TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/08/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'11/02/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/07/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 883 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Carmine Sparano, elettivamente domiciliato in Capaccio Paestum
(SA), alla Via Magna Graecia, n. 179, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.
Francesco Bove, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, per Notar Persona_1
di Fiumicino, ed elettivamente domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
1 PEC: t;
Email_3
Resistente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Vincenzo D'Ago,
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via San G. B. de La Salle, n. 2, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_4
Resistente
E
Controparte_4
(C.F.: ), in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_3
difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Napoli del 18.6.2014, Persona_2
dall'avv. Filomena Sacco e dall'avv. Domenico Cantore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L., sita in Salerno, alla Via De Leo, n.12;
PEC: Email_5 Email_6
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in opposizione depositato il 07/02/2025, agiva contro Parte_1
2 l l e l dinanzi al Tribunale di Salerno CP_2 Controparte_3 CP_4
– Sez. Lavoro, impugnando l'intimazione di pagamento n. 10020259000228863/000,
notificata Il 21/01/2025, dell'importo di € 110.348,35, relativa agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali indicate in ricorso afferenti a contributi e CP_2 CP_4
Il ricorrente, a sostegno dell'opposizione, eccepiva l'erronea inclusione, nell'intimazione di pagamento impugnata, delle cartelle di pagamento nn. 40020190005070533000,
40020190005802506000, 40020190006536390000, 40020190008876556000,
40020190009123111000, 40020210002119260000, 40020210003830864000,
40020220000482645000 e 40020220000608502000, già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, con conseguente violazione del principio di legittimo affidamento, non avendo ricevuto alcuna segnalazione formale di decadenza dalla definizione agevolata, né alcuna richiesta di regolarizzazione;
l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei titoli sottostanti il provvedimento impugnato;
la prescrizione dei crediti tributari e contributivi, essendo decorso il relativo termine quinquennale;
la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale;
la nullità
del ruolo per mancata sottoscrizione del medesimo da parte del Direttore Provinciale
dell' o da parte di un soggetto formalmente delegato, con conseguente Controparte_3
invalidità degli atti successivi su di esso basati;
il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Pertanto, concludeva chiedendo al G.d.L., previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato, di:
<<
1. In via principale
Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata,
per i motivi esposti nel presente ricorso, con conseguente annullamento della stessa e
3 rimettere in bonis il ricorrente con il pagamento della rottamazione quater;
Dichiarare l'inammissibilità della pretesa impositiva relativa alle cartelle esattoriali oggetto
di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della L. 197/2022, con
conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento nella parte in cui include tali
cartelle nonostante la regolare adesione alla "rottamazione quater" e rimettere in bonis il
ricorrente nell'ambito della predetta definizione agevolata in quanto valida, in
considerazione anche che la somma intimata è anche aggravata dagli importi già pagati;
Accertare e dichiarare l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei titoli esecutivi
sottostanti, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento per nullità derivata;
Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contenuti nelle cartelle
esattoriali di cui al punto 3 del ricorso, con conseguente annullamento dell'intimazione di
pagamento nella parte in cui richiama tali crediti ormai prescritti;
Dichiarare la nullità dei ruoli per mancata indicazione del procedimento di computo degli
interessi e delle singole aliquote su base annuale, in viola-zione del principio di trasparenza
e motivazione, con conseguente annullamento della pretesa impositiva relativa;
Accertare e dichiarare la nullità del ruolo formato dall' per mancanza Controparte_3
di sottoscrizione del Direttore Provinciale, con conseguente nullità dell'intimazione di
pagamento impugnata, in quanto fondata su un atto inesistente giuridicamente;
Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 42, comma 1, DPR
600/1973 e dell'art. 7 della L. 212/2000, come chiarito dalla sentenza n. 37/2015 della Corte
Costituzionale, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
In via subordinata
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i motivi sopra esposti
e, comunque, disporne l'annullamento parziale, limitatamente ai crediti prescritti e/o oggetto
di definizione agevolata;
In ogni caso, rideterminare la pretesa tributaria e contributiva secondo i criteri di legge,
4 previa eliminazione degli interessi e sanzioni illegittimamente applicati.>>.
2. Con memoria difensiva depositata il 23/05/2025, si costituiva in giudizio l' che, in CP_2
via preliminare, eccepiva l'intervenuto giudicato sugli avvisi di addebito n.
4002018001330233000, n. 40020180001393717000, n. 40020180005337321000, n.
40020180005539590000 e n. 40020180009324488000, già impugnati dal con Parte_1
ricorso rigettato dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro con sentenza n. 2448/2020 del
17/12/2020, passata in giudicato.
Circa i titoli oggetto di definizione agevolata evidenziava che il beneficio era stato revocato con provvedimento del 10/05/2024 e che la presentazione della relativa istanza aveva sospeso i termini prescrizionali fino alla data della revoca.
Eccepiva, altresì, la tardività, nonché l'infondatezza delle doglianze relative al calcolo degli interessi addebitati e all'omessa sottoscrizione, stante la regolare notifica e la mancata opposizione ai titoli esecutivi sottostanti l'intimazione opposta entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Inoltre, il calcolo degli interessi derivava da precise disposizioni di legge, che ogni cittadino era tenuto a conoscere, e l'eccezione di omessa sottoscrizione da parte del Direttore
dell' non poteva riferirsi agli avvisi di addebito, in quanto atti prodotti e Controparte_3
notificati direttamente dall' . CP_2
Deduceva, infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sospensione dei termini derivante dalla presentazione dell'stanza di definizione agevolata e dalla disciplina emergenziale Covid-19.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<…rigettare definitivamente l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e,
per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti. In via
ancor più gradata, ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa
somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede
5 l'accertamento.>>
Con vittoria delle spese di giudizio.
3. Con memoria difensiva depositata telematicamente il 25/06/2025, si costituiva in giudizio l evidenziando, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva in CP_4
merito alla regolarità della notifica, essendo il servizio di riscossione affidato unicamente al concessionario, nonché la tardività delle doglianze relative alla regolarità formale della cartella o del procedimento di esecuzione esattoriale, da sollevarsi mediante opposizione agli atti esecutivi entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda ed insisteva per il rigetto della stessa,
con vittoria delle spese del giudizio.
4. Con memoria difensiva depositata il 26/06/2025 si costituiva in giudizio l
[...]
evidenziando l'annullamento del beneficio di adesione alla Controparte_3
rottamazione-quater a causa del pagamento solo parziale di quanto dovuto, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in merito all'attività di formazione del ruolo e comunque alle attività antecedenti al procedimento di riscossione, di competenza esclusiva dell'Ente impositore.
Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
4. Si perveniva all'udienza di discussione dell'11/07/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione in giudizio.
In particolare, il ricorrente evidenziava di essere stato riammesso alla rottamazione quater per gli avvisi di addebito nn. 4002018001330233000, 40020180001393717000,
40020180005337321000, 40020180005539590000, 40020180009324488000,
400201900007534140000, 40020190003917131000, 40020190004097972000,
40020190005070533000, 40020190005802506000, 40020190006536390000,
6 40020190008876556000, 40020190009123111000, 40020210002119260000,
40020210003830864000, 40020220000482645000, 40020220000608502000, e di essere stato ammesso alla rateizzazione per le rimanenti cartelle e avvisi di addebito nn.
40020220007261537000, 40020230000134278000, 40020230000134379000,
40020230000134480000, 40020230000134581000, 40020230000158542000,
40020230000657813000, 40020230001373408000, 40020230001463067000,
40020230003533331000, 40020230005481374000, 40020240000005475000,
10020220011211521000, 10020220022847639000, 10020230020933438000,
10020240013039640000, con pagamento della prima rata di € 2161,64 il 19/06/2025.
Chiedeva, quindi, di dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da con il ricorso introduttivo del Parte_1
presente giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
7 Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, è stata documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse del ricorrente all'accoglimento del ricorso avverso l'intimazione di pagamento, avendo lo stesso ricorrente dichiarato e documentato di aver aderito alla procedura di definizione agevolata dei debiti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge
197/2022 (c.d. “rottamazione - quater”), con connesso impegno alla rinuncia al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi ammessi alla definizione agevolata, e di non aver quindi più interesse all'accoglimento dell'opposizione.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, anche avuto riguardo alla posizione meramente oppositiva in questo giudizio dei convenuti (avendo le parti resistenti chiesto l'inammissibilità
o il rigetto del ricorso), rispetto ai quali non si coglie più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo all'attore a coltivare l'opposizione.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da Parte_1
il 07/02/2025.
[...]
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, atteso che in tal senso si è espressa
– proprio in materia di adesione a procedura agevolativa, cioè affermando principi che sono del tutto trasponibili al caso di specie – la Suprema Corte, la quale ha sottolineato come in
8 subiecta materia la condanna alle spese del debitore contrasterebbe con la "ratio" della previsione normativa poiché genererebbe sul debitore oneri ulteriori a fronte di un provvedimento legislativo che, all'opposto, tende a sollevarlo da un peso economico nei confronti dell'Erario (Cass. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 e,
successivamente, Cass. Sez. 6, n. 14782 del 07/06/2018, Rv. 649019). Di conseguenza deve provvedersi in questa sede alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 883 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025, promosso da Parte_1
nei confronti dell' in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. di CP_2 [...]
, in pers. del legale rappresentate p.t. e dell' in persona Controparte_3 CP_4
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da Parte_1
il 07/02/2025.
[...]
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 1.8.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
9