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Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2024
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro Dr. Marika Motta,
visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligato- rio iscritto al numero di Ruolo Generale n. 293/2024, nel proce- dimento promosso da
Parte_1 adotta il seguente DECRETO vista la relazione del c.t.u. nominato in atti;
rilevato che alle rituali comunicazioni del Decreto ex art. 445 bis c.p.c., non ha fatto seguito, nel termine decadenziale di gior- ni 30 dalla comunicazione, la proposizione del dissenso in via telematica avverso le conclusioni del consulente tecnico dell'uf- ficio, ostativo all'omologa; ritenuta la suddetta relazione congrua ed immune da vizi logici;
visto l'art. 445 bis, comma V°, c.p.c.; OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario per come risultante dalla c.t.u. suddetta e con la decorrenza indicata dal ctu;
COMPENSA le spese di lite in considerazione della maturazione solo in epo- ca successiva alla visita medica in sede amministrativa delle condizioni legittimanti la pretesa, PONE a carico dell' i già liquidati oneri di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio. Si comunichi.
Così deciso in Enna in data 07/03/2025
Il Giudice
Marika Motta
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro Dr. Marika Motta,
visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligato- rio iscritto al numero di Ruolo Generale n. 293/2024, nel proce- dimento promosso da
Parte_1 adotta il seguente DECRETO vista la relazione del c.t.u. nominato in atti;
rilevato che alle rituali comunicazioni del Decreto ex art. 445 bis c.p.c., non ha fatto seguito, nel termine decadenziale di gior- ni 30 dalla comunicazione, la proposizione del dissenso in via telematica avverso le conclusioni del consulente tecnico dell'uf- ficio, ostativo all'omologa; ritenuta la suddetta relazione congrua ed immune da vizi logici;
visto l'art. 445 bis, comma V°, c.p.c.; OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario per come risultante dalla c.t.u. suddetta e con la decorrenza indicata dal ctu;
COMPENSA le spese di lite in considerazione della maturazione solo in epo- ca successiva alla visita medica in sede amministrativa delle condizioni legittimanti la pretesa, PONE a carico dell' i già liquidati oneri di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio. Si comunichi.
Così deciso in Enna in data 07/03/2025
Il Giudice
Marika Motta