Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddette a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddette a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 dell'Accordo.