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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1100/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN GG, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
-Accertata l'obbligazione assunta dalla sig.ra con la sottoscrizione del CP_1
Riconoscimento di Intestazione fiduciaria (sub doc.to 2), a ritrasferire al sig. la proprietà Pt_1 dell'immobile oggetto di compravendita (sub doc.to 1), a semplice richiesta del medesimo, senza alcun corrispettivo di sorta e limiti temporali,
e dichiarato l'inadempimento della medesima in ordine all'obbligazione assunta emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e ritrasferisca dalla sig.ra nata a [...] il [...] C.F.: CP_1
, residente in [...], al sig. C.F._2
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...]-C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], la proprietà dell'immobile sito in Comune di Lesa (NO) Via Muggetti, 3, così descritto:
- fabbricato costituito da due distinte unità immobiliari collegate da scale esterne e precisamente da:
* unità immobiliare ad uso civile abitazione disposta su due piani (terreno e primo), e composta da cantina, tre ripostigli, locale ascensore, passaggio e corte a piano terra;
tre locali, cucina, bagno, disimpegno, terrazzo e locale ascensore al piano primo;
* altra unità immobiliare ad uso civile abitazione posta a piano secondo e composta da tre locali, cucina, due bagni e due balconi.
Confini (in corpo dell'intero fabbricato): mappale 652 di Via Muggetti, mappali 646 e 647 di CP_2 Co
, salvo altri.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lesa come segue:
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 2 (due), via Muggetti, piani T-1, categoria A/3, classe 1, vani 6, sup. cat. totale: metri quadrati 101, rendita catastale Euro 371,85;
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 3 (tre) via Muggetti, piano 2, categoria A/3, classe 1, vani 5, sup. cat. totale: metri quadrati 78, rendita catastale Euro 309,87.
-Ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verbania la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche ai sensi dell'art. 96 cpc., in ipotesi di opposizione”
***
Motivi in fatto e in diritto della sentenza ha convenuto nel presente giudizio, introdotto con rito sommario a norma Parte_1 dell'art. 281 decies c.p.c., perché, previo accertamento dell'inadempimento CP_1 della convenuta all'obbligo di ritrasferire all'attore la proprietà dell'immobile oggetto di causa, a semplice richiesta del medesimo, senza alcun corrispettivo di sorta e limiti temporali, dalla convenuta assunto in via fiduciaria, sia pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso.
Il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza, tenutasi in data 19.10.2023, sono stati regolarmente notificati e, pertanto, a detta udienza, è stata dichiarata la contumacia di
CP_1
pagina 2 di 5 Alla successiva udienza del 16.10.2025, acquisita la dichiarazione di cui all'art. 40 della l. n. 47/1985, il difensore della parte ricorrente ha discusso la causa, che viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha documentato che in data 18 giugno 2018, con atto di compravendita a rogito Notaio di Arona Rep n.: 59.455-Registrato a Novara in data 20.06.2018 Per_1 al n. 7693 serie 1T, la convenuta acquistò l'immobile sito in Comune di Lesa, Via Muggetti, 3, costituito da due distinte unità collegate da scale esterne e precisamente, come si evince dal rogito, da:
* unità immobiliare ad uso civile abitazione disposta su due piani (terreno e primo), e composta da cantina, tre ripostigli, locale ascensore, passaggio e corte a piano terra;
tre locali, cucina, bagno, disimpegno, terrazzo e locale ascensore al piano primo;
* altra unità immobiliare ad uso civile abitazione posta a piano secondo e composta da tre locali, cucina, due bagni e due balconi.
Confini (in corpo dell'intero fabbricato): mappale 652 di Via Muggetti, mappali 646 e CP_2 Co 647 di , salvo altri.
Il suddetto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lesa come segue:
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 2 (due), via Muggetti, piani T-1, categoria A/3, classe 1, vani 6, sup. cat. totale: metri quadrati 101, rendita catastale Euro 371,85;
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 3 (tre) via Muggetti, piano 2, categoria A/3, classe 1, vani 5, sup. cat. totale: metri quadrati 78, rendita catastale Euro 309,87.
Parte ricorrente ha altresì documentato che contestualmente, con scrittura privata intitolata “Riconoscimento di Intestazione fiduciaria” e sottoscritta in data 18.06.2018, la convenuta riconobbe esserne sostanziale proprietario il ricorrente. In particolare, si legge testualmente nella scrittura che la convenuta, in relazione all'acquisto del predetto immobile: “dichiara, riconosce ed accerta ad ogni effetto sostanziale e processuale:
- che il denaro necessario a pagare il prezzo d'acquisto le è stato fornito dal coniuge sig. Pt_1
[nato a [...] il [...], codice fiscale:
[...] C.F._3
];
[...]
- che la proprietà sostanziale del descritto immobile è pertanto del suddetto signor Parte_1 dovendosi ella dichiarante ritenere semplice intestataria fiduciaria della stessa”.
La resistente si obbligava, pertanto, a ritrasferire, a semplice richiesta del “al Pt_1 medesimo (od a terzi da esso indicati) la proprietà dell'immobile sopra descritto senza alcun diritto a corrispettivo di sorta”.
pagina 3 di 5 La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito elementi in contrario a quanto risultante dal documento.
Alla luce delle suddette risultanze la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Secondo la giurisprudenza, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege. Sussiste, pertanto, la possibilità di ricorrere al meccanismo per ottenere in forma specifica la esecuzione dell'obbligo che il fiduciario si è assunto con la stipulazione del pactum di ritrasferire al fiduciante - o a un terzo da lui designato - il bene o la posizione di titolarità (Cassazione civile sez. II, 09/05/2022, n.14524; Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, n.1604).
La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento, ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento. Pertanto, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, esso è suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., purché contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali (Cass. civ. n. 10633/2014).
Nella specie, il contenuto del documento prodotto sub 2 è chiaramente individuabile come patto fiduciario, oltre che per la sua denominazione e per l'espresso riconoscimento che la
“proprietà sostanziale” dell'immobile di cui si discute fosse del ricorrente e che quella della resistente fosse una mera intestazione fiduciaria, anche alla luce dell'impegno al ritrasferimento del bene a semplice richiesta, in ogni tempo e senza corrispettivo. Il patto, poi, è preciso e contiene la puntuale indicazione dell'immobile al quale si riferisce, consentendo, dunque, la pronuncia sostitutiva dell'adempimento spontaneo da parte del fiduciario.
All'udienza del 16.10.2025 è stata acquisita dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi della l. n. 47/1985, relativa alla regolarità edilizia dell'immobile oggetto della domanda (cfr. Cass., n. 14976/2023: sul punto si richiama e ribadisce tutto quanto osservato nell'ordinanza emessa il 6.9.2025).
La domanda attorea, pertanto, deve trovare accoglimento come da dispositivo.
Non è necessario ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, essendo a ciò il Conservatore obbligato ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c.
pagina 4 di 5 Le spese - liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (pari al valore dell'immobile, individuabile in € 118.000), del numero e della complessità delle questioni trattate, anche alla luce della contumacia della convenuta - sono regolate secondo la soccombenza.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1100/23:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., il trasferimento da nata a [...] il [...] C.F.: CP_1
, residente in [...], a C.F._2 nato a [...] il [...]-C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1 della proprietà dell'immobile sito in Comune di Lesa (NO) Via Muggetti, 3, così descritto:
- fabbricato costituito da due distinte unità immobiliari collegate da scale esterne e precisamente da:
* unità immobiliare ad uso civile abitazione disposta su due piani (terreno e primo), e composta da cantina, tre ripostigli, locale ascensore, passaggio e corte a piano terra;
tre locali, cucina, bagno, disimpegno, terrazzo e locale ascensore al piano primo;
* altra unità immobiliare ad uso civile abitazione posta a piano secondo e composta da tre locali, cucina, due bagni e due balconi.
Confini (in corpo dell'intero fabbricato): mappale 652 di Via Muggetti, mappali 646 e CP_2 Co 647 di , salvo altri.
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lesa come segue:
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 2 (due), via Muggetti, piani T-1, categoria A/3, classe 1, vani 6, sup. cat. totale: metri quadrati 101, rendita catastale Euro 371,85;
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 3 (tre) via Muggetti, piano 2, categoria A/3, classe 1, vani 5, sup. cat. totale: metri quadrati 78, rendita catastale Euro 309,87;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge, oltre rimborso del contributo unificato e marca da bollo.
Novara, 2 novembre 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1100/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN GG, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
-Accertata l'obbligazione assunta dalla sig.ra con la sottoscrizione del CP_1
Riconoscimento di Intestazione fiduciaria (sub doc.to 2), a ritrasferire al sig. la proprietà Pt_1 dell'immobile oggetto di compravendita (sub doc.to 1), a semplice richiesta del medesimo, senza alcun corrispettivo di sorta e limiti temporali,
e dichiarato l'inadempimento della medesima in ordine all'obbligazione assunta emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e ritrasferisca dalla sig.ra nata a [...] il [...] C.F.: CP_1
, residente in [...], al sig. C.F._2
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...]-C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], la proprietà dell'immobile sito in Comune di Lesa (NO) Via Muggetti, 3, così descritto:
- fabbricato costituito da due distinte unità immobiliari collegate da scale esterne e precisamente da:
* unità immobiliare ad uso civile abitazione disposta su due piani (terreno e primo), e composta da cantina, tre ripostigli, locale ascensore, passaggio e corte a piano terra;
tre locali, cucina, bagno, disimpegno, terrazzo e locale ascensore al piano primo;
* altra unità immobiliare ad uso civile abitazione posta a piano secondo e composta da tre locali, cucina, due bagni e due balconi.
Confini (in corpo dell'intero fabbricato): mappale 652 di Via Muggetti, mappali 646 e 647 di CP_2 Co
, salvo altri.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lesa come segue:
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 2 (due), via Muggetti, piani T-1, categoria A/3, classe 1, vani 6, sup. cat. totale: metri quadrati 101, rendita catastale Euro 371,85;
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 3 (tre) via Muggetti, piano 2, categoria A/3, classe 1, vani 5, sup. cat. totale: metri quadrati 78, rendita catastale Euro 309,87.
-Ordinare conseguentemente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verbania la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche ai sensi dell'art. 96 cpc., in ipotesi di opposizione”
***
Motivi in fatto e in diritto della sentenza ha convenuto nel presente giudizio, introdotto con rito sommario a norma Parte_1 dell'art. 281 decies c.p.c., perché, previo accertamento dell'inadempimento CP_1 della convenuta all'obbligo di ritrasferire all'attore la proprietà dell'immobile oggetto di causa, a semplice richiesta del medesimo, senza alcun corrispettivo di sorta e limiti temporali, dalla convenuta assunto in via fiduciaria, sia pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso.
Il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza, tenutasi in data 19.10.2023, sono stati regolarmente notificati e, pertanto, a detta udienza, è stata dichiarata la contumacia di
CP_1
pagina 2 di 5 Alla successiva udienza del 16.10.2025, acquisita la dichiarazione di cui all'art. 40 della l. n. 47/1985, il difensore della parte ricorrente ha discusso la causa, che viene decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha documentato che in data 18 giugno 2018, con atto di compravendita a rogito Notaio di Arona Rep n.: 59.455-Registrato a Novara in data 20.06.2018 Per_1 al n. 7693 serie 1T, la convenuta acquistò l'immobile sito in Comune di Lesa, Via Muggetti, 3, costituito da due distinte unità collegate da scale esterne e precisamente, come si evince dal rogito, da:
* unità immobiliare ad uso civile abitazione disposta su due piani (terreno e primo), e composta da cantina, tre ripostigli, locale ascensore, passaggio e corte a piano terra;
tre locali, cucina, bagno, disimpegno, terrazzo e locale ascensore al piano primo;
* altra unità immobiliare ad uso civile abitazione posta a piano secondo e composta da tre locali, cucina, due bagni e due balconi.
Confini (in corpo dell'intero fabbricato): mappale 652 di Via Muggetti, mappali 646 e CP_2 Co 647 di , salvo altri.
Il suddetto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lesa come segue:
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 2 (due), via Muggetti, piani T-1, categoria A/3, classe 1, vani 6, sup. cat. totale: metri quadrati 101, rendita catastale Euro 371,85;
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 3 (tre) via Muggetti, piano 2, categoria A/3, classe 1, vani 5, sup. cat. totale: metri quadrati 78, rendita catastale Euro 309,87.
Parte ricorrente ha altresì documentato che contestualmente, con scrittura privata intitolata “Riconoscimento di Intestazione fiduciaria” e sottoscritta in data 18.06.2018, la convenuta riconobbe esserne sostanziale proprietario il ricorrente. In particolare, si legge testualmente nella scrittura che la convenuta, in relazione all'acquisto del predetto immobile: “dichiara, riconosce ed accerta ad ogni effetto sostanziale e processuale:
- che il denaro necessario a pagare il prezzo d'acquisto le è stato fornito dal coniuge sig. Pt_1
[nato a [...] il [...], codice fiscale:
[...] C.F._3
];
[...]
- che la proprietà sostanziale del descritto immobile è pertanto del suddetto signor Parte_1 dovendosi ella dichiarante ritenere semplice intestataria fiduciaria della stessa”.
La resistente si obbligava, pertanto, a ritrasferire, a semplice richiesta del “al Pt_1 medesimo (od a terzi da esso indicati) la proprietà dell'immobile sopra descritto senza alcun diritto a corrispettivo di sorta”.
pagina 3 di 5 La convenuta, rimasta contumace, non ha fornito elementi in contrario a quanto risultante dal documento.
Alla luce delle suddette risultanze la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Secondo la giurisprudenza, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege. Sussiste, pertanto, la possibilità di ricorrere al meccanismo per ottenere in forma specifica la esecuzione dell'obbligo che il fiduciario si è assunto con la stipulazione del pactum di ritrasferire al fiduciante - o a un terzo da lui designato - il bene o la posizione di titolarità (Cassazione civile sez. II, 09/05/2022, n.14524; Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, n.1604).
La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento, ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento. Pertanto, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, esso è suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., purché contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali (Cass. civ. n. 10633/2014).
Nella specie, il contenuto del documento prodotto sub 2 è chiaramente individuabile come patto fiduciario, oltre che per la sua denominazione e per l'espresso riconoscimento che la
“proprietà sostanziale” dell'immobile di cui si discute fosse del ricorrente e che quella della resistente fosse una mera intestazione fiduciaria, anche alla luce dell'impegno al ritrasferimento del bene a semplice richiesta, in ogni tempo e senza corrispettivo. Il patto, poi, è preciso e contiene la puntuale indicazione dell'immobile al quale si riferisce, consentendo, dunque, la pronuncia sostitutiva dell'adempimento spontaneo da parte del fiduciario.
All'udienza del 16.10.2025 è stata acquisita dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi della l. n. 47/1985, relativa alla regolarità edilizia dell'immobile oggetto della domanda (cfr. Cass., n. 14976/2023: sul punto si richiama e ribadisce tutto quanto osservato nell'ordinanza emessa il 6.9.2025).
La domanda attorea, pertanto, deve trovare accoglimento come da dispositivo.
Non è necessario ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, essendo a ciò il Conservatore obbligato ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c.
pagina 4 di 5 Le spese - liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa (pari al valore dell'immobile, individuabile in € 118.000), del numero e della complessità delle questioni trattate, anche alla luce della contumacia della convenuta - sono regolate secondo la soccombenza.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1100/23:
1) in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., il trasferimento da nata a [...] il [...] C.F.: CP_1
, residente in [...], a C.F._2 nato a [...] il [...]-C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1 della proprietà dell'immobile sito in Comune di Lesa (NO) Via Muggetti, 3, così descritto:
- fabbricato costituito da due distinte unità immobiliari collegate da scale esterne e precisamente da:
* unità immobiliare ad uso civile abitazione disposta su due piani (terreno e primo), e composta da cantina, tre ripostigli, locale ascensore, passaggio e corte a piano terra;
tre locali, cucina, bagno, disimpegno, terrazzo e locale ascensore al piano primo;
* altra unità immobiliare ad uso civile abitazione posta a piano secondo e composta da tre locali, cucina, due bagni e due balconi.
Confini (in corpo dell'intero fabbricato): mappale 652 di Via Muggetti, mappali 646 e CP_2 Co 647 di , salvo altri.
Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Lesa come segue:
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 2 (due), via Muggetti, piani T-1, categoria A/3, classe 1, vani 6, sup. cat. totale: metri quadrati 101, rendita catastale Euro 371,85;
-foglio 11 (undici) mappale 649 (seicentoquarantanove) subalterno 3 (tre) via Muggetti, piano 2, categoria A/3, classe 1, vani 5, sup. cat. totale: metri quadrati 78, rendita catastale Euro 309,87;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 5.000 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge, oltre rimborso del contributo unificato e marca da bollo.
Novara, 2 novembre 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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