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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/12/2024, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 263/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. GOTI Parte_1 C.F._1
FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio in Torrita di Siena, Via del
Poggiolo n.4/N - PEC: Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GINETTI FABIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Foiano della
Chiana (AR) Via Cairoli n. 5 – PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale ordinario di Siena, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità civile del convenuto Sig. quale proprietario Controparte_1 dell'appartamento sito in Torrita di Siena via Gramsci n 3 per avere lo stesso cagionato danni alla
Sig.ra proprietaria del sottostante appartamento, ai sensi degli art. 2043 e 2051 c.c., Parte_1 danni materiali come meglio riportati in prosa e conseguentemente condannare lo stesso convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice Sig.ra come sopra Controparte_1 Parte_1 quantificati e precisamente per € 5.557,12 oltre interessi e spese o comunque nella somma minore o
pagina 1 di 7 maggiore che il Giudice vorrà liquidare in quanto ritenuta accertata e provata nel corso del presente giudizio.
Si tenga conto della mancata adesione alla media conciliazione come dai verbali in atti di causa, ai fini della condanna alle spese e per ogni eventuale ulteriore voce di danno.
Con vittoria di onorari, diritti e spese”.
Per la convenuta: “Piaccia al Tribunale adito: nel rito, procedere alla rinnovazione della consulenza con altro consulente;
nel merito, respingere la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale per sentirlo condannare al pagamento della somma Controparte_1
di € 5.557,12 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa di una perdita di acqua proveniente dall'appartamento di proprietà del convenuto.
L'attrice premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito in Torrita di Siena (SI) Via
Gramsci n. 23, posto al primo piano e sottostante quello del esponeva di aver CP_1 riscontrato un allagamento del proprio bagno;
che le infiltrazioni erano penetrate pure nell'appartamento posto al piano terra adibito a negozio tant'è che era stata proprio la proprietaria di quest'ultimo ad avvertirla della perdita. Rappresentava come, all'esito di un sopralluogo effettuato alla presenza di tecnici e ditte idrauliche di fiducia, era emerso che lo spargimento di acqua derivava dalla rottura del tubo di scarico delle acque nere di uso esclusivo del che i tentativi di risolvere bonariamente la vicenda, anche al fine di CP_1
mantenere rapporti di buon vicinato, si erano rivelati infruttuosi cosicchè l'attrice si era vista costretta a far eseguire la ricerca del guasto, smantellare le parti danneggiate e provvedere ai lavori di ripristino a proprio spese. Chiedeva conseguentemente la condanna del convenuto, di cui assumeva la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti.
Nel costituirsi in giudizio il chiedeva il rigetto della domanda ritenuta del tutto CP_1 infondata in fatto e in diritto. Eccepiva, in primis, la natura condominiale del tubo di scarico in quanto a servizio dell'intero condominio;
sosteneva inoltre l'imputabilità della rottura alla pagina 2 di 7 medesima la quale nei mesi precedenti al verificarsi delle infiltrazioni aveva sostituito Pt_1
la cabina doccia e la braga. In via del tutto subordinata, contestava la quantificazione del danno assumendone l'eccessività.
All'udienza di prima comparizione, tenuta mediante trattazione scritta, venivano concessi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Depositate le memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti nonché espletamento di CTU, poi integrata con i chiarimenti di cui alla riservata ordinanza 9.10.2023,
e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
**************
Alla stregua delle emergenze istruttorie risulta provato che nel marzo dell'anno 2019 il bagno dell'appartamento di proprietà dell'attrice, sito al primo piano del fabbricato di Via Gramsci
n. 3 in Torrita di Siena, fu interessato da uno sversamento di acqua con infiltrazioni di umidità penetrate anche in quello sottostante di proprietà adibito a negozio di CP_2 oreficeria;
che all'esito del sopralluogo effettuato per verificare la causa della problematica - svoltosi alla presenza dei coniugi del proprietario dell'appartamento Controparte_3 CP_1 posto al secondo piano del medesimo fabbricato, e dell'idraulico - fu Controparte_4
constatato che la perdita derivava dalla rottura della tubazione di scarico;
che nelle operazioni di ricerca del danno, fu smantellato il box doccia, il pavimento circostante, parte della parete del bagno di proprietà dell'attrice; che vista l'impossibilità di trovare una soluzione bonaria con l'odierno convenuto, la provvide a proprie spese alla Pt_1
riparazione del tubo di scarico nonché al ripristino dello stato dei luoghi mediante chiusura della parete e rivestimento con maioliche, sostituzione del box doccia, messa in opera della pavimentazione per un costo complessivo € 5.557,12 come da fatture della ITIM e della allegate all'atto di citazione. Dette circostanze sono state riferite dai testi escussi in Parte_2
corso di causa - – e supportate dalle riproduzioni Tes_1 Tes_2 CP_4 CP_1
fotografiche allegate dalle parti nonché dalla documentazione contabile delle ditte che hanno realizzato gli interventi di riparazione.
Sono invece controverse le questioni sulla natura, condominiale ovvero di proprietà esclusiva, e le cause di rottura del tubo da cui si è originata la perdita di acqua nonché la pagina 3 di 7 congruità degli interventi posti in essere dalla per la riparazione ritenuti superflui ed Pt_1
eccessivi dal convenuto.
Ebbene, con riferimento alla prima questione, il sostiene che la fuoriuscita di acqua CP_1 sarebbe imputabile alla medesima attrice la quale nei mesi antecedenti le infiltrazioni avrebbe operato la sostituzione della cabina doccia e della braga provocando in tal modo la rottura del tubo di scarico come comprovato, a suo dire, dal nastro isolante avvolto attorno alla tubazione.
L'assunto difensivo non è condivisibile poichè risulta smentito alla luce della deposizione resa dall'idraulico e dalle conclusioni contenute nell'elaborato peritale del CTU Geom.
Persona_1
Il teste , escusso all'udienza del 8.11.2022 ha riferito: “…. Dopo diverse prove Controparte_4 abbiamo accertato che il danno era nella curva del tubo di scarico, era da lì che l'acqua si sversava” e alla domanda “Dcv che il tubo, ad eccezione della parte danneggiata (specifichi quale) era funzionante ed integro per il resto della sua visibile portata e lunghezza” ha risposto: “Anche nella parte superiore, dove è il nastro adesivo grigio, la condizione della tubazione era piuttosto compromessa ma lo sversamento proveniva soltanto dalla parte bassa della curva” confermando altresì “Posso dire che il tubo veniva dall'appartamento del raccoglieva tutte le acque sia bianche che nere”. CP_1
La circostanza che la perdita sia stata originata dal punto di curvatura del tubo di scarico anziché dalla parte verticale è confermata dal CTU, il quale ha accertato come sul tubo “si possono rilevare segni di usura soprattutto nella curvatura finale come si evince dalle foto allegate 1-2 dove si rileva una traccia di umidità nella parte inferiore della curva, non si rilevano tracce di colatura
o sversamenti lungo il tratto verticale di suddetta tubazione, si ritiene pertanto che lo sversamento sia dovuto a questo piuttosto che a un intervento manutentivo” (pag. 3 CTU) ed è pervenuto alla conclusione “che la probabile causa dello sversamento è l'usura del tubo”.
Nell'integrazione della perizia datata 7.11.2023 ha ulteriormente precisato come “Sul tubo, visibile dalla documentazione fotografica effettuata nel 2019 presente negli atti di causa, si possono rilevare segni di usura soprattutto nella curvatura indicata in figura, dove si rileva una traccia di umidità nella parte inferiore. Non si rilevano tracce di colatura o sversamenti lungo il tratto verticale di suddetta tubazione pertanto la fuoriuscita non è provenuta dalla parte della tubazione interessata dalla fasciatura”.
Va pertanto escluso, sulla base delle risultanze istruttorie testè riportate, che la rottura del pagina 4 di 7 tubo sia imputabile a fatto della tesi rimasta non supportata da adeguato riscontro, Pt_1
per esser piuttosto attribuibile alla vestustà del manufatto.
Non condivisibile, invece, l'ulteriore affermazione del CTU, secondo la quale il tubo sarebbe di proprietà esclusiva del motivata dal fatto che pur costituendo “una colonna CP_1 montante alla quale si allacciano le tre utenze all'altezza della perdita è a servizio esclusivo dell'appartamento di proprietà del sig. (pag. 2 chiarimenti depositati il 15.06.2023). CP_1
Lo stesso CTU, in risposta al quesito integrativo postogli dal Giudice, ha accertato “La tubazione di scarico danneggiata, che ha causato la perdita, è una colonna montante alla quale si allacciano le tre utenze, […] Le acque derivanti dall'appartamento sono allacciate alla stessa Pt_1 colonna di scarico, ma in un punto più a valle rispetto a dove si è verificata la perdita”.
Ne deriva la natura condominiale del tubo di scarico in questione in quanto a servizio delle tre unità immobiliari di cui si compone il fabbricato: il piano terra di proprietà il CP_2
primo piano di proprietà e il secondo piano di proprietà Pt_1 CP_1
La giurisprudenza ha infatti distinto tra la colonna scarico condominiale - che rientra tra le parti comuni dell'immobile e, dunque, nel caso di danni o perdite, la sua manutenzione o le necessarie riparazioni sono a carico di tutto il - e le tubazioni che si diramano CP_5
orizzontalmente verso i singoli appartamenti (c.d. braghe), atte a convogliare gli scarichi del singolo appartamento con la tubazione verticale condominiale, di proprietà esclusiva del condomino di riferimento (art. 1117 co. 2 n. 3 c.c.).
Nella fattispecie concreta, escluso che la perdita di acqua derivi da una braga (che in tal caso sarebbe stata di proprietà esclusiva della per provenire dalle lesioni presenti nella Pt_1 tubazione di scarico a servizio delle tre unità immobiliari e accertato che dette lesioni sono dovute all'usura del tempo, deve ritenersi la condominialità del tubo nonchè, conseguentemente, la responsabilità di tutti i comproprietari dell'edificio ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra i quali andranno ripartite in parti uguali le spese di riparazione e ripristino.
Sostenere, come fa il CTU, che il tubo è di proprietà del solo perché “all'altezza della CP_1 perdita è a servizio esclusivo dell'appartamento di Proprietà del sig. mentre gli scarichi CP_1
degli appartamenti e si innestano più a valle rispetto alla parte lesionata, Pt_1 CP_2
equivarrebbe ad escludere la condominialità dell'ultima rampa di scale di un edificio perché destinata a raggiungere i soli appartamenti dell'ultimo piano.
pagina 5 di 7 Pleonastico, infatti, ricordare come la comunione sia una proprietà per quote ideali che, in mancanza di prova contraria, si presumono uguali e non possono essere individuate materialmente su una determinata parte in quanto aventi ad oggetto il bene nella sua integrità.
Conseguentemente il sarà tenuto a rimborsare un terzo delle spese sostenute e CP_1
documentate dalla Pt_1
Non condivisibile la quantificazione operata dal CTU, pressochè coincidente con quella sostenuta dall'attrice per i lavori idraulici, poiché riferita alla sola sostituzione del tubo ammalorato ma che non tiene conto della necessità, trattandosi di tubazione collocata all'interno dell'intercapedine della parete esterna del bagno, di aprire la pavimentazione, parte della parete interessata dalle infiltrazioni e di togliere il piatto doccia per consentire le operazioni di ricerca del guasto, e poi procedere alla riparazione del tubo e al ripristino dello stato dei luoghi, come si evince dalle riproduzioni versate in atti e dichiarato dal teste in risposta al capitolo 18 e 19: “Vero, per poter intervenire nella riparazione era necessario CP_4 togliere il piatto doccia e il rivestimento così da ispezionare la zona danneggiata”; “Confermo che quella riprodotta dalle foto è la situazione che ho riscontrato al momento in cui abbiamo tolto la pavimentazione e il piatto doccia. Dopo diverse prove abbiamo accertato che il danno era nella curva del tubo di scarico, era da lì che l'acqua si sversava” e dal teste sentito sul cap. 32: “Si, è stato Tes_2 necessario perché senza l'asportazione del piatto doccia non sarebbe stato possibile eseguire l'intervento idraulico”.
Il convenuto va quindi condannato a risarcire un terzo degli esborsi effettuati dall'attrice pari a € 1.852,37 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore riconosciuto in sentenza ex art. 5 DM 55/2024 (ex multis Cass. ord. n.
15857/2019; n. 5381/2006).
Quelle di CTU, liquidate con separato decreto, vengono invece poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - condanna a pagare in favore di a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
danni per i fatti di causa, la somma di € 1.852,37 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.552,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Siena, 30/12/2024
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 263/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. GOTI Parte_1 C.F._1
FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il di Lei studio in Torrita di Siena, Via del
Poggiolo n.4/N - PEC: Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GINETTI FABIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Foiano della
Chiana (AR) Via Cairoli n. 5 – PEC: Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale ordinario di Siena, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità civile del convenuto Sig. quale proprietario Controparte_1 dell'appartamento sito in Torrita di Siena via Gramsci n 3 per avere lo stesso cagionato danni alla
Sig.ra proprietaria del sottostante appartamento, ai sensi degli art. 2043 e 2051 c.c., Parte_1 danni materiali come meglio riportati in prosa e conseguentemente condannare lo stesso convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice Sig.ra come sopra Controparte_1 Parte_1 quantificati e precisamente per € 5.557,12 oltre interessi e spese o comunque nella somma minore o
pagina 1 di 7 maggiore che il Giudice vorrà liquidare in quanto ritenuta accertata e provata nel corso del presente giudizio.
Si tenga conto della mancata adesione alla media conciliazione come dai verbali in atti di causa, ai fini della condanna alle spese e per ogni eventuale ulteriore voce di danno.
Con vittoria di onorari, diritti e spese”.
Per la convenuta: “Piaccia al Tribunale adito: nel rito, procedere alla rinnovazione della consulenza con altro consulente;
nel merito, respingere la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale per sentirlo condannare al pagamento della somma Controparte_1
di € 5.557,12 oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa di una perdita di acqua proveniente dall'appartamento di proprietà del convenuto.
L'attrice premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito in Torrita di Siena (SI) Via
Gramsci n. 23, posto al primo piano e sottostante quello del esponeva di aver CP_1 riscontrato un allagamento del proprio bagno;
che le infiltrazioni erano penetrate pure nell'appartamento posto al piano terra adibito a negozio tant'è che era stata proprio la proprietaria di quest'ultimo ad avvertirla della perdita. Rappresentava come, all'esito di un sopralluogo effettuato alla presenza di tecnici e ditte idrauliche di fiducia, era emerso che lo spargimento di acqua derivava dalla rottura del tubo di scarico delle acque nere di uso esclusivo del che i tentativi di risolvere bonariamente la vicenda, anche al fine di CP_1
mantenere rapporti di buon vicinato, si erano rivelati infruttuosi cosicchè l'attrice si era vista costretta a far eseguire la ricerca del guasto, smantellare le parti danneggiate e provvedere ai lavori di ripristino a proprio spese. Chiedeva conseguentemente la condanna del convenuto, di cui assumeva la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti.
Nel costituirsi in giudizio il chiedeva il rigetto della domanda ritenuta del tutto CP_1 infondata in fatto e in diritto. Eccepiva, in primis, la natura condominiale del tubo di scarico in quanto a servizio dell'intero condominio;
sosteneva inoltre l'imputabilità della rottura alla pagina 2 di 7 medesima la quale nei mesi precedenti al verificarsi delle infiltrazioni aveva sostituito Pt_1
la cabina doccia e la braga. In via del tutto subordinata, contestava la quantificazione del danno assumendone l'eccessività.
All'udienza di prima comparizione, tenuta mediante trattazione scritta, venivano concessi termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Depositate le memorie, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti nonché espletamento di CTU, poi integrata con i chiarimenti di cui alla riservata ordinanza 9.10.2023,
e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
**************
Alla stregua delle emergenze istruttorie risulta provato che nel marzo dell'anno 2019 il bagno dell'appartamento di proprietà dell'attrice, sito al primo piano del fabbricato di Via Gramsci
n. 3 in Torrita di Siena, fu interessato da uno sversamento di acqua con infiltrazioni di umidità penetrate anche in quello sottostante di proprietà adibito a negozio di CP_2 oreficeria;
che all'esito del sopralluogo effettuato per verificare la causa della problematica - svoltosi alla presenza dei coniugi del proprietario dell'appartamento Controparte_3 CP_1 posto al secondo piano del medesimo fabbricato, e dell'idraulico - fu Controparte_4
constatato che la perdita derivava dalla rottura della tubazione di scarico;
che nelle operazioni di ricerca del danno, fu smantellato il box doccia, il pavimento circostante, parte della parete del bagno di proprietà dell'attrice; che vista l'impossibilità di trovare una soluzione bonaria con l'odierno convenuto, la provvide a proprie spese alla Pt_1
riparazione del tubo di scarico nonché al ripristino dello stato dei luoghi mediante chiusura della parete e rivestimento con maioliche, sostituzione del box doccia, messa in opera della pavimentazione per un costo complessivo € 5.557,12 come da fatture della ITIM e della allegate all'atto di citazione. Dette circostanze sono state riferite dai testi escussi in Parte_2
corso di causa - – e supportate dalle riproduzioni Tes_1 Tes_2 CP_4 CP_1
fotografiche allegate dalle parti nonché dalla documentazione contabile delle ditte che hanno realizzato gli interventi di riparazione.
Sono invece controverse le questioni sulla natura, condominiale ovvero di proprietà esclusiva, e le cause di rottura del tubo da cui si è originata la perdita di acqua nonché la pagina 3 di 7 congruità degli interventi posti in essere dalla per la riparazione ritenuti superflui ed Pt_1
eccessivi dal convenuto.
Ebbene, con riferimento alla prima questione, il sostiene che la fuoriuscita di acqua CP_1 sarebbe imputabile alla medesima attrice la quale nei mesi antecedenti le infiltrazioni avrebbe operato la sostituzione della cabina doccia e della braga provocando in tal modo la rottura del tubo di scarico come comprovato, a suo dire, dal nastro isolante avvolto attorno alla tubazione.
L'assunto difensivo non è condivisibile poichè risulta smentito alla luce della deposizione resa dall'idraulico e dalle conclusioni contenute nell'elaborato peritale del CTU Geom.
Persona_1
Il teste , escusso all'udienza del 8.11.2022 ha riferito: “…. Dopo diverse prove Controparte_4 abbiamo accertato che il danno era nella curva del tubo di scarico, era da lì che l'acqua si sversava” e alla domanda “Dcv che il tubo, ad eccezione della parte danneggiata (specifichi quale) era funzionante ed integro per il resto della sua visibile portata e lunghezza” ha risposto: “Anche nella parte superiore, dove è il nastro adesivo grigio, la condizione della tubazione era piuttosto compromessa ma lo sversamento proveniva soltanto dalla parte bassa della curva” confermando altresì “Posso dire che il tubo veniva dall'appartamento del raccoglieva tutte le acque sia bianche che nere”. CP_1
La circostanza che la perdita sia stata originata dal punto di curvatura del tubo di scarico anziché dalla parte verticale è confermata dal CTU, il quale ha accertato come sul tubo “si possono rilevare segni di usura soprattutto nella curvatura finale come si evince dalle foto allegate 1-2 dove si rileva una traccia di umidità nella parte inferiore della curva, non si rilevano tracce di colatura
o sversamenti lungo il tratto verticale di suddetta tubazione, si ritiene pertanto che lo sversamento sia dovuto a questo piuttosto che a un intervento manutentivo” (pag. 3 CTU) ed è pervenuto alla conclusione “che la probabile causa dello sversamento è l'usura del tubo”.
Nell'integrazione della perizia datata 7.11.2023 ha ulteriormente precisato come “Sul tubo, visibile dalla documentazione fotografica effettuata nel 2019 presente negli atti di causa, si possono rilevare segni di usura soprattutto nella curvatura indicata in figura, dove si rileva una traccia di umidità nella parte inferiore. Non si rilevano tracce di colatura o sversamenti lungo il tratto verticale di suddetta tubazione pertanto la fuoriuscita non è provenuta dalla parte della tubazione interessata dalla fasciatura”.
Va pertanto escluso, sulla base delle risultanze istruttorie testè riportate, che la rottura del pagina 4 di 7 tubo sia imputabile a fatto della tesi rimasta non supportata da adeguato riscontro, Pt_1
per esser piuttosto attribuibile alla vestustà del manufatto.
Non condivisibile, invece, l'ulteriore affermazione del CTU, secondo la quale il tubo sarebbe di proprietà esclusiva del motivata dal fatto che pur costituendo “una colonna CP_1 montante alla quale si allacciano le tre utenze all'altezza della perdita è a servizio esclusivo dell'appartamento di proprietà del sig. (pag. 2 chiarimenti depositati il 15.06.2023). CP_1
Lo stesso CTU, in risposta al quesito integrativo postogli dal Giudice, ha accertato “La tubazione di scarico danneggiata, che ha causato la perdita, è una colonna montante alla quale si allacciano le tre utenze, […] Le acque derivanti dall'appartamento sono allacciate alla stessa Pt_1 colonna di scarico, ma in un punto più a valle rispetto a dove si è verificata la perdita”.
Ne deriva la natura condominiale del tubo di scarico in questione in quanto a servizio delle tre unità immobiliari di cui si compone il fabbricato: il piano terra di proprietà il CP_2
primo piano di proprietà e il secondo piano di proprietà Pt_1 CP_1
La giurisprudenza ha infatti distinto tra la colonna scarico condominiale - che rientra tra le parti comuni dell'immobile e, dunque, nel caso di danni o perdite, la sua manutenzione o le necessarie riparazioni sono a carico di tutto il - e le tubazioni che si diramano CP_5
orizzontalmente verso i singoli appartamenti (c.d. braghe), atte a convogliare gli scarichi del singolo appartamento con la tubazione verticale condominiale, di proprietà esclusiva del condomino di riferimento (art. 1117 co. 2 n. 3 c.c.).
Nella fattispecie concreta, escluso che la perdita di acqua derivi da una braga (che in tal caso sarebbe stata di proprietà esclusiva della per provenire dalle lesioni presenti nella Pt_1 tubazione di scarico a servizio delle tre unità immobiliari e accertato che dette lesioni sono dovute all'usura del tempo, deve ritenersi la condominialità del tubo nonchè, conseguentemente, la responsabilità di tutti i comproprietari dell'edificio ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra i quali andranno ripartite in parti uguali le spese di riparazione e ripristino.
Sostenere, come fa il CTU, che il tubo è di proprietà del solo perché “all'altezza della CP_1 perdita è a servizio esclusivo dell'appartamento di Proprietà del sig. mentre gli scarichi CP_1
degli appartamenti e si innestano più a valle rispetto alla parte lesionata, Pt_1 CP_2
equivarrebbe ad escludere la condominialità dell'ultima rampa di scale di un edificio perché destinata a raggiungere i soli appartamenti dell'ultimo piano.
pagina 5 di 7 Pleonastico, infatti, ricordare come la comunione sia una proprietà per quote ideali che, in mancanza di prova contraria, si presumono uguali e non possono essere individuate materialmente su una determinata parte in quanto aventi ad oggetto il bene nella sua integrità.
Conseguentemente il sarà tenuto a rimborsare un terzo delle spese sostenute e CP_1
documentate dalla Pt_1
Non condivisibile la quantificazione operata dal CTU, pressochè coincidente con quella sostenuta dall'attrice per i lavori idraulici, poiché riferita alla sola sostituzione del tubo ammalorato ma che non tiene conto della necessità, trattandosi di tubazione collocata all'interno dell'intercapedine della parete esterna del bagno, di aprire la pavimentazione, parte della parete interessata dalle infiltrazioni e di togliere il piatto doccia per consentire le operazioni di ricerca del guasto, e poi procedere alla riparazione del tubo e al ripristino dello stato dei luoghi, come si evince dalle riproduzioni versate in atti e dichiarato dal teste in risposta al capitolo 18 e 19: “Vero, per poter intervenire nella riparazione era necessario CP_4 togliere il piatto doccia e il rivestimento così da ispezionare la zona danneggiata”; “Confermo che quella riprodotta dalle foto è la situazione che ho riscontrato al momento in cui abbiamo tolto la pavimentazione e il piatto doccia. Dopo diverse prove abbiamo accertato che il danno era nella curva del tubo di scarico, era da lì che l'acqua si sversava” e dal teste sentito sul cap. 32: “Si, è stato Tes_2 necessario perché senza l'asportazione del piatto doccia non sarebbe stato possibile eseguire l'intervento idraulico”.
Il convenuto va quindi condannato a risarcire un terzo degli esborsi effettuati dall'attrice pari a € 1.852,37 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo il valore riconosciuto in sentenza ex art. 5 DM 55/2024 (ex multis Cass. ord. n.
15857/2019; n. 5381/2006).
Quelle di CTU, liquidate con separato decreto, vengono invece poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - condanna a pagare in favore di a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
danni per i fatti di causa, la somma di € 1.852,37 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.552,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.
Siena, 30/12/2024
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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