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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
AL PE, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 311/2019 depositato il 14/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2749/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7694 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pervenuto al Comune di Priolo Gargallo (SR) in data 19.12.2018, e successivamente depositato presso questa Corte, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1 e quivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto dalla dott.ssa Difensore_1, presso il cui studio in Siracusa, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso in appello, nei confronti del suddetto ente, avverso la sentenza n° 2749/01/18 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, pronunciata il 21.05.2018 e depositata il 19.06.2018, non notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento ICI n° 7694, prot. n° 25066 dell'8.11.2012, relativo all'anno d'imposta 2008.
La ricorrente premetteva di avere impugnato il suddetto avviso per i seguenti motivi: 1) errata qualificazione del terreno;
2) omessa preventiva notifica della variazione del valore dell'immobile sulla quale si fonda la pretesa del Comune;
3) difetto di motivazione;
4) difetto di sottoscrizione.
Ciò premesso lamentava che nella sentenza impugnata non era stato rilevato il vizio di motivazione pur mancando l'esposizione dei criteri di determinazione del valore del terreno edificabile sottoposto a tassazione, nonché l'allegazione della delibera che lo aveva stabilito in € 45,00 al mq.
Sosteneva che tale valore era errato perché sproporzionato rispetto alla potenzialità edificatoria del terreno in questione di fatto inedificabile.
Precisava che anche il Comune di Priolo Gargallo, a seguito di una relazione di stima dell'Agenzia del territorio di Siracusa in relazione ad altri terreni siti nella stessa zona di quello oggetto del presente contenzioso aveva riconosciuto un valore di € 5,38 al mq.
Citava precedenti favorevoli della CTP di Siracusa e di questa Corte.
Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto rilevante la mancata comunicazione della sopravvenuta destinazione edificatoria del terreno in questione.
Ribadiva l'eccezione di difetto di sottoscrizione in quanto l'avviso impugnato era privo sia della firma autografa che di quella digitale.
Riteneva ingiusta la condanna alle spese anziché, quantomeno, la compensazione delle stesse.
Chiedeva, pertanto alla Commissione di annullare e/o comunque riformare la sentenza appellata e, per l'effetto di annullare l'avviso di accertamento, con trattazione del ricorso in pubblica udienza e vinte spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con controdeduzioni prot. gen. 5416 del 24.2.2020, il Comune di Priolo Gargallo, costituendosi in giudizio, contestava i motivi di appello e, con ampie argomentazioni, esponeva le ragioni per cui richiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con addebito a carico della ricorrente delle spese del giudizio che quantificava il € 500,00.
All'udienza del 23.9.2024 era presente per la ricorrente, la dr.ssa Difensore_1, la quale affermava che il contenzioso era stato definito come da documentazione esibita che si impegnava di depositate. Chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Nessuno compariva per il Comune di Priolo Gargallo. La Corte, verificato che la documentazione depositata nel fascicolo telematico del presente procedimento in data 23.9.2024 (“rottamazione” di una cartella mancante della riferibilità all'accertamento impugnato e non corredata di alcuna prova di versamento di almeno della prima rata degli importi dovuti) non era sufficiente a provare la definizione del contenzioso, concedeva a parte ricorrente termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare la documentazione prodotta al fine di provare l'effettiva definizione del contenzioso (depositando ad es. il versamento delle rate relative alla “rottamazione” e la copia della cartella in essa richiamata ovvero ogni altro documento idoneo a provare la circostanza).
All'udienza del 25.11.2024, su richiesta di parte ricorrente veniva accordato un ulteriore breve rinvio per integrare la documentazione.
In data 15.12.2024 la ricorrente depositava le ricevute di pagamento a saldo della definizione del contenzioso.
All'udienza del 16.12.2024 nessuno delle parti compariva e la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della richiesta di parte ricorrente, osserva, tuttavia, che dalla documentazione prodotta in atti non si evince con certezza che la definizione operata dalla stessa si riferisca alle somme reclamate dal Comune di Priolo Gargallo con l'avviso di accertamento ICI n° 7694, prot. n° 25066 dell'8.11.2012.
Peraltro “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., ex multis,Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 14546/2019).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 9241 dell'8/4/2024).
Nel presente giudizio il Comune di Priolo Gargallo non si è pronunciato in ordine alla richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente.
Però è indubbio che con l'avanzata richiesta di estinzione la ricorrente abbia manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
“Alla luce di ciò, il presente giudizio va, pertanto, definito in rito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in conseguenza del constatato venir meno del requisito di cui all'art. 100 c.p.c., costituente una delle condizioni dell'azione (per analoghe fattispecie si vedano Cass. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass. n. 21732/2018).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 9241 dell'8/4/2024).
Permanendo il dubbio sulla effettiva definizione agevolata relativa alle somme oggetto del contendere, la
Corte ritiene corretto compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di cui in premessa per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Siracusa lì 16.12.2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU IC DA UC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
AL PE, Relatore
VENTURA EZIO, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 311/2019 depositato il 14/01/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2749/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 19/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7694 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pervenuto al Comune di Priolo Gargallo (SR) in data 19.12.2018, e successivamente depositato presso questa Corte, la signora Ricorrente_1, nata a [...] il Data_Nascita_1 e quivi residente in [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, giusta procura in calce allo stesso atto dalla dott.ssa Difensore_1, presso il cui studio in Siracusa, Indirizzo_2, eleggeva domicilio, proponeva ricorso in appello, nei confronti del suddetto ente, avverso la sentenza n° 2749/01/18 della
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, pronunciata il 21.05.2018 e depositata il 19.06.2018, non notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento ICI n° 7694, prot. n° 25066 dell'8.11.2012, relativo all'anno d'imposta 2008.
La ricorrente premetteva di avere impugnato il suddetto avviso per i seguenti motivi: 1) errata qualificazione del terreno;
2) omessa preventiva notifica della variazione del valore dell'immobile sulla quale si fonda la pretesa del Comune;
3) difetto di motivazione;
4) difetto di sottoscrizione.
Ciò premesso lamentava che nella sentenza impugnata non era stato rilevato il vizio di motivazione pur mancando l'esposizione dei criteri di determinazione del valore del terreno edificabile sottoposto a tassazione, nonché l'allegazione della delibera che lo aveva stabilito in € 45,00 al mq.
Sosteneva che tale valore era errato perché sproporzionato rispetto alla potenzialità edificatoria del terreno in questione di fatto inedificabile.
Precisava che anche il Comune di Priolo Gargallo, a seguito di una relazione di stima dell'Agenzia del territorio di Siracusa in relazione ad altri terreni siti nella stessa zona di quello oggetto del presente contenzioso aveva riconosciuto un valore di € 5,38 al mq.
Citava precedenti favorevoli della CTP di Siracusa e di questa Corte.
Censurava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto rilevante la mancata comunicazione della sopravvenuta destinazione edificatoria del terreno in questione.
Ribadiva l'eccezione di difetto di sottoscrizione in quanto l'avviso impugnato era privo sia della firma autografa che di quella digitale.
Riteneva ingiusta la condanna alle spese anziché, quantomeno, la compensazione delle stesse.
Chiedeva, pertanto alla Commissione di annullare e/o comunque riformare la sentenza appellata e, per l'effetto di annullare l'avviso di accertamento, con trattazione del ricorso in pubblica udienza e vinte spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con controdeduzioni prot. gen. 5416 del 24.2.2020, il Comune di Priolo Gargallo, costituendosi in giudizio, contestava i motivi di appello e, con ampie argomentazioni, esponeva le ragioni per cui richiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con addebito a carico della ricorrente delle spese del giudizio che quantificava il € 500,00.
All'udienza del 23.9.2024 era presente per la ricorrente, la dr.ssa Difensore_1, la quale affermava che il contenzioso era stato definito come da documentazione esibita che si impegnava di depositate. Chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Nessuno compariva per il Comune di Priolo Gargallo. La Corte, verificato che la documentazione depositata nel fascicolo telematico del presente procedimento in data 23.9.2024 (“rottamazione” di una cartella mancante della riferibilità all'accertamento impugnato e non corredata di alcuna prova di versamento di almeno della prima rata degli importi dovuti) non era sufficiente a provare la definizione del contenzioso, concedeva a parte ricorrente termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare la documentazione prodotta al fine di provare l'effettiva definizione del contenzioso (depositando ad es. il versamento delle rate relative alla “rottamazione” e la copia della cartella in essa richiamata ovvero ogni altro documento idoneo a provare la circostanza).
All'udienza del 25.11.2024, su richiesta di parte ricorrente veniva accordato un ulteriore breve rinvio per integrare la documentazione.
In data 15.12.2024 la ricorrente depositava le ricevute di pagamento a saldo della definizione del contenzioso.
All'udienza del 16.12.2024 nessuno delle parti compariva e la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della richiesta di parte ricorrente, osserva, tuttavia, che dalla documentazione prodotta in atti non si evince con certezza che la definizione operata dalla stessa si riferisca alle somme reclamate dal Comune di Priolo Gargallo con l'avviso di accertamento ICI n° 7694, prot. n° 25066 dell'8.11.2012.
Peraltro “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr., ex multis,Cass. n. 22725/2022, Cass. n. 21757/2021, Cass. n. 25625/2020, Cass. n. 14546/2019).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 9241 dell'8/4/2024).
Nel presente giudizio il Comune di Priolo Gargallo non si è pronunciato in ordine alla richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente.
Però è indubbio che con l'avanzata richiesta di estinzione la ricorrente abbia manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
“Alla luce di ciò, il presente giudizio va, pertanto, definito in rito con una pronuncia di inammissibilità del ricorso in conseguenza del constatato venir meno del requisito di cui all'art. 100 c.p.c., costituente una delle condizioni dell'azione (per analoghe fattispecie si vedano Cass. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass. n. 21732/2018).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 9241 dell'8/4/2024).
Permanendo il dubbio sulla effettiva definizione agevolata relativa alle somme oggetto del contendere, la
Corte ritiene corretto compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di cui in premessa per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Siracusa lì 16.12.2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU IC DA UC