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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2950/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI MP IU, Presidente e Relatore MARI ATTILIO, Giudice SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18383/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057461 SANZIONI E INT.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057461 TEFA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057461 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2120/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato l'11.12.2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057461, relativo alla Ta.Ri. e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui gli erano stati accertati l'omessa dichiarazione e l'omesso pagamento di €. 18.639,19, oltre interessi e sanzione, per l'immobile (capannone) in Roma, Indirizzo
1 (dati catastali). --------------------------
Esponeva che l'immobile di sua proprietà era stato negli anni locato a terzi e, in particolare, a Società_1 s.r.l. con contratto in data 1.6.2005
e risolto il 28.2.2018; nel lasso temporale dal 14.3.2018 al 31.8.2019 erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione afferenti al rifacimento del tetto;
era stato successivamente locato a Società 2 s.r.l. con contratto a far data dall'1.9.2019 e risolto anticipatamente il 22.12.2020, e poi alla Società_4 s.s. con contratto in data 5.5.2021, società poi trasformata in s.r.l. con l'assunzione di una nuova denominazione in
Società_3 s.r.l. ------------------------------------------
Eccepiva, anzitutto, l'intervenuta prescrizione, maturatasi il
31.12.2023, per decorso del termine quinquennale per quanto riguardava l'anno 2018, giacché l'accertamento gli era stato notificato il
17.10.2024 e, in secondo luogo, l'infondatezza della pretesa, essendo da lui dovuta la tassa solo per il periodo 22.12.2020-5.5.2021, essendo l'immobile per il restante periodo locato a terzi o, comunque, inutilizzato per i lavori di rifacimento del tetto. ------------------
Concludeva per l'annullamento parziale dell'avviso impugnato. ---------
Il Comune di Roma Capitale, dopo un'ampia dissertazione sulla normativa anche regolamentare in tema di Ta.Ri, sulla necessità della denuncia originaria, di variazione o cessazione a carico del contribuente (art. 19 Regol., oggi 21), deduceva che, relativamente all'asserito
“inutilizzo” le argomentazioni del ricorrente erano inconferenti, atteso che la tassa era dovuta in ragione dell'idoneità dell'immobile a produrre rifiuti a prescindere dall'effettivo utilizzo o meno e quanto alla prescrizione quinquennale doveva considerarsi che il termine per la dichiarazione dell'immobile scadeva entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nella specie, considerata l'eventuale regolarizzazione per l'anno 2018, il termine scadeva il 30.6.2019; da detta data doveva computarsi il termine quinquennale per la notifica dell'accertamento per cui, tenuto anche conto della sospensione nel periodo emergenziale, esso doveva ritenersi tempestivo. -----------------------------------------
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. -----------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE infraIl ricorso merita accoglimento nei limiti esposti. --------------
Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 10.2.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione.
Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ------------------------------
1.Dalla documentazione in atti trovano riscontro le locazioni succedutesi negli anni con i diversi locatari, di talché per quei periodi in cui l'immobile era condotto da terzi deve escludersi la soggettività passiva in capo al ricorrente proprietario. Invero, sono state prodotte in atti le copie dei contratti con le relative ricevute di avvenuta registrazione e comunicazioni di risoluzione. -------------------------
Non altrettanto può affermarsi per quanto attiene ai lavori di prima rifacimento del tetto, posto che la documentazione prodotta appare facie insufficiente sia ai fini della c.d. “ristrutturazione” sia in ordine al lasso di tempo occorso per l'esecuzione dei lavori e, quindi,
a conferma della loro durata. -----------------------------------------
2.Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita, intervenuta prescrizione per l'anno 2018. ----------------------------------------------------- gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono Atteso che “ essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, si osserva che nell'ipotesi di omessa dichiarazione (su cui non vi è stata contestazione da parte del ricorrente) il termine per la regolarizzazione scade il 30 giugno successivo (nella specie: 30.6.2019), di talché il termine per la notifica dell'accertamento scadeva il 31.12.2024. --------------------- Fermo, comunque, il termine quinquennale previsto per la prescrizione dei tributi locali, va precisato che dovrebbe computarsi la sospensione dell'attività di notifica nel periodo dell'emergenza epidemiologica
(Covid-19). Al riguardo si sono susseguite più disposizioni urgenti con vari D.L. (18/20, 34/20, 104/20, 125/20, 183/20, 41/21, 73/21), per cui il periodo di sospensione inizialmente previsto dall'8.3.2020 al
31.5.2020 è stato via via prorogato fino al 31.8.2021. ---------------
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va rilevato che per l'anno
2018 la notifica dell'accertamento avvenuta il 17.10.2024 è tempestiva.
3.Ebbene, detratti i periodi di durata dei contratti locatizi, la pretesa appare fondata solo per i periodi dall'1.3.2018 al 31.8.2019 e dal
22.12.2020 (data della risoluzione anticipata del contratto con la Società
2) al 15.5.2021 (data di inizio del contratto con l'
Società_4 s.s.). -----------------------------------------------------
In considerazione di quanto sopra il Comune avrà cura di provvedere alla rideterminazione della tassa effettivamente dovuta per i due periodi anzi indicati e al ricalcolo della sanzione, espungendo quelli di vigenza dei contratti locatizi. -------------------------------------------------
Conclusivamente, il ricorso è accolto nei limiti e termini di cui in motivazione;
le spese processuali, considerato l'epilogo decisorio, sono integralmente compensate tra le parti. --------------------------------
PP.. QQ.. MM..
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. --------------------------------------------------------- Così deciso in Roma il 18.2.2026
Il Presidente Est.
IU NO OL
firmato digitalmente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RI MP IU, Presidente e Relatore MARI ATTILIO, Giudice SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18383/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057461 SANZIONI E INT.
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057461 TEFA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057461 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2120/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato l'11.12.2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490057461, relativo alla Ta.Ri. e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui gli erano stati accertati l'omessa dichiarazione e l'omesso pagamento di €. 18.639,19, oltre interessi e sanzione, per l'immobile (capannone) in Roma, Indirizzo
1 (dati catastali). --------------------------
Esponeva che l'immobile di sua proprietà era stato negli anni locato a terzi e, in particolare, a Società_1 s.r.l. con contratto in data 1.6.2005
e risolto il 28.2.2018; nel lasso temporale dal 14.3.2018 al 31.8.2019 erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione afferenti al rifacimento del tetto;
era stato successivamente locato a Società 2 s.r.l. con contratto a far data dall'1.9.2019 e risolto anticipatamente il 22.12.2020, e poi alla Società_4 s.s. con contratto in data 5.5.2021, società poi trasformata in s.r.l. con l'assunzione di una nuova denominazione in
Società_3 s.r.l. ------------------------------------------
Eccepiva, anzitutto, l'intervenuta prescrizione, maturatasi il
31.12.2023, per decorso del termine quinquennale per quanto riguardava l'anno 2018, giacché l'accertamento gli era stato notificato il
17.10.2024 e, in secondo luogo, l'infondatezza della pretesa, essendo da lui dovuta la tassa solo per il periodo 22.12.2020-5.5.2021, essendo l'immobile per il restante periodo locato a terzi o, comunque, inutilizzato per i lavori di rifacimento del tetto. ------------------
Concludeva per l'annullamento parziale dell'avviso impugnato. ---------
Il Comune di Roma Capitale, dopo un'ampia dissertazione sulla normativa anche regolamentare in tema di Ta.Ri, sulla necessità della denuncia originaria, di variazione o cessazione a carico del contribuente (art. 19 Regol., oggi 21), deduceva che, relativamente all'asserito
“inutilizzo” le argomentazioni del ricorrente erano inconferenti, atteso che la tassa era dovuta in ragione dell'idoneità dell'immobile a produrre rifiuti a prescindere dall'effettivo utilizzo o meno e quanto alla prescrizione quinquennale doveva considerarsi che il termine per la dichiarazione dell'immobile scadeva entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nella specie, considerata l'eventuale regolarizzazione per l'anno 2018, il termine scadeva il 30.6.2019; da detta data doveva computarsi il termine quinquennale per la notifica dell'accertamento per cui, tenuto anche conto della sospensione nel periodo emergenziale, esso doveva ritenersi tempestivo. -----------------------------------------
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. -----------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE infraIl ricorso merita accoglimento nei limiti esposti. --------------
Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 10.2.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione.
Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ------------------------------
1.Dalla documentazione in atti trovano riscontro le locazioni succedutesi negli anni con i diversi locatari, di talché per quei periodi in cui l'immobile era condotto da terzi deve escludersi la soggettività passiva in capo al ricorrente proprietario. Invero, sono state prodotte in atti le copie dei contratti con le relative ricevute di avvenuta registrazione e comunicazioni di risoluzione. -------------------------
Non altrettanto può affermarsi per quanto attiene ai lavori di prima rifacimento del tetto, posto che la documentazione prodotta appare facie insufficiente sia ai fini della c.d. “ristrutturazione” sia in ordine al lasso di tempo occorso per l'esecuzione dei lavori e, quindi,
a conferma della loro durata. -----------------------------------------
2.Va ora esaminata l'eccezione sull'asserita, intervenuta prescrizione per l'anno 2018. ----------------------------------------------------- gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono Atteso che “ essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”, si osserva che nell'ipotesi di omessa dichiarazione (su cui non vi è stata contestazione da parte del ricorrente) il termine per la regolarizzazione scade il 30 giugno successivo (nella specie: 30.6.2019), di talché il termine per la notifica dell'accertamento scadeva il 31.12.2024. --------------------- Fermo, comunque, il termine quinquennale previsto per la prescrizione dei tributi locali, va precisato che dovrebbe computarsi la sospensione dell'attività di notifica nel periodo dell'emergenza epidemiologica
(Covid-19). Al riguardo si sono susseguite più disposizioni urgenti con vari D.L. (18/20, 34/20, 104/20, 125/20, 183/20, 41/21, 73/21), per cui il periodo di sospensione inizialmente previsto dall'8.3.2020 al
31.5.2020 è stato via via prorogato fino al 31.8.2021. ---------------
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va rilevato che per l'anno
2018 la notifica dell'accertamento avvenuta il 17.10.2024 è tempestiva.
3.Ebbene, detratti i periodi di durata dei contratti locatizi, la pretesa appare fondata solo per i periodi dall'1.3.2018 al 31.8.2019 e dal
22.12.2020 (data della risoluzione anticipata del contratto con la Società
2) al 15.5.2021 (data di inizio del contratto con l'
Società_4 s.s.). -----------------------------------------------------
In considerazione di quanto sopra il Comune avrà cura di provvedere alla rideterminazione della tassa effettivamente dovuta per i due periodi anzi indicati e al ricalcolo della sanzione, espungendo quelli di vigenza dei contratti locatizi. -------------------------------------------------
Conclusivamente, il ricorso è accolto nei limiti e termini di cui in motivazione;
le spese processuali, considerato l'epilogo decisorio, sono integralmente compensate tra le parti. --------------------------------
PP.. QQ.. MM..
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. --------------------------------------------------------- Così deciso in Roma il 18.2.2026
Il Presidente Est.
IU NO OL
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