Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 01/04/2026, n. 63
CCONTI
Sentenza 24 giugno 2024
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CCONTI
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errore di procedura e di giudizio sull'autenticità del diploma di ragioneria

    Il Collegio ritiene infondato il motivo, confermando che il possesso del secondo titolo di studio è stato provato dalla produzione in giudizio di una copia fotostatica del diploma, non formalmente disconosciuta dalla Procura, rendendolo astrattamente idoneo a supportare le mansioni svolte.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 Cost.

    Il motivo è destituito di fondamento poiché l'illiceità della causa, intesa come causa in concreto del negozio, deve essere comune ad entrambe le parti, circostanza non verificatasi nel caso di specie. La prestazione lavorativa non è di per sé illecita, né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume; l'illiceità risiede nella condotta prodromica all'assunzione, non nell'oggetto o nella funzione del rapporto di lavoro. Solo un'illiceità 'in senso forte', per contrasto con principi basilari dell'ordinamento, preclude ogni effetto al lavoro prestato.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, L. n. 20/1994

    Il Collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente valorizzato la specialità dell'ordinamento contabile e la prevalenza della regola della 'compensatio lucri cum damno' sulla disciplina civilistica dell'art. 2126 c.c. L'espressione 'comunque conseguiti' nell'art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994 denota la volontà del legislatore di considerare ogni effetto positivo, a prescindere dalla liceità. La prestazione lavorativa, seppur eseguita in via di fatto, ha prodotto utilità per l'Amministrazione, soprattutto considerando che le mansioni erano meramente esecutive e che il convenuto era in possesso di un diploma idoneo. L'argomentazione del danno per la 'miglior prestazione possibile' è respinta in quanto ipotetica e non provata. L'Amministrazione ha ricevuto una prestazione lavorativa reale e tangibile, che ha sterilizzato il danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 01/04/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 63
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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