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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14638/2024 R.G. promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa agli avv.ti LO Parte_1 P.IVA_1
BIANCO FEDERICA, SERINO GIOVANNI e BORIONE FRANCESCA presso lo studio dei quali in
Torino Via Vela n. 7 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. VIVIAN CRISTIANA ed elettivamente domiciliato in Milano CP_1
Via Savare' 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica in data 12.12.2024, Parte_1
ha convenuto avanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'illegittimità per infondatezza nel merito della relativa pretesa creditoria dell'Avviso di Addebito n. 36820240009263081000, notificato il 4 CP_1
novembre 2024;
pagina 1 di 5 Per l'effetto, annullare/disporre la revoca dell'Avviso di Addebito n. 36820240009263081000, CP_1
notificato il 4 novembre 2024 o comunque dichiarare detto provvedimento nullo, inefficace e privo di effetti” con vittoria delle spese di lite.
La società ricorrente ha dedotto di avere ricevuto l'avviso di addebito n. 368 2024 0009263081000 notificatole il 4.11.2024, a mezzo del quale l' le aveva intimato il pagamento della somma di €. CP_1
12.682,66 di cui €. 11.145,08 per contributi previdenziali dovuti e la differenza di €. 1.537,58 per sanzioni.
La ricorrente lamenta trattarsi di un presunto indebito utilizzo del beneficio dell'esonero contributivo di cui alla L. n. 178/2020 per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato ex Art.1, commi da 10
a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), con riferimento alla dipendente Pt_2
, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato il 23.5.2022 (doc. 3 ric.).
[...]
La società ha dedotto la illegittimità del provvedimento di , che ha negato detto beneficio CP_1 contributivo, sul presupposto che la dipendente al tempo dell'assunzione aveva 30 anni e che la stessa
“ha, inoltre dichiarato e autocertificato di non essere mai, prima di allora, stata assunta a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro (doc. 4). Tale circostanza emerge inequivocabilmente dal certificato storico del centro per l'impiego (doc. 5).
Al momento dell'assunzione la ricorrente allegava alla richiesta di esonero contributivo sia
l'autocertificazione sottoscritta dalla lavoratrice sia il certificato storico del centro per l'impiego”.
La stessa società ha dato atto di aver ricevuto il 22.5.2024 da la nota di rettifica CP_1
4900.22/05/2024.0353617 (doc. 6 ric.), avente ad oggetto la contestazione dell'esonero per cui è causa e di essersi attivata prontamente per chiedere delucidazioni all'ente attraverso il proprio cassetto fiscale;
che l' si è limitato “ad affermare tautologicamente” che la lavoratrice risultava essere CP_1
già stata assunta a tempo indeterminato, senza fornire alcuna ulteriore informazione (ad esempio nome del datore di lavoro e periodo). La convenuta sosteneva, inoltre, che le risultanze del centro per
l'impiego non potevano ritenersi esaustive, rinviando per la verifica del presupposto all'apposita utility accessibile dal sito dell' (doc. 7)”. CP_1
Rispetto alla funzionalità di detta Utility all'epoca dell'assunzione della la società ha dedotto Pt_2 che “Tale utility all'epoca dell'assunzione per cui è causa, benché già attiva, non era funzionante e proprio per tale motivo la Società aveva eseguito l'accesso al centro per l'impiego.
Sarà necessario chiarire il funzionamento di detta utility: a fronte dell'inserimento del codice fiscale del lavoratore/lavoratrice, l'utility restituisce unicamente il risultato “sì/no” a fronte di una ricerca eseguita alla data di consultazione, senza la possibilità di circoscrivere la ricerca a periodi predeterminati. Pertanto, se oggi inseriamo nell'utility il codice fiscale della signora il Pt_2
pagina 2 di 5 programma restituisce “sì” perché riscontra l'assunzione a tempo indeterminato presso Parte_1
non potendosi in alcun modo limitare la ricerca al periodo ante assunzione (ovverosia prima del 23 maggio 2021)”.
Ciò premesso, la ricorrente ha concluso come in atti chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito con il quale l'Ente le ha chiesto la restituzione delle somme non versate per contributi previdenziali conseguenti all'applicazione del suddetto esonero contributivo per il periodo dal maggio 2022 al marzo
2024.
L' , costituitosi regolarmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la decadenza di cui all'art. CP_1
24 del D. Lgs n. 46/1999 e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19 marzo 2024, omessa ogni attività istruttoria, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di , alcuna decadenza è infatti CP_1
intervenuta posto che il ricorso è stato depositato, come da timbro apposto dalla cancelleria sul frontespizio del ricorso, il 12.12.2024 e, quindi, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'AVA del
4.11.2024.
*
Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'esonero contributivo per cui è causa è previsto dall'art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
L'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
L' , a seguito delle periodiche verifiche, ha rilevato l'irregolare fruizione del beneficio per la CP_1
lavoratrice , a causa della presenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato intrattenuto Pt_2
dalla lavoratrice con un altro datore di lavoro.
Circostanza, questa, che esclude il diritto al beneficio contributivo per cui è causa.
Tale dato risulta documentalmente e, segnatamente, dalla Comunicazione Obbligatoria di assunzione codice n. 1608116322822880 DOC 7 e dalle denunce individuali del 07/2016 e del 08/2016, trasmesse, rispettivamente, il 30/08/2016 (id trasm. 45673686) ed il 26/09/2016 (id trasm. 45993635) (doc 8
). Da tali atti si evince che per la lavoratrice risulta un precedente rapporto di lavoro a tempo CP_1
pagina 3 di 5 indeterminato instaurato con l'azienda LA NUOVA LAMPARA PICC. (c.f. CP_2
e matricola 8206046749), a decorrere dal 09/07/2016, e che tale rapporto di lavoro è P.IVA_2
cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice in data 31/08/2016, come da Comunicazione Obbligatoria n.1608116323000321 (doc 9 ). CP_1
Ad ulteriore conferma della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, ha pure CP_1
depositato la Certificazione Unica 2017 della (redditi 2016) ove nel rigo “Redditi di lavoro Pt_2 dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato” le somme percepite in costanza del suddetto rapporto di lavoro sono state riportate (doc 10 ). CP_1
Il fatto in sé non è contestato dalla società, la quale però pare opporre la buona fede e l'affidamento sul contenuto di una autocertificazione, rilasciata dalla stessa dipendente di non essere mai stata assunta con contratto a tempo indeterminato in periodo precedente al maggio 2022, e sul certificato storico del centro dell'impiego dalla stessa allegato.
Tuttavia, deve osservarsi che il doc. 5 di parte ricorrente, come osservato da , è limitato allo stato CP_1
occupazionale della richiedente nel territorio della Città metropolitana di Milano.
Va premesso che, qualora il datore di lavoro ritenga di beneficiare di un esonero dall'obbligo contributivo, come nella fattispecie in esame, ha l'onere di allegare e di provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione (App. Milano, n. 146 del 16 giugno 2020, Cass.
n. 16639 del 22 luglio 2014).
Secondo la legislazione su riportata, va ritenuto semplicemente ostativo la mera presenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro datore di lavoro.
Ben avrebbe potuto la società attivarsi per verificare la sussistenza del requisito richiesto dalla legge chiedendo alla lavoratrice un completo estratto contributivo.
Né possono valere le generiche deduzioni attoree circa una pretesa non funzionalità della Utility che
“all'epoca dell'assunzione per cui è causa, benché già attiva, non era funzionante e proprio per tale motivo la Società aveva eseguito l'accesso al centro per l'impiego…. a fronte dell'inserimento del codice fiscale del lavoratore/lavoratrice, l'utility restituisce unicamente il risultato “sì/no” a fronte di una ricerca eseguita alla data di consultazione, senza la possibilità di circoscrivere la ricerca a periodi predeterminati”.
Ne segue che il ricorso va rigettato
Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (novità della questione trattata) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: rigetta l'opposizione di Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Milano il 19 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14638/2024 R.G. promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa agli avv.ti LO Parte_1 P.IVA_1
BIANCO FEDERICA, SERINO GIOVANNI e BORIONE FRANCESCA presso lo studio dei quali in
Torino Via Vela n. 7 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. VIVIAN CRISTIANA ed elettivamente domiciliato in Milano CP_1
Via Savare' 1 come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica in data 12.12.2024, Parte_1
ha convenuto avanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale:
Dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque l'illegittimità per infondatezza nel merito della relativa pretesa creditoria dell'Avviso di Addebito n. 36820240009263081000, notificato il 4 CP_1
novembre 2024;
pagina 1 di 5 Per l'effetto, annullare/disporre la revoca dell'Avviso di Addebito n. 36820240009263081000, CP_1
notificato il 4 novembre 2024 o comunque dichiarare detto provvedimento nullo, inefficace e privo di effetti” con vittoria delle spese di lite.
La società ricorrente ha dedotto di avere ricevuto l'avviso di addebito n. 368 2024 0009263081000 notificatole il 4.11.2024, a mezzo del quale l' le aveva intimato il pagamento della somma di €. CP_1
12.682,66 di cui €. 11.145,08 per contributi previdenziali dovuti e la differenza di €. 1.537,58 per sanzioni.
La ricorrente lamenta trattarsi di un presunto indebito utilizzo del beneficio dell'esonero contributivo di cui alla L. n. 178/2020 per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato ex Art.1, commi da 10
a 15, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), con riferimento alla dipendente Pt_2
, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato il 23.5.2022 (doc. 3 ric.).
[...]
La società ha dedotto la illegittimità del provvedimento di , che ha negato detto beneficio CP_1 contributivo, sul presupposto che la dipendente al tempo dell'assunzione aveva 30 anni e che la stessa
“ha, inoltre dichiarato e autocertificato di non essere mai, prima di allora, stata assunta a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro (doc. 4). Tale circostanza emerge inequivocabilmente dal certificato storico del centro per l'impiego (doc. 5).
Al momento dell'assunzione la ricorrente allegava alla richiesta di esonero contributivo sia
l'autocertificazione sottoscritta dalla lavoratrice sia il certificato storico del centro per l'impiego”.
La stessa società ha dato atto di aver ricevuto il 22.5.2024 da la nota di rettifica CP_1
4900.22/05/2024.0353617 (doc. 6 ric.), avente ad oggetto la contestazione dell'esonero per cui è causa e di essersi attivata prontamente per chiedere delucidazioni all'ente attraverso il proprio cassetto fiscale;
che l' si è limitato “ad affermare tautologicamente” che la lavoratrice risultava essere CP_1
già stata assunta a tempo indeterminato, senza fornire alcuna ulteriore informazione (ad esempio nome del datore di lavoro e periodo). La convenuta sosteneva, inoltre, che le risultanze del centro per
l'impiego non potevano ritenersi esaustive, rinviando per la verifica del presupposto all'apposita utility accessibile dal sito dell' (doc. 7)”. CP_1
Rispetto alla funzionalità di detta Utility all'epoca dell'assunzione della la società ha dedotto Pt_2 che “Tale utility all'epoca dell'assunzione per cui è causa, benché già attiva, non era funzionante e proprio per tale motivo la Società aveva eseguito l'accesso al centro per l'impiego.
Sarà necessario chiarire il funzionamento di detta utility: a fronte dell'inserimento del codice fiscale del lavoratore/lavoratrice, l'utility restituisce unicamente il risultato “sì/no” a fronte di una ricerca eseguita alla data di consultazione, senza la possibilità di circoscrivere la ricerca a periodi predeterminati. Pertanto, se oggi inseriamo nell'utility il codice fiscale della signora il Pt_2
pagina 2 di 5 programma restituisce “sì” perché riscontra l'assunzione a tempo indeterminato presso Parte_1
non potendosi in alcun modo limitare la ricerca al periodo ante assunzione (ovverosia prima del 23 maggio 2021)”.
Ciò premesso, la ricorrente ha concluso come in atti chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito con il quale l'Ente le ha chiesto la restituzione delle somme non versate per contributi previdenziali conseguenti all'applicazione del suddetto esonero contributivo per il periodo dal maggio 2022 al marzo
2024.
L' , costituitosi regolarmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la decadenza di cui all'art. CP_1
24 del D. Lgs n. 46/1999 e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19 marzo 2024, omessa ogni attività istruttoria, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di , alcuna decadenza è infatti CP_1
intervenuta posto che il ricorso è stato depositato, come da timbro apposto dalla cancelleria sul frontespizio del ricorso, il 12.12.2024 e, quindi, nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'AVA del
4.11.2024.
*
Nel merito, l'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
L'esonero contributivo per cui è causa è previsto dall'art. 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
L'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
L' , a seguito delle periodiche verifiche, ha rilevato l'irregolare fruizione del beneficio per la CP_1
lavoratrice , a causa della presenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato intrattenuto Pt_2
dalla lavoratrice con un altro datore di lavoro.
Circostanza, questa, che esclude il diritto al beneficio contributivo per cui è causa.
Tale dato risulta documentalmente e, segnatamente, dalla Comunicazione Obbligatoria di assunzione codice n. 1608116322822880 DOC 7 e dalle denunce individuali del 07/2016 e del 08/2016, trasmesse, rispettivamente, il 30/08/2016 (id trasm. 45673686) ed il 26/09/2016 (id trasm. 45993635) (doc 8
). Da tali atti si evince che per la lavoratrice risulta un precedente rapporto di lavoro a tempo CP_1
pagina 3 di 5 indeterminato instaurato con l'azienda LA NUOVA LAMPARA PICC. (c.f. CP_2
e matricola 8206046749), a decorrere dal 09/07/2016, e che tale rapporto di lavoro è P.IVA_2
cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice in data 31/08/2016, come da Comunicazione Obbligatoria n.1608116323000321 (doc 9 ). CP_1
Ad ulteriore conferma della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, ha pure CP_1
depositato la Certificazione Unica 2017 della (redditi 2016) ove nel rigo “Redditi di lavoro Pt_2 dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato” le somme percepite in costanza del suddetto rapporto di lavoro sono state riportate (doc 10 ). CP_1
Il fatto in sé non è contestato dalla società, la quale però pare opporre la buona fede e l'affidamento sul contenuto di una autocertificazione, rilasciata dalla stessa dipendente di non essere mai stata assunta con contratto a tempo indeterminato in periodo precedente al maggio 2022, e sul certificato storico del centro dell'impiego dalla stessa allegato.
Tuttavia, deve osservarsi che il doc. 5 di parte ricorrente, come osservato da , è limitato allo stato CP_1
occupazionale della richiedente nel territorio della Città metropolitana di Milano.
Va premesso che, qualora il datore di lavoro ritenga di beneficiare di un esonero dall'obbligo contributivo, come nella fattispecie in esame, ha l'onere di allegare e di provare la sussistenza della causa di esonero dall'assoggettamento a contribuzione (App. Milano, n. 146 del 16 giugno 2020, Cass.
n. 16639 del 22 luglio 2014).
Secondo la legislazione su riportata, va ritenuto semplicemente ostativo la mera presenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro datore di lavoro.
Ben avrebbe potuto la società attivarsi per verificare la sussistenza del requisito richiesto dalla legge chiedendo alla lavoratrice un completo estratto contributivo.
Né possono valere le generiche deduzioni attoree circa una pretesa non funzionalità della Utility che
“all'epoca dell'assunzione per cui è causa, benché già attiva, non era funzionante e proprio per tale motivo la Società aveva eseguito l'accesso al centro per l'impiego…. a fronte dell'inserimento del codice fiscale del lavoratore/lavoratrice, l'utility restituisce unicamente il risultato “sì/no” a fronte di una ricerca eseguita alla data di consultazione, senza la possibilità di circoscrivere la ricerca a periodi predeterminati”.
Ne segue che il ricorso va rigettato
Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (novità della questione trattata) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: rigetta l'opposizione di Parte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Milano il 19 marzo 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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