TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 103/2025 R.G. P.U. promosso da
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe residenti in [...], con l'Avv. C.F._2
FRANCESCO SERNAGLIA
- ricorrenti -
***
Letto il ricorso proposto da e ai Parte_1 Parte_2 sensi degli artt. 66-268 C.C.I.I.; ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che le ricorrenti risiedono in Spresiano;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di una procedura familiare ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., atteso che le ricorrenti sono membri della stessa famiglia (sorelle) e conviventi;
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.; evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.; ritenuto che le ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché: - non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (sono entrambi consumatrici);
- quanto alla ricorrente ha debiti personali per oltre € Parte_1
160.000,00; percepisce un reddito da pensione, pari all'importo medio mensile netto di € 1.000,00;
- quanto alla ricorrente ha debiti personali per oltre € Parte_2
50.000,00; percepisce un reddito da pensione, pari all'importo medio mensile netto di € 2.500,00 (al lordo di una trattenuta per cessione del quinto allo stato operata sulla sua busta paga, per l'importo mensile di circa € 340,00, che dovrà cessare alla luce dell'apertura della presente procedura);
- le ricorrenti, inoltre, non sono intestatarie di beni mobili registrati, ma sono comproprietarie di un immobile, per la quota indivisa di 7/18 ciascuna (la residua quota di 4/18 fa capo alla loro madre, che ha già conferito al nominando liquidatore procura alla vendita, cfr. doc. 9), dal valore di stima pari ad €
90.000,00, il corrispettivo dalla vendita del quale viene messo a disposizione della procedura;
- l'attuale fabbisogno mensile dichiarato dalle ricorrenti è pari a circa €
2.900,00 e le spese di procedura sono stimate in circa € 9.000,00 complessivi;
ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di
[...]
Parte_1 Parte_2 nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. Andrea
Calzavara quale liquidatore;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
2 ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 13/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
3
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott. Lucio MUNARO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 103/2025 R.G. P.U. promosso da
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe residenti in [...], con l'Avv. C.F._2
FRANCESCO SERNAGLIA
- ricorrenti -
***
Letto il ricorso proposto da e ai Parte_1 Parte_2 sensi degli artt. 66-268 C.C.I.I.; ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che le ricorrenti risiedono in Spresiano;
ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di una procedura familiare ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., atteso che le ricorrenti sono membri della stessa famiglia (sorelle) e conviventi;
rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte debitrice nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.; evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.; ritenuto che le ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché: - non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (sono entrambi consumatrici);
- quanto alla ricorrente ha debiti personali per oltre € Parte_1
160.000,00; percepisce un reddito da pensione, pari all'importo medio mensile netto di € 1.000,00;
- quanto alla ricorrente ha debiti personali per oltre € Parte_2
50.000,00; percepisce un reddito da pensione, pari all'importo medio mensile netto di € 2.500,00 (al lordo di una trattenuta per cessione del quinto allo stato operata sulla sua busta paga, per l'importo mensile di circa € 340,00, che dovrà cessare alla luce dell'apertura della presente procedura);
- le ricorrenti, inoltre, non sono intestatarie di beni mobili registrati, ma sono comproprietarie di un immobile, per la quota indivisa di 7/18 ciascuna (la residua quota di 4/18 fa capo alla loro madre, che ha già conferito al nominando liquidatore procura alla vendita, cfr. doc. 9), dal valore di stima pari ad €
90.000,00, il corrispettivo dalla vendita del quale viene messo a disposizione della procedura;
- l'attuale fabbisogno mensile dichiarato dalle ricorrenti è pari a circa €
2.900,00 e le spese di procedura sono stimate in circa € 9.000,00 complessivi;
ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di
[...]
Parte_1 Parte_2 nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed il dott. Andrea
Calzavara quale liquidatore;
ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
2 ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 13/05/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
3