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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 644/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. OTTOLINI ILARIA e dell'avv. DA PONTE A QUARTO GABRIELE, elettivamente domiciliata in VIALE PUCCINI TRAV. XI 134/E LUCCA presso il difensore avv. GORI NICOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 PISA presso il difensore avv.
MARIANI MICHELE
Parte resistente e con la chiamata in causa di
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Parte terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio domandando nel merito, “previa Parte_1 Controparte_1
declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL Controparte_3
27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL 12.03.1980 (art. 10), accertare e dichiarare il Controparte_3
diritto della Sig. all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo Parte_1 per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condannare la società Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo nel periodo 2017-2021, nella
[...] misura di € 1.633,16, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, con riserva di chiedere in separato giudizio il pagamento delle differenze maturate nel periodo antecedente
e successivo a quello oggetto di causa. Con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso, con condanna della società alla refusione delle spese di lite, Controparte_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il ricorrente ha dedotto:
a) di essere stato dipendente al 22.10.2012 al 30.10.2021 di azienda attiva nel settore Controparte_2 del trasporto pubblico locale, concessionaria del predetto servizio nell'ATO della regione Toscana, con mansione di operatore di esercizio (matricola 21), contrattualmente inquadrato nel livello 4 del CCNL
Autoferrotranviario (parametro 183);
b) di essere passato, a far data dall'1.11.2021, sempre con le suddette mansioni, alle dipendenze di stante il subentro di quest'ultima società nella gestione dei servizi di Controparte_1 trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana per effetto della sottoscrizione del contratto di concessione del 10.8.2020;
c) di aver goduto dal 2017 al 2021, di n. 118 giorni di ferie, per i quali ha percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante, avendo il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, omesso di includere l'indennità di prestazione CTT (introdotta dalla CTT Nord in favore di tutti gli
Operatori di Esercizio, con regolamentazione di cui agli Ordini di Servizio n. 73/2014 e 122/2015) e l'indennità turnista, entrambe intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie;
d) che la condotta datoriale è risultata violativa della disciplina in materia fissata dal diritto interno (cfr. gli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 10 del D. Lgs. n. 66/2003) e da quello comunitario (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE), con conseguente diritto al pagamento della complessiva somma di € 1.633,16.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande del Controparte_1
ricorso e ne ha domandato il rigetto;
in denegata ipotesi di loro accoglimento anche solo parziale, ha formulato istanza di chiamata in causa di ed ha domandato la condanna della stessa a Controparte_2
manlevarla per quanto fosse tenuta a pagare al ricorrente.
Autorizzata a chiamata in causa, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale
Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1; art. 2109, comma 2, c.c.2; art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al
fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale
periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il
periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente
equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe
perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e Persona_1 Persona_2
altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15
settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e
prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere,
nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto 23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso
nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le
mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e
alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa la cui motivazione è stata Per_4 qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica”5 e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così, in motivazione, Cass., 22401/2020).
Applicazione al caso di specie della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali Le indennità variabili per cui è causa sono presenti nei cedolini paga del ricorrente e risultano corrisposte con continuità in relazione ad ogni giornata di effettiva presenza in servizio (cfr., buste paga sub doc. 4 fasc. ric.)
E' pacifico che esse non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita da durante il periodo feriale, il tutto in applicazione della contrattazione collettiva (la Pt_1
quale esclude dal computo della retribuzione le suddette voci variabili).
Tale condotta risulta però violativa della normativa comunitaria sopra richiamata.
a) Entrambe le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente: l'indennità di prestazione CTT è stata introdotta da in Controparte_2
favore di tutti gli operatori di esercizio, con regolamentazione di cui agli Ordini di Servizio n. 73/2014 e
122/2015 (doc. 7 fasc. ric.), ed è collegata alla presenza al lavoro, cioè allo svolgimento della “prestazione”
resa dal predetto per ogni giorno interamente lavorato (vd. art.
4.2.1 dei predetti O.d.S.), di talché deve ritenersi intrinsecamente collegata allo svolgimento delle mansione e allo status professionale del lavoratore;
l'indennità turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, modalità lavorativa imposta dal datore di lavoro (circostanza non contestata) e che produce un incomodo (collegato all'esecuzione delle mansioni) che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
b) Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come chiarito dalla Corte di Giustizia
Per (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS och) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talchè
è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale e preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 1 D.Lgs 66/03)
l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis
D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia. Infine, con riferimento più specifico alla posizione del ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurla a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo: l'importo di € 408,29 non percepito annualmente costituisce una percentuale non trascurabile rispetto all'importo della voce “retribuzione ordinaria” percepita mensilmente da (voce che nel corso Per_6 del periodo considerato è variata da € 1.912,00 a € 2.002,00: vd. biste paga in atti).
Conclusivamente, sussiste il diritto del ricorrente a veder ricomprese le voci di retribuzione variabile richieste nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, con conseguente declaratoria di nullità delle norme della contrattazione collettiva che, in contrasto con i richiamati principi comunitari, prevedono il contrario, nonché condanna della resistente Controparte_1
a pagare in favore del ricorrente, per ciascuna giornata di ferie, una retribuzione media comprensiva delle suddette indennità, quantificata per il periodo 2017-2021 in complessivi € 1.633,16 (come da conteggio in ricorso con contestato).
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, parte ricorrente ha rinunciato alla stessa con le note di trattazione scritta depositate il 30.10.2024.
Domanda di manleva
Con riferimento ai crediti sorti anteriormente alla cessione, il ricorrente ha invocato la responsabilità di deducendo un fenomeno di trasferimento di azienda (vd. punto IIa) del Controparte_1
ricorso) e, quindi, una fattispecie riconducibile alla previsione dell'art. 2112 c.c.
Il passaggio da CCT Nord S.r.l. ad nell'ambito della gestione del servizio di Controparte_1 trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana ha visto, nella sostanza, il subentro alla prima della seconda società nell'esercizio della medesima attività e nella titolarità dei beni (definiti
“essenziali”) per il concreto svolgimento del servizio (vd. doc. 3 fasc. ric.): in altri termini, si è verificato un mero mutamento di titolarità di un'entità economica e aziendale che ha conservato la propria identità (tipo di impresa, elementi materiali, personale, clientela).
Al di là della normativa in forza della quale tale subentro si è attuato (art. 18, comma 2, legge regionale
Toscana n. 42 del 31 luglio 1998), sul piano dei rapporti di lavoro ricorre un'ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., secondo l'ampia accezione (di origine comunitaria) attribuibile a tale istituto (“In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario”, Cass., 21615/2019).
Pertanto, risultate infondate le difese della resistente in ordine alla non imputabilità a sé delle somme relative al periodo precedente al 1.11.2021, deve invece accogliersi la domanda di manleva che
(cessionario) ha svolto nei confronti di (cedente) con riferimento ai Controparte_4 CP_2
crediti maturati anteriormente alla data della cessione (1.11.2021).
Spese di lite
Nei rapporti tra il ricorrente e le spese seguono la soccombenza e sono Controparte_1
liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra e le spese seguono la soccombenza e sono Controparte_1 Controparte_2
liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL
27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL 12.03.1980 (art. 10), dichiara il Controparte_3 Controparte_3 diritto del ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione delle ferie annuali nel Parte_1
periodo 2017-2021, dell'indennità di prestazione CTT e dell'indennità turnista e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 Parte_1 lorda di € 1.633,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
2) condanna a manlevare e tenere indenne da quanto da Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima versato in favore del ricorrente in adempimento di quanto statuito al Parte_1
precedente punto 1), limitatamente alle giornate di ferie godute anteriormente all'1.11.2021;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 1.600,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetari spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Nicola
Gori, Gabriele Da Ponte A Quarto e Ilaria Ottolini, dichiaratisi antistatari.
Cont 4) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € CP_2 Controparte_1
1.450,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetari spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 28 novembre 2024
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 2 “Ha anche diritto[…]ad un periodo di ferie retribuito”. 3 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 4 “Ogni lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 5 “[…]nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 644/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. OTTOLINI ILARIA e dell'avv. DA PONTE A QUARTO GABRIELE, elettivamente domiciliata in VIALE PUCCINI TRAV. XI 134/E LUCCA presso il difensore avv. GORI NICOLA
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 PISA presso il difensore avv.
MARIANI MICHELE
Parte resistente e con la chiamata in causa di
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
Parte terza chiamata contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio domandando nel merito, “previa Parte_1 Controparte_1
declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL Controparte_3
27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL 12.03.1980 (art. 10), accertare e dichiarare il Controparte_3
diritto della Sig. all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo Parte_1 per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condannare la società Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo nel periodo 2017-2021, nella
[...] misura di € 1.633,16, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, con riserva di chiedere in separato giudizio il pagamento delle differenze maturate nel periodo antecedente
e successivo a quello oggetto di causa. Con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso, con condanna della società alla refusione delle spese di lite, Controparte_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il ricorrente ha dedotto:
a) di essere stato dipendente al 22.10.2012 al 30.10.2021 di azienda attiva nel settore Controparte_2 del trasporto pubblico locale, concessionaria del predetto servizio nell'ATO della regione Toscana, con mansione di operatore di esercizio (matricola 21), contrattualmente inquadrato nel livello 4 del CCNL
Autoferrotranviario (parametro 183);
b) di essere passato, a far data dall'1.11.2021, sempre con le suddette mansioni, alle dipendenze di stante il subentro di quest'ultima società nella gestione dei servizi di Controparte_1 trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana per effetto della sottoscrizione del contratto di concessione del 10.8.2020;
c) di aver goduto dal 2017 al 2021, di n. 118 giorni di ferie, per i quali ha percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante, avendo il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, omesso di includere l'indennità di prestazione CTT (introdotta dalla CTT Nord in favore di tutti gli
Operatori di Esercizio, con regolamentazione di cui agli Ordini di Servizio n. 73/2014 e 122/2015) e l'indennità turnista, entrambe intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie;
d) che la condotta datoriale è risultata violativa della disciplina in materia fissata dal diritto interno (cfr. gli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e 10 del D. Lgs. n. 66/2003) e da quello comunitario (art. 7 della Direttiva
2003/88/CE), con conseguente diritto al pagamento della complessiva somma di € 1.633,16.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande del Controparte_1
ricorso e ne ha domandato il rigetto;
in denegata ipotesi di loro accoglimento anche solo parziale, ha formulato istanza di chiamata in causa di ed ha domandato la condanna della stessa a Controparte_2
manlevarla per quanto fosse tenuta a pagare al ricorrente.
Autorizzata a chiamata in causa, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Determinazione della retribuzione spettante durante il periodo feriale
Il diritto alle ferie annuali, oltre ad essere riconosciuto sul piano della normativa interna (art. 36, comma 3, Cost.1; art. 2109, comma 2, c.c.2; art. 10 D.Lgs. 66/20033), trova regolamentazione a livello comunitario all'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea4 e nella direttiva 88/2003, il cui art. 7 stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Per condivisa affermazione, il diritto alle ferie annuali retribuite è posto a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e mira ad assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche.
Come già messo in luce da questo Tribunale, “È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art.
7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al
fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale
periodo di riposo (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il
periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente
equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe
perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 e Persona_1 Persona_2
altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C- 520/06 del 15
settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e
prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere,
nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto 23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso
nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le
mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e
alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (cfr sent Williams cit punto 26.)” (così sent. n. 701/22, dott.ssa la cui motivazione è stata Per_4 qui riportata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.).
Pertanto, preso atto che l'art. 7 della direttiva ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura “teleologica”5 e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinchè il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
In questo senso, è “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”
(così, in motivazione, Cass., 22401/2020).
Applicazione al caso di specie della nozione comunitaria di retribuzione durante il periodo di ferie annuali Le indennità variabili per cui è causa sono presenti nei cedolini paga del ricorrente e risultano corrisposte con continuità in relazione ad ogni giornata di effettiva presenza in servizio (cfr., buste paga sub doc. 4 fasc. ric.)
E' pacifico che esse non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione percepita da durante il periodo feriale, il tutto in applicazione della contrattazione collettiva (la Pt_1
quale esclude dal computo della retribuzione le suddette voci variabili).
Tale condotta risulta però violativa della normativa comunitaria sopra richiamata.
a) Entrambe le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente: l'indennità di prestazione CTT è stata introdotta da in Controparte_2
favore di tutti gli operatori di esercizio, con regolamentazione di cui agli Ordini di Servizio n. 73/2014 e
122/2015 (doc. 7 fasc. ric.), ed è collegata alla presenza al lavoro, cioè allo svolgimento della “prestazione”
resa dal predetto per ogni giorno interamente lavorato (vd. art.
4.2.1 dei predetti O.d.S.), di talché deve ritenersi intrinsecamente collegata allo svolgimento delle mansione e allo status professionale del lavoratore;
l'indennità turnista è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, modalità lavorativa imposta dal datore di lavoro (circostanza non contestata) e che produce un incomodo (collegato all'esecuzione delle mansioni) che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
b) Quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come chiarito dalla Corte di Giustizia
Per (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS och) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talchè
è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Ancora, il suddetto effetto non può essere escluso per il fatto che l'ordinamento italiano contempli il diritto alle ferie a livello costituzionale e preveda a livello normativo (art. 2109 c.c.; art. 1 D.Lgs 66/03)
l'irrinunciabilità al diritto alle ferie e profili la fruizione delle stesse come obbligo in capo al datore di lavoro, su cui gravano sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme succitate (art. 18-bis
D.Lgs 66/03); tali enunciazioni non possono condurre a ritenere che nel nostro ordinamento l'effetto dissuasivo sarebbe da escludere automaticamente ed in via generale, in quanto ciò si scontra con l'esigenza di assicurare l'effettiva fruizione del periodo di riposo necessario al recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori e risulta contraddetto dalla stessa Cassazione, che nelle vicende sopra richiamate ha riconosciuto anche per il nostro ordinamento nazionale la piena applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia. Infine, con riferimento più specifico alla posizione del ricorrente, l'incidenza della perdita delle indennità variabili durante il periodo delle ferie è senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di indurla a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo: l'importo di € 408,29 non percepito annualmente costituisce una percentuale non trascurabile rispetto all'importo della voce “retribuzione ordinaria” percepita mensilmente da (voce che nel corso Per_6 del periodo considerato è variata da € 1.912,00 a € 2.002,00: vd. biste paga in atti).
Conclusivamente, sussiste il diritto del ricorrente a veder ricomprese le voci di retribuzione variabile richieste nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, con conseguente declaratoria di nullità delle norme della contrattazione collettiva che, in contrasto con i richiamati principi comunitari, prevedono il contrario, nonché condanna della resistente Controparte_1
a pagare in favore del ricorrente, per ciascuna giornata di ferie, una retribuzione media comprensiva delle suddette indennità, quantificata per il periodo 2017-2021 in complessivi € 1.633,16 (come da conteggio in ricorso con contestato).
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, parte ricorrente ha rinunciato alla stessa con le note di trattazione scritta depositate il 30.10.2024.
Domanda di manleva
Con riferimento ai crediti sorti anteriormente alla cessione, il ricorrente ha invocato la responsabilità di deducendo un fenomeno di trasferimento di azienda (vd. punto IIa) del Controparte_1
ricorso) e, quindi, una fattispecie riconducibile alla previsione dell'art. 2112 c.c.
Il passaggio da CCT Nord S.r.l. ad nell'ambito della gestione del servizio di Controparte_1 trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana ha visto, nella sostanza, il subentro alla prima della seconda società nell'esercizio della medesima attività e nella titolarità dei beni (definiti
“essenziali”) per il concreto svolgimento del servizio (vd. doc. 3 fasc. ric.): in altri termini, si è verificato un mero mutamento di titolarità di un'entità economica e aziendale che ha conservato la propria identità (tipo di impresa, elementi materiali, personale, clientela).
Al di là della normativa in forza della quale tale subentro si è attuato (art. 18, comma 2, legge regionale
Toscana n. 42 del 31 luglio 1998), sul piano dei rapporti di lavoro ricorre un'ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., secondo l'ampia accezione (di origine comunitaria) attribuibile a tale istituto (“In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario”, Cass., 21615/2019).
Pertanto, risultate infondate le difese della resistente in ordine alla non imputabilità a sé delle somme relative al periodo precedente al 1.11.2021, deve invece accogliersi la domanda di manleva che
(cessionario) ha svolto nei confronti di (cedente) con riferimento ai Controparte_4 CP_2
crediti maturati anteriormente alla data della cessione (1.11.2021).
Spese di lite
Nei rapporti tra il ricorrente e le spese seguono la soccombenza e sono Controparte_1
liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi) e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra e le spese seguono la soccombenza e sono Controparte_1 Controparte_2
liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così dispone:
1) previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL
27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL 12.03.1980 (art. 10), dichiara il Controparte_3 Controparte_3 diritto del ricorrente all'inserimento, nel calcolo della retribuzione delle ferie annuali nel Parte_1
periodo 2017-2021, dell'indennità di prestazione CTT e dell'indennità turnista e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 Parte_1 lorda di € 1.633,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo;
2) condanna a manlevare e tenere indenne da quanto da Controparte_2 Controparte_1 quest'ultima versato in favore del ricorrente in adempimento di quanto statuito al Parte_1
precedente punto 1), limitatamente alle giornate di ferie godute anteriormente all'1.11.2021;
3) condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 1.600,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetari spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Nicola
Gori, Gabriele Da Ponte A Quarto e Ilaria Ottolini, dichiaratisi antistatari.
Cont 4) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € CP_2 Controparte_1
1.450,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfetari spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. Firenze, 28 novembre 2024
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 2 “Ha anche diritto[…]ad un periodo di ferie retribuito”. 3 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 4 “Ogni lavoratore ha diritto[…]a ferie annuali retribuite”. 5 “[…]nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”: così Cass., 20216/2022.