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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10483/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. SPAGNUOLI GIAMPAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Predoi il Parte_1 Parte_2
23/07/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Predoi (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 16.02.2015. Per_1
Con ricorso depositato il 23/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Predoi di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
DÀ ATTO che la casa familiare rimarrà quella sita in Torino, Via Pellice, 6 - di proprietà nella misura del 100% di . Parte_1
DÀ ATTO che il sig. si trasferirà in altra abitazione sita in Torino, Via Moretta, 68 ed Parte_2 ivi trasferirà la propria residenza.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento e di nulla più avere a che pretendere reciprocamente a tale titolo.
AFFIDA. il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con allocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione materna, sita in Torino, Via Pellice, 6, ove rimarrà dunque anagraficamente residente.
DISPONE che trascorra con il padre – una settimana sì ed una no – dal venerdì (all'uscita da Per_1 scuola) al lunedì mattina (quando il padre lo accompagnerà direttamente a scuola). Ogni settimana, inoltre, pernotterà presso l'abitazione paterna il lunedì o il mercoledì sera. Il tutto salvo Per_1 eventuale possibilità di modifica con accordo di entrambi i genitori.
- Entro la fine di ciascun anno il padre e la madre concorderanno un periodo di almeno due settimane continuative a testa da passare con il figlio (nel periodo estivo di chiusura scolastica).
-Federico trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori i seguenti periodi: dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Le giornate del 24 e del 25 dicembre saranno alternate tra i genitori per consentire a Per_1
pagina 2 di 4 di trascorrere il Natale con entrambi. Il tutto salvo sempre possibilità di modifica con accordo di entrambi i genitori.
-Federico trascorrerà ad anni alterni - con uno dei genitori - anche Pasqua e Pasquetta, nonché ogni altra occasione e festività, previo accordo tra i genitori.
-Durante il periodo estivo e salvo i periodi di vacanza con ciascun genitore, frequenterà i centri Per_1 estivi a Torino o a Bardonecchia o altrove, previo accordo da prendere tra i genitori entro le fine di maggio di ciascun anno, e le relative spese – concordate – saranno per il 50% a carico rispettivamente di ciascun genitore.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore se pernotterà fuori Torino, Per_1 con indicazione dell'indirizzo di ubicazione.
DISPONE che Il padre provveda a versare la somma di € 400,00 mensili, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , alla signora entro il giorno 5 di ogni mese sulle Per_1 Parte_1 seguenti coordinate bancarie: IBAN [...]. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT nella misura del 100%, a far tempo dal primo gennaio 2025
-I genitori terranno a proprio carico il 50 % delle spese extra mantenimento di cui al punto 12, relative al figlio secondo le seguenti Linee Guida: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
DÀ ATTO che nell'eventualità in cui entrambi i genitori non siano in condizioni di potersi assentare dal lavoro e nell'impossibilità che i nonni possano sopperire nell'accudimento del minore, si darà incarico ad pagina 3 di 4 una babysitter per il tempo strettamente necessario al rientro dei genitori dal lavoro, con costi da suddividere al 50% e con un tetto massimo mensile di euro 250,00 per ciascun genitore.
DÀ ATTO che l'assegno unico rimarrà ripartito al 50% tra padre e madre.
DÀ ATTO che il gatto rimarrà nella casa familiare e le spese di sostentamento quotidiane relative allo stesso (compresa la visita annuale per i vaccini) saranno sostenute dalla sig.ra . Tutte le altre Parte_1 spese mediche straordinarie dovranno invece essere decise di comune accordo e suddivise al 50%. Il “cat sitter” o la pensione verranno presi in considerazione solo nel caso in cui non potrà prendersi Pt_2 cura dell'animale nei giorni cui è fuori casa. Pt_1
DÀ ATTO che i sigg. e manterranno il conto corrente in comune corrente con Banca Pt_2 Parte_1
Reale cointestato - IBAN [...], per le spese relative alla casa di Per_2 che saranno sostenute sulla base delle quote di proprietà ad oggi possedute ossia del 30% ( e Pt_2
70% ( ). Parte_1
DÀ ATTO che considerato che entrambi i coniugi sono titolari di polizze che coprono le spese sanitarie di , in base alle esigenze, i sigg. e decideranno di volta in volta quale polizza Per_1 Pt_2 Parte_1 sia più conveniente attivare. Le spese mediche, che non risulteranno coperte dalla polizza attivata, saranno suddivise al 50% tra i genitori come da precedente punto 12).
DÀ ATTO che le detrazioni per la ristrutturazione di derivanti dalla presentazione annuale del Per_2 modello 730 di verranno suddivise a metà tra i ricorrenti. Parte_1
DÀ ATTO che rimarrà in vigore la polizza comune accesa a favore di n. 4875844. Per_1
DÀ ATTO che quanto alla polizza di n. 4875884 (Crescitareale Zerodiciotto), il padre e la Per_1 madre contribuiranno in parti uguali al versamento della quota minima di 2.000 euro annuali. Al padre verrà inviato ogni fine anno l'estratto conto della polizza in essere.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica esistente tra loro e di non avere quindi null'altro a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, natura o ragione.
DÀ ATTO che i coniugi concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10483/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. SPAGNUOLI GIAMPAOLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Predoi il Parte_1 Parte_2
23/07/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Predoi (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 16.02.2015. Per_1
Con ricorso depositato il 23/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Predoi di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
DÀ ATTO che la casa familiare rimarrà quella sita in Torino, Via Pellice, 6 - di proprietà nella misura del 100% di . Parte_1
DÀ ATTO che il sig. si trasferirà in altra abitazione sita in Torino, Via Moretta, 68 ed Parte_2 ivi trasferirà la propria residenza.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento e di nulla più avere a che pretendere reciprocamente a tale titolo.
AFFIDA. il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con allocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione materna, sita in Torino, Via Pellice, 6, ove rimarrà dunque anagraficamente residente.
DISPONE che trascorra con il padre – una settimana sì ed una no – dal venerdì (all'uscita da Per_1 scuola) al lunedì mattina (quando il padre lo accompagnerà direttamente a scuola). Ogni settimana, inoltre, pernotterà presso l'abitazione paterna il lunedì o il mercoledì sera. Il tutto salvo Per_1 eventuale possibilità di modifica con accordo di entrambi i genitori.
- Entro la fine di ciascun anno il padre e la madre concorderanno un periodo di almeno due settimane continuative a testa da passare con il figlio (nel periodo estivo di chiusura scolastica).
-Federico trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori i seguenti periodi: dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Le giornate del 24 e del 25 dicembre saranno alternate tra i genitori per consentire a Per_1
pagina 2 di 4 di trascorrere il Natale con entrambi. Il tutto salvo sempre possibilità di modifica con accordo di entrambi i genitori.
-Federico trascorrerà ad anni alterni - con uno dei genitori - anche Pasqua e Pasquetta, nonché ogni altra occasione e festività, previo accordo tra i genitori.
-Durante il periodo estivo e salvo i periodi di vacanza con ciascun genitore, frequenterà i centri Per_1 estivi a Torino o a Bardonecchia o altrove, previo accordo da prendere tra i genitori entro le fine di maggio di ciascun anno, e le relative spese – concordate – saranno per il 50% a carico rispettivamente di ciascun genitore.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore se pernotterà fuori Torino, Per_1 con indicazione dell'indirizzo di ubicazione.
DISPONE che Il padre provveda a versare la somma di € 400,00 mensili, a titolo di concorso al mantenimento del figlio , alla signora entro il giorno 5 di ogni mese sulle Per_1 Parte_1 seguenti coordinate bancarie: IBAN [...]. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT nella misura del 100%, a far tempo dal primo gennaio 2025
-I genitori terranno a proprio carico il 50 % delle spese extra mantenimento di cui al punto 12, relative al figlio secondo le seguenti Linee Guida: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
DÀ ATTO che nell'eventualità in cui entrambi i genitori non siano in condizioni di potersi assentare dal lavoro e nell'impossibilità che i nonni possano sopperire nell'accudimento del minore, si darà incarico ad pagina 3 di 4 una babysitter per il tempo strettamente necessario al rientro dei genitori dal lavoro, con costi da suddividere al 50% e con un tetto massimo mensile di euro 250,00 per ciascun genitore.
DÀ ATTO che l'assegno unico rimarrà ripartito al 50% tra padre e madre.
DÀ ATTO che il gatto rimarrà nella casa familiare e le spese di sostentamento quotidiane relative allo stesso (compresa la visita annuale per i vaccini) saranno sostenute dalla sig.ra . Tutte le altre Parte_1 spese mediche straordinarie dovranno invece essere decise di comune accordo e suddivise al 50%. Il “cat sitter” o la pensione verranno presi in considerazione solo nel caso in cui non potrà prendersi Pt_2 cura dell'animale nei giorni cui è fuori casa. Pt_1
DÀ ATTO che i sigg. e manterranno il conto corrente in comune corrente con Banca Pt_2 Parte_1
Reale cointestato - IBAN [...], per le spese relative alla casa di Per_2 che saranno sostenute sulla base delle quote di proprietà ad oggi possedute ossia del 30% ( e Pt_2
70% ( ). Parte_1
DÀ ATTO che considerato che entrambi i coniugi sono titolari di polizze che coprono le spese sanitarie di , in base alle esigenze, i sigg. e decideranno di volta in volta quale polizza Per_1 Pt_2 Parte_1 sia più conveniente attivare. Le spese mediche, che non risulteranno coperte dalla polizza attivata, saranno suddivise al 50% tra i genitori come da precedente punto 12).
DÀ ATTO che le detrazioni per la ristrutturazione di derivanti dalla presentazione annuale del Per_2 modello 730 di verranno suddivise a metà tra i ricorrenti. Parte_1
DÀ ATTO che rimarrà in vigore la polizza comune accesa a favore di n. 4875844. Per_1
DÀ ATTO che quanto alla polizza di n. 4875884 (Crescitareale Zerodiciotto), il padre e la Per_1 madre contribuiranno in parti uguali al versamento della quota minima di 2.000 euro annuali. Al padre verrà inviato ogni fine anno l'estratto conto della polizza in essere.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica esistente tra loro e di non avere quindi null'altro a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, natura o ragione.
DÀ ATTO che i coniugi concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4