Art. 5.
Gli aspiranti all'ammissione sono iscritti in due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti Onali di profitto risultanti dal titolo di ammissione, promozione o idoneita' richiesto.
Gli aspiranti all'ammissione che non abbiano conseguito il titolo di studio in unica sessione sono iscritti e ordinati in graduatoria dopo gli aspiranti che lo hanno conseguito in unica sessione.
A parita' di punti, hanno la precedenza, nell'ordine:
1) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato;
2) i piu' giovani di eta'.
Gli aspiranti all'ammissione sono iscritti in due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti Onali di profitto risultanti dal titolo di ammissione, promozione o idoneita' richiesto.
Gli aspiranti all'ammissione che non abbiano conseguito il titolo di studio in unica sessione sono iscritti e ordinati in graduatoria dopo gli aspiranti che lo hanno conseguito in unica sessione.
A parita' di punti, hanno la precedenza, nell'ordine:
1) i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato;
2) i piu' giovani di eta'.