Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/1986, n. 5982
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Sentenza 13 ottobre 1986

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In tema di trasferimento in proprietà di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, affinché il contratto di cessione possa considerarsi concluso, ai sensi ed agli effetti dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513 (come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457), in relazione all'art. 10 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, a seguito dell'accettazione della domanda di riscatto da parte dell'ente proprietario o gestore, si rende necessario, come concorrente requisito, che all'assegnatario sia stata data comunicazione del prezzo, mediante atto formale a lui specificamente indirizzato e correlato alla sua istanza di cessione (nonché trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Al fine indicato, pertanto non può ritenersi sufficiente la mera notizia del valore dello alloggio, determinato in relazione ad un'istanza altrui, che sia stata data all'assegnatario al diverso scopo della quantificazione dei suoi obblighi di locatario.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/1986, n. 5982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5982
    Data del deposito : 13 ottobre 1986

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