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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/08/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione terza civile
così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 423/2017 RGAC vertente
Tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Zitiello e Benedetta
Musco del foro di Milano e dall'avvocato Alessandro Ferrari del foro di
Catanzaro ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo sito, in
Catanzaro, alla via G. Sensales n. 29; appellante
e
rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Giovanni Controparte_1
Fioresta del foro di Catanzaro;
appellato Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza n. 761/2016 pronunciata dal
Tribunale di Crotone, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alessandra Angiuli, depositata in data 27 luglio 2016, non notificata, a definizione del giudizio di primo grado instaurato dal sig. nei confronti di Controparte_1 [...]
rubricato sub R.G. n. 637/2010, previa ogni più ampia e Parte_1
opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda di risoluzione del contratto di negoziazione formulata dall'attore perché proposta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., di primo grado;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma da al sig. Parte_1
, con conseguente condanna di quest'ultimo a Controparte_1
restituire alla quanto ricevuto in forza della sentenza CP_2
impugnata, ossia Euro 44.282,14, come documentazione allegata, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risoluzione o nullità dell'operazione di acquisto delle Obbligazioni AL, e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme CP_2
versate dall'attore per l'acquisto dei predetti titoli, dichiarare l'obbligo del cliente e per l'effetto condannare il medesimo alla restituzione, a favore della delle cedole incassate nonché dei dividendi CP_2
percepiti a seguito dell'adesione al concordato AL e del ricavato della vendita delle azioni e dei warrant AL, compensando tali somme con quanto dovuto da al sig. ; Pt_2 CP_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di negoziazione, dichiarare l'obbligo del sig. e CP_1
per l'effetto condannare il medesimo alla restituzione, a favore della di tutti i titoli acquistati dalla data di sottoscrizione del predetto CP_2
contratto nell'ambito del medesimo, ovvero del relativo controvalore, nonché di tutte le cedole, dividendi e plusvalenze incassate, oltre interessi, quale effetto naturale della pronuncia di risoluzione, e conseguentemente compensare dette somme con quanto dovuto dalla al cliente. CP_2
Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis Controparte_1
reiectis,
- Confermare la sentenza di primo grado;
- Condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 26 marzo 2010, il sig. CP_1
aveva convenuto in giudizio il per
[...] Parte_1
ottenere la risoluzione per inadempimento ovvero, in subordine, la declaratoria di nullità di un contratto di intermediazione finanziaria e trasferimento di obbligazioni AL per un importo complessivo pari ad
€ 48.000.000 (oltre € 98,43 per commissioni di intervento ed € 17,30 per spese e bolli).
L'odierno appellato aveva chiesto, inoltre, che la banca venisse condannata alla restituzione dell'importo versato, oltre al pagamento degli interessi ed al risarcimento del danno, sostenendo, altresì, che la convenuta avrebbe operato in violazione della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria, così come previsto dal d.lgs 24 febbraio 1998,
n. 58 e dal Regolamento Consob n. 11522/98, entrambi aventi efficacia a decorrere dalla data del 1 novembre 2007, giusto recepimento della Direttiva
MiFID.
A ciò, secondo la stessa difesa, era necessario aggiungere la circostanza, secondo cui, all'atto della stipula del contratto, non sarebbero state fornite le necessarie informazioni sui titoli oggetto della presente controversia.
In data 12 novembre 2010, si era costituita in giudizio la Parte_1
, la quale aveva dichiarato che, in occasione della sottoscrizione di
[...]
un contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione nonché di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (n.
559/8562689), al sig. era stata richiesta l'informativa sulla sua CP_1
situazione finanziaria ed i suoi obiettivi di investimento e, in seguito, gli era stata consegnata la copia del contratto e della regolamentazione del medesimo, oltre che il documento sui rischi. Aveva sostenuto, altresì, che l'attore aveva dichiarato al dipendente della filiale di Crotone della medesima banca, di avere intenzione di investire una somma CP
pari ad € 250.000,000 in titoli ed in seguito lo stesso aveva deciso di diversificare, acquistando – tra gli altri - € 48.000,00 di obbligazioni
AL e ricevendo cedole per complessivi € 7.852,63.
La difesa aveva proseguito asserendo che, nell'ottobre del 2005, in seguito all'approvazione della proposta di concordato, presentata dal Commissario straordinario di AL, il sig. aveva ottenuto in conversione n. CP_1
6048 diritti ad ottenere azioni della nuova AL s.p.a. e correlativi 650 warrant, così venendo ad incassare, in data 21 giugno 2006, dividendi per €
129,30.
Inoltre, in data 4 marzo 2008, quest'ultimo aveva ordinato la vendita delle azioni e dei warrant AL, così venendo a ricavare la somma di €
15.581,36 e di € 516,70.
La difesa dell'appellante aveva, ancora, sostenuto che il rapporto tra la banca ed il cliente avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ambito del mandato e, di conseguenza, le domande di risoluzione e di nullità di ordine d'acquisto non avrebbero potuto trovare accoglimento, essendo gli stessi rimedi applicabili esclusivamente ai contratti e non agli atti meramente esecutivi del mandato.
Aveva, infine, concluso, dichiarando che al momento dell'acquisto delle obbligazioni, non vi era stato alcun motivo per dubitare della solidità patrimoniale del gruppo AL.
All'udienza dell'11 gennaio 2016, il Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., aveva proposto alle parti un accordo transattivo, nel quale era contemplato il pagamento a carico della banca della somma onnicomprensiva di € 30.000,00, oltre il pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore.
Non essendo stato raggiunto l'accordo da parte dalle parti, la causa era stata trattenuta in decisione.
Il tribunale aveva accolto la domanda del sig. , ritenendola fondata CP_1
ed aveva accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale imputabile al per violazione della normativa legislativa e Parte_1
regolamentare prevista in materia di investimenti in strumenti finanziari e, per l'effetto, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, nonché di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (n. 559/8562689), stipulato inter partes in data 14 aprile 2000. Aveva ordinato la restituzione, da parte del al sig. , della somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 48.115,73 ed aveva stabilito ancora che, effettuata la compensazione tra quest'ultima somma e le somme di € 7.852,63 per le cedole medio tempore riscosse ed € 129,30, per i dividendi percepiti, a seguito di adesione al concordato ed € 15.581,36 ed € 516,70, quale ricavato dalla vendita delle azioni e dei warrant AL, ossia complessivamente €
24.079,99, il fosse tenuto a corrispondere, a favore Parte_1
di , la somma di € 24.035,74, oltre interessi moratori nella Controparte_1
misura legale, maturati a decorrere dal 14 aprile 2000 sul capitale iniziale di
€ 48.000,00 e successivamente sul diverso montante, volta per volta risultante a seguito della liquidazione delle relative cedole sino a quella dell'effettivo pagamento. L'appellante, con atto del 21 febbraio 2016, aveva impugnato la sentenza, instaurando presso questa corte la causa recante il numero RGAC 423/2017.
In data 13 giugno 2017, si era costituito il sig. che, Controparte_1
avendo domandato il rigetto delle istanze avversarie, aveva insistito sulla conferma della sentenza di primo grado ed aveva chiesto la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 14.10.2024, la corte, rilevato che alcune parti non avevano espressamente rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione con concessione de termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La ha chiesto, preliminarmente, che fosse dichiarata Parte_1
l'inammissibilità della domanda di risoluzione del “contratto di negoziazione” dei titoli proposta dall'attore nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (il corsivo riproduce le conclusioni dell'atto di appello). La questione è stata riproposta con un separato motivo di impugnazione che ha investito anche altri profili, trattati nel prosieguo della motivazione.
La richiesta preliminare non può trovare accoglimento.
Con riferimento al tenore letterale della censura è, infatti, agevole osservare che la domanda di risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli
AL è espressamente riportata anche nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione notificato in data 26.9.2010, nella forma
“voglia………accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento derivante da fatto e colpa di del contratto di Parte_1
intermediazione finanziaria e di trasferimento titoli”. Prendendo in considerazione la censura nel suo contenuto logico-giuridico, di modo che il motivo vada ad investire l'omessa pronuncia di inammissibilità della domanda di risoluzione, nella forma precisata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 23.12.2010 “dichiara di proporre, ora per allora, la domanda di risoluzione contrattuale e tutte le altre correlate e conseguenti formulate in citazione avverso il CP_4
anche nei confronti del c.d. contratto quadro”, occorre rilevare che,
[...]
tale precisazione non comporta una mutatio libelli vietata dal codice di rito in quanto si limita a specificare i confini della richiesta avanzata, senza modificarne la portata. In realtà, il fine dell'azione proposta dal OR
-ottenere una pronuncia di accertamento della violazione degli CP_1
obblighi di informazione da parte della ed il risarcimento dei Pt_2
danni conseguenti- emerge chiaramente già dalla lettura dell'atto introduttivo, ove si fa espresso riferimento ad un “inadempimento contrattuale………posto in essere dalla banca in grave e palese violazione degli obblighi che incombevano in forza delle disposizioni di cui alle norme del T.U.F. e della deliberazione CONSOB n. 11522/98: obbligo di trasparenza, di informazione………di diligenza” (pag. 2 atto di citazione).
E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che
è consentita la modifica di uno degli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e tenda alla realizzazione, almeno in parte, dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (cfr. Cass. n. 18546/2020; Cass. n. 24458/2023; Cass. ss.uu. 22404/2018).
Nel merito, la ha affidato l'appello a sei motivi: Parte_1
1-erroneità della pronuncia di risoluzione in ragione della natura non contrattuale degli ordini di borsa. Secondo l'appellante la “corretta qualificazione degli ordini di acquisto e di vendita come istruzioni impartite dal cliente all'intermediario e, dunque, privi di natura negoziale in quanto meramente esecutivi del contratto quadro che disciplina l'intero rapporto” avrebbe dovuto portare a ritenere inapplicabile “i rimedi civilistici dei contratti” nel caso in esame.
2-Omessa valutazione del difetto di interesse ad agire. Il OR CP_1
non avrebbe potuto avere interesse alla risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli, avendo venduto gli stessi nel 2008.
3-Errata valutazione della presenza di vizi nell'investimento posto che gli inadempimenti presi in considerazione dal tribunale non attengono alla fase esecutiva dell'operazione.
4-Errata valutazione delle risultanze istruttorie e omessa verifica delle incapacità a testimoniare dei soggetti escussi.
5-Errato riconoscimento degli interessi legali dalla data dell'operazione e della rivalutazione monetaria.
6-Errata pronuncia di risoluzione del contratto quadro. Il contratto quadro non era stato oggetto della domanda introduttiva del giudizio e, comunque, non sussistevano i presupposti per la risoluzione.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e risultano infondati.
Con riferimento al secondo motivo appare evidente che la domanda di risoluzione avanzata, in relazione agli effetti retroattivi della pronuncia ed alle conseguenze in ordine alle pretese risarcitorie o restitutorie, caratterizza l'interesse ad agire dell'attore. Con riferimento al quarto motivo, premesso che, “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale
a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza” (cfr. cass. n. 2621/2005), è agevole osservare che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per ritenere la ORa
[...]
coniuge dell'attore in regime di comunione legale dei beni, ed CP_5
il OR figlio dell'attore, incapaci a testimoniare;
la Controparte_6
controversia concerne, infatti, la risoluzione di un contratto di investimenti in prodotti finanziari stipulato solo dal OR cosicché, Controparte_1
non vi è ragione di ritenere che l'eventuale accoglimento della domanda sia idonea ad incrementare, in via immediata, il patrimonio della comunione legale (lo potrebbe fare con riferimento alla comunione de residuo) o possa direttamente riguardare il patrimonio del figlio. E, con attenzione al contenuto delle testimonianze, è opportuno precisare che le dichiarazioni rese da hanno evidenziato che, al Controparte_5 Controparte_6
momento della sottoscrizione del contratto, venne presentato al OR
un “modulo” stampato ma “non compilato nella parte in Controparte_1
cui si dovevano indicare i titoli da acquistare” e che nessuno dei dipendenti della banca “illustrò rischi o vantaggi dell'investimento”; tale circostanza è stata, indirettamente, confermata dalla testimonianza del OR CP
(dipendente della che curava i rapporti con l'attore), che ha
[...] Pt_2 riconosciuto la sua firma sui documenti ma ha dichiarato di non ricordare di aver trattato l'acquisto dei titoli con il OR , ed è quasi superfluo CP_1
sottolineare che il menzionato modulo rimase nella disponibilità esclusiva della banca per cui il completamento dei dati non sarebbe potuto essere effettuato da altri. Questo, senza trascurare che la non ha CP_4
offerto alcuna prova (a parte la documentazione risultata non completa al momento della sottoscrizione) idonea a dimostrare che al cliente erano state fornite tutte le notizie necessarie per consentirgli una manifestazione di volontà informata e consapevole.
Con riferimento ai motivi sub 1, 3 e 6, occorre rilevare che la sottoscrizione del “modulo” denominato “servizi di investimento” datato 14.01.2000 e del
“modulo” denominato “ordine su strumenti finanziari e valori”, datato
14.04.2000 per l'acquisto dei titoli AL, da parte del cliente non sarebbe stato, in ogni caso, sufficiente per dimostrare che la banca abbia operato diligentemente e conformemente a quanto previsto dagli artt. 1 e 21 D. lgs.
n. 58/1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento n. 11522 del 1998 CP_7
(applicabile, ratione temporis, al caso in esame) anche perché il OR
, al momento dell'investimento, non poteva essere considerato “un CP_1
operatore qualificato” ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 11522 CP_7
del 1998 in quanto non era in possesso di alcun titolo di studio attinente la materia bancaria/finanziaria e non risultava avesse particolari capacità in campo economico (il solo fatto che in passato avesse effettuato uno o più investimenti era un fatto privo di rilevanza -sul punto cfr. Cass. n. 7905/2020
e Cass. n. 12990/2023).
In vero, sotto il profilo della c.d. latitudine degli obblighi informativi di cui al citato art. 28 ed al successivo art. 29, non è revocabile in dubbio “che essi - all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore qualificato ex art. 31 del regolamento predetto, ove ne ricorrano le CP_7
condizioni individuate da Cass. n. 18702 del 2016” debbano essere
“particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 12990/2023 in motivazione).
L'art. 21 del D.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca, prevedeva infatti
“Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.”
Mentre gli artt. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Consob n. 11552 del 1998, di attuazione del D. lgs. n. 58/1998, prevedevano: -Art. 26 (Regole generali di comportamento)
1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;
b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;
e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;
f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.
-Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)
1. Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato
n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista
e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti
o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.
-Art. 29 (Operazioni non adeguate)
1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire
l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
-Art. 30 (Contratti con gli investitori)
1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.
2. Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente
i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio. 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;
b) accessori, fatta eccezione per quello di concessione di finanziamenti agli investitori.
Alla luce di tali disposizioni è evidente che l'intermediario, dopo aver acquisito le notizie necessarie, aveva l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente;
doveva, in altri termini, “rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circular e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato, di eventuali situazioni di grey market, e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente” (cfr. Cass. n. 12990/2023). Ed è altrettanto evidente che gli obblighi informativi non potevano essere soddisfatti mediante la sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, o da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (cfr.
Cass. n. 9066 del 2017 e Cass. n. 17340/2008), così come potrebbe essere avvenuto nel caso di specie, qualora si potessero ritenere già compilati, al momento della firma, i moduli prodotti in giudizio.
E, la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sentenza n. 12990/2023), assume rilevanza “non solo in relazione alla stipula del contratto quadro d'intermediazione, che costituisce soltanto la cornice contrattuale delle successive operazioni di investimento, ma anche nella successiva fase applicativa: con la conseguenza che l'inadempimento di quegli obblighi può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro che dei singoli ordini di investimento e disinvestimento impartiti alla banca.
Infatti, gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr. Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 16820 del
2016; Cass. n. 12937 del 2017; Cass. n. 3261 del 2018; Cass. n. 10111 del
2018)”.
Priva di pregio, inoltre, risulta la censura in merito al riconoscimento degli interessi legali sulle somme da restituire ed alla “rivalutazione monetaria”
(quinto motivo di impugnazione).
Gli interessi rappresentano, infatti, la compensazione per la mancata disponibilità della somma versata per il contratto risolto mentre la rivalutazione monetaria non risulta essere stata riconosciuta in sentenza (il dispositivo non ne fa menzione alcuna).
La decisione impugnata deve essere, conseguentemente, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante, Parte_3
nei confronti di , avverso la sentenza del tribunale di Controparte_1 Crotone n. 761 del 25.7.2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 4.550,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La corte di appello di Catanzaro sezione terza civile
così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 423/2017 RGAC vertente
Tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Zitiello e Benedetta
Musco del foro di Milano e dall'avvocato Alessandro Ferrari del foro di
Catanzaro ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo sito, in
Catanzaro, alla via G. Sensales n. 29; appellante
e
rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Giovanni Controparte_1
Fioresta del foro di Catanzaro;
appellato Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza n. 761/2016 pronunciata dal
Tribunale di Crotone, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alessandra Angiuli, depositata in data 27 luglio 2016, non notificata, a definizione del giudizio di primo grado instaurato dal sig. nei confronti di Controparte_1 [...]
rubricato sub R.G. n. 637/2010, previa ogni più ampia e Parte_1
opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda di risoluzione del contratto di negoziazione formulata dall'attore perché proposta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., di primo grado;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma da al sig. Parte_1
, con conseguente condanna di quest'ultimo a Controparte_1
restituire alla quanto ricevuto in forza della sentenza CP_2
impugnata, ossia Euro 44.282,14, come documentazione allegata, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risoluzione o nullità dell'operazione di acquisto delle Obbligazioni AL, e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme CP_2
versate dall'attore per l'acquisto dei predetti titoli, dichiarare l'obbligo del cliente e per l'effetto condannare il medesimo alla restituzione, a favore della delle cedole incassate nonché dei dividendi CP_2
percepiti a seguito dell'adesione al concordato AL e del ricavato della vendita delle azioni e dei warrant AL, compensando tali somme con quanto dovuto da al sig. ; Pt_2 CP_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di negoziazione, dichiarare l'obbligo del sig. e CP_1
per l'effetto condannare il medesimo alla restituzione, a favore della di tutti i titoli acquistati dalla data di sottoscrizione del predetto CP_2
contratto nell'ambito del medesimo, ovvero del relativo controvalore, nonché di tutte le cedole, dividendi e plusvalenze incassate, oltre interessi, quale effetto naturale della pronuncia di risoluzione, e conseguentemente compensare dette somme con quanto dovuto dalla al cliente. CP_2
Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis Controparte_1
reiectis,
- Confermare la sentenza di primo grado;
- Condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente giudizio”.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 26 marzo 2010, il sig. CP_1
aveva convenuto in giudizio il per
[...] Parte_1
ottenere la risoluzione per inadempimento ovvero, in subordine, la declaratoria di nullità di un contratto di intermediazione finanziaria e trasferimento di obbligazioni AL per un importo complessivo pari ad
€ 48.000.000 (oltre € 98,43 per commissioni di intervento ed € 17,30 per spese e bolli).
L'odierno appellato aveva chiesto, inoltre, che la banca venisse condannata alla restituzione dell'importo versato, oltre al pagamento degli interessi ed al risarcimento del danno, sostenendo, altresì, che la convenuta avrebbe operato in violazione della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria, così come previsto dal d.lgs 24 febbraio 1998,
n. 58 e dal Regolamento Consob n. 11522/98, entrambi aventi efficacia a decorrere dalla data del 1 novembre 2007, giusto recepimento della Direttiva
MiFID.
A ciò, secondo la stessa difesa, era necessario aggiungere la circostanza, secondo cui, all'atto della stipula del contratto, non sarebbero state fornite le necessarie informazioni sui titoli oggetto della presente controversia.
In data 12 novembre 2010, si era costituita in giudizio la Parte_1
, la quale aveva dichiarato che, in occasione della sottoscrizione di
[...]
un contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione nonché di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (n.
559/8562689), al sig. era stata richiesta l'informativa sulla sua CP_1
situazione finanziaria ed i suoi obiettivi di investimento e, in seguito, gli era stata consegnata la copia del contratto e della regolamentazione del medesimo, oltre che il documento sui rischi. Aveva sostenuto, altresì, che l'attore aveva dichiarato al dipendente della filiale di Crotone della medesima banca, di avere intenzione di investire una somma CP
pari ad € 250.000,000 in titoli ed in seguito lo stesso aveva deciso di diversificare, acquistando – tra gli altri - € 48.000,00 di obbligazioni
AL e ricevendo cedole per complessivi € 7.852,63.
La difesa aveva proseguito asserendo che, nell'ottobre del 2005, in seguito all'approvazione della proposta di concordato, presentata dal Commissario straordinario di AL, il sig. aveva ottenuto in conversione n. CP_1
6048 diritti ad ottenere azioni della nuova AL s.p.a. e correlativi 650 warrant, così venendo ad incassare, in data 21 giugno 2006, dividendi per €
129,30.
Inoltre, in data 4 marzo 2008, quest'ultimo aveva ordinato la vendita delle azioni e dei warrant AL, così venendo a ricavare la somma di €
15.581,36 e di € 516,70.
La difesa dell'appellante aveva, ancora, sostenuto che il rapporto tra la banca ed il cliente avrebbe dovuto essere inquadrato nell'ambito del mandato e, di conseguenza, le domande di risoluzione e di nullità di ordine d'acquisto non avrebbero potuto trovare accoglimento, essendo gli stessi rimedi applicabili esclusivamente ai contratti e non agli atti meramente esecutivi del mandato.
Aveva, infine, concluso, dichiarando che al momento dell'acquisto delle obbligazioni, non vi era stato alcun motivo per dubitare della solidità patrimoniale del gruppo AL.
All'udienza dell'11 gennaio 2016, il Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., aveva proposto alle parti un accordo transattivo, nel quale era contemplato il pagamento a carico della banca della somma onnicomprensiva di € 30.000,00, oltre il pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore.
Non essendo stato raggiunto l'accordo da parte dalle parti, la causa era stata trattenuta in decisione.
Il tribunale aveva accolto la domanda del sig. , ritenendola fondata CP_1
ed aveva accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale imputabile al per violazione della normativa legislativa e Parte_1
regolamentare prevista in materia di investimenti in strumenti finanziari e, per l'effetto, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione, nonché di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (n. 559/8562689), stipulato inter partes in data 14 aprile 2000. Aveva ordinato la restituzione, da parte del al sig. , della somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 48.115,73 ed aveva stabilito ancora che, effettuata la compensazione tra quest'ultima somma e le somme di € 7.852,63 per le cedole medio tempore riscosse ed € 129,30, per i dividendi percepiti, a seguito di adesione al concordato ed € 15.581,36 ed € 516,70, quale ricavato dalla vendita delle azioni e dei warrant AL, ossia complessivamente €
24.079,99, il fosse tenuto a corrispondere, a favore Parte_1
di , la somma di € 24.035,74, oltre interessi moratori nella Controparte_1
misura legale, maturati a decorrere dal 14 aprile 2000 sul capitale iniziale di
€ 48.000,00 e successivamente sul diverso montante, volta per volta risultante a seguito della liquidazione delle relative cedole sino a quella dell'effettivo pagamento. L'appellante, con atto del 21 febbraio 2016, aveva impugnato la sentenza, instaurando presso questa corte la causa recante il numero RGAC 423/2017.
In data 13 giugno 2017, si era costituito il sig. che, Controparte_1
avendo domandato il rigetto delle istanze avversarie, aveva insistito sulla conferma della sentenza di primo grado ed aveva chiesto la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 14.10.2024, la corte, rilevato che alcune parti non avevano espressamente rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione con concessione de termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La ha chiesto, preliminarmente, che fosse dichiarata Parte_1
l'inammissibilità della domanda di risoluzione del “contratto di negoziazione” dei titoli proposta dall'attore nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (il corsivo riproduce le conclusioni dell'atto di appello). La questione è stata riproposta con un separato motivo di impugnazione che ha investito anche altri profili, trattati nel prosieguo della motivazione.
La richiesta preliminare non può trovare accoglimento.
Con riferimento al tenore letterale della censura è, infatti, agevole osservare che la domanda di risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli
AL è espressamente riportata anche nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione notificato in data 26.9.2010, nella forma
“voglia………accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento derivante da fatto e colpa di del contratto di Parte_1
intermediazione finanziaria e di trasferimento titoli”. Prendendo in considerazione la censura nel suo contenuto logico-giuridico, di modo che il motivo vada ad investire l'omessa pronuncia di inammissibilità della domanda di risoluzione, nella forma precisata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata il 23.12.2010 “dichiara di proporre, ora per allora, la domanda di risoluzione contrattuale e tutte le altre correlate e conseguenti formulate in citazione avverso il CP_4
anche nei confronti del c.d. contratto quadro”, occorre rilevare che,
[...]
tale precisazione non comporta una mutatio libelli vietata dal codice di rito in quanto si limita a specificare i confini della richiesta avanzata, senza modificarne la portata. In realtà, il fine dell'azione proposta dal OR
-ottenere una pronuncia di accertamento della violazione degli CP_1
obblighi di informazione da parte della ed il risarcimento dei Pt_2
danni conseguenti- emerge chiaramente già dalla lettura dell'atto introduttivo, ove si fa espresso riferimento ad un “inadempimento contrattuale………posto in essere dalla banca in grave e palese violazione degli obblighi che incombevano in forza delle disposizioni di cui alle norme del T.U.F. e della deliberazione CONSOB n. 11522/98: obbligo di trasparenza, di informazione………di diligenza” (pag. 2 atto di citazione).
E, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che
è consentita la modifica di uno degli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e tenda alla realizzazione, almeno in parte, dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (cfr. Cass. n. 18546/2020; Cass. n. 24458/2023; Cass. ss.uu. 22404/2018).
Nel merito, la ha affidato l'appello a sei motivi: Parte_1
1-erroneità della pronuncia di risoluzione in ragione della natura non contrattuale degli ordini di borsa. Secondo l'appellante la “corretta qualificazione degli ordini di acquisto e di vendita come istruzioni impartite dal cliente all'intermediario e, dunque, privi di natura negoziale in quanto meramente esecutivi del contratto quadro che disciplina l'intero rapporto” avrebbe dovuto portare a ritenere inapplicabile “i rimedi civilistici dei contratti” nel caso in esame.
2-Omessa valutazione del difetto di interesse ad agire. Il OR CP_1
non avrebbe potuto avere interesse alla risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli, avendo venduto gli stessi nel 2008.
3-Errata valutazione della presenza di vizi nell'investimento posto che gli inadempimenti presi in considerazione dal tribunale non attengono alla fase esecutiva dell'operazione.
4-Errata valutazione delle risultanze istruttorie e omessa verifica delle incapacità a testimoniare dei soggetti escussi.
5-Errato riconoscimento degli interessi legali dalla data dell'operazione e della rivalutazione monetaria.
6-Errata pronuncia di risoluzione del contratto quadro. Il contratto quadro non era stato oggetto della domanda introduttiva del giudizio e, comunque, non sussistevano i presupposti per la risoluzione.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e risultano infondati.
Con riferimento al secondo motivo appare evidente che la domanda di risoluzione avanzata, in relazione agli effetti retroattivi della pronuncia ed alle conseguenze in ordine alle pretese risarcitorie o restitutorie, caratterizza l'interesse ad agire dell'attore. Con riferimento al quarto motivo, premesso che, “in tema di incapacità del coniuge in regime di comunione legale
a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, non è configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza” (cfr. cass. n. 2621/2005), è agevole osservare che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni per ritenere la ORa
[...]
coniuge dell'attore in regime di comunione legale dei beni, ed CP_5
il OR figlio dell'attore, incapaci a testimoniare;
la Controparte_6
controversia concerne, infatti, la risoluzione di un contratto di investimenti in prodotti finanziari stipulato solo dal OR cosicché, Controparte_1
non vi è ragione di ritenere che l'eventuale accoglimento della domanda sia idonea ad incrementare, in via immediata, il patrimonio della comunione legale (lo potrebbe fare con riferimento alla comunione de residuo) o possa direttamente riguardare il patrimonio del figlio. E, con attenzione al contenuto delle testimonianze, è opportuno precisare che le dichiarazioni rese da hanno evidenziato che, al Controparte_5 Controparte_6
momento della sottoscrizione del contratto, venne presentato al OR
un “modulo” stampato ma “non compilato nella parte in Controparte_1
cui si dovevano indicare i titoli da acquistare” e che nessuno dei dipendenti della banca “illustrò rischi o vantaggi dell'investimento”; tale circostanza è stata, indirettamente, confermata dalla testimonianza del OR CP
(dipendente della che curava i rapporti con l'attore), che ha
[...] Pt_2 riconosciuto la sua firma sui documenti ma ha dichiarato di non ricordare di aver trattato l'acquisto dei titoli con il OR , ed è quasi superfluo CP_1
sottolineare che il menzionato modulo rimase nella disponibilità esclusiva della banca per cui il completamento dei dati non sarebbe potuto essere effettuato da altri. Questo, senza trascurare che la non ha CP_4
offerto alcuna prova (a parte la documentazione risultata non completa al momento della sottoscrizione) idonea a dimostrare che al cliente erano state fornite tutte le notizie necessarie per consentirgli una manifestazione di volontà informata e consapevole.
Con riferimento ai motivi sub 1, 3 e 6, occorre rilevare che la sottoscrizione del “modulo” denominato “servizi di investimento” datato 14.01.2000 e del
“modulo” denominato “ordine su strumenti finanziari e valori”, datato
14.04.2000 per l'acquisto dei titoli AL, da parte del cliente non sarebbe stato, in ogni caso, sufficiente per dimostrare che la banca abbia operato diligentemente e conformemente a quanto previsto dagli artt. 1 e 21 D. lgs.
n. 58/1998 e degli artt. 28 e 29 del regolamento n. 11522 del 1998 CP_7
(applicabile, ratione temporis, al caso in esame) anche perché il OR
, al momento dell'investimento, non poteva essere considerato “un CP_1
operatore qualificato” ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 11522 CP_7
del 1998 in quanto non era in possesso di alcun titolo di studio attinente la materia bancaria/finanziaria e non risultava avesse particolari capacità in campo economico (il solo fatto che in passato avesse effettuato uno o più investimenti era un fatto privo di rilevanza -sul punto cfr. Cass. n. 7905/2020
e Cass. n. 12990/2023).
In vero, sotto il profilo della c.d. latitudine degli obblighi informativi di cui al citato art. 28 ed al successivo art. 29, non è revocabile in dubbio “che essi - all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore qualificato ex art. 31 del regolamento predetto, ove ne ricorrano le CP_7
condizioni individuate da Cass. n. 18702 del 2016” debbano essere
“particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti, in generale, a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 12990/2023 in motivazione).
L'art. 21 del D.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca, prevedeva infatti
“Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.”
Mentre gli artt. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Consob n. 11552 del 1998, di attuazione del D. lgs. n. 58/1998, prevedevano: -Art. 26 (Regole generali di comportamento)
1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;
b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;
e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;
f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.
-Art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)
1. Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato
n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista
e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti
o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.
-Art. 29 (Operazioni non adeguate)
1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire
l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
-Art. 30 (Contratti con gli investitori)
1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.
2. Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;
d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;
e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente
i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;
f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio. 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;
b) accessori, fatta eccezione per quello di concessione di finanziamenti agli investitori.
Alla luce di tali disposizioni è evidente che l'intermediario, dopo aver acquisito le notizie necessarie, aveva l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente;
doveva, in altri termini, “rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circular e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato, di eventuali situazioni di grey market, e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente” (cfr. Cass. n. 12990/2023). Ed è altrettanto evidente che gli obblighi informativi non potevano essere soddisfatti mediante la sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, o da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (cfr.
Cass. n. 9066 del 2017 e Cass. n. 17340/2008), così come potrebbe essere avvenuto nel caso di specie, qualora si potessero ritenere già compilati, al momento della firma, i moduli prodotti in giudizio.
E, la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario, secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(sentenza n. 12990/2023), assume rilevanza “non solo in relazione alla stipula del contratto quadro d'intermediazione, che costituisce soltanto la cornice contrattuale delle successive operazioni di investimento, ma anche nella successiva fase applicativa: con la conseguenza che l'inadempimento di quegli obblighi può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro che dei singoli ordini di investimento e disinvestimento impartiti alla banca.
Infatti, gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr. Cass. n. 16127 del 2020; Cass. n. 16820 del
2016; Cass. n. 12937 del 2017; Cass. n. 3261 del 2018; Cass. n. 10111 del
2018)”.
Priva di pregio, inoltre, risulta la censura in merito al riconoscimento degli interessi legali sulle somme da restituire ed alla “rivalutazione monetaria”
(quinto motivo di impugnazione).
Gli interessi rappresentano, infatti, la compensazione per la mancata disponibilità della somma versata per il contratto risolto mentre la rivalutazione monetaria non risulta essere stata riconosciuta in sentenza (il dispositivo non ne fa menzione alcuna).
La decisione impugnata deve essere, conseguentemente, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante, Parte_3
nei confronti di , avverso la sentenza del tribunale di Controparte_1 Crotone n. 761 del 25.7.2016, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 4.550,00, oltre spese generali, IVA e CAP;
-dichiara che sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, comportanti, per l'appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro 27.5.2025.
Il presidente estensore
Dott. Alberto Nicola Filardo