesivo, cioè escludendo fattori causali concorrenti (tra le molte: Cass. n. 11016 del 19/05/2011; Cass. n. 25029 del 10/10/2008; Cass. n. 11227 dell'8/5/2008, cit. anche nella sentenza impugnata).” (cfr. Cass. 18317/2015). Ed ancora più recentemente: “con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1 ° no., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (Cfr. Cass. 11802/2016).
4 Conclusivamente, in conformità ai richiamati indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia assume carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
essa è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tener conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. Da quanto sopra esposto, consegue che: “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).” (cfr. Cass. 11802/2016). 2. Ciò premesso in punto di diritto, passando all'esame della fattispecie concretamente sottoposta all'esame di questo giudice, si ritiene che parte attrice abbia fornito idonea prova dell'avvenuta caduta e dalla riferibilità della stessa allo stato dei luoghi, come comprovato sia testimonialmente che documentalmente mediante le foto allegate.
Dalle foto prodotte è infatti emerso provato il luogo della caduta dell'attrice (ritratta a terra durante i soccorsi) e la stessa convenuta non ha contestato che il pavimento fosse bagnato nel luogo in cui la caduta è avvenuta, evidenziando anzi la presenza di un cartello di avvertimento che confermerebbe lo stato dei luoghi. Risulta irrilevante che la sola attrice sia caduta, in quanto è sufficiente una caduta ad integrare la fattispecie di responsabilità in esame e, in ogni caso, non è stato allegato e provato dalla convenuta quando fosse iniziata a prodursi tale situazione di bagnamento del pavimento (comunque ritenuta pericolosa dalla stessa convenuta che ha allegato di avere posto un cartello di pericolo per segnalare la situazione) nè quante persone fossero transitate senza cadere in detto lasso di tempo. Inoltre, la stessa assicurazione per la responsabilità civile della convenuta ha provveduto (pur non essendo decisione vincolante per l'assicurato) ad effettuare un rilevante pagamento, riconoscendo quindi la responsabilità almeno prevalente dell'evento in capo alla convenuta. Si ritiene pertanto idoneamente formata la prova, gravante sull'attore ed ammissibile anche in via presuntiva, del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.. Ciò ritenuto e statuito circa le modalità di accadimento del fatto e la responsabilità del convenuto quale custode dell'area in cui è avvenuta la caduta, occorre verificare l'eventuale sussistenza del “caso fortuito” riferibile al comportamento e comunque alla conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice. Al riguardo deve evidenziarsi, come già meglio esposto al punto in diritto che precede, che l'eventuale disattenzione dell'utente che non s'avveda del pericolo e però utilizzi la cosa in modo conforme alla sua destinazione, senza quindi porre in essere una sequenza causale autonoma di per sé idonea a produrre il danno, non assurge ad evento idoneo ad esimere totalmente il custode da responsabilità, non avendo quei caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tipici del fortuito. Tuttavia, il comportamento colposo del danneggiato che non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato. L'onere di fornire detta prova liberatoria ricade, come noto, sul custode il quale ha “l'onere di provare
5 che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo” (v. Trib. Sassari, sent. n. 265 del 14.3.2023).
Al riguardo la convenuta non ha allegato un comportamento “anomalo” o “abnorme” da parte dell'attrice tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento, ma ha comunque tempestivamente eccepito il concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del danno in quanto la stessa non avrebbe usato la dovuta prudenza ed attenzione, non avvedendosi in particolare del cartello che indicava il pericolo dovuto al pavimento bagnato. Fin dalla comparsa di costituzione, la convenuta deduceva infatti il seguente capitolo di prova: “Vero che il CP_1 giorno 4 agosto 2018 nel punto vendita di Taggia a fianco il frigo dei latticini di fronte alle CP_1 casse 5 e 6 era collocato il cartello giallo recante la scritta “pavimento bagnato” come è raffigurato dalla fotografia che si rammostra”.
L'attrice chiamata a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 28.2.2023, sul Pt_1 predetto capitolo ammesso, dichiarava: “presa visione della foto dichiaro che il cartello che si vede è stato posizionato dopo la mia caduta e non prima.” Invece il teste , “dipendente sia all'epoca dei fatti sia attualmente”, Testimone_1 CP_1 escusso all'udienza del 9.5.23, dichiarava: “presa visione delle foto, confermo che si tratta dello stato dei luoghi al momento della caduta della signora. Io sono stato chiamato per l'accaduto e sono giunto quando lei era ancora in terra e l'ho praticamente soccorsa con il Direttore dell'epoca. Sono sicuro che ci fosse il cartello che indicava pavimento bagnato come visibile dalle foto già al mio arrivo e non solo a quello dei soccorritori ed escludo che sia stato quindi messo apposta sul luogo dopo la caduta. ADR avv. Guazzoni:” io ricordo solo un cartello che è quello visibile dalle foto.” Il difensore di parte attrice eccepiva l'incapacità del teste “avendo un rapporto di preposizione con la su cui il teste dichiara di essere Capo servizio del ” e chiedeva CP_1 Parte_2 dichiararsi nulla la deposizione. Tale eccezione è stata ritualmente riproposta in sede di conclusioni, ma al riguardo deve osservarsi che la stessa risulta infondata attesa la natura della domanda proposta nei confronti del custode ex art. 2051 c.c.. Inoltre la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sono incapaci a testimoniare solo i soggetti aventi un interesse giuridico, attuale e concreto (art. 100 c.p.c.) che comporti cioè la legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Non rileva, pertanto, un interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti. Per contro, la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito. Nel caso in esame il fatto che il teste fosse “responsabile” non del supermercato Tes_1
(non essendo pacificamente il direttore, come emerge dalla sua stessa dichiarazione) bensì solo di un
“servizio” non meglio precisato all'interno dello stesso, configura una condizione del tutto generica e che di per sé non appare idonea a configurare quell'interesse attuale e concreto all'esito della lite ed il suo diritto ad intervenire nel presente giudizio che ne determina l'incapacità. Si ribadisce pertanto che il testimone deve essere ritenuto capace, salva la valutazione circa l'attendibilità delle Tes_1 dichiarazioni rese.
Ciò premesso, alla luce delle sopra richiamate emergenze istruttorie, si ritiene che l'attrice abbia fornito idonea prova del fatto storico della caduta e delle modalità con cui essa è avvenuta. In ogni caso, poi, è condivisibile quanto dedotto da parte dell'attrice circa il fatto che l'esistenza di una situazione di pericolo (spargimento di acqua da un banco-frigo nei pressi delle casse) avrebbe dovuto indurre oltre al posizionamento del cartello, anche alla rimozione delle cause di tale spargimento impedendo il protarsi della situazione di pericolo per gli utenti del supermercato. Emerge peraltro provato dalle foto prodotte dalla convenuta (scattate nell'immediatezza del fatto) e confermate dal teste (del quale non emergono specifiche ragioni di inattendibilità) che Tes_1
6 nelle vicinanze del luogo ove si è verificata la caduta era stato posto un cartello che segnalava come il pavimento fosse bagnato (segnale come detto visibile nelle foto prodotte e scattate allorquando la signora era ancora stesa a terra subito dopo la caduta) benché non sia emersa acclarata la direzione dalla quale proveniva l'attrice e le concrete modalità di visibilitàone del cartello stesso da ogni lato. In conclusione, alla luce dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati e delle risultanze istruttorie, nel caso in esame deve essere ritenuta ed affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per i danni conseguiti alla caduta subita dall'attrice, con un concorso di colpa a carico dell'attrice ex art. 1227 c.c. che si ritiene equo determinare nel 20%, riducendosi quindi in tale percentuale la pretesa risarcitoria attorea, tenuto conto della presenza di un cartello che segnalava la situazione di pericolo, e tenuto comunque conto del generale obbligo di prudenza e attenzione a carico dell'attrice nel percorrere un luogo aperto al pubblico. 3. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito, l'attrice ha prodotto in causa documentazione medica ASL, certificati, nonché perizia di medico-legale di parte. Stanti le contestazioni svolte dalla convenuta, veniva ammessa CTU medico legale affidata al Dr. R_
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[...]
Ciò premesso, in punto di diritto deve evidenziarsi che la nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato nell'ordinanza Cass. n. 7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo” in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018, Cass., sent. n. 28988/2019), che: “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”. Infine, sempre nella detta ordinanza, la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”. In Cass. n. 7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”. Ciò premesso, occorre ulteriormente evidenziare che, con riferimento alle Tabelle Milanesi del 2018, la Suprema Corte, con sentenza n. 25164/2020, ha rilevato come dette tabelle nella quantificazione del non patrimoniale comprendessero
7 anche la componente del danno morale e che, pertanto, un eventuale conteggio del danno morale in via separata ed ulteriore avrebbe comportato una duplicazione di risarcimento. In particolare la Corte ha indicato che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.” Mentre per il danno cd. biologico (dinamico-relazionale) le menomazioni subite a seguito del sinistro sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale, con riferimento al danno morale deve osservarsi ulteriormente quanto segue. La diversa ontologia del danno morale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) attenendo il pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, implica che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto, così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno morale costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento (cfr. Cass. n. 25164/2020). Nel caso in esame, peraltro, non risultano dedotte e provate dall'attrice, ragioni che giustifichino una personalizzazione del danno, così come ragioni che comportino la autonoma liquidazione equitativa del danno morale, la quale si ritiene essere ricompresa nel danno già liquidato e comunque dovrebbe essere anch'essa specificatamente provata mentre al riguardo parte attrice non ha effettuato alcuna specifica e circostanziata allegazione e deduzione istruttoria (cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016). Del resto, più di recente, la Suprema Corte pur affermando l'indipendenza del danno cd morale o da sofferenza psichica rispetto a quello medico legale, ha statuito che: “non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.” (cfr. Cass. 5280/19). Al riguardo, peraltro, la Suprema Corte ha statuito che, come nel caso in esame, “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico” (v. Cass. 67443/2023). Ciò premesso, quanto ai danni non patrimoniali derivati dalle lesioni subite dall'attrice, deve essere osservato come il CTU Dr. abbia adempiuto al compito affidatogli, depositando una Per_
8 relazione ampiamente motivata e che non risulta essere stata contestata dai periti delle parti e che viene fatta propria da questo giudice, affermando la compatibilità tra le lesioni lamentate da parte attrice e la dinamica dell'incidente nonché l'inesistenza di precedenti morbosi interessanti la validità del periziando al momento dell'incidente, tenuto peraltro debitamente conto della ri-frattura subita a causa di una caduta prodottasi successivamente, né essendo state allegate e provate ragioni che giustifichino personalizzazioni del danno né essendo state allegate e prodotte spese che il CTU abbia potuto verificare, riconoscendo all'attrice gli esiti da cui deriva il conteggio che segue: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto danno biologico € 1.741,60 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 33 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 32 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.660,00 Invalidità temporanea totale € 575,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.846,25 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 920,00 Totale danno biologico temporaneo € 6.066,25 Totale generale: € 11.726,25
Come detto, appare dovuto solo tale importo, atteso che nel caso in esame non risultano dedotte e provate da parte attrice ragioni tali da determinare una “personalizzazione” del danno, così come ragioni che comportino la autonoma liquidazione del danno morale che dovrebbe anch'esso essere specificatamente provato mentre al riguardo parte attrice non ha effettuato alcuna specifica richiesta né allegazione e deduzione istruttoria (cfr. Cass. Civ. Sent. Sez. 3 n. 4379/2016). Alla luce di tutto quanto precede deve pertanto ritenersi parzialmente fondata in fatto e in diritto la domanda proposta dall'attrice che viene conseguentemente accolta nei limiti dell'80% per le ragioni che precedono, ritenendosi sussistente un concorso colposo del 20% a carico dell'attrice. Ne consegue che il danno risarcibile dalla convenuta in favore dell'attrice Controparte_1 ammonta all'importo di € 9.380,80 (pari all'80% di € 11.726,25), da cui deve essere detratto l'importo di € 8.100,00, già pacificamente corrisposto all'attrice dalla , assicurazione per la CP_5 responsabilità civile della convenuta prima della causa. Risulta pertanto ancora dovuto CP_1 in favore di parte attrice l'importo di € 1.280,80 (9.380,80 - 8.100,00), oltre rivalutazione successiva all'aggiornamento della tabella milanese 2024, oltre interessi legali decorrenti dal fatto sino al saldo sulla somma annualmente devalutata, tenuto conto del fatto che, pur trattandosi di debito di valore, le tabelle applicate sono aggiornate a valori 2024 e del fatto che con la presente pronuncia la somma dovuta diventa debito di valuta. 4. In ordine alle spese del giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, atteso che il danno determinato dal CTU risulta prossimo a quello determinato da parte convenuta ante causa e del fatto che la stessa convenuta aveva già risarcito parte prevalente del danno e del riconoscimento del parziale concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno, si ritiene di effettuare la compensazione in ragione di un mezzo delle spese di lite. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014 e succ., tenuto conto del valore effettivo della controversia (presso la soglia inferiore di valore dello scaglione), della modesta fase istruttoria, della natura e modesta complessità della controversia, nonché del numero, della importanza e complessità delle
9 questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio, consegue la seguente liquidazione, a favore di parte attrice, per cause del valore da € 5.200 fino ad euro 26.000,00: per la fase di studio, euro 750,00; per la fase introduttiva, euro 750,00; per la fase istruttoria e di trattazione
€ 1.250,00; per la fase decisoria, tenuto anche conto del rito adottato, euro 1.250,00, e così, complessivamente € 4.000,00, oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed € 264,00 per esborsi, e, operata la disposta riduzione di un mezzo, residuano dovuti in favore di parte attrice € 2.000.00 per compensi oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed € 132,00 per esborsi, importi da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Matteo OR che si è dichiarato antistatario. Anche le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
1- Accerta e dichiara che il sinistro del 4.8.2018 per cui è causa è imputabile ex art. 2051 c.c. alla convenuta con una responsabilità concorrente a Controparte_1 carico dell'attrice ex art. 1227 c. 1 c.c. in ragione del 20%.
2- Conseguentemente, accogliendo nei limiti e per quanto di ragione la domanda attorea, dichiara tenuta e condanna la convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, a corrispondere in favore dell'attrice Parte_1
l'importo residuo di € 1.280,80, oltre rivalutazione ed interessi legali sino al saldo effettivo sulla somma annualmente devalutata come in motivazione.
3- Condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che, già operata la disposta compensazione di un mezzo, liquida in Parte_1 residui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge oltre esborsi di € 132,00, importi da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo OR che si è dichiarato antistatario.
4- Pone definitivamente le spese e competenze di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna. Così deciso in Imperia il 19 marzo 2025. Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
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