CA
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/08/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 799/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Lucrezia Novaro Parte_1 Parte_2
e Giovanni Sanna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Savona,
Corso Italia 20/1, come da mandato in atti
Appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, via dei Colli 9, come da mandato in atti
Appellata
nonché contro e rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Burastero, Controparte_2 Controparte_3 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, via Roccatagliata Ceccardi 4/17, come da mandato in atti
Appellati
e
CP_4
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“In via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n° 799/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1487/22 anche inaudita altera parte e, fissata udienza camerale, confermare detta sospensione e comunque disporla. Nel merito in integrale riforma della sentenza n° 799/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1487/22 previa rimessione, ove ricorrendo, della causa in istruttoria per gli incombenti infra sollecitati In via principale: Accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del
Comune di Boissano di proprietà dei signori e , facente Parte_1 Parte_2 capo all'impianto di distribuzione di (Codice Fiscale Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, via Ombrone 2 00198 P.IVA_1
Roma con il riconoscimento di ogni danno relativo. In via subordinata Accertare e dichiarare, qualora non fosse possibile l'eliminazione della conduttura con i relativi impianti, il diritto di parte attrice al riconoscimento di idonea e adeguata indennità, previo espletamento di CTU finalizzata alla determinazione di essa. Il tutto previa declaratoria di nullità della CTU redatta dalla geom. richiamandosi le osservazioni del CTP ing. in quanto Persona_1 Per_2 non integrante reali indagini tecniche, esulanti dal quesito proposto, ma meramente esplorativa e contenente disquisizioni giuridiche non consentite né autorizzate, ed insistendo, pertanto, per il rinnovo della consulenza affidando l'incarico ad altro tecnico Il tutto previa declaratoria di nullità delle operazioni peritali e degli atti istruttori compiuti in violazione del contraddittorio processuale anche in relazione agli articoli 214 e 216 c.p.c. Il tutto previa declaratoria di nullità della consulenza grafologica dr. in quanto effettuata Per_3 sulla base di documenti non prodotti da alcuna parte e segnatamente quelli indicati ai numeri
II/III/IV dell'elaborato 02-08-24 In ogni caso Vinte le spese di entrambi i gradi” Per gli appellati e Controparte_2 Controparte_3
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte: -previa declaratoria ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc.
Civ. dell'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2 per i motivi già esposti: -confermare in ogni sua parte la sentenza n. 799/2024 emessa dal
Tribunale di Savona in data 07.11.2024, con la sola precisazione che nell'importo della liquidazione delle spese il Tribunale aveva omesso il rimborso del contributo unificato ammontante ad € 518,00 versato dagli odierni conchiudenti in data 16/10/2024, risultante dal fascicolo telematico del giudizio di primo grado, importo del quale chiedono la ripetizione;
-condannare gli appellanti alla rifusione dei compensi e delle spese della presente fase anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Civ.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via principale Rigettare il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti, e per
l'effetto confermare la sentenza n. 799/2024 emessa dal Tribunale di Savona, nella persona del Dott. Alberto Princiotta, in data 6/11/2024 e pubblicata in data 7/11/2024. Con vittoria delle competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto
l'appello di controparte ed accolta altresì la domanda svolta in via subordinata da parte appellante, l'indennità riconosciuta dovrà essere parametrata all'effettivo pregiudizio subito dal terreno di proprietà attorea dalla presenza della conduttura elettrica così come accertato dal CTU all'esito dell'esperita attività istruttoria. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello di controparte, ed accertata una responsabilità di Controparte_1 salvo gravame sul punto, condannare il Sig. , residente/domiciliato in Controparte_2
Boissano (SV), Via Marici, snc, a tenere indenne e comunque manlevare l'esponente
[...]
da ogni danno/spesa/pregiudizio, compreso ogni Parte_3 risarcimento/indennità che dovesse essere riconosciuta ai Sigg. , Parte_4 comprese le spese di lite e di CTU/CTP, cui l'esponente dovesse essere condannata a rifondere a controparte attrice all'esito del presente giudizio, condannando altresì il Sig.
a rifondere tutte le spese di lite sopportate da per difendersi nel CP_2 Controparte_1 presente giudizio anche in primo grado. Con vittoria in ogni caso delle competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge. Con richiesta di condanna di parte appellante ex art. 96, comma 3 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi il Tribunale di Savona, ai fini dell'accertamento Controparte_1 dell'insussistenza della servitù di gasdotto sul fondo di loro proprietà e, conseguentemente, per ottenere la condanna di parte convenuta alla rimozione degli impianti di distribuzione ivi realizzati o, in subordine, alla corresponsione di una indennità in loro favore.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -erano comproprietari pro-indiviso al
50% dell'appezzamento di terreno censito al NCT del Comune di Boissano al mappale n.
325 del foglio 10; -detto terreno, adiacente all'abitazione dei medesimi, si presentava distribuito a fasce piane sia longitudinalmente sia orizzontalmente e sul lato sud ovest erano dislocati terreni distinti sui quali nel 2018 erano in corso di completamento due villette servite da una stradina interna;
-tale stradina si innestava sulla proprietà , Parte_4 distinta al Foglio 10 mappale 325 su cui insisteva un diritto di passaggio pedonale-carrabile a favore delle due villette;
-secondo le pattuizioni assunte con il rogito del OT Per_4
, registrato in Albenga il 12.03.1992 al n. 1213/10, i signori si
[...] Persona_5 impegnavano ad asservire a favore del Comune di Boissano, in relazione ad erigenda costruzione in capo ai coniugi nell'appezzamento di terreno già di loro Parte_4 proprietà in Boissano, distinto al foglio 10 mappali nn. 164 e 165, una porzione dell'appezzamento di terreno di loro proprietà distinto in catasto al n. 194; -in corrispettivo, i coniugi si impegnavano a costruire, a vantaggio del fondo numerato al Parte_4
194 e di quello attiguo n. 195 di proprietà dei signori , una servitù prediale di Persona_5 passaggio sia pedonale che carrabile per l'accesso alla strada pubblica;
-successivamente,
cedevano la proprietà citata alla società la quale ultima, erette le due Persona_5 CP_4 villette, le cedeva a terzi;
-gli attori apprendevano che sul terreno di loro proprietà insistevano condutture non autorizzate per il trasporto dell'energia elettrica di proprietà della convenuta, nonostante gli stessi non ne avessero mai assentito la posa, l'installazione e la permanenza.
Si costituiva in giudizio che contestava ogni responsabilità, Controparte_1 affermando che la posa delle tubazioni e la realizzazione delle opere in muratura destinate all'alloggio delle condutture era stata effettuata dal somministrato, , e che Controparte_2 egli aveva curato in autonomia il conseguimento delle autorizzazioni e la costituzione delle servitù necessarie. Concludeva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata di terzo, per essere manlevata da ogni responsabilità in caso di eventuale accertamento dell'insussistenza o dell'illegittimità del titolo in forza del quale le opere in questione erano state realizzate.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio insieme alla Controparte_2 coniuge interveniente volontaria quale comproprietaria dell'asserito Controparte_5 fondo dominante. Premettendo di aver acquistato gli immobili in questione dalla società CP_4
dichiaravano che l'alienante aveva fornito loro copia della scrittura privata sottoscritta
[...] dai signori e , con la quale gli attori pattuivano con un ulteriore Parte_1 Pt_2 CP_4 allargamento della preesistente servitù, anche allo scopo di assicurare il passaggio dei servizi relativi a utenze, gas e rete Concludevano, pertanto, chiedendo l'autorizzazione CP_1 alla chiamata del terzo, società per essere manlevati da ogni responsabilità per CP_4 il caso in cui fosse accertato il carattere indebito dell'utilizzo della porzione di terreno di proprietà degli attori.
seppure ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. CP_4
Il Tribunale di Savona, istruita la causa tramite prove orali e due CTU, una grafologica sulla scrittura privata datata 10.05.2007 a firma Montalbano-Guerra/Elita S.r.l., esperita a seguito del disconoscimento della medesima da parte degli attori, e una sullo stato dei luoghi, rilevava che proprio tale scrittura costituiva la premessa logico giuridica della esistenza della servitù di elettrodotto in favore del fondo, all'epoca di proprietà dei signori e CP_6 CP_7 poi acquistato da CP_4
Indi, il Giudice di primo grado, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “1.- rigetta le domande avanzate dagli attori e;
2.- ordina al Parte_1 Parte_2
Conservatore dei Registri immobiliari di Finale Ligure di trascrivere la scrittura privata datata
10-5-2007 a firma dei signori e;
3.- condanna Parte_1 Parte_2 Parte_1
e alla rifusione integrale delle spese di lite che liquida: a.- in favore di
[...] Parte_2
(già ) in € 7.616,00= per compensi, oltre Parte_3 Controparte_1 contributo unificato € 518,00 e spese per notifica atto di chiamata in causa € 24,38 oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
b.- e Controparte_2 CP_3
n € 7.616,00= per compensi, oltre fiscali, oneri previdenziali e tariffari nella misura
[...] di legge;
4.- condanna gli attori al pagamento, a titolo di condanna ex art. 96/3 c.p.c.: a.- di
€ 3.808,00 in favore di b.- di €. 3.808,00 in favore di Controparte_1 CP_2
e;
5.- pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU
[...] Controparte_3 già liquidate nel corso del giudizio con separati provvedimenti definitivamente ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti dei consulenti tecnici d'ufficio. 6.- condanna gli attori in solido al rimborso delle spese di CTP quali indicate nel proforma di fattura prodotto dai terzi chiamati.”
Avverso la pronuncia proponevano appello e Parte_1 Parte_2 domandando, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del Comune di Boissano o, in subordine, qualora non fosse possibile l'eliminazione della conduttura con i relativi impianti, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice al riconoscimento di idonea e adeguata indennità.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione del Tribunale di Savona formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Erronea ricostruzione in fatto. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 949 c.c.; 2) Violazione degli artt. 1027 e 1028 c.c.; 3) Violazione dell'art. 292 c.p.c. – omessa notificazione dell'atto contenente la produzione della scrittura privata alla società contumace – inefficacia ed inopponibilità della scrittura;
4) Efficacia CP_4 meramente obbligatoria della scrittura privata. Inidoneità ex sé alla costituzione della servitù di elettrodotto. Difetto del requisito della predialità. Non trascrivibilità dell'atto; 5) Nullità delle operazioni di CTU grafologica. 6) Rinnovazione della consulenza tecnica in materia di quantificazione dell'onere per la servitù; 7) Condanna alle spese e riconoscimento del danno da lite temeraria. Erroneità della pronuncia.
Si costituivano in giudizio e domandando, previa Controparte_2 Controparte_3 acquisizione dell'originale della scrittura privata 10.05.2007 depositata in cassaforte in data
26.01.2024 nel corso del giudizio di primo grado, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto e confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Savona, con condanna degli appellanti alla rifusione dei compensi e delle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo, previa declaratoria di Controparte_1 inammissibilità e/o di manifesta infondatezza dell'appello avversario e previo rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la statuizione di primo grado. In subordine, in caso di accoglimento dell'appello e della domanda svolta in via subordinata da parte appellante, domandava che l'indennità fosse parametrata all'effettivo pregiudizio subito dal terreno di proprietà attorea e, in ulteriore subordine, in caso di accertata responsabilità di chiedeva CP_1 Controparte_1 condannare a tenerla indenne e manlevarla da ogni spesa cui la stessa Controparte_2 dovesse essere condannata all'esito del presente giudizio. Con provvedimento del 05.04.2025, il Consigliere Istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e formulava la seguente proposta conciliativa nell'interesse delle parti: abbandono della lite a spese compensate.
Fissava nuova udienza per verificare l'adesione alla proposta conciliativa formulata dall'Ufficio.
Preso atto della mancata transazione della lite, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 15.07.2025.
Indi,il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data
15.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia di , che nonostante la rituale CP_4 notificazione dell'atto d'appello non si è costituita in giudizio.
Parte appellante insta per sentire accertare l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del Comune di Boissano di proprietà appunto di e , di cui all'impianto di distribuzione Parte_1 Parte_2 di oltre al riconoscimento del danno asseritamente patito. Controparte_1
In via subordinata, qualora non fosse possibile l'eliminazione della conduttura con i relativi impianti, chiede il riconoscimento di un'indennità , da determinarsi tramite ctu.
Con il primo motivo d'appello è dedotta l'erronea ricostruzione in fatto e la violazione dell'art. 949 cc.
La sentenza appellata afferma “ Nel merito, le domande attoree sono infondate. La difesa dei signori e espone che gli stessi si impegnavano a costituire, a Parte_1 Pt_2 vantaggio del fondo numerato 194 e di quello attiguo n. 195 di proprietà dei signori e CP_6
una servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per l'accesso alla strada CP_7 pubblica “(..) Tale, incontestata circostanza costituisce la premessa logico -giuridica della servitù di elettrodotto costituita in data 10.5.2007 dagli odierni attori in favore del fondo, CP_ all'epoca di proprietà dei citati signori e poi acquistato da . In forza della CP_6 CP_7 scrittura da ultimo richiamata, infatti, i signori e concedevano alla Parte_1 Pt_2 CP_4
[... un ulteriore allargamento di mt. 1 della già esistente servitù di passaggio in essere, attualmente per mt. 3,00 con espressa riserva di utilizzare tale servitù per il passaggio di tutti i servizi necessari tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rete fognaria, servizi per utenze, gas, rete etc. “ CP_1
Gli appellanti contestano che la scrittura sottoscritta dagli appellanti e da sia idonea CP_4 ad ampliare l'oggetto della servitù di passo costituita per atto notarile, rilevando peraltro che il fondo dominante nelle servitù di elettrodotto è identificabile nell'impianto e nel cavidotto e non nel fondo dell'utente finale cui il cavidotto serve.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1027 e 1028 cc.
Il Tribunale avrebbe autorizzato la chiamata in causa da parte di Controparte_1 del fruitore del servizio elettrico , senza appurare la necessarietà della Controparte_2 chiamata alla luce delle domande attoree. Del resto, infatti ha Controparte_1 effettuato la chiamata di terzo in manleva limitatamente alla richiesta di danni.
La sentenza, secondo l'assunto di parte appellante, ha quindi errato nel riconoscere il diritto di servitù in favore dell'utente anziché ad un fondo dominante, rilevando la parte cheil rapporto privatistico intercorso tra e on può che Controparte_1 Parte_5 esplicare efficacia tra i soli concludenti ( art. 1321 c.c.).
La scrittura privata intercorsa tra gli appellanti ed non poteva quindi venire a CP_4 determinare la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto a carico degli appellanti ed a vantaggio del terzo chiamato , che era estraneo all'accordo. CP_2 on avrebbero quindi acquisito da altri diritti oltre a quelli derivanti Controparte_8 CP_4 dall'atto notarile del 3-11-07 ed in particolare non quelli derivanti dalla citata scrittura privata il cui contenuto obbligatorio non è trascrivibile, con consegue erroneità altresì dell'ordine di trascrizione al Conservatore contenuto nella sentenza.
Sottolineano gli appellanti che la sentenza della Suprema Corte n 33043/22, sarebbe stata impropriamente richiamata dalla sentenza appellata, affermando il principio che la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, dev'essere stata trascritta.
Parte appellata richiama la legittimità del passaggio delle condutture elettriche nel CP_1 terreno di proprietà degli odierni appellanti in forza della scrittura privata del 10/5/2007 in atti stipulata tra le parti ed dante causa del . Parte_4 CP_4 CP_2
Avendo la stessa parte appellante acconsentito al passaggio nel proprio terreno delle condutture relative alla fornitura di energia elettrica, è venuto in essere un contratto costitutivo di una servitù dal contenuto corrispondente a quello dell'elettrodotto coattivo. Correttamente, la mancata trascrizione della costituita servitù è stata ritenuta dalla pronuncia di primo grado non inficiare l'opponibilità del titolo nei confronti dei proprietari del fondo servente.
Secondo le difese degli appellati e la scrittura ha costituito una servitù CP_2 CP_3 volontaria di passaggio, ai sensi dell'art. 1056 cod. civ., finalizzata a dotare gli immobili che CP_ sarebbero stati successivamente costruiti da dei servizi e delle utenze essenziali.
Il fatto che detta scrittura non sia stata registrata e trascritta da non rileverebbe in CP_4 quanto gli effetti della scrittura si sono trasferiti a seguito della vendita del terreno da parte di CP_4
Gli appellanti inoltre contestano il fatto che la scrittura 10/05/2007 non essendo stata richiamata nell'atto di vendita del OT , non attribuirebbe alcun diritto ai Persona_6 sigg.ri e CP_2 CP_3
Con il quarto motivo è dedotta l'efficacia meramente obbligatoria della scrittura privata, come tale inidonea a costituire una servitù di elettrodotto, in assenza del requisito della predialità, circostanza che rende di per sé l'atto non trascrivibile.
È sottolineato che nella predetta scrittura le servitù vengono concesse “ad personam” e non a carico di un fondo ed a vantaggio dell'altro.
In tal senso parte appellante riporta un passaggio di tale scrittura 10-05-07 << La manutenzione nel tempo delle opere e del terreno su cui viene concesso il diritto di passo viene posta a carico di senza che gli interventi effettuati possano comportare CP_9
l'utilizzo protratto nel tempo, atto a far maturare acquisto di proprietà e/o altri diritti, per usucapione>>.
Evidenzia poi che la scrittura non è neppure menzionata nell'atto di acquisto tra Pt_5
d
[...] CP_4
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La sentenza assume che il proprietario del fondo dominante sia il soggetto che “costituiva la servitù contestata” e che la mancata trascrizione della scrittura privata, infatti, non inficia
l'opponibilità del titolo nei confronti del proprietario del fondo dominante (cfr. Cass. civile sez. II, 09/11/2022, n.33043: “La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, dev'essere stata trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata), rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti originariamente contraenti, e, in quest'ultimo caso, valendo la relativa scrittura quale atto costitutivo di un mero rapporto obbligatorio tra le stesse, il conseguente debito grava solo sull'erede del contraente che si è obbligato, vincolato dal contratto, anche se non trascritto, concluso dal de cuius e dalle obbligazioni dallo stesso nascenti, non anche sull'avente causa a titolo particolare (mortis causa o per atto fra vivi), che è terzo e, come tale, non è tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito assunto dal suo dante causa”).
Con la citata ordinanza n 33043 /2022 la Suprema Corte si è così espressa: “Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato, da un lato, che la servitu' volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, dev'essere stata trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata), rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti originariamente contraenti (cfr. Cass. n.
9457 del 2011; conf., Cass. n. 21501 del 2018; Cass. n. 5158 del 2003), e che, in quest'ultimo caso, valendo la relativa scrittura quale atto costitutivo di un mero rapporto obbligatorio tra le stesse, il conseguente debito grava solo sull'erede del contraente che si e' obbligato, vincolato dal contratto, anche se non trascritto, concluso dal de cuius e dalle obbligazioni dallo stesso nascenti, non anche sull'avente causa a titolo particolare (mortis causa o per atto fra vivi), che e' terzo e, come tale, non e' tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito assunto dal suo dante causa (Cass. n. 24133 del 2009; Cass. n. 13968 del
2009; Cass. n. 1920 del 2001).
Gli odierni appellanti hanno sottoscritto la predetta scrittura quali proprietari del fondo asseritamente servente, secondo le statuizioni di primo grado e pertanto la pronuncia non rileva sotto il profilo della questione da affrontare.
Nella predetta scrittura veniva stabilito che “i Sigg. e Parte_1 Parte_2 concedono alla ulteriore allargamento di mt. 1,00 (comprensivo del realizzando CP_4 muro) della già esistente servitù di passaggio in essere, attualmente per mt. 3,00. Gli stessi concedono ad la possibilità di utilizzare tale servitù per il passaggio di tutti i servizi CP_4 necessari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
rete fognaria, servizi per utenze, gas rete etc.”, e i “i sigg. e si riservano possibilità di allaccio alle CP_1 Parte_1 Pt_2 linee e/o utenze che poserà sul terreno di cui trattasi, a titolo gratuito”. CP_4
L'art. 1056 cc reca che “ Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”.
Si tratta di una servitù prediale coattiva. Perché si abbia una servitù di elettrodotto
è essenziale quindi l'atto di costituzione, che deve essere rivestito della forma scritta e deve essere trascritto per essere opponibile ai successivi acquirenti del fondo assoggettato. Titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell'energia. (Cass. civ. n.
2078/1974)
Nella fattispecie non vi è prova della costituzione di servitù coattiva a favore di CP_1 essendo la scrittura privata menzionata inconferente in tal senso perché priva dei necessari requisiti evidenziati
La domanda svolta dagli attori/appellanti era volta ad acclarare “l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del Comune di Boissano di proprietà dei signori e , facente capo Parte_1 Parte_2 all'impianto di distribuzione di (Codice Fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, via Ombrone 2 00198 Roma con il riconoscimento di ogni danno relativo”.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere accertata l'inesistenza della predetta servitù.
Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 292 cpc, per omessa notificazione dell'atto contenente la produzione della scrittura privata alla societa' contumace CP_4
Assumono gli appellanti che la richiesta di verificazione del terzo chiamato in primo grado nei confronti dei soli appellanti e non anche nei confronti della propria dante causa implica l'inutilizzabilità in giudizio della scrittura, mentre la ctu grafologia espletata poiché tesa a verificare le sole firme degli appellanti ma non della società dante causa dei coniugi arebbe nulla. Controparte_8
Parte appellata ccepisce che nel giudizio di primo grado la terza chiamata CP_1 CP_2 ha a sua volta chiamato in causa indicando espressamente nel proprio atto di CP_4 chiamata in causa notificato a controparte la scrittura privata de qua, privando così di rilevanza la questione della mancata notifica al contumace.
Va chiarito che con sentenza n 317/1989, la Corte Costituzionale ha affermato che anche per i giudizi davanti al Tribunale - potendo, in tale sede, essere prodotti documenti nuovi - costituisce ingiustificato aggravio della posizione del convenuto contumace, con lesione del suo diritto di difesa, il fatto che - sostanzialmente - si abbia per riconosciuta da questi una scrittura, della cui produzione egli non e' messo in grado di avere notizia: cio' anche se al contumace e' consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame e del disconoscimento, null'altro che aspetti di detto ingiustificato aggravio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.
Nella fattispecie della produzione della scrittura privata si dava atto nell'atto in precedenza notificato e pertanto il motivo è privo di pregio.
Del resto, esso è assorbito dall'accoglimento dei motivi precedenti, che acclarano l'irrilevanza della scrittura privata de quo.
Con il quinto motivo parte appellante si duole della nullità della ctu grafologica in quanto il consulente ha utilizzato per il proprio parere tecnico e quali scritture di comparazione documenti non provenienti dalle parti e non confluite, nei termini di legge, nel fascicolo processuale, affermando di avere tempestivamente svolto tale eccezione.
Ora, la sentenza appellata si è così espressa: in sede di assegnazione dell'incarico il
Tribunale ha autorizzato il consulente ad effettuare rilievi fotografici sulla documentazione comparativa … nell'individuare le scritture di comparazione il CTU ha fatto riferimento alla documentazione acquisita in causa ed in particolare agli atti notarili di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. del signor , rispettivamente Formalità 10 e 11”. Il ctu CP_2 ha quindi accertato che le firme attribuite a e apposte sulla scrittura Parte_1 Pt_2 disconosciuta (scrittura privata del 10/5/2007) sono riconducibili con certezza tecnica alla mano degli stessi attori.
Ne consegue che il motivo d'appello è generico, a fronte della indicazione contenuta nella sentenza delle scritture comparative utilizzate.
Anche questo motivo è comunque assorbito dall'accoglimento dei precedenti, che acclarano l'irrilevanza della scrittura privata de quo.
Con il sesto motivo è chiesta la rinnovazione della consulenza tecnica per la quantificazione dell'onere per la servitù.
La sentenza è impugnata nella parte in cui, rigettando la domanda attorea, ha escluso la fondatezza delle domande risarcitorie degli appellanti.
Questa l'allegazione degli appellanti: “in particolare la CT, nell'accertare la sussistenza della servitù di elettrodotto, rispondendo alla domanda se fosse possibile eliminare il cavidotto rispondeva negativamente sul presupposto che esso asservisse la proprietà ; ora, CP_2 il CTU avrebbe dovuto verificare se fosse stato oggettivamente possibile eliminare ( come, con quali mezzi, con quali costi, ecc.) il cavidotto, non se esso fosse o meno utile a qualcuno. Il Tribunale, pertanto, non poteva non ordinare la rimozione del cavidotto, non essendo stata formulata alcuna domanda riconvenzionale di servitù coattiva per interclusione del fondo”.
Parte appellata deduce che la ctu si è espressa nel senso che “ad oggi non risulta CP_1 possibile eliminare il cavidotto presente in quanto all'interno dello stesso sono passanti dei cavi che forniscono energia elettrica all'unità immobiliare di proprietà di Parte terza chiamata”.
In realtà, va considerato il fatto che con la presente pronuncia è accertata unicamente l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica, conformemente alla domanda.
Non viene ordinata la rimozione in quanto la presenza dei cavi è stata esaminata solo sotto il profilo della sussistenza o meno di una servitù coattiva, per concludersi negativamente, né sotto questo profilo è emerso un danno risarcibile.
Neppure trova accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento di indennità, in assenza appunto di domanda volta a costituire la servitù coattiva.
Con il settimo motivo gli appellanti si dolgono della condanna alle spese in favore di e CP_1 del riconoscimento del danno “da lite temeraria”; escludono altresì la soccombenza nei confronti del terzo chiamato.
Orbene, la riforma dell'impugnata sentenza comporta la soccombenza di ei confronti CP_1 degli appellanti in entrambi i gradi di giudizio.
Si stima invece equo compensare le spese di entrambi i gradi tra gli appellanti e le altre parti del giudizio atteso il contenuto della pronuncia corrispondente alla domanda che riguarda la negatoria servitutis, sotto il profilo della servitù coattiva.
La ctu grafologica, come già liquidata, viene posta definitivamente a carico appellanti che ne hanno determinato l'espletamento, visto l'esito della stessa.
La ctu sullo stato dei luoghi a firma geom deve essere posta definitivamente in CP_10 solido a carico degli appellanti e di CP_1
La condanna al risarcimento ex art. 96 III comma cpc deve essere revocata atteso l'accoglimento di alcune delle ragioni di doglianza degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da e Parte_1
avverso la sentenza N. 799/2024 del Tribunale di Savona così decide: Parte_2 dichiara la contumacia di CP_4 -in accoglimento dell'appello proposto da e ed in riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza impugnata, dichiara l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del Comune di Boissano di proprietà di e , facente capo all'impianto di distribuzione di Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_1 revoca la condanna degli appellanti ex art. 96, III comma cpc.
Condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado sostenute Controparte_1 da e , che liquida in € 7616,00 per competenze, oltre 15% Parte_1 Parte_2 rimb forfet gen, iva e cpa come per legge. condanna alla refusione delle spese di lite di secondo grado Controparte_1 sostenute da e , che liquida in € 8469,00 per competenze, Parte_1 Parte_2 oltre 15% rimb forfet gen, iva e cpa come per legge.
Compensa tra le restanti parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Pone le spese della ctu a firma definitivamente a carico di parte appellante. Per_7
Pone le spese della ctu a firma definitivamente a carico solidale della parte CP_10 appellante ed appellata . Controparte_1
Genova, 22.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott. Lorenzo FABRIS - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 799/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti e Lucrezia Novaro Parte_1 Parte_2
e Giovanni Sanna, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Savona,
Corso Italia 20/1, come da mandato in atti
Appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, via dei Colli 9, come da mandato in atti
Appellata
nonché contro e rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Burastero, Controparte_2 Controparte_3 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, via Roccatagliata Ceccardi 4/17, come da mandato in atti
Appellati
e
CP_4
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“In via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n° 799/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1487/22 anche inaudita altera parte e, fissata udienza camerale, confermare detta sospensione e comunque disporla. Nel merito in integrale riforma della sentenza n° 799/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1487/22 previa rimessione, ove ricorrendo, della causa in istruttoria per gli incombenti infra sollecitati In via principale: Accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del
Comune di Boissano di proprietà dei signori e , facente Parte_1 Parte_2 capo all'impianto di distribuzione di (Codice Fiscale Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, via Ombrone 2 00198 P.IVA_1
Roma con il riconoscimento di ogni danno relativo. In via subordinata Accertare e dichiarare, qualora non fosse possibile l'eliminazione della conduttura con i relativi impianti, il diritto di parte attrice al riconoscimento di idonea e adeguata indennità, previo espletamento di CTU finalizzata alla determinazione di essa. Il tutto previa declaratoria di nullità della CTU redatta dalla geom. richiamandosi le osservazioni del CTP ing. in quanto Persona_1 Per_2 non integrante reali indagini tecniche, esulanti dal quesito proposto, ma meramente esplorativa e contenente disquisizioni giuridiche non consentite né autorizzate, ed insistendo, pertanto, per il rinnovo della consulenza affidando l'incarico ad altro tecnico Il tutto previa declaratoria di nullità delle operazioni peritali e degli atti istruttori compiuti in violazione del contraddittorio processuale anche in relazione agli articoli 214 e 216 c.p.c. Il tutto previa declaratoria di nullità della consulenza grafologica dr. in quanto effettuata Per_3 sulla base di documenti non prodotti da alcuna parte e segnatamente quelli indicati ai numeri
II/III/IV dell'elaborato 02-08-24 In ogni caso Vinte le spese di entrambi i gradi” Per gli appellati e Controparte_2 Controparte_3
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte: -previa declaratoria ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc.
Civ. dell'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2 per i motivi già esposti: -confermare in ogni sua parte la sentenza n. 799/2024 emessa dal
Tribunale di Savona in data 07.11.2024, con la sola precisazione che nell'importo della liquidazione delle spese il Tribunale aveva omesso il rimborso del contributo unificato ammontante ad € 518,00 versato dagli odierni conchiudenti in data 16/10/2024, risultante dal fascicolo telematico del giudizio di primo grado, importo del quale chiedono la ripetizione;
-condannare gli appellanti alla rifusione dei compensi e delle spese della presente fase anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Civ.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via principale Rigettare il presente appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti, e per
l'effetto confermare la sentenza n. 799/2024 emessa dal Tribunale di Savona, nella persona del Dott. Alberto Princiotta, in data 6/11/2024 e pubblicata in data 7/11/2024. Con vittoria delle competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto
l'appello di controparte ed accolta altresì la domanda svolta in via subordinata da parte appellante, l'indennità riconosciuta dovrà essere parametrata all'effettivo pregiudizio subito dal terreno di proprietà attorea dalla presenza della conduttura elettrica così come accertato dal CTU all'esito dell'esperita attività istruttoria. Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello di controparte, ed accertata una responsabilità di Controparte_1 salvo gravame sul punto, condannare il Sig. , residente/domiciliato in Controparte_2
Boissano (SV), Via Marici, snc, a tenere indenne e comunque manlevare l'esponente
[...]
da ogni danno/spesa/pregiudizio, compreso ogni Parte_3 risarcimento/indennità che dovesse essere riconosciuta ai Sigg. , Parte_4 comprese le spese di lite e di CTU/CTP, cui l'esponente dovesse essere condannata a rifondere a controparte attrice all'esito del presente giudizio, condannando altresì il Sig.
a rifondere tutte le spese di lite sopportate da per difendersi nel CP_2 Controparte_1 presente giudizio anche in primo grado. Con vittoria in ogni caso delle competenze e spese del presente grado di giudizio, oltre forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge. Con richiesta di condanna di parte appellante ex art. 96, comma 3 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi il Tribunale di Savona, ai fini dell'accertamento Controparte_1 dell'insussistenza della servitù di gasdotto sul fondo di loro proprietà e, conseguentemente, per ottenere la condanna di parte convenuta alla rimozione degli impianti di distribuzione ivi realizzati o, in subordine, alla corresponsione di una indennità in loro favore.
Gli attori, a sostegno della domanda, deducevano che: -erano comproprietari pro-indiviso al
50% dell'appezzamento di terreno censito al NCT del Comune di Boissano al mappale n.
325 del foglio 10; -detto terreno, adiacente all'abitazione dei medesimi, si presentava distribuito a fasce piane sia longitudinalmente sia orizzontalmente e sul lato sud ovest erano dislocati terreni distinti sui quali nel 2018 erano in corso di completamento due villette servite da una stradina interna;
-tale stradina si innestava sulla proprietà , Parte_4 distinta al Foglio 10 mappale 325 su cui insisteva un diritto di passaggio pedonale-carrabile a favore delle due villette;
-secondo le pattuizioni assunte con il rogito del OT Per_4
, registrato in Albenga il 12.03.1992 al n. 1213/10, i signori si
[...] Persona_5 impegnavano ad asservire a favore del Comune di Boissano, in relazione ad erigenda costruzione in capo ai coniugi nell'appezzamento di terreno già di loro Parte_4 proprietà in Boissano, distinto al foglio 10 mappali nn. 164 e 165, una porzione dell'appezzamento di terreno di loro proprietà distinto in catasto al n. 194; -in corrispettivo, i coniugi si impegnavano a costruire, a vantaggio del fondo numerato al Parte_4
194 e di quello attiguo n. 195 di proprietà dei signori , una servitù prediale di Persona_5 passaggio sia pedonale che carrabile per l'accesso alla strada pubblica;
-successivamente,
cedevano la proprietà citata alla società la quale ultima, erette le due Persona_5 CP_4 villette, le cedeva a terzi;
-gli attori apprendevano che sul terreno di loro proprietà insistevano condutture non autorizzate per il trasporto dell'energia elettrica di proprietà della convenuta, nonostante gli stessi non ne avessero mai assentito la posa, l'installazione e la permanenza.
Si costituiva in giudizio che contestava ogni responsabilità, Controparte_1 affermando che la posa delle tubazioni e la realizzazione delle opere in muratura destinate all'alloggio delle condutture era stata effettuata dal somministrato, , e che Controparte_2 egli aveva curato in autonomia il conseguimento delle autorizzazioni e la costituzione delle servitù necessarie. Concludeva chiedendo l'autorizzazione alla chiamata di terzo, per essere manlevata da ogni responsabilità in caso di eventuale accertamento dell'insussistenza o dell'illegittimità del titolo in forza del quale le opere in questione erano state realizzate.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio insieme alla Controparte_2 coniuge interveniente volontaria quale comproprietaria dell'asserito Controparte_5 fondo dominante. Premettendo di aver acquistato gli immobili in questione dalla società CP_4
dichiaravano che l'alienante aveva fornito loro copia della scrittura privata sottoscritta
[...] dai signori e , con la quale gli attori pattuivano con un ulteriore Parte_1 Pt_2 CP_4 allargamento della preesistente servitù, anche allo scopo di assicurare il passaggio dei servizi relativi a utenze, gas e rete Concludevano, pertanto, chiedendo l'autorizzazione CP_1 alla chiamata del terzo, società per essere manlevati da ogni responsabilità per CP_4 il caso in cui fosse accertato il carattere indebito dell'utilizzo della porzione di terreno di proprietà degli attori.
seppure ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace. CP_4
Il Tribunale di Savona, istruita la causa tramite prove orali e due CTU, una grafologica sulla scrittura privata datata 10.05.2007 a firma Montalbano-Guerra/Elita S.r.l., esperita a seguito del disconoscimento della medesima da parte degli attori, e una sullo stato dei luoghi, rilevava che proprio tale scrittura costituiva la premessa logico giuridica della esistenza della servitù di elettrodotto in favore del fondo, all'epoca di proprietà dei signori e CP_6 CP_7 poi acquistato da CP_4
Indi, il Giudice di primo grado, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “1.- rigetta le domande avanzate dagli attori e;
2.- ordina al Parte_1 Parte_2
Conservatore dei Registri immobiliari di Finale Ligure di trascrivere la scrittura privata datata
10-5-2007 a firma dei signori e;
3.- condanna Parte_1 Parte_2 Parte_1
e alla rifusione integrale delle spese di lite che liquida: a.- in favore di
[...] Parte_2
(già ) in € 7.616,00= per compensi, oltre Parte_3 Controparte_1 contributo unificato € 518,00 e spese per notifica atto di chiamata in causa € 24,38 oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
b.- e Controparte_2 CP_3
n € 7.616,00= per compensi, oltre fiscali, oneri previdenziali e tariffari nella misura
[...] di legge;
4.- condanna gli attori al pagamento, a titolo di condanna ex art. 96/3 c.p.c.: a.- di
€ 3.808,00 in favore di b.- di €. 3.808,00 in favore di Controparte_1 CP_2
e;
5.- pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU
[...] Controparte_3 già liquidate nel corso del giudizio con separati provvedimenti definitivamente ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti dei consulenti tecnici d'ufficio. 6.- condanna gli attori in solido al rimborso delle spese di CTP quali indicate nel proforma di fattura prodotto dai terzi chiamati.”
Avverso la pronuncia proponevano appello e Parte_1 Parte_2 domandando, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del Comune di Boissano o, in subordine, qualora non fosse possibile l'eliminazione della conduttura con i relativi impianti, accertare e dichiarare il diritto di parte attrice al riconoscimento di idonea e adeguata indennità.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione del Tribunale di Savona formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Erronea ricostruzione in fatto. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 949 c.c.; 2) Violazione degli artt. 1027 e 1028 c.c.; 3) Violazione dell'art. 292 c.p.c. – omessa notificazione dell'atto contenente la produzione della scrittura privata alla società contumace – inefficacia ed inopponibilità della scrittura;
4) Efficacia CP_4 meramente obbligatoria della scrittura privata. Inidoneità ex sé alla costituzione della servitù di elettrodotto. Difetto del requisito della predialità. Non trascrivibilità dell'atto; 5) Nullità delle operazioni di CTU grafologica. 6) Rinnovazione della consulenza tecnica in materia di quantificazione dell'onere per la servitù; 7) Condanna alle spese e riconoscimento del danno da lite temeraria. Erroneità della pronuncia.
Si costituivano in giudizio e domandando, previa Controparte_2 Controparte_3 acquisizione dell'originale della scrittura privata 10.05.2007 depositata in cassaforte in data
26.01.2024 nel corso del giudizio di primo grado, dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto e confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Savona, con condanna degli appellanti alla rifusione dei compensi e delle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo, previa declaratoria di Controparte_1 inammissibilità e/o di manifesta infondatezza dell'appello avversario e previo rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto la statuizione di primo grado. In subordine, in caso di accoglimento dell'appello e della domanda svolta in via subordinata da parte appellante, domandava che l'indennità fosse parametrata all'effettivo pregiudizio subito dal terreno di proprietà attorea e, in ulteriore subordine, in caso di accertata responsabilità di chiedeva CP_1 Controparte_1 condannare a tenerla indenne e manlevarla da ogni spesa cui la stessa Controparte_2 dovesse essere condannata all'esito del presente giudizio. Con provvedimento del 05.04.2025, il Consigliere Istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e formulava la seguente proposta conciliativa nell'interesse delle parti: abbandono della lite a spese compensate.
Fissava nuova udienza per verificare l'adesione alla proposta conciliativa formulata dall'Ufficio.
Preso atto della mancata transazione della lite, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 15.07.2025.
Indi,il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data
15.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia di , che nonostante la rituale CP_4 notificazione dell'atto d'appello non si è costituita in giudizio.
Parte appellante insta per sentire accertare l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del Comune di Boissano di proprietà appunto di e , di cui all'impianto di distribuzione Parte_1 Parte_2 di oltre al riconoscimento del danno asseritamente patito. Controparte_1
In via subordinata, qualora non fosse possibile l'eliminazione della conduttura con i relativi impianti, chiede il riconoscimento di un'indennità , da determinarsi tramite ctu.
Con il primo motivo d'appello è dedotta l'erronea ricostruzione in fatto e la violazione dell'art. 949 cc.
La sentenza appellata afferma “ Nel merito, le domande attoree sono infondate. La difesa dei signori e espone che gli stessi si impegnavano a costituire, a Parte_1 Pt_2 vantaggio del fondo numerato 194 e di quello attiguo n. 195 di proprietà dei signori e CP_6
una servitù di passaggio sia pedonale che carrabile per l'accesso alla strada CP_7 pubblica “(..) Tale, incontestata circostanza costituisce la premessa logico -giuridica della servitù di elettrodotto costituita in data 10.5.2007 dagli odierni attori in favore del fondo, CP_ all'epoca di proprietà dei citati signori e poi acquistato da . In forza della CP_6 CP_7 scrittura da ultimo richiamata, infatti, i signori e concedevano alla Parte_1 Pt_2 CP_4
[... un ulteriore allargamento di mt. 1 della già esistente servitù di passaggio in essere, attualmente per mt. 3,00 con espressa riserva di utilizzare tale servitù per il passaggio di tutti i servizi necessari tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rete fognaria, servizi per utenze, gas, rete etc. “ CP_1
Gli appellanti contestano che la scrittura sottoscritta dagli appellanti e da sia idonea CP_4 ad ampliare l'oggetto della servitù di passo costituita per atto notarile, rilevando peraltro che il fondo dominante nelle servitù di elettrodotto è identificabile nell'impianto e nel cavidotto e non nel fondo dell'utente finale cui il cavidotto serve.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1027 e 1028 cc.
Il Tribunale avrebbe autorizzato la chiamata in causa da parte di Controparte_1 del fruitore del servizio elettrico , senza appurare la necessarietà della Controparte_2 chiamata alla luce delle domande attoree. Del resto, infatti ha Controparte_1 effettuato la chiamata di terzo in manleva limitatamente alla richiesta di danni.
La sentenza, secondo l'assunto di parte appellante, ha quindi errato nel riconoscere il diritto di servitù in favore dell'utente anziché ad un fondo dominante, rilevando la parte cheil rapporto privatistico intercorso tra e on può che Controparte_1 Parte_5 esplicare efficacia tra i soli concludenti ( art. 1321 c.c.).
La scrittura privata intercorsa tra gli appellanti ed non poteva quindi venire a CP_4 determinare la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto a carico degli appellanti ed a vantaggio del terzo chiamato , che era estraneo all'accordo. CP_2 on avrebbero quindi acquisito da altri diritti oltre a quelli derivanti Controparte_8 CP_4 dall'atto notarile del 3-11-07 ed in particolare non quelli derivanti dalla citata scrittura privata il cui contenuto obbligatorio non è trascrivibile, con consegue erroneità altresì dell'ordine di trascrizione al Conservatore contenuto nella sentenza.
Sottolineano gli appellanti che la sentenza della Suprema Corte n 33043/22, sarebbe stata impropriamente richiamata dalla sentenza appellata, affermando il principio che la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, dev'essere stata trascritta.
Parte appellata richiama la legittimità del passaggio delle condutture elettriche nel CP_1 terreno di proprietà degli odierni appellanti in forza della scrittura privata del 10/5/2007 in atti stipulata tra le parti ed dante causa del . Parte_4 CP_4 CP_2
Avendo la stessa parte appellante acconsentito al passaggio nel proprio terreno delle condutture relative alla fornitura di energia elettrica, è venuto in essere un contratto costitutivo di una servitù dal contenuto corrispondente a quello dell'elettrodotto coattivo. Correttamente, la mancata trascrizione della costituita servitù è stata ritenuta dalla pronuncia di primo grado non inficiare l'opponibilità del titolo nei confronti dei proprietari del fondo servente.
Secondo le difese degli appellati e la scrittura ha costituito una servitù CP_2 CP_3 volontaria di passaggio, ai sensi dell'art. 1056 cod. civ., finalizzata a dotare gli immobili che CP_ sarebbero stati successivamente costruiti da dei servizi e delle utenze essenziali.
Il fatto che detta scrittura non sia stata registrata e trascritta da non rileverebbe in CP_4 quanto gli effetti della scrittura si sono trasferiti a seguito della vendita del terreno da parte di CP_4
Gli appellanti inoltre contestano il fatto che la scrittura 10/05/2007 non essendo stata richiamata nell'atto di vendita del OT , non attribuirebbe alcun diritto ai Persona_6 sigg.ri e CP_2 CP_3
Con il quarto motivo è dedotta l'efficacia meramente obbligatoria della scrittura privata, come tale inidonea a costituire una servitù di elettrodotto, in assenza del requisito della predialità, circostanza che rende di per sé l'atto non trascrivibile.
È sottolineato che nella predetta scrittura le servitù vengono concesse “ad personam” e non a carico di un fondo ed a vantaggio dell'altro.
In tal senso parte appellante riporta un passaggio di tale scrittura 10-05-07 << La manutenzione nel tempo delle opere e del terreno su cui viene concesso il diritto di passo viene posta a carico di senza che gli interventi effettuati possano comportare CP_9
l'utilizzo protratto nel tempo, atto a far maturare acquisto di proprietà e/o altri diritti, per usucapione>>.
Evidenzia poi che la scrittura non è neppure menzionata nell'atto di acquisto tra Pt_5
d
[...] CP_4
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La sentenza assume che il proprietario del fondo dominante sia il soggetto che “costituiva la servitù contestata” e che la mancata trascrizione della scrittura privata, infatti, non inficia
l'opponibilità del titolo nei confronti del proprietario del fondo dominante (cfr. Cass. civile sez. II, 09/11/2022, n.33043: “La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, dev'essere stata trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata), rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti originariamente contraenti, e, in quest'ultimo caso, valendo la relativa scrittura quale atto costitutivo di un mero rapporto obbligatorio tra le stesse, il conseguente debito grava solo sull'erede del contraente che si è obbligato, vincolato dal contratto, anche se non trascritto, concluso dal de cuius e dalle obbligazioni dallo stesso nascenti, non anche sull'avente causa a titolo particolare (mortis causa o per atto fra vivi), che è terzo e, come tale, non è tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito assunto dal suo dante causa”).
Con la citata ordinanza n 33043 /2022 la Suprema Corte si è così espressa: “Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato, da un lato, che la servitu' volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, dev'essere stata trascritta (o, quanto meno, menzionata espressamente nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo e dallo stesso anche implicitamente accettata), rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti originariamente contraenti (cfr. Cass. n.
9457 del 2011; conf., Cass. n. 21501 del 2018; Cass. n. 5158 del 2003), e che, in quest'ultimo caso, valendo la relativa scrittura quale atto costitutivo di un mero rapporto obbligatorio tra le stesse, il conseguente debito grava solo sull'erede del contraente che si e' obbligato, vincolato dal contratto, anche se non trascritto, concluso dal de cuius e dalle obbligazioni dallo stesso nascenti, non anche sull'avente causa a titolo particolare (mortis causa o per atto fra vivi), che e' terzo e, come tale, non e' tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito assunto dal suo dante causa (Cass. n. 24133 del 2009; Cass. n. 13968 del
2009; Cass. n. 1920 del 2001).
Gli odierni appellanti hanno sottoscritto la predetta scrittura quali proprietari del fondo asseritamente servente, secondo le statuizioni di primo grado e pertanto la pronuncia non rileva sotto il profilo della questione da affrontare.
Nella predetta scrittura veniva stabilito che “i Sigg. e Parte_1 Parte_2 concedono alla ulteriore allargamento di mt. 1,00 (comprensivo del realizzando CP_4 muro) della già esistente servitù di passaggio in essere, attualmente per mt. 3,00. Gli stessi concedono ad la possibilità di utilizzare tale servitù per il passaggio di tutti i servizi CP_4 necessari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
rete fognaria, servizi per utenze, gas rete etc.”, e i “i sigg. e si riservano possibilità di allaccio alle CP_1 Parte_1 Pt_2 linee e/o utenze che poserà sul terreno di cui trattasi, a titolo gratuito”. CP_4
L'art. 1056 cc reca che “ Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”.
Si tratta di una servitù prediale coattiva. Perché si abbia una servitù di elettrodotto
è essenziale quindi l'atto di costituzione, che deve essere rivestito della forma scritta e deve essere trascritto per essere opponibile ai successivi acquirenti del fondo assoggettato. Titolare della servitù di elettrodotto costituita allo scopo di assicurare la fornitura di energia elettrica ad un fondo non è il proprietario di questo ma il fornitore dell'energia. (Cass. civ. n.
2078/1974)
Nella fattispecie non vi è prova della costituzione di servitù coattiva a favore di CP_1 essendo la scrittura privata menzionata inconferente in tal senso perché priva dei necessari requisiti evidenziati
La domanda svolta dagli attori/appellanti era volta ad acclarare “l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del Comune di Boissano di proprietà dei signori e , facente capo Parte_1 Parte_2 all'impianto di distribuzione di (Codice Fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, via Ombrone 2 00198 Roma con il riconoscimento di ogni danno relativo”.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere accertata l'inesistenza della predetta servitù.
Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 292 cpc, per omessa notificazione dell'atto contenente la produzione della scrittura privata alla societa' contumace CP_4
Assumono gli appellanti che la richiesta di verificazione del terzo chiamato in primo grado nei confronti dei soli appellanti e non anche nei confronti della propria dante causa implica l'inutilizzabilità in giudizio della scrittura, mentre la ctu grafologia espletata poiché tesa a verificare le sole firme degli appellanti ma non della società dante causa dei coniugi arebbe nulla. Controparte_8
Parte appellata ccepisce che nel giudizio di primo grado la terza chiamata CP_1 CP_2 ha a sua volta chiamato in causa indicando espressamente nel proprio atto di CP_4 chiamata in causa notificato a controparte la scrittura privata de qua, privando così di rilevanza la questione della mancata notifica al contumace.
Va chiarito che con sentenza n 317/1989, la Corte Costituzionale ha affermato che anche per i giudizi davanti al Tribunale - potendo, in tale sede, essere prodotti documenti nuovi - costituisce ingiustificato aggravio della posizione del convenuto contumace, con lesione del suo diritto di difesa, il fatto che - sostanzialmente - si abbia per riconosciuta da questi una scrittura, della cui produzione egli non e' messo in grado di avere notizia: cio' anche se al contumace e' consentito (art. 293, ultimo comma, del codice di procedura civile) disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secondo giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere della costituzione tardiva o della proposizione del gravame e del disconoscimento, null'altro che aspetti di detto ingiustificato aggravio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 292, comma primo, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.
Nella fattispecie della produzione della scrittura privata si dava atto nell'atto in precedenza notificato e pertanto il motivo è privo di pregio.
Del resto, esso è assorbito dall'accoglimento dei motivi precedenti, che acclarano l'irrilevanza della scrittura privata de quo.
Con il quinto motivo parte appellante si duole della nullità della ctu grafologica in quanto il consulente ha utilizzato per il proprio parere tecnico e quali scritture di comparazione documenti non provenienti dalle parti e non confluite, nei termini di legge, nel fascicolo processuale, affermando di avere tempestivamente svolto tale eccezione.
Ora, la sentenza appellata si è così espressa: in sede di assegnazione dell'incarico il
Tribunale ha autorizzato il consulente ad effettuare rilievi fotografici sulla documentazione comparativa … nell'individuare le scritture di comparazione il CTU ha fatto riferimento alla documentazione acquisita in causa ed in particolare agli atti notarili di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. del signor , rispettivamente Formalità 10 e 11”. Il ctu CP_2 ha quindi accertato che le firme attribuite a e apposte sulla scrittura Parte_1 Pt_2 disconosciuta (scrittura privata del 10/5/2007) sono riconducibili con certezza tecnica alla mano degli stessi attori.
Ne consegue che il motivo d'appello è generico, a fronte della indicazione contenuta nella sentenza delle scritture comparative utilizzate.
Anche questo motivo è comunque assorbito dall'accoglimento dei precedenti, che acclarano l'irrilevanza della scrittura privata de quo.
Con il sesto motivo è chiesta la rinnovazione della consulenza tecnica per la quantificazione dell'onere per la servitù.
La sentenza è impugnata nella parte in cui, rigettando la domanda attorea, ha escluso la fondatezza delle domande risarcitorie degli appellanti.
Questa l'allegazione degli appellanti: “in particolare la CT, nell'accertare la sussistenza della servitù di elettrodotto, rispondendo alla domanda se fosse possibile eliminare il cavidotto rispondeva negativamente sul presupposto che esso asservisse la proprietà ; ora, CP_2 il CTU avrebbe dovuto verificare se fosse stato oggettivamente possibile eliminare ( come, con quali mezzi, con quali costi, ecc.) il cavidotto, non se esso fosse o meno utile a qualcuno. Il Tribunale, pertanto, non poteva non ordinare la rimozione del cavidotto, non essendo stata formulata alcuna domanda riconvenzionale di servitù coattiva per interclusione del fondo”.
Parte appellata deduce che la ctu si è espressa nel senso che “ad oggi non risulta CP_1 possibile eliminare il cavidotto presente in quanto all'interno dello stesso sono passanti dei cavi che forniscono energia elettrica all'unità immobiliare di proprietà di Parte terza chiamata”.
In realtà, va considerato il fatto che con la presente pronuncia è accertata unicamente l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica, conformemente alla domanda.
Non viene ordinata la rimozione in quanto la presenza dei cavi è stata esaminata solo sotto il profilo della sussistenza o meno di una servitù coattiva, per concludersi negativamente, né sotto questo profilo è emerso un danno risarcibile.
Neppure trova accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento di indennità, in assenza appunto di domanda volta a costituire la servitù coattiva.
Con il settimo motivo gli appellanti si dolgono della condanna alle spese in favore di e CP_1 del riconoscimento del danno “da lite temeraria”; escludono altresì la soccombenza nei confronti del terzo chiamato.
Orbene, la riforma dell'impugnata sentenza comporta la soccombenza di ei confronti CP_1 degli appellanti in entrambi i gradi di giudizio.
Si stima invece equo compensare le spese di entrambi i gradi tra gli appellanti e le altre parti del giudizio atteso il contenuto della pronuncia corrispondente alla domanda che riguarda la negatoria servitutis, sotto il profilo della servitù coattiva.
La ctu grafologica, come già liquidata, viene posta definitivamente a carico appellanti che ne hanno determinato l'espletamento, visto l'esito della stessa.
La ctu sullo stato dei luoghi a firma geom deve essere posta definitivamente in CP_10 solido a carico degli appellanti e di CP_1
La condanna al risarcimento ex art. 96 III comma cpc deve essere revocata atteso l'accoglimento di alcune delle ragioni di doglianza degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da e Parte_1
avverso la sentenza N. 799/2024 del Tribunale di Savona così decide: Parte_2 dichiara la contumacia di CP_4 -in accoglimento dell'appello proposto da e ed in riforma Parte_1 Parte_2 della sentenza impugnata, dichiara l'inesistenza della servitù di distribuzione di energia elettrica gravante sul terreno censito al n. 325 foglio 10 del Comune di Boissano di proprietà di e , facente capo all'impianto di distribuzione di Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_1 revoca la condanna degli appellanti ex art. 96, III comma cpc.
Condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado sostenute Controparte_1 da e , che liquida in € 7616,00 per competenze, oltre 15% Parte_1 Parte_2 rimb forfet gen, iva e cpa come per legge. condanna alla refusione delle spese di lite di secondo grado Controparte_1 sostenute da e , che liquida in € 8469,00 per competenze, Parte_1 Parte_2 oltre 15% rimb forfet gen, iva e cpa come per legge.
Compensa tra le restanti parti le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Pone le spese della ctu a firma definitivamente a carico di parte appellante. Per_7
Pone le spese della ctu a firma definitivamente a carico solidale della parte CP_10 appellante ed appellata . Controparte_1
Genova, 22.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno