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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1957/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, con l'avv. Simona D'Arpino di Trento Parte_1
e
, con l'avv. Luca Molinari di Trento CP_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 24 aprile 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 04 giugno 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24 aprile 2025. All'udienza del 04 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) la signora proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a residenza famigliare, sito in Parte_1
Trento, Viale Verona n. 104, continuerà ad abitarvi con le figlie e;
3) il Per_1 Per_2
signor ha già trasferito la residenza in Trento, Viale Trieste n. 13 e lascerà CP_1
definitivamente la casa coniugale entro e non oltre il 1° maggio 2025; tutte le spese relative alle utenze della casa coniugale sino a tale data saranno divise tra i coniugi al 50%; si dà peraltro atto che il signor come da accordi intercorsi con la signora CP_1 Parte_1
ha corrisposto in favore di quest'ultima l'importo concordato di € 800,00.- a copertura
[...]
della sua quota parte delle spese familiari relative al mese di aprile 2025; 4) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la residenza presso Per_2
la madre, in Viale Verona n. 104; 5) i coniugi concordano che continueranno ad aiutarsi per la gestione delle figlie, dandosi reciproca assistenza per tutto ciò che riguarda la loro cura ed educazione, nel rispetto delle rispettive responsabilità genitoriali;
6) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con flessibilità e libertà, ma sempre in relazione agli Per_2
impegni scolastici ed extra scolastici di;
per quanto riguarda i periodi feriali, i Per_2
coniugi concorderanno tra loro, con un congruo preavviso, tempistiche e modalità di visita/soggiorno presso il padre, nel rispetto delle esigenze, anche lavorative, dell'uno e dell'altra, e soprattutto delle attività e dei desiderata della figlia;
7) il signor CP_1
corrisponderà mensilmente alla signora entro il giorno 1 di ogni mese, la Parte_1
somma di € 300,00= per ciascuna figlia, per un totale mensile di € 600,00= a titolo di contributo al loro mantenimento;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT; 8) le spese straordinarie relative alle figlie saranno concordate tra i genitori qualora superiori ad € 100,00= e rimarranno a carico della signora nella quota del Parte_1
60% e a carico del signor nella quota del 40%, con conseguente CP_1
proporzionale detrazione fiscale. Tali spese sono esemplificativamente da intendersi quelle mediche non mutuabili (Ticket, visite specialistiche, cure dentarie e per apparecchio, eventuali occhiali da vista ed esclusi i medicinali da banco), scolastiche (rette di iscrizione, canone di locazione nel caso di frequenza di università in un'altra città, acquisto libri e materiale di inizio anno, gite scolastiche, abbonamento trasporti), sportive (compresa l'eventuale attrezzatura), extrascolastiche (viaggi, etc.); 9) fanno espressa eccezione, in accordo tra le parti, le sole spese per le tasse universitarie di (e in un domani le sole Per_1
spese per le tasse universitarie di ), che saranno suddivise tra i genitori al 50% Per_2
ciascuno; le sole spese veterinarie per il gatto, saranno poste per il 40% a carico della signora e per il 60% a carico del signor il quale ultimo potrà godere per Pt_1 CP_1
intero del beneficio fiscale e detrarre la relativa spesa;
10) le parti danno atto che il convitto di verrà pagato dalla madre sino ad agosto 2025 compreso, avendo quest'ultima già Per_1
ottenuto il rimborso del marito in via anticipata;
11) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email o altra forma scritta) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio dovrà intendersi quale consenso alla spesa. Il rimborso delle spese anticipate da un genitore
(richiesto con il supporto delle relative pezze giustificative), dovrà essere effettuato al massimo entro 15 giorni dalla comunicazione;
12) l'assegno Unico spetterà a entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
13) le parti danno reciprocamente atto di aver già definito le posizioni economiche relative ai conti correnti bancari cointestati;
si riconosce dunque il diritto della signora di tenere per sé il saldo del conto corrente alla stessa Pt_1
intestato n. 46/413539 mentre si riconosce il diritto del signor di tenere per sé il CP_1
saldo dei due conti correnti cointestati n. 46/363407 e 46/363408 (saldo che d'intesa tra le parti è stato già girato su conto corrente allo stesso unicamente intestato); 14) quanto all'investimento EF (che al 16 aprile 2025 portava un saldo di euro 7.579,16), le parti concordano che l'importo attualmente maturato verrà gestito dalla signora e dalla Pt_1
stessa utilizzato per metà, a copertura delle spese straordinarie nell'interesse di entrambi i genitori, relative alla frequenza dell'Università da parte di (affitto, tasse, libri, etc.) Per_1
sino ad esaurimento;
esaurito tale importo, le spese successive saranno divise tra le parti in base a quanto previsto ai punti 8 e 9;
considerato che
al momento l'investimento EF ha un rendimento negativo e una perdita di euro 401,30, le parti convengono che provvederanno alla chiusura dell'investimento e del relativo conto corrente cui è legato (n. 46/363407) in un momento più favorevole, ad evitare perdite;
la chiusura dell'investimento dovrà essere concordata tra le parti e la signora ovrà comunicare al signor e operazioni Pt_1 CP_1
di gestione degli importi in questione e di destinazione in favore delle figlie;
15) l'altra metà, sarà conservata dalla signora e sarà utilizzata per le spese Pt_1
universitarie di nell'interesse di entrambi i genitori;
anche con riguardo a , Per_2 Per_2
esaurito tale importo, le spese successive saranno divise tra le parti in base a quanto previsto ai punti 8 e 9; 16) Le parti concordano e riconoscono inoltre che il veicolo Ford SMax tg.
DM035YK e la bicicletta (donata al signor dal signor ) sono e CP_1 Parte_2
rimangono di proprietà esclusiva del signor mentre il veicolo VW T-Cross CP_1
tg GT385BG è e rimane di proprietà esclusiva della signora la quale sosterrà Parte_1
in via esclusiva il mutuo contratto per il suo acquisto. 17) ciascuna parte provvederà alle spese legali del proprio avvocato.".
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 24 aprile 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 24 luglio 1999 a Trento, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n. 91 - P. II – Serie A- Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 13 giugno 2025
Il Presidente
Laura Di Bernardi