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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/04/2024, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 19 marzo 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile RG n. 705/2023, discussa alla medesima udienza, promossa da:
c.f. e P. iva ), corrente in San Colombano al Lambro (MI), Via Parte_1 P.IVA_1
Steffenini, 137, in persona dell'amministratore unico, l.r.p.t., Sig. (c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Lambro C.F._1
(MI), Via Battisti, 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Cerruti (c.f.
del Foro di Pavia, presso il cui studio sito in Pavia (PV), Piazza C.F._2
Garavaglia, 1 elegge domicilio;
Opponente contro
(c.f. ), nata a [...]il [...] e residente in CP_2 C.F._3
Via Strada Nuova, 48/14, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pompei (c.f.
del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma (RM), Largo Bacone n. C.F._4
16/C è elettivamente domiciliata;
Opposta contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 112/2023, notificato il 15.09.2023 (procedimento RG 601/2023), il
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lodi ingiungeva a di pagare a Parte_1 [...] la somma di € 2.680,58 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e CP_2 spese di lite.
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 la società ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto decreto contestando di essere debitrice della somma richiesta e domandando di accertare la sussistenza di un indebito oggettivo consistente nell'avvenuta percezione di importi, da parte di superiori rispetto al credito portato dalle buste paga per gli anni 2019, 2020, 2021, CP_2 per complessivi € 2.062,06 percepiti senza titolo e da porre in compensazione con la somma ingiunta. Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
- sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 112/2023 emesso dal Tribunale di Lodi in data 14.09.2023 nel procedimento NRG
601/2023 per tutte le ragioni di cui alla spiegata narrativa;
Nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare che le somme richieste dalla Sig.ra in via monitoria sono già CP_2 state dalla predette percepite e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo liquidato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 112/2023 emesso dal Tribunale di Lodi in data 14.09.2023 nel procedimento NRG 601/2023 e notificato a mezzo pec all'opponente in data 15.09.2023, con conseguente revoca del predetto e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia;
- conseguentemente rideterminare l'importo delle somme spettanti alla Sig.ra nella somma CP_2 pari ad € 40,05, o nel diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, per effetto dell'intervenuta compensazione tra quanto alla predetta spettante a titolo di TFR e quanto dalla medesima percepito in eccesso rispetto alle buste paga di pertinenza.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge;
”. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 13.12.2023 ne veniva dichiarata la CP_2 contumacia.
Nel corso della medesima udienza il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, attesa la mancata costituzione dell'opposta e in presenza dei gravi motivi addotti dall'opponente.
La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti dall'opponente e, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 19 marzo 2024, dopo la discussione della causa, il Giudice definiva il procedimento dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della causa comporta la risoluzione di questioni di mero diritto.
La società opponente, a sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo con cui le è stato ingiunto di pagare il saldo del TFR, ha opposto in compensazione il proprio credito: in particolare, ha assunto di aver indebitamente corrisposto all'opposta, assunta alle dipendenze della società dal 18.11.2019 al 6.07.2021, somme eccedenti gli importi di pertinenza risultanti dalle buste paga, per complessivi € 2.062,06 percepiti senza titolo.
Il credito azionato nel decreto ingiuntivo è unicamente il Tfr, liquidato nell'importo lordo di €
2.680,58: tale credito non è contestato dalla società nell'an e quantum debeatur se non per la eccepita compensazione.
Considerata la natura dei crediti dedotti in giudizio, che trovano origine in un'unica relazione negoziale(il rapporto di lavoro), nel caso di specie si configura una compensazione c.d. impropria, che consente al giudicante di valutare le reciproche pretese mediante un accertamento del saldo contabile, senza che assumano rilievo le limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico- giuridico, c.d. compensazione propria (cfr. Cass. civ. Sez. lav., sent. 21646/2016; Cass. civ. Sez. lav., sent. 6055/2008).
In diritto occorre premettere che -attesa la non contestazione circa il credito accertato nel giudizio monitorio-la parte opponente è onerata di provare la sussistenza di un pagamento indebito.
Il giudicante condivide il seguente principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità :
“ Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'accogliere la domanda di restituzione di parte dei compensi proposta da due clienti nei confronti del loro difensore, aveva fatto gravare su quest'ultimo l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente ritenuta in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura, senza valutare se i clienti avessero fornito la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che asserivano non dovuto). (così Cass. civ. Sez. III, ord. 34427/2022; cfr anche
Cass11294/2020).
Nel caso di specie l'opposizione difetta sia di compiuta allegazione dei presupposti dell'indebito( cioè perché le somme erogate in eccesso rispetto agli importi dei listini paga debbano ritenersi indebite ) sia della relativa prova: l'opponente non ha fornito alcuna prova che le somme corrisposte mensilmente per importi differenti ed eccedenti la retribuzione risultante dai listini paga, siano state corrisposte indebitamente, senza giustificazione.
Non può infatti escludersi che dette somme siano state corrisposte per crediti retributivi pregressi oppure per titoli e ragioni estranee al rapporto di lavoro, oppure a titolo di rimborso spese o addirittura per il pagamento di prestazioni lavorative irregolari ed “in nero”. Deve aggiungersi che la contumacia della creditrice opposta impedisce l'applicazione del principio della non contestazione.
Il mero pagamento da parte del datore di lavoro di importi variabili eccedenti le spettanze contrattuali non consente di ritenere che tali somme siano state indebitamente percepite dal lavoratore .
Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto opposto deve dunque essere confermato.
Le spese del presente giudizio non sono ripetibili, in ragione della contumacia di parte convenuta opposta e del rigetto della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
Rigetta il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.112/2023 emesso dal Tribunale di Lodi, ricorso proposto da contro . Parte_1 CP_2
Spese irripetibili.
Così deciso in data 19/03/2024.
il Giudice Dott. Elena Giuppi
IL TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Elena GIUPPI, all'udienza del 19 marzo 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile RG n. 705/2023, discussa alla medesima udienza, promossa da:
c.f. e P. iva ), corrente in San Colombano al Lambro (MI), Via Parte_1 P.IVA_1
Steffenini, 137, in persona dell'amministratore unico, l.r.p.t., Sig. (c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Lambro C.F._1
(MI), Via Battisti, 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Cerruti (c.f.
del Foro di Pavia, presso il cui studio sito in Pavia (PV), Piazza C.F._2
Garavaglia, 1 elegge domicilio;
Opponente contro
(c.f. ), nata a [...]il [...] e residente in CP_2 C.F._3
Via Strada Nuova, 48/14, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pompei (c.f.
del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma (RM), Largo Bacone n. C.F._4
16/C è elettivamente domiciliata;
Opposta contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 112/2023, notificato il 15.09.2023 (procedimento RG 601/2023), il
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lodi ingiungeva a di pagare a Parte_1 [...] la somma di € 2.680,58 lordi a titolo di TFR, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e CP_2 spese di lite.
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 la società ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto decreto contestando di essere debitrice della somma richiesta e domandando di accertare la sussistenza di un indebito oggettivo consistente nell'avvenuta percezione di importi, da parte di superiori rispetto al credito portato dalle buste paga per gli anni 2019, 2020, 2021, CP_2 per complessivi € 2.062,06 percepiti senza titolo e da porre in compensazione con la somma ingiunta. Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
- sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 112/2023 emesso dal Tribunale di Lodi in data 14.09.2023 nel procedimento NRG
601/2023 per tutte le ragioni di cui alla spiegata narrativa;
Nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare che le somme richieste dalla Sig.ra in via monitoria sono già CP_2 state dalla predette percepite e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo liquidato nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 112/2023 emesso dal Tribunale di Lodi in data 14.09.2023 nel procedimento NRG 601/2023 e notificato a mezzo pec all'opponente in data 15.09.2023, con conseguente revoca del predetto e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia;
- conseguentemente rideterminare l'importo delle somme spettanti alla Sig.ra nella somma CP_2 pari ad € 40,05, o nel diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, per effetto dell'intervenuta compensazione tra quanto alla predetta spettante a titolo di TFR e quanto dalla medesima percepito in eccesso rispetto alle buste paga di pertinenza.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge;
”. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 13.12.2023 ne veniva dichiarata la CP_2 contumacia.
Nel corso della medesima udienza il Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, attesa la mancata costituzione dell'opposta e in presenza dei gravi motivi addotti dall'opponente.
La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti dall'opponente e, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza del 19 marzo 2024, dopo la discussione della causa, il Giudice definiva il procedimento dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della causa comporta la risoluzione di questioni di mero diritto.
La società opponente, a sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo con cui le è stato ingiunto di pagare il saldo del TFR, ha opposto in compensazione il proprio credito: in particolare, ha assunto di aver indebitamente corrisposto all'opposta, assunta alle dipendenze della società dal 18.11.2019 al 6.07.2021, somme eccedenti gli importi di pertinenza risultanti dalle buste paga, per complessivi € 2.062,06 percepiti senza titolo.
Il credito azionato nel decreto ingiuntivo è unicamente il Tfr, liquidato nell'importo lordo di €
2.680,58: tale credito non è contestato dalla società nell'an e quantum debeatur se non per la eccepita compensazione.
Considerata la natura dei crediti dedotti in giudizio, che trovano origine in un'unica relazione negoziale(il rapporto di lavoro), nel caso di specie si configura una compensazione c.d. impropria, che consente al giudicante di valutare le reciproche pretese mediante un accertamento del saldo contabile, senza che assumano rilievo le limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico- giuridico, c.d. compensazione propria (cfr. Cass. civ. Sez. lav., sent. 21646/2016; Cass. civ. Sez. lav., sent. 6055/2008).
In diritto occorre premettere che -attesa la non contestazione circa il credito accertato nel giudizio monitorio-la parte opponente è onerata di provare la sussistenza di un pagamento indebito.
Il giudicante condivide il seguente principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità :
“ Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'accogliere la domanda di restituzione di parte dei compensi proposta da due clienti nei confronti del loro difensore, aveva fatto gravare su quest'ultimo l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente ritenuta in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura, senza valutare se i clienti avessero fornito la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che asserivano non dovuto). (così Cass. civ. Sez. III, ord. 34427/2022; cfr anche
Cass11294/2020).
Nel caso di specie l'opposizione difetta sia di compiuta allegazione dei presupposti dell'indebito( cioè perché le somme erogate in eccesso rispetto agli importi dei listini paga debbano ritenersi indebite ) sia della relativa prova: l'opponente non ha fornito alcuna prova che le somme corrisposte mensilmente per importi differenti ed eccedenti la retribuzione risultante dai listini paga, siano state corrisposte indebitamente, senza giustificazione.
Non può infatti escludersi che dette somme siano state corrisposte per crediti retributivi pregressi oppure per titoli e ragioni estranee al rapporto di lavoro, oppure a titolo di rimborso spese o addirittura per il pagamento di prestazioni lavorative irregolari ed “in nero”. Deve aggiungersi che la contumacia della creditrice opposta impedisce l'applicazione del principio della non contestazione.
Il mero pagamento da parte del datore di lavoro di importi variabili eccedenti le spettanze contrattuali non consente di ritenere che tali somme siano state indebitamente percepite dal lavoratore .
Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto opposto deve dunque essere confermato.
Le spese del presente giudizio non sono ripetibili, in ragione della contumacia di parte convenuta opposta e del rigetto della domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
Rigetta il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.112/2023 emesso dal Tribunale di Lodi, ricorso proposto da contro . Parte_1 CP_2
Spese irripetibili.
Così deciso in data 19/03/2024.
il Giudice Dott. Elena Giuppi