Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3751/2022 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti GIGLIO ROBERTO e CECI GIROLAMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2022 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- accerti e dichiari che la patologia innanzi richiamata e diagnosticata al ricorrente è conseguenza diretta del lavoro espletato dal medesimo quale operaio – fabbro in maniera continuativa e prolungata negli anni e determinata nella misura del 12% o di quella che sarà accertata a seguito di espletanda CTU;
- condanni l al pagamento della corrispondente quota in capitale CP_1 determinata anche con l'aggiunta dell'8% rinveniente dall'altro riconoscimento di malattia professionale (spalla) ed a saldo di quanto già eventualmente percepito;
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda attorea deve essere rigettata.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di malattia denunciata in data 07.10.2021)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale CP_1 per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, il contenzioso verte sull'eziologia professionale della patologia (discopatie multiple a livello lombare) contratta dalla parte ricorrente, negata dall all'esito dell'istruttoria espletata in CP_1 sede amministrativa e parimenti contestata dall'ente convenuto in ambito processuale.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa – le cui Per_1 valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'esame anamnestico, clinico e strumentale della parte ricorrente e motivate in maniera logica, coerente ed esente da contraddizioni- ha escluso la genesi professionale della patologia denunciata, ritenendo che “Alla luce di quanto sopra riportato si può dunque affermare che il ricorrente è affetto da una spondilosi diffusa associata con una documentata polineuropatia sensitivo motoria a pattern demielinizzante a maggiore espressione in corrispondenza degli arti inferiori con diffusi segni di sofferenza muscolare neurogena cronica (probabile neuropatia ereditaria). Trattasi di quadro morboso a carattere degenerativo che non compare nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli eetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed aggiornato decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.6.2014, né può essere assimilato all'ernia discale lombare che, invece, è presente nella Lista 1 delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità in caso di dimostrata esposizione a movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo e/o a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici.
A tale proposito è opportuno evidenziare che l'esame della documentazione in atti, inclusa la prova testimoniale, e le operazioni peritali condotte non hanno fornito elementi idonei a provare l'avvenuta esposizione del ricorrente ai succitati fattori di rischio professionale. D'altra parte i predetti fattori di rischio (MMC e Vibrazioni a corpo intero) non vengono neppure citati nel primo certificato di malattia professionale a firma del medico del patronato che attribuisce l'eziologia della malattia CP_2 denunciata ai “microtraumi e posture incongrue a carico degli arti inferiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno di lavoro” e che in sede di visita collegiale CP_1 conclude in maniera concorde con esclusione dell'origine professionale della malattia in assenza di elementi documentali relativi all'esposizione ai rischi lavorativi (cfr verbale su atti del 02/02/2022).
In ragione di quanto sin qui argomentato si può pacificamente concludere che il ricorrente è affetto da malattia comune, non di origine professionale”.
Peraltro, in merito alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente, il ctu ha precisato “In data 17/02/2025 sono pervenute alla scrivente mediante messaggio di posta certificata le osservazioni dell'Avv.to difensore di parte ricorrente che ad ogni buon conto si allegano all'elaborato peritale ed alle quali rispondo che il ricorrente ha denunciato di essere affetto da
“discopatie multiple a livello lombare correlabili presumibilmente a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti inferiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno di lavoro” laddove, come correttamente affermato dall'Avv.to Giglio, l'unica entità nosologica oggetto di tutela è l'ernia discale la cui origine CP_1 professionale e la cui origine lavorativa è di elevata probabilità in caso di dimostrata esposizione a movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo e/o a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici. In particolare nel caso in esame le certificazioni mediche acquisite in corso di operazioni peritali hanno dimostrato che il ricorrente è affetto da una “Polineuropatia sensitivo motoria a pattern demielinizzante con maggiore espressione agli arti inferiori con diffusi segni di sofferenza muscolare neurogena cronica (probabile neuropatia ereditaria) in un contesto morboso caratterizzato da alterazioni diffuse di tipo spondilodiscoartrosico, protrusione dell'anulus fibrosus a livello di
L1-L2, a livello diL4-L5 fissurazione trasversa dell'anulus fibrosus;
anterolistesi di grado I di L5 su S1 con lisi istmica di L5” il che significa che l'entità nosologica denunciata non coincide affatto con quella tutelata da . A questa prima evidenza si aggiunge quella, non CP_1 meno rilevante, relativa al fattore di rischio “microtraumi e posture incongrue a carico degli arti inferiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno di lavoro” al quale il ricorrente, attraverso il primo certificato di malattia professionale redatto dal consulente medico di fiducia, attribuisce l'eziologia della patologia denunciata negando di fatto egli stesso l'avvenuta esposizione ai fattori di rischio ai quali, invece, è riconducibile con elevata probabilità l'ernia discale ovvero la movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo e/o le vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici.
Ciò detto, al fine di stabilire l'origine professionale della patologia denunciata in termini di ragionevole certezza, non potendo basare il mio parere tecnico motivato unicamente sull'anamnesi lavorativa raccolta dal lavoratore e sulla prova testimoniale di cui al verbale del 20/06/2023, in sede di operazioni peritali ho chiesto al ricorrente di produrre ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione ai fattori di rischio quali ad esempio i giudizi di idoneità alla mansione specifica di fabbro rilasciati dal medico competente aziendale. A tale richiesta è stato dato riscontro con l'invio a mezzo pec della comunicazione del giudizio di inidoneità permanente alla mansione di acciaista ed a qualunque attività lavorativa che comporta l'uso dell'arto superiore sinistro a conferma del fatto che l'esposizione a fattori di rischio in ambito lavorativo ha riguardato gli arti superiori come del resto dimostrato dal fatto che Egli
è stato liquidato dall' in quota capitale del 8% (otto per cento) per CP_1 danno biologico permanente a seguito del riconoscimento della malattia professionale “limitazione funzionale scapolo omerale sx e quadro di preesistenza cuffie rotatorie” e, in corso di causa per altra domanda, ha ottenuto il riconoscimento del 6% (sei per cento) per “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” (cfr sentenza n.ro 2148/2024 pronunciata dal Giudice del lavoro nella causa in materia previdenziale in primo grado iscritta al n.ro 12443 dell'anno 2021)”.
Di conseguenza, la domanda va disattesa nel suo complesso.
Preso atto della dichiarazione per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese medesime sostenute dall CP_1 vanno dichiarate non ripetibili. Rimangono quindi definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dall ponendo CP_1 definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli