Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2016, proposto da Eder Chimica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fabio Raponi, in Latina, al corso Giacomo Matteotti, 208;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Zoli, domiciliato presso la Segreteria del Tar Lazio – Latina, alla via A. Doria, 4;
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Ranelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento della cartella di pagamento n. 04720120020265732000, iscritta al ruolo n.2012/002670, per il pagamento della somma di euro 20.938,46.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Provincia di Frosinone, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. LE Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato in data 05.08.2016, la società Eder Chimica s.r.l., ha impugnato la cartella n. 04720120020265732000, avente ad oggetto il pagamento, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico e del Patto territoriale di Frosinone, della somma di euro 20.938,46, notificata via posta e ricevuta in data 22.06.2012, nonché del titolo esecutivo sottostante e consistente nell’atto di rideterminazione del contributo finale che ha dato poi vita alla richiesta di restituzione di cui alla nota ricevuta dal ricorrente in data 3.02.2011.
2. A fondamento del ricorso, ha eccepito che la riduzione delle annualità di contributo per il leasing da cinque a tre non troverebbe fondamento in una norma e non sarebbe sorretta da un’istruttoria adeguata e specifica; che il superamento dei termini tecnici (i 9 anni) sarebbe dipeso esclusivamente dalle lungaggini burocratiche degli enti coinvolti e il Ministero, nella rideterminazione del contributo, non potrebbe limitarsi a recepire acriticamente valutazioni tecniche di soggetti terzi come la banca concessionaria.
Ha lamentato il difetto di motivazione, la violazione del principio di affidamento e di proporzionalità nonché l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della Circolare 2003.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’accoglimento del ricorso.
4. Si sono costituite le Amministrazioni intimate.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 27.02.2026, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. In primo luogo, va osservato che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato dalla parte ricorrente, il meccanismo di calcolo delle agevolazioni massime concedibili a fronte di spese in leasing è rigidamente regolamentato dalla circolare ministeriale n.1.233.986 del 27.3.2003, nel senso che, trattandosi di rimodulazione di un patto territoriale, non è consentito superare il periodo di 9 anni di disponibilità del contributo e a tale fine occorre fare riferimento alla data di presentazione del patto medesimo (28.9.98) quindi non v’è dubbio che l’agevolazione deve essere limitata a 3 quote.
8. Peraltro, in materia di patti territoriali, l’ammissione al contributo avviene soltanto in via provvisoria, occorrendo un’ulteriore attività di accertamento in sede amministrativa ai fini della concessione in via definitiva delle relative agevolazioni economiche, occorrendo un’ulteriore attività di accertamento in sede amministrativa ai fini della concessione in via definitiva delle relative agevolazioni economiche.
La provvisorietà dell’elargizione economica, evidenzia la precarietà della posizione giuridica della parte privata, la quale, al fine di conservare l’utilità provvisoriamente concessa, è tenuta ad adempiere obblighi e doveri imposti dall’Amministrazione procedente.
9. Va pure detto che la mera concessione provvisoria di un contributo economico non può fondare un affidamento legittimo della parte privata sulla conservazione dell’utilità ricevuta, a prescindere dal futuro svolgimento del rapporto amministrativo, occorrendo a tali fini che l’operatore economico rispetti il programma di investimenti approvato dall’Amministrazione, sottoponendosi al successivo controllo amministrativo ai fini della determinazione (nell’an e nel quantum) del contributo allo stesso spettante in via definitiva.
Dunque, non può dirsi maturato alcun affidamento in capo alla ricorrente, perché la revoca ha riguardato un contributo solo provvisoriamente concesso.
10. Vi è più che, nel caso di specie, viene un rilievo un atto avente natura vincolata.
11. Del resto, la stessa giurisprudenza si è espressa nei seguenti termini: “la revoca del contributo costituisce un vero e proprio dovere dell'amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze derivate all'erario per effetto di una erogazione non dovuta di contributi pubblici, non sussistendo in questo caso uno specifico obbligo di motivazione, atteso che l'interesse pubblico all'adozione dell'atto è in re ipsa quando ricorre un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato” (ex multis, (Consiglio di Stato, VI sentenza n. 6188/2007; nonché T.A.R. Lazio sentenza n. 2076/99 del 6.05.1999).
12. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
13. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di NO, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO