CA
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel. nella causa iscritta al n. 528/2023 RG promossa da
Parte_1
con gli avv.ti Dante Duranti e Francesca Calchetti appellante contro
Controparte_1
con gli avv.ti Luciano Spigliantini e Fabio Vezzosi appellata avente ad oggetto: appello della sentenza n. 376/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data
8.8.2023 all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Arezzo accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'odierna appellata e (per quanto d'interesse nel presente procedimento) accertava e dichiarava l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato alla lavoratrice in data 31.3.2022; condannava il datore di lavoro alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e al conseguente pagamento dell'indennità dovuta nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal licenziamento alla reintegra;
condannava la società al pagamento delle spese di lite che liquidava nella misura di € 9.000,00, oltre accessori, con
1 distrazione e con compensazione nella misura del 50%, stante l'accoglimento parziale della domanda (respinta in punto di superiore inquadramento).
Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità, affermava che l'azienda non aveva adempiuto all'obbligo del c.d. repechage, non avendo dimostrato di poter adibire il lavoratore in mansioni diverse da quelle fino ad allora svolte, al fine di evitare la risoluzione del rapporto. Tale obbligo secondo la giurisprudenza (Cass. n. 118/2020), sussisteva anche in caso di licenziamento collettivo, potendosi stabilire con accordo tra OO.SS e impresa criteri di scelta diversi da quelli legali, ma non potendo venir meno l'obbligo in questione gravante sul datore di lavoro. L'istruttoria aveva dimostrato come i compiti svolti dalla lavoratrice non fossero mai stati compiti meramente esecutivi, bensì di fatturazione, e come la stessa fosse stata licenziata al posto della collega CP_2
che aveva una anzianità minore e che svolgeva mansioni uguali a quelle della dipendente
[...]
licenziata, senza che fosse dimostrata l'infungibilità delle mansioni dalla stessa svolte: sul punto, doveva richiamarsi il dichiarato della teste (ex dipendente e quindi attendibile), Testimone_1 secondo cui l'appellata svolgeva mansioni di autorizzazione alle spese e ai pagamenti ed era stata a lei indicata dalla stessa azienda come colei a cui riferirsi per la fatturazione dello show room di
Milano, di cui la teste era responsabile;
per contro, la era una mera apprendista di cui la CP_2
teste non conosceva la tipologia di mansioni. Inoltre, il licenziamento per crisi aziendale era contraddetto dall'assunzione (dopo la sua verificazione) della dipendente che aveva Persona_1
preso il posto della che era andata a svolgere le mansioni della appellata licenziata. CP_2
La sentenza viene impugnata dall'appellante che chiede il rigetto di tutte le domande della ricorrente in primo grado;
in subordine, di applicare una tutela indennitaria al minimo;
in ulteriore subordine, di chiedere informazioni ex art 213 cpc al Centro per l'impiego e all'Inps sulla situazione occupazionale della ex dipendente dopo il licenziamento nonché all'Amministrazione finanziaria sui relativi redditi.
L'appellante assume, in estrema sintesi, le seguenti ragioni:
1) il Tribunale aveva errato in diritto, confondendo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo con il licenziamento collettivo (intimato nella specie), istituti sottoposti a diversa disciplina;
così come aveva errato nell'estendere l'istituto del repechage (proprio del licenziamento individuale) al licenziamento collettivo, nel quale era possibile soltanto valutare la possibilità di licenziare dipendenti di altri settori rispetto a quello colpito dalla riorganizzazione, se ed in quanto si trattasse di lavoratori con mansioni fungibili rispetto alle mansioni dei dipendenti del settore riorganizzato;
2) nella specie, la procedura di licenziamento collettivo era iniziata per la necessità di effettuare un ridimensionamento all'esito della emergenza Covid e gli stessi sindacati nel verbale di accordo
2 sindacale avevano riconosciuto il fatto che non sussistevano soluzioni alternative nella gestione degli esuberi che erano pari a 11 unità. Quanto ai criteri di scelta, era stato indicato quale criterio prioritario quello della non opposizione al recesso;
in via subordinata, quello delle esigenze tecnico- produttive ed organizzative aziendali anche in funzione della ristrutturazione aziendale in corso: in tale contesto, 10 dipendenti avevano acconsentito alla risoluzione;
la posizione in esubero nell'ufficio amministrativo (composto da 4 unità), ma anche rispetto all'intera azienda, si era individuata nella persona dell'appellata le cui mansioni erano state completamente informatizzate a seguito dell'introduzione del nuovo programma di archiviazione digitale Arxivar. Infatti, l'odierna appellata svolgeva esclusivamente compiti meramente d'ordine, ossia mansioni di registrazione delle fatture passive dei fornitori italiani ed esteri;
di verificazione della corrispondenza tra bolle e fatture e, in caso, negativo, di invio agli uffici competenti;
di archiviazione di bolle e fatture, di compilazione del “registro conto e lavorazione”. A fronte di ciò, le altre colleghe svolgevano mansioni diverse, quali pagamenti ai fornitori, riconciliazioni bancarie, tenuta della prima nota e delle scritture contabili, adempimenti fiscali e previdenziali, paghe dei dipendenti, intrattenimento dei rapporti bancari;
3) in merito ai compiti della lavoratrice licenziata, doveva poi aversi riguardo alle puntuali testimonianze di e di pienamente collimanti fra loro;
mentre il teste Tes_2 Testimone_3
aveva avuto un conoscenza temporalmente limitata e la teste non lavorava in sede e Tes_4 Tes_1
aveva motivi di astio per essere stata licenziata. Dall'istruttoria era emersa la diversa tipologia di mansioni (ben superiori) della irrilevante che la stessa avesse minore anzianità, atteso che i CP_2
criteri di scelta erano basati sulle esigenze tecnico-organizzative. Non era poi circostanza veritiera l'asserita assunzione della dopo il licenziamento: come evincibile dal LUL, la Persona_1
lavoratrice era stata assunta il 12.7.2021 (cioè un anno prima) e la stessa aveva sostituito la CP_2
in merito alla gestione delle buste paga, la quale era andata a sostituire la e la quali CP_3 Pt_2
responsabili;
4) come evincibile documentalmente il licenziamento collettivo si era svolto correttamente anche nella sua procedura;
il confronto tra lavoratori era avvenuto per fasce omogenee di professionalità e quindi non poteva avvenire tra la lavoratrice licenziata e i lavoratori di altri settori con professionalità specifiche (settori tecnico, produzione, commerciale) e nell'ambito del settore amministrativo non vi era omogeneità professionale, stante le mansioni semplici che l'appellata svolgeva. Peraltro, era onere della lavoratrice dare la prova di una eventuale fungibilità;
5) era comunque errata la tutela accordata, essendo in ambito di licenziamento collettivo e in particolare nell'ambito del comma 3 dell'art 5 della L. n. 223/1991;
3 6) in caso di conferma della decisione, le spese andavano compensate per almeno due terzi, in considerazione delle ragioni della decisione.
Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello, assumendo come non potevano considerarsi veritiere le deposizioni dei testimoni indicati dall'appellante: il teste era un Tes_3
consulente esterno e non si recava mai fisicamente sul luogo di lavoro della dipendente licenziata;
la teste aveva fatto affermazioni che smentivano quanto affermato dallo stesso appellante, CP_2 in merito all'organizzazione dell'ufficio e all'assunzione della dopo il licenziamento (in Per_1 contraddizione con gli stessi documenti indicati dall'appellante): in ogni caso, la era Per_1 divenuta parte dell'ufficio amministrativo solo dopo il licenziamento. Doveva poi contestarsi l'inapplicabilità dell'istituto del repechage al licenziamento collettivo, essendoci giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cass. 181/2020; ma anche Cass. n. 203/2015). Si opponeva quindi alle istanze istruttorie ex art 213 cpc, trattandosi di informazioni o del tutto sperimentali o relative a dati che chiunque avesse un interesse poteva direttamente acquisire.
*****
Nella specie, l'odierna appellata era stata licenziata nell'ambito di un licenziamento collettivo, risultando la sua posizione in esubero, in quanto nel tempo era stata introdotta una procedura automatizzata (programma Arxivar) che aveva assunto parte delle sue mansioni.
I motivi di appello vertono preliminarmente su due questioni: la prima consiste nell'avere il
Tribunale erroneamente ritenuto applicabile l'istituto del repechage al licenziamento collettivo, istituto valevole solo per il licenziamento individuale;
la seconda, nell'avere erroneamente considerato in esubero l'appellata nell'ambito del settore amministrativo in luogo della collega che aveva meno anzianità a parità di mansioni. Controparte_2
La trattazione della seconda questione non può prescindere dall'esame delle risultanze testimoniali, con particolare riguardo alla deposizione della teste unica testimone che ha fornito una CP_2 ricostruzione puntuale dell'organizzazione del reparto amministrativo.
La testimone, in merito alle mansioni delle colleghe componenti l'ufficio amministrativo (compresa l'appellata) ha così dichiarato “………la ricorrente ha svolto i seguenti compiti: registrare le fatture passive dei fornitori sia italiani che esteri, verificare che le bolle combaciassero con le fatture ed in caso di discordanza trasmettere le bolle al controllo nei vari uffici, archiviare le fatture e le bollette doganali, compilare il registro conto lavorazione…….In quel momento nell'ufficio amministrativo eravamo in 4 compresa la ricorrente. Eravamo io, la ricorrente, Pt_3
e che al tempo era la responsabile dell'ufficio amministrativo. Io mi
[...] Parte_4
occupavo della gestione della prima nota. La registrazione contabile delle paghe dei dipendenti e tutto ciò che circonda le paghe, la gestione delle note spese dei dipendenti e la registrazioni dei
4 pagamenti dei clienti e fornitori, le riconciliazioni bancarie e la gestione delle pratiche a contenzioso. si occupava di effettuare i pagamenti ai fornitori e tutto ciò che ne deriva Parte_3
(verifica approvazione fatture, richiesta dei DURC ove mancanti). essendo la Parte_4
responsabile ogni mese redigeva un report da consegnare alla società, seguiva tutte le scadenze
Co fiscali fra INTRASTAT e Iva e e dopo predisponeva i documenti ed eseguiva i controlli per la predisposizione del bilancio di esercizio….”.
La deposizione della testimone ha dunque smentito che ella e l'appellata svolgessero mansioni identiche, irrilevante quindi il fatto che la teste fosse stata assunta successivamente (nel 2017) rispetto alla appellata (nel 2008): le diverse e qualitativamente più importanti mansioni svolte dalla rendevano la sua posizione infungibile rispetto alla posizione della collega, considerato che CP_2
il criterio di scelta che si era inteso seguire nel licenziamento collettivo era stato solo quello delle esigenze tecnico-produttive-organizzative.
La teste ha altresì spiegato che “…..nel mio ufficio c'era un'eccedenza di personale causata dal calo di fatturato soprattutto perché negli anni passati avevamo acquistato un nuovo gestionale di nome ARXIVAR che serviva per allineare e semplificare le procedure amministrative quali il controllo delle fatture. Questo gestionale aiutava a semplificare, per questo motivo i compiti che svolgeva la ricorrente son stati redistribuiti fra gli impiegati del settore amministrativo anche perché se fino a quella data il controllo delle fatture prima di procedere al pagamento veniva eseguito inviando delle e-mail ai vari uffici di competenza con questo gestionale entrando con le credenziali è possibile smistare tutte le fatture per il controllo…….”: in sostanza, questo sistema di automatizzazione aveva assorbito le funzioni di “controllo” delle fatture, svolte dall'appellata, tanto che dopo il licenziamento le residue sue funzioni passarono alle altre colleghe, come spiegato dalla teste la quale ha dichiarato che in tale momento “…..nell'ufficio amministrativo sono rimaste due persone, nelle more è andata in pensione di cui ho assunto le mansioni e, Parte_4
parimenti, è stata assunta la quale ha preso in carico tutte le mie mansioni in Persona_1
ambito paghe dei dipendenti in quanto conosceva già il sistema e la gestione delle paghe. Preciso che della registrazione delle fatture italiane ed estere se ne occupa laddove invece Parte_3
sono io a occuparmi della compilazione del registro del conto lavorazione ad oggi…....”
La teste ha altresì escluso che l'appellata svolgesse mansioni di autorizzazione al pagamento delle fatture “………l'autorizzazione al pagamento non promana dall'ufficio amministrativo ma viene fatta dagli uffici competenti ossia gli uffici acquisti che si occupano degli ordini ai vari fornitori.
Anche perché la bolla viene caricata in amministrazione già predisposta dagli uffici competenti, quindi non siamo noi in amministrazione ad autorizzare il pagamento, noi ci occupiamo di verificare che sia stato autorizzato e procedere al pagamento….”.
5 La deposizione della teste deve considerarsi attendibile, seppur la stessa sia stata titolare di un interesse contrapposto a quello della odierna appellata. Tale attendibilità è data da una serie di circostanze che possono invocarsi a conferma della veridicità del suo dichiarato: non solo la teste è stata l'unico soggetto tra quelli escussi interna all'ufficio amministrativo;
non solo ha dato una ricostruzione puntuale sull'organizzazione dello stesso e le mansioni delle colleghe, ma sussistono tutta una serie di riscontri documentali e orali a supporto delle sue dichiarazioni.
Innanzitutto, sul carattere diverso e maggiormente qualificato delle sue mansioni soccorre il LUL
2022, in atti, che attesta un inquadramento della al 6° livello e quindi ad un livello CP_2 superiore rispetto all'appellata, inquadrata al 2° livello (la quale neppure in fatto venne a svolgere mansioni superiori, essendo in giudicato la sentenza nella parte che aveva respinto il superiore inquadramento).
Altro elemento di conferma il dichiarato del teste (consulente della società sin dal Testimone_3
1997 in materia legale, amministrativa e tributaria), che ha riferito sulle mansioni della ricorrente confermando il relativo capitolo di parte appellante, escluse le competenze in materia di autorizzazione dei pagamenti delle fatture;
anche lo stesso dando atto dell'introduzione in azienda del sistema Arxivar, sulla fatturazione elettronica.
Il dichiarato della (che aveva escluso la competenza dell'appellata nell'autorizzare i CP_2
pagamenti) non può dirsi contraddetto dalle dichiarazioni della teste responsabile Testimone_1
dello show room di Milano, che avrebbe avuto l'autorizzazione alle spese dalla stessa ricorrente né da quelle del teste consulente libero professionista della società che ha anch'egli Testimone_5
confermato la medesima circostanza: invero, riguardo a tali testimoni sussistono dubbi di attendibilità, non smentiti da altre circostanze, la prima teste essendo stata licenziata dalla società; il secondo teste, essendo amico della appellata che lo aveva fatto conoscere alla appellante, mettendolo in contatto con questa e dunque essendoci rapporti di conoscenza e di riconoscenza.
Né la circostanza può ritenersi provata dall'unico messaggio whatsapp prodotto in atti in cui l'appellata si rivolgeva alla collega dicendole che poteva pagare le fatture avendo ricevuto le Pt_3 bolle: tale messaggio non attesta l'esistenza di un potere di autorizzazione in capo alla lavoratrice, in assenza di una sua contestualizzazione e in mancanza di elementi a conferma. Per contro, da altro gruppo di messaggi whatsapp depositati dalla stessa lavoratrice si evince uno scambio di messaggi tra l'appellata e la responsabile nella quale quest'ultima chiedeva conto in merito Pt_2 all'esercizio di mansioni di mera registrazione fatture.
Infine, la non sembra meno attendibile per avere ella dichiarato che la “fu assunta” CP_2 Per_1
dopo il licenziamento: tale dizione, evidentemente usata non nel senso di una assunzione avvenuta
6 in quel momento, si scontra con il dato documentale (LUL) che attesta una assunzione già avvenuta in tempi pregressi rispetto al medesimo licenziamento (ossia, in data 12.7.2021).
Per tali ragioni, non sussisteva un problema di comparabilità con la dipendente la quale CP_2
ebbe a dichiarare altresì di avere competenze specifiche, essendo ragioniera.
Quanto alla prima questione, sulla asserita violazione dell'obbligo di repechage, si osserva che nella specie è più che altro in discussione la questione della fungibilità delle mansioni dell'appellata con quelle di lavoratori operanti in altri settori dell'azienda, ossia la possibilità che avrebbe avuto il datore di lavoro di scegliere la persona da licenziare facendo riferimento a settori aziendali diversi dal settore amministrativo di appartenenza.
In proposito l'ordinanza della Suprema Corte n. 118/2020 ha affermato l'esistenza di un obbligo del datore di lavoro che deve valutare la fungibilità delle mansioni del dipendente che dovrà essere licenziato con riferimento ai dipendenti dell'intera azienda e non del solo settore interessato dalla riorganizzazione, ponendo l'onere probatorio di una tale dimostrazione in capo al datore di lavoro, obbligato a fornire la relativa prova, atteso che nel caso specifico il lavoratore aveva allegato di possedere molteplici professionalità.
Sotto tale profilo, le difese della società sono state del tutto carenti, essendosi la stessa limitata a dedurre l'impossibilità di comparare la lavoratrice con dipendenti di altri settori (tecnico, commerciale, produzione), limitandosi ad affermare che in tali settori esistevano professionalità con specificità tecniche legate appunto alla specificità del settore.
Tale difesa appare del tutto generica, prima, in punto di allegazioni e conseguentemente in punto di prova: invero, il datore di lavoro (come era suo onere) avrebbe dovuto allegare in modo specifico e dare dimostrazione che le mansioni svolte dalla lavoratrice non erano fungibili con le mansioni dei dipendenti di altri settori, attraverso una valutazione comparativa delle mansioni della appellata con quelle degli altri colleghi di quei settori, descrivendo puntualmente le posizioni lavorative ivi operanti e le relative mansioni.
Ed invero, non poteva non considerarsi che la lavoratrice aveva allegato di avere una formazione professionale di un certo rilievo quanto a competenze. La stessa infatti aveva dedotto (senza alcuna contestazione) di essersi laureata nel 1991 in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Almaty in
Kazakistan; di avere un diploma di ragioniera, conseguito anch'esso ad Almaty in Kazakhstan;
di avere lavorato come interprete per la lingua russa e la lingua inglese, oltre che come impiegata amministrativa per imprese di Firenze e di Perugia;
quindi con possibilità di una sua ricollocazione in altri settori per le sue competenze amministrative e di conoscenza di due lingue.
7 Ne consegue quindi che l'appello è infondato sotto il primo profilo, con conferma della sentenza
(quanto al motivo afferente la regolarità formale della procedura di licenziamento collettivo, nulla era stato detto in sentenza, onde il motivo è assorbito, così come quello in punto di spese).
Quanto alla tutela da applicare nella specie, trattandosi di violazione dei criteri di scelta, deve farsi riferimento al comma 4, dell'art 18 L. n. 300/1970 che qui trova applicazione in quanto richiamato dall'art 5, comma 3, L. n. 223/1991.
Ritiene la Corte che dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio debba essere comunque detratto l'aliunde perceptum relativo alle eventuali occupazioni dalla parte reperite dopo il licenziamento, in applicazione della norma di cui al comma 4 dell'art 18.
E' stato quindi chiesto alla lavoratrice di produrre documentazione a riprova di tali occupazioni e dei redditi percepiti e la stessa ha depositato, in più riprese e su richiesta della Corte, un certificato
ARPAL Umbria da cui si evinceva una occupazione quale lavoratrice a tempo indeterminato, full time dal 11.5.2023, quale impiegata amministrativa, per la società SQ srl;
la scheda anagrafico- professionale e le buste paga rilasciate da tale società.
A fronte di tale produzione, la controparte nella memoria in replica ha eccepito che tale scheda anagrafico-professionale non sarebbe equiparabile ad un certificato storico C2 rilasciato dalle
Agenzie regionali per completezza di dati sulle occupazioni. Ha quindi operato una ipotesi di calcolo sull'aliunde perceptum e, in ipotesi, ha insistito negli ordini di esibizione.
Ritiene la Corte che la documentazione in atti consenta di determinare l'aliunde perceptum, con particolare riferimento al certificato ARPAL Umbria, il quale riguarda non solo la ditta SQ srl che in tale Regione aveva sede, ma anche la ditta che ha sede in Toscana, a Parte_1
dimostrazione che tale certificazione dava dato atto di tutte le occupazioni della lavoratrice nel corso del tempo a prescindere dalla collocazione territoriale dei datori di lavoro: pertanto, può ritenersi accertato che la lavoratrice ebbe un solo impiego successivo al licenziamento, ossia quello presso la SQ srl.
In diritto e sul calcolo del risarcimento in presenza di un aliunde perceptum , va richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 3824/2022, rel. Ponterio) in cui è stato dedotto il seguente principio di diritto: “In base alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, , come modificato dalla L. n.
92 del 2012, art. 1 comma 42, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato
8 nel corso del periodo di estromissione;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.
In particolare, per il calcolo nella sentenza si dice che “ le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo” (si veda anche Cass n. 20313/2022).
In applicazione di detti principi, per il calcolo del risarcimento, deve quindi determinarsi l'ultima retribuzione globale di fatto presso la che, nella specie, è pari a € 1.585,10, come da Parte_1
busta paga. Tale importo deve poi essere moltiplicato per 17 mesi dal licenziamento del marzo 2022 alla opzione dell'agosto 2023, così determinandosi la somma complessiva di € 26.946,00, somma astrattamente dovuta a titolo risarcitorio per il periodo.
La nuova occupazione presso la SQ srl risale al maggio 2023, ancora in corso al momento dell'opzione dell'agosto 2023. L'importo complessivo delle buste paga da maggio 2023 ad agosto
2023 è pari a complessivi € 7.068,20 (considerati i relativi importi mensili, come da buste paga in atti), con una differenza rispetto al risarcimento come sopra determinato pari a € 19.878,00 (€
26.946,00- € 7.068,20).
Poiché l'importo così determinato è superiore al limite legale delle 12 mensilità, pari a € 19.021,20
(€ 1.585,10 X 12), liquidato in sentenza, ragione per cui rimane fermo l'importo risarcitorio come stabilito nella medesima sentenza.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante soccombente e vengono liquidate ex DM n.
55/2014, e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa, delle attività compiute e di ogni altro elemento, nell'importo complessivo di € 4.996,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115 , se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
9 -condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in € 4.996,00, oltre 15% per Parte_1
spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
- dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 21 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
10
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel. nella causa iscritta al n. 528/2023 RG promossa da
Parte_1
con gli avv.ti Dante Duranti e Francesca Calchetti appellante contro
Controparte_1
con gli avv.ti Luciano Spigliantini e Fabio Vezzosi appellata avente ad oggetto: appello della sentenza n. 376/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data
8.8.2023 all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Arezzo accoglieva parzialmente il ricorso proposto dall'odierna appellata e (per quanto d'interesse nel presente procedimento) accertava e dichiarava l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato alla lavoratrice in data 31.3.2022; condannava il datore di lavoro alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro e al conseguente pagamento dell'indennità dovuta nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal licenziamento alla reintegra;
condannava la società al pagamento delle spese di lite che liquidava nella misura di € 9.000,00, oltre accessori, con
1 distrazione e con compensazione nella misura del 50%, stante l'accoglimento parziale della domanda (respinta in punto di superiore inquadramento).
Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità, affermava che l'azienda non aveva adempiuto all'obbligo del c.d. repechage, non avendo dimostrato di poter adibire il lavoratore in mansioni diverse da quelle fino ad allora svolte, al fine di evitare la risoluzione del rapporto. Tale obbligo secondo la giurisprudenza (Cass. n. 118/2020), sussisteva anche in caso di licenziamento collettivo, potendosi stabilire con accordo tra OO.SS e impresa criteri di scelta diversi da quelli legali, ma non potendo venir meno l'obbligo in questione gravante sul datore di lavoro. L'istruttoria aveva dimostrato come i compiti svolti dalla lavoratrice non fossero mai stati compiti meramente esecutivi, bensì di fatturazione, e come la stessa fosse stata licenziata al posto della collega CP_2
che aveva una anzianità minore e che svolgeva mansioni uguali a quelle della dipendente
[...]
licenziata, senza che fosse dimostrata l'infungibilità delle mansioni dalla stessa svolte: sul punto, doveva richiamarsi il dichiarato della teste (ex dipendente e quindi attendibile), Testimone_1 secondo cui l'appellata svolgeva mansioni di autorizzazione alle spese e ai pagamenti ed era stata a lei indicata dalla stessa azienda come colei a cui riferirsi per la fatturazione dello show room di
Milano, di cui la teste era responsabile;
per contro, la era una mera apprendista di cui la CP_2
teste non conosceva la tipologia di mansioni. Inoltre, il licenziamento per crisi aziendale era contraddetto dall'assunzione (dopo la sua verificazione) della dipendente che aveva Persona_1
preso il posto della che era andata a svolgere le mansioni della appellata licenziata. CP_2
La sentenza viene impugnata dall'appellante che chiede il rigetto di tutte le domande della ricorrente in primo grado;
in subordine, di applicare una tutela indennitaria al minimo;
in ulteriore subordine, di chiedere informazioni ex art 213 cpc al Centro per l'impiego e all'Inps sulla situazione occupazionale della ex dipendente dopo il licenziamento nonché all'Amministrazione finanziaria sui relativi redditi.
L'appellante assume, in estrema sintesi, le seguenti ragioni:
1) il Tribunale aveva errato in diritto, confondendo il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo con il licenziamento collettivo (intimato nella specie), istituti sottoposti a diversa disciplina;
così come aveva errato nell'estendere l'istituto del repechage (proprio del licenziamento individuale) al licenziamento collettivo, nel quale era possibile soltanto valutare la possibilità di licenziare dipendenti di altri settori rispetto a quello colpito dalla riorganizzazione, se ed in quanto si trattasse di lavoratori con mansioni fungibili rispetto alle mansioni dei dipendenti del settore riorganizzato;
2) nella specie, la procedura di licenziamento collettivo era iniziata per la necessità di effettuare un ridimensionamento all'esito della emergenza Covid e gli stessi sindacati nel verbale di accordo
2 sindacale avevano riconosciuto il fatto che non sussistevano soluzioni alternative nella gestione degli esuberi che erano pari a 11 unità. Quanto ai criteri di scelta, era stato indicato quale criterio prioritario quello della non opposizione al recesso;
in via subordinata, quello delle esigenze tecnico- produttive ed organizzative aziendali anche in funzione della ristrutturazione aziendale in corso: in tale contesto, 10 dipendenti avevano acconsentito alla risoluzione;
la posizione in esubero nell'ufficio amministrativo (composto da 4 unità), ma anche rispetto all'intera azienda, si era individuata nella persona dell'appellata le cui mansioni erano state completamente informatizzate a seguito dell'introduzione del nuovo programma di archiviazione digitale Arxivar. Infatti, l'odierna appellata svolgeva esclusivamente compiti meramente d'ordine, ossia mansioni di registrazione delle fatture passive dei fornitori italiani ed esteri;
di verificazione della corrispondenza tra bolle e fatture e, in caso, negativo, di invio agli uffici competenti;
di archiviazione di bolle e fatture, di compilazione del “registro conto e lavorazione”. A fronte di ciò, le altre colleghe svolgevano mansioni diverse, quali pagamenti ai fornitori, riconciliazioni bancarie, tenuta della prima nota e delle scritture contabili, adempimenti fiscali e previdenziali, paghe dei dipendenti, intrattenimento dei rapporti bancari;
3) in merito ai compiti della lavoratrice licenziata, doveva poi aversi riguardo alle puntuali testimonianze di e di pienamente collimanti fra loro;
mentre il teste Tes_2 Testimone_3
aveva avuto un conoscenza temporalmente limitata e la teste non lavorava in sede e Tes_4 Tes_1
aveva motivi di astio per essere stata licenziata. Dall'istruttoria era emersa la diversa tipologia di mansioni (ben superiori) della irrilevante che la stessa avesse minore anzianità, atteso che i CP_2
criteri di scelta erano basati sulle esigenze tecnico-organizzative. Non era poi circostanza veritiera l'asserita assunzione della dopo il licenziamento: come evincibile dal LUL, la Persona_1
lavoratrice era stata assunta il 12.7.2021 (cioè un anno prima) e la stessa aveva sostituito la CP_2
in merito alla gestione delle buste paga, la quale era andata a sostituire la e la quali CP_3 Pt_2
responsabili;
4) come evincibile documentalmente il licenziamento collettivo si era svolto correttamente anche nella sua procedura;
il confronto tra lavoratori era avvenuto per fasce omogenee di professionalità e quindi non poteva avvenire tra la lavoratrice licenziata e i lavoratori di altri settori con professionalità specifiche (settori tecnico, produzione, commerciale) e nell'ambito del settore amministrativo non vi era omogeneità professionale, stante le mansioni semplici che l'appellata svolgeva. Peraltro, era onere della lavoratrice dare la prova di una eventuale fungibilità;
5) era comunque errata la tutela accordata, essendo in ambito di licenziamento collettivo e in particolare nell'ambito del comma 3 dell'art 5 della L. n. 223/1991;
3 6) in caso di conferma della decisione, le spese andavano compensate per almeno due terzi, in considerazione delle ragioni della decisione.
Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello, assumendo come non potevano considerarsi veritiere le deposizioni dei testimoni indicati dall'appellante: il teste era un Tes_3
consulente esterno e non si recava mai fisicamente sul luogo di lavoro della dipendente licenziata;
la teste aveva fatto affermazioni che smentivano quanto affermato dallo stesso appellante, CP_2 in merito all'organizzazione dell'ufficio e all'assunzione della dopo il licenziamento (in Per_1 contraddizione con gli stessi documenti indicati dall'appellante): in ogni caso, la era Per_1 divenuta parte dell'ufficio amministrativo solo dopo il licenziamento. Doveva poi contestarsi l'inapplicabilità dell'istituto del repechage al licenziamento collettivo, essendoci giurisprudenza di legittimità in tal senso (Cass. 181/2020; ma anche Cass. n. 203/2015). Si opponeva quindi alle istanze istruttorie ex art 213 cpc, trattandosi di informazioni o del tutto sperimentali o relative a dati che chiunque avesse un interesse poteva direttamente acquisire.
*****
Nella specie, l'odierna appellata era stata licenziata nell'ambito di un licenziamento collettivo, risultando la sua posizione in esubero, in quanto nel tempo era stata introdotta una procedura automatizzata (programma Arxivar) che aveva assunto parte delle sue mansioni.
I motivi di appello vertono preliminarmente su due questioni: la prima consiste nell'avere il
Tribunale erroneamente ritenuto applicabile l'istituto del repechage al licenziamento collettivo, istituto valevole solo per il licenziamento individuale;
la seconda, nell'avere erroneamente considerato in esubero l'appellata nell'ambito del settore amministrativo in luogo della collega che aveva meno anzianità a parità di mansioni. Controparte_2
La trattazione della seconda questione non può prescindere dall'esame delle risultanze testimoniali, con particolare riguardo alla deposizione della teste unica testimone che ha fornito una CP_2 ricostruzione puntuale dell'organizzazione del reparto amministrativo.
La testimone, in merito alle mansioni delle colleghe componenti l'ufficio amministrativo (compresa l'appellata) ha così dichiarato “………la ricorrente ha svolto i seguenti compiti: registrare le fatture passive dei fornitori sia italiani che esteri, verificare che le bolle combaciassero con le fatture ed in caso di discordanza trasmettere le bolle al controllo nei vari uffici, archiviare le fatture e le bollette doganali, compilare il registro conto lavorazione…….In quel momento nell'ufficio amministrativo eravamo in 4 compresa la ricorrente. Eravamo io, la ricorrente, Pt_3
e che al tempo era la responsabile dell'ufficio amministrativo. Io mi
[...] Parte_4
occupavo della gestione della prima nota. La registrazione contabile delle paghe dei dipendenti e tutto ciò che circonda le paghe, la gestione delle note spese dei dipendenti e la registrazioni dei
4 pagamenti dei clienti e fornitori, le riconciliazioni bancarie e la gestione delle pratiche a contenzioso. si occupava di effettuare i pagamenti ai fornitori e tutto ciò che ne deriva Parte_3
(verifica approvazione fatture, richiesta dei DURC ove mancanti). essendo la Parte_4
responsabile ogni mese redigeva un report da consegnare alla società, seguiva tutte le scadenze
Co fiscali fra INTRASTAT e Iva e e dopo predisponeva i documenti ed eseguiva i controlli per la predisposizione del bilancio di esercizio….”.
La deposizione della testimone ha dunque smentito che ella e l'appellata svolgessero mansioni identiche, irrilevante quindi il fatto che la teste fosse stata assunta successivamente (nel 2017) rispetto alla appellata (nel 2008): le diverse e qualitativamente più importanti mansioni svolte dalla rendevano la sua posizione infungibile rispetto alla posizione della collega, considerato che CP_2
il criterio di scelta che si era inteso seguire nel licenziamento collettivo era stato solo quello delle esigenze tecnico-produttive-organizzative.
La teste ha altresì spiegato che “…..nel mio ufficio c'era un'eccedenza di personale causata dal calo di fatturato soprattutto perché negli anni passati avevamo acquistato un nuovo gestionale di nome ARXIVAR che serviva per allineare e semplificare le procedure amministrative quali il controllo delle fatture. Questo gestionale aiutava a semplificare, per questo motivo i compiti che svolgeva la ricorrente son stati redistribuiti fra gli impiegati del settore amministrativo anche perché se fino a quella data il controllo delle fatture prima di procedere al pagamento veniva eseguito inviando delle e-mail ai vari uffici di competenza con questo gestionale entrando con le credenziali è possibile smistare tutte le fatture per il controllo…….”: in sostanza, questo sistema di automatizzazione aveva assorbito le funzioni di “controllo” delle fatture, svolte dall'appellata, tanto che dopo il licenziamento le residue sue funzioni passarono alle altre colleghe, come spiegato dalla teste la quale ha dichiarato che in tale momento “…..nell'ufficio amministrativo sono rimaste due persone, nelle more è andata in pensione di cui ho assunto le mansioni e, Parte_4
parimenti, è stata assunta la quale ha preso in carico tutte le mie mansioni in Persona_1
ambito paghe dei dipendenti in quanto conosceva già il sistema e la gestione delle paghe. Preciso che della registrazione delle fatture italiane ed estere se ne occupa laddove invece Parte_3
sono io a occuparmi della compilazione del registro del conto lavorazione ad oggi…....”
La teste ha altresì escluso che l'appellata svolgesse mansioni di autorizzazione al pagamento delle fatture “………l'autorizzazione al pagamento non promana dall'ufficio amministrativo ma viene fatta dagli uffici competenti ossia gli uffici acquisti che si occupano degli ordini ai vari fornitori.
Anche perché la bolla viene caricata in amministrazione già predisposta dagli uffici competenti, quindi non siamo noi in amministrazione ad autorizzare il pagamento, noi ci occupiamo di verificare che sia stato autorizzato e procedere al pagamento….”.
5 La deposizione della teste deve considerarsi attendibile, seppur la stessa sia stata titolare di un interesse contrapposto a quello della odierna appellata. Tale attendibilità è data da una serie di circostanze che possono invocarsi a conferma della veridicità del suo dichiarato: non solo la teste è stata l'unico soggetto tra quelli escussi interna all'ufficio amministrativo;
non solo ha dato una ricostruzione puntuale sull'organizzazione dello stesso e le mansioni delle colleghe, ma sussistono tutta una serie di riscontri documentali e orali a supporto delle sue dichiarazioni.
Innanzitutto, sul carattere diverso e maggiormente qualificato delle sue mansioni soccorre il LUL
2022, in atti, che attesta un inquadramento della al 6° livello e quindi ad un livello CP_2 superiore rispetto all'appellata, inquadrata al 2° livello (la quale neppure in fatto venne a svolgere mansioni superiori, essendo in giudicato la sentenza nella parte che aveva respinto il superiore inquadramento).
Altro elemento di conferma il dichiarato del teste (consulente della società sin dal Testimone_3
1997 in materia legale, amministrativa e tributaria), che ha riferito sulle mansioni della ricorrente confermando il relativo capitolo di parte appellante, escluse le competenze in materia di autorizzazione dei pagamenti delle fatture;
anche lo stesso dando atto dell'introduzione in azienda del sistema Arxivar, sulla fatturazione elettronica.
Il dichiarato della (che aveva escluso la competenza dell'appellata nell'autorizzare i CP_2
pagamenti) non può dirsi contraddetto dalle dichiarazioni della teste responsabile Testimone_1
dello show room di Milano, che avrebbe avuto l'autorizzazione alle spese dalla stessa ricorrente né da quelle del teste consulente libero professionista della società che ha anch'egli Testimone_5
confermato la medesima circostanza: invero, riguardo a tali testimoni sussistono dubbi di attendibilità, non smentiti da altre circostanze, la prima teste essendo stata licenziata dalla società; il secondo teste, essendo amico della appellata che lo aveva fatto conoscere alla appellante, mettendolo in contatto con questa e dunque essendoci rapporti di conoscenza e di riconoscenza.
Né la circostanza può ritenersi provata dall'unico messaggio whatsapp prodotto in atti in cui l'appellata si rivolgeva alla collega dicendole che poteva pagare le fatture avendo ricevuto le Pt_3 bolle: tale messaggio non attesta l'esistenza di un potere di autorizzazione in capo alla lavoratrice, in assenza di una sua contestualizzazione e in mancanza di elementi a conferma. Per contro, da altro gruppo di messaggi whatsapp depositati dalla stessa lavoratrice si evince uno scambio di messaggi tra l'appellata e la responsabile nella quale quest'ultima chiedeva conto in merito Pt_2 all'esercizio di mansioni di mera registrazione fatture.
Infine, la non sembra meno attendibile per avere ella dichiarato che la “fu assunta” CP_2 Per_1
dopo il licenziamento: tale dizione, evidentemente usata non nel senso di una assunzione avvenuta
6 in quel momento, si scontra con il dato documentale (LUL) che attesta una assunzione già avvenuta in tempi pregressi rispetto al medesimo licenziamento (ossia, in data 12.7.2021).
Per tali ragioni, non sussisteva un problema di comparabilità con la dipendente la quale CP_2
ebbe a dichiarare altresì di avere competenze specifiche, essendo ragioniera.
Quanto alla prima questione, sulla asserita violazione dell'obbligo di repechage, si osserva che nella specie è più che altro in discussione la questione della fungibilità delle mansioni dell'appellata con quelle di lavoratori operanti in altri settori dell'azienda, ossia la possibilità che avrebbe avuto il datore di lavoro di scegliere la persona da licenziare facendo riferimento a settori aziendali diversi dal settore amministrativo di appartenenza.
In proposito l'ordinanza della Suprema Corte n. 118/2020 ha affermato l'esistenza di un obbligo del datore di lavoro che deve valutare la fungibilità delle mansioni del dipendente che dovrà essere licenziato con riferimento ai dipendenti dell'intera azienda e non del solo settore interessato dalla riorganizzazione, ponendo l'onere probatorio di una tale dimostrazione in capo al datore di lavoro, obbligato a fornire la relativa prova, atteso che nel caso specifico il lavoratore aveva allegato di possedere molteplici professionalità.
Sotto tale profilo, le difese della società sono state del tutto carenti, essendosi la stessa limitata a dedurre l'impossibilità di comparare la lavoratrice con dipendenti di altri settori (tecnico, commerciale, produzione), limitandosi ad affermare che in tali settori esistevano professionalità con specificità tecniche legate appunto alla specificità del settore.
Tale difesa appare del tutto generica, prima, in punto di allegazioni e conseguentemente in punto di prova: invero, il datore di lavoro (come era suo onere) avrebbe dovuto allegare in modo specifico e dare dimostrazione che le mansioni svolte dalla lavoratrice non erano fungibili con le mansioni dei dipendenti di altri settori, attraverso una valutazione comparativa delle mansioni della appellata con quelle degli altri colleghi di quei settori, descrivendo puntualmente le posizioni lavorative ivi operanti e le relative mansioni.
Ed invero, non poteva non considerarsi che la lavoratrice aveva allegato di avere una formazione professionale di un certo rilievo quanto a competenze. La stessa infatti aveva dedotto (senza alcuna contestazione) di essersi laureata nel 1991 in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Almaty in
Kazakistan; di avere un diploma di ragioniera, conseguito anch'esso ad Almaty in Kazakhstan;
di avere lavorato come interprete per la lingua russa e la lingua inglese, oltre che come impiegata amministrativa per imprese di Firenze e di Perugia;
quindi con possibilità di una sua ricollocazione in altri settori per le sue competenze amministrative e di conoscenza di due lingue.
7 Ne consegue quindi che l'appello è infondato sotto il primo profilo, con conferma della sentenza
(quanto al motivo afferente la regolarità formale della procedura di licenziamento collettivo, nulla era stato detto in sentenza, onde il motivo è assorbito, così come quello in punto di spese).
Quanto alla tutela da applicare nella specie, trattandosi di violazione dei criteri di scelta, deve farsi riferimento al comma 4, dell'art 18 L. n. 300/1970 che qui trova applicazione in quanto richiamato dall'art 5, comma 3, L. n. 223/1991.
Ritiene la Corte che dall'importo riconosciuto a titolo risarcitorio debba essere comunque detratto l'aliunde perceptum relativo alle eventuali occupazioni dalla parte reperite dopo il licenziamento, in applicazione della norma di cui al comma 4 dell'art 18.
E' stato quindi chiesto alla lavoratrice di produrre documentazione a riprova di tali occupazioni e dei redditi percepiti e la stessa ha depositato, in più riprese e su richiesta della Corte, un certificato
ARPAL Umbria da cui si evinceva una occupazione quale lavoratrice a tempo indeterminato, full time dal 11.5.2023, quale impiegata amministrativa, per la società SQ srl;
la scheda anagrafico- professionale e le buste paga rilasciate da tale società.
A fronte di tale produzione, la controparte nella memoria in replica ha eccepito che tale scheda anagrafico-professionale non sarebbe equiparabile ad un certificato storico C2 rilasciato dalle
Agenzie regionali per completezza di dati sulle occupazioni. Ha quindi operato una ipotesi di calcolo sull'aliunde perceptum e, in ipotesi, ha insistito negli ordini di esibizione.
Ritiene la Corte che la documentazione in atti consenta di determinare l'aliunde perceptum, con particolare riferimento al certificato ARPAL Umbria, il quale riguarda non solo la ditta SQ srl che in tale Regione aveva sede, ma anche la ditta che ha sede in Toscana, a Parte_1
dimostrazione che tale certificazione dava dato atto di tutte le occupazioni della lavoratrice nel corso del tempo a prescindere dalla collocazione territoriale dei datori di lavoro: pertanto, può ritenersi accertato che la lavoratrice ebbe un solo impiego successivo al licenziamento, ossia quello presso la SQ srl.
In diritto e sul calcolo del risarcimento in presenza di un aliunde perceptum , va richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 3824/2022, rel. Ponterio) in cui è stato dedotto il seguente principio di diritto: “In base alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, , come modificato dalla L. n.
92 del 2012, art. 1 comma 42, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato
8 nel corso del periodo di estromissione;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo.
In particolare, per il calcolo nella sentenza si dice che “ le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo” (si veda anche Cass n. 20313/2022).
In applicazione di detti principi, per il calcolo del risarcimento, deve quindi determinarsi l'ultima retribuzione globale di fatto presso la che, nella specie, è pari a € 1.585,10, come da Parte_1
busta paga. Tale importo deve poi essere moltiplicato per 17 mesi dal licenziamento del marzo 2022 alla opzione dell'agosto 2023, così determinandosi la somma complessiva di € 26.946,00, somma astrattamente dovuta a titolo risarcitorio per il periodo.
La nuova occupazione presso la SQ srl risale al maggio 2023, ancora in corso al momento dell'opzione dell'agosto 2023. L'importo complessivo delle buste paga da maggio 2023 ad agosto
2023 è pari a complessivi € 7.068,20 (considerati i relativi importi mensili, come da buste paga in atti), con una differenza rispetto al risarcimento come sopra determinato pari a € 19.878,00 (€
26.946,00- € 7.068,20).
Poiché l'importo così determinato è superiore al limite legale delle 12 mensilità, pari a € 19.021,20
(€ 1.585,10 X 12), liquidato in sentenza, ragione per cui rimane fermo l'importo risarcitorio come stabilito nella medesima sentenza.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante soccombente e vengono liquidate ex DM n.
55/2014, e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa, delle attività compiute e di ogni altro elemento, nell'importo complessivo di € 4.996,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115 , se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
9 -condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in € 4.996,00, oltre 15% per Parte_1
spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
- dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 21 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
10