TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , rapp. e dif.
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
dall'Avv. Antonietta Pelella, con cui elett.te domiciliano in Pagani, al Corso Padovano n.80,
in virtù di procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, in virtù CP_1
di procura di cui in produzione, elett.te dom.ta come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato 19/8/2024, i ricorrenti di cui in epigrafe hanno adito questo giudice,
esponendo di essere dipendenti dell' convenuta, di aver espletato la loro attività CP_2
lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 17 aprile 2022 in giorni festivi infrasettimanali nella misura indicata nel ricorso e di non aver goduto mai del riposo compensativo né della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno della pretesa, hanno concluso come da pagine 5 e 6 del ricorso.
L' si è costituita in giudizio, contestando le asserzioni avverse e concludendo CP_1
come da pagina 9 del ricorso. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Le domande sono fondate.
In primo luogo, va evidenziato che il ricorso presenta i requisiti di cui all'art. 414, nn. 3 e 4,
c.p.c. richiesti a pena di nullità dello stesso.
E' da porre in evidenza che i profili di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio risultano contestati genericamente dall'ente; gli stessi hanno invece trovato conferma all'esito del deposito della documentazione ordinato dal giudice.
Una fattispecie analoga a quella oggetto di causa è stata decisa dalla Cassazione
nell'ordinanza n. 1505/2021 (confermata da Cass. n. 20743/2023), condivisa da questo giudice.
Secondo la Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro
prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada
in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La stessa Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità
per il personale turnista, aggiornata negli importi. La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività
lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Il termine previsto dal
CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva che spetta già in base alla legge.
Le considerazioni svolte portano all'accoglimento delle domande.
Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi degli istanti,
contestati solo genericamente dall'ente, che non presentano elementi in contrasto con il dato normativo-contabile.
Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento CP_1
in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: Euro 2.645,16; Di Maio Parte_1
Euro 1.744,13; Fabbricatore Euro 2.387,92; Euro Parte_2 Pt_3 Parte_4
1.391,67; Euro 596,72; Euro 1.651,08; Parte_5 Parte_6 Pt_7
Euro 1.622,57; Euro 4.293,90; Euro 1.131,14.
[...] Parte_8 Parte_9
I predetti importi vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La metà delle spese di lite è compensata, in ragione del carattere seriale della controversia;
la residua metà delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: Euro Parte_1
2.645,16; Euro 1.744,13; Euro 2.387,92; Parte_2 Parte_3 Parte_4
Euro 1.391,67; Euro 596,72; Euro
[...] Parte_5 Parte_6
1.651,08; Euro 1.622,57; Euro 4.293,90; Euro Parte_7 Parte_8 Parte_9
1.131,14; b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento degli accessori CP_1
calcolati sulle predette somme come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento in favore della controparte della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in Euro 949,00 (di cui Euro 49,00 per CU), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, 8/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , rapp. e dif.
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
dall'Avv. Antonietta Pelella, con cui elett.te domiciliano in Pagani, al Corso Padovano n.80,
in virtù di procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, in virtù CP_1
di procura di cui in produzione, elett.te dom.ta come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato 19/8/2024, i ricorrenti di cui in epigrafe hanno adito questo giudice,
esponendo di essere dipendenti dell' convenuta, di aver espletato la loro attività CP_2
lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 17 aprile 2022 in giorni festivi infrasettimanali nella misura indicata nel ricorso e di non aver goduto mai del riposo compensativo né della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni. Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno della pretesa, hanno concluso come da pagine 5 e 6 del ricorso.
L' si è costituita in giudizio, contestando le asserzioni avverse e concludendo CP_1
come da pagina 9 del ricorso. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Le domande sono fondate.
In primo luogo, va evidenziato che il ricorso presenta i requisiti di cui all'art. 414, nn. 3 e 4,
c.p.c. richiesti a pena di nullità dello stesso.
E' da porre in evidenza che i profili di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio risultano contestati genericamente dall'ente; gli stessi hanno invece trovato conferma all'esito del deposito della documentazione ordinato dal giudice.
Una fattispecie analoga a quella oggetto di causa è stata decisa dalla Cassazione
nell'ordinanza n. 1505/2021 (confermata da Cass. n. 20743/2023), condivisa da questo giudice.
Secondo la Corte, "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il
personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro
prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada
in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La stessa Corte, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità
per il personale turnista, aggiornata negli importi. La circostanza che i ricorrenti non abbiano espresso nei 30 giorni successivi alla festività
lavorata la preferenza per il riposo compensativo o per il pagamento dello straordinario maggiorato, non osta al riconoscimento di quest'ultimo emolumento. Il termine previsto dal
CCNL pone un limite temporale alla possibilità di optare per il riposo compensativo e non incide sul diritto alla (alternativa) maggiorazione retributiva che spetta già in base alla legge.
Le considerazioni svolte portano all'accoglimento delle domande.
Riguardo al quantum debeatur, devono tenersi in considerazione i conteggi degli istanti,
contestati solo genericamente dall'ente, che non presentano elementi in contrasto con il dato normativo-contabile.
Ne consegue che l , per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento CP_1
in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: Euro 2.645,16; Di Maio Parte_1
Euro 1.744,13; Fabbricatore Euro 2.387,92; Euro Parte_2 Pt_3 Parte_4
1.391,67; Euro 596,72; Euro 1.651,08; Parte_5 Parte_6 Pt_7
Euro 1.622,57; Euro 4.293,90; Euro 1.131,14.
[...] Parte_8 Parte_9
I predetti importi vanno maggiorati con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
La metà delle spese di lite è compensata, in ragione del carattere seriale della controversia;
la residua metà delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: Euro Parte_1
2.645,16; Euro 1.744,13; Euro 2.387,92; Parte_2 Parte_3 Parte_4
Euro 1.391,67; Euro 596,72; Euro
[...] Parte_5 Parte_6
1.651,08; Euro 1.622,57; Euro 4.293,90; Euro Parte_7 Parte_8 Parte_9
1.131,14; b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento degli accessori CP_1
calcolati sulle predette somme come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_1
rapp. p.t., al pagamento in favore della controparte della residua metà, liquidata in tale misura ridotta in Euro 949,00 (di cui Euro 49,00 per CU), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, 8/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo