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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli naturali iscritto al n. 3127/2025 V.G.
tra
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Rossella De Franco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale V. Veneto, 41 Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori ed è collocato il modo prevalente presso la madre.
1 2. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza o domicilio, recapiti telefonici, nonché eventuali spostamenti temporanei.
3.La sig.ra in qualità di collocataria si impegna a coinvolgere il sig. Pt_1 in tutto ciò che concerne la crescita, l'educazione, la formazione e lo Pt_2 stato di salute della figlia.
4. Stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, si precisa che le decisioni di maggiore interesse per quanto riguarda relative alla Pt_3 sua educazione, istruzione, salute, devono essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia.
5. I tempi di frequentazione di con ciascun genitore saranno Pt_3 paritetici, secondo il seguente schema a settimane alterne:
Prima settimana-
-lunedì e martedì con la madre
-mercoledì e giovedì con il padre
-venerdì-sabato e domenica con la madre
Seconda settimana-
--lunedì e martedì con il padre
-mercoledì e giovedì con la madre
-venerdì-sabato e domenica con il padre
Terza settimana-
-lunedì e martedì con la madre
-mercoledì e giovedì con il padre
-venerdì-sabato e domenica con la madre settimana- Pt_4
-lunedì e martedì con il padre
-mercoledì e giovedì con la madre
-venerdì-sabato e domenica con il padre
2 5.1 Sarà cura del genitore con il quale la bambina ha trascorso la notte o con il quale dovrà trascorrere la giornata, provvedere ad accompagnarla o prelevarla da scuola.
5.2 Poiché entrambi i genitori intendono favorire il rapporto di con i Pt_3 nonni paterni e materni, già frequentati abitualmente, in caso di impossibilità, in ragione degli impegni lavorativi, convengono di ricorrere all'aiuto dei nonni per provvedere ad accompagnare e prelevare la bambina alla scuola materna e, successivamente, alla scuola primaria.
6. Vacanze estive
-durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un Pt_3 periodo di due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi con congruo anticipo, in modo da evitare sovrapposizioni.
7. Festività Natalizie
-Flaminia trascorrerà con ciascun genitore il 24 e 25 dicembre e con l'altro il
26 dicembre ed il 6 gennaio, ad anni alterni
8. Festività Pasquali
-Flaminia trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro, ad anni alterni.
8. Eventuali ulteriori vacanze e/o spostamenti con la figlia dovranno essere concordati anticipatamente dai genitori.
9. Il compleanno della bambina sarà festeggiato con la partecipazione di entrambi i genitori e delle rispettive famiglie;
laddove i genitori non fossero nella condizione di organizzare una festa unica, trascorrerà il pranzo Pt_3 con la mamma e la cena con il babbo o viceversa;
10. I genitori acconsentono sin da ora a che ciascuno di essi possa festeggiare con la figlia il proprio compleanni e precisamente il 29 gennaio il padre e il 30 marzo la madre.
11. Qualora le condizioni di salute della bambina non consentissero l'allontanamento dalla casa del genitore con il quale si trova, l'altro potrà fare visita alla figlia presso l'abitazione del genitore;
3 12. Considerata l'età di , le sue esigenze, il tempo di cura a lei Pt_3 dedicato da ciascun genitore, nonché l'attuale capacità economica di entrambi ed il tenore di vita tenuto durante la convivenza, i genitori, stabiliscono che, per quanto attiene alle spese di mantenimento ordinarie, il sig. provvederà a versare mensilmente alla signora Parte_2 Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia, la somma di
[...] euro 300,00. Tale importo sarà rivalutabile annualmente, come per legge, secondo gli indici Istat, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'emanando provvedimento del Tribunale di Siena;
Detta somma verrà corrisposta, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a presso Parte_1
MPS, IBAN: [...].
13. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le esigenze della figlia, così come individuate e disciplinate dal vigente protocollo del Tribunale di Siena, da intendersi qui integralmente trascritto, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
14. L'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla signora Pt_1 in quanto madre collocataria;
[...]
15. Le detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come anche le detrazioni relative alle spese straordinarie saranno operate da entrambi i genitori nella proporzionale quota di riparto del 50% e, pertanto, dovranno essere rigorosamente intestate alla figlia e riportare il relativo codice fiscale.
16. Al fine di permettere le relative deduzioni fiscali o eventuali rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17. I documenti e la tessera sanitaria della figlia saranno tenuti dalla madre, quale genitore collocataria prevalente, la quale si impegna a fornire al padre
4 la relativa copia ed a consegnargli l'originale nei periodi di vacanza durante i quali la bambina trascorrerà con lui più giorni consecutivi.
18. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, e a non porre in essere comportamenti tesi a sminuire il valore o l'immagine dell'altro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
19. Quanto ai rapporti economico-patrimoniali pregressi connessi e/o discendenti dal rapporto di convivenza, le parti convengono che il sig. Pt_2 si impegna a trasferire alla signora l'immobile di proprietà della propria Pt_1 famiglia sito in Vescovado di Murlo (SI), via Tinoni, 9/B, il cui prezzo di acquisto verrà in parte corrisposto con la compensazione del credito di €
40.000,00= vantato dalla signora nei confronti del sig. per Pt_1 Pt_2 esborsi effettuati a suo favore durante la convivenza e la restante parte mediante la somma che le verrà erogata a seguito della concessione di un mutuo.
20. Le parti convengono che la signora unitamente alla figlia , Pt_1 Pt_3 si trasferirà presso tale immobile anche prima dell'acquisto, non appena questo sarà libero dagli attuali inquilini.
-Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
-Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione.
-Spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto regolamentari la responsabilità genitoriale e il collocamento della figlia minore , Pt_3 nata il [...] dalla loro convivenza more uxorio.
Ciò premesso il Tribunale, lette le condizioni relative alla minore, ritenuto che le stesse siano rispondenti al suo interesse morale e materiale e non
5 contrastino con norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume potendo, pertanto, essere recepite, precisato che il Tribunale si limita a prendere atto dell'impegno a trasferire indicato nelle condizioni congiunte,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti di cui in epigrafe;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso oggi in Siena, 21/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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