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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2023 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DINI SERGIO presso il cui studio in VIA KENNEDY P.IVA_1
19 FERMIGNANO elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STORONI Controparte_1 P.IVA_2
ANTONELLA presso il cui studio in VIA EINAUDI 24 61032 FANO elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così
[...] provvedere: - pregiudizialmente dichiarare l'incompetenza per materia del tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese delle Marche di Ancona, con conseguente revoca/sospensione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023, R.G. N. 569/2023, rep. n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi);- preliminarmente sospendere la provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023, R.G. N. 569/2023, rep. n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi) per tutto quanto in atto dedotto e sussistendone i presupposti;
- in via principale e nel merito, accertata l'infondatezza della pretesa avversaria in fatto e diritto per tutto quanto in atto narrato e provato revocare, annullare e privare d'effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023, R.G. N. 569/2023, rep. n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi) e/o comunque rigettare ogni ulteriore domanda spiegata dall'avversaria fondata sul medesimo titolo e per le medesime causali;
- in via subordinata nel pagina 1 di 6 merito: nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la natura di prestito fiduciario del versamento posto alla base dell'ingiunzione restitutoria, revocare annullare e privare d'effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023, R.G. N. 569/2023, rep.
n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi) perché il credito è stato rinunciato e transatto e perché inesigibile per quanto in atto dedotto e provato;
- in via ulteriormente subordinata nel merito: -accertare il credito vantato dalla associazione , anche Pt_1 tramite espletanda CTU e come dichiarato in atto transattivo del 14.12.2021 in ragione dei conferimenti ventennali ivi descritti, salvo altro che dovesse emergere, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla cooperativa in virtù del credito azionato in monitorio e per le causali esposte, revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023,
R.G. N. 569/2023, rep. n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi).- Spese vinte secondo legge in ogni caso condanna del risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutte le causali in atto narrate”
Parte opposta Controparte_2
“In via preliminare: accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti per la sospensione di cui all'art. 649 C.p.c., confermarsi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: rigettarsi ogni domanda, istanza ed eccezione formulata dall'Opponente sia in via preliminare/pregiudiziale che nel merito, poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di procuratore afferenti al procedimento monitorio ed al presente procedimento di opposizione decreto ingiuntivo, da liquidarsi in applicazione del D.M. 55/20214 e s.m.i.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 209\2023 emesso dal Tribunale di Pesaro
[...]
in data 13.3.2023 con il quale, l'adito Tribunale, ingiungeva all'odierna opponente di pagare a favore di la somma di € 100.000,00 oltre interessi e spese della procedura Controparte_2
monitoria.
A fondamento della propria opposizione, parte opponente eccepiva l'incompetenza per materia del
Tribunale di Pesaro in favore del Tribunale delle Imprese delle Marche di Ancona;
rilevava, nel merito,
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata, chiedendo in via subordinata nel merito, qualora venisse riconosciuta la natura di prestito fiduciario del versamento posto alla base dell'ingiunzione restitutoria, di revocare, annullare e privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito era stato rinunciato e transatto;
in via ulteriormente subordinata nel merito, chiedeva di accertare il credito vantato dalla associazione anche tramite CTU procedendo alla Pt_1
pagina 2 di 6 quantificazione dei conferimenti ventennali riconosciuti in atto transattivo del 14.12.2021 quale credito dell'associazione nei confronti della Cooperativa.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente tutte le domande Controparte_2
ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo n. 209\2023 qui opposto.
La causa istruita unicamente con produzioni documentali era stata posta in decisione all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art.127 ter cpc del 26.2.2025.
L'opposizione proposta è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.209/2023 qui opposto.
Va in primo luogo affermata l'infondatezza dell'eccezione proposta da parte opponente di incompetenza del Tribunale ordinario in favore delle Sezioni Specializzate in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona.
Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21363 del 2020 ha precisato che la competenza della
Sezione specializzata imprese deve essere determinata in base all'oggetto della controversia, nel senso che “deve sussistere un legame diretto tra questo, le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione in particolare della
“causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.” (cfr. Cass. Civ. ord. 6 ottobre 2020 n. 21363; cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8043/20, nonché Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2017).
La presente controversia attenendo alla restituzione di somme corrisposte in esecuzione di un accordo intervenuto tra le parti, senza che vengano in rilievo interferenze sui rapporti societari, non può ritenersi rientri nella competenza delle Sezioni Specializzate.
Occorre in proposito ribadire che “Nella formulazione complessiva della norma del D. Lgs. n. 168 del
2003, art. 3, e successive modifiche, risulta posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, e in tal senso milita nella lett. a), il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett. b), l'attinenza alle partecipazioni sociali e ai diritti inerenti. La norma ha inteso valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. D'altra parte, la "delimitazione" che così ne consegue "è da ritenersi coerente" - ha chiosato la pronuncia - "con l'esigenza di evitare l'ampliamento eccessivamente incerto della pagina 3 di 6 competenza societaria delle sezioni specializzate" (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 25 novembre 2019,
n. 30622).
Nel merito, si premette che il titolo dal quale traeva origine l'ingiunzione di pagamento è l'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 14.12.2021 e, nello specifico, la seguente clausola in esso contenuta: “nell'ottica di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per l'avvio della gestione delle strutture e quindi soprattutto la piena tutela delle posizioni retributive del personale, la cooperativa verserà in favore dell'associazione la somma di euro 100.000, secondo le modalità che le parti riterranno concordemente più opportune”.
Era dimostrata la dazione della somma da parte della (cfr. allegati 2, 3, e 4 Controparte_3
al ricorso monitorio), rispetto alla quale l'ingiungente faceva derivare l'esistenza di un obbligo restitutorio dalla natura di “prestito fiduciario” della predetta dazione.
In realtà, tale tesi che pretende di qualificare la dazione di detta somma quale “prestito fiduciario” non ha trovato adeguato riscontro ed è, anzi, smentita dalle risultanze documentali.
Si premette al riguardo che il prestito fiduciario è una forma di prestito rientrante nella categoria del mutuo (art.1813 e ss.c.c.) che può essere concesso senza particolari formalità. Rispetto ad esso devono essere provati sia l'avvenuto trasferimento della somma, sia l'esistenza di un accordo per la restituzione. Di tale prova è onerata la parte che afferma l'esistenza dell'obbligo di restituzione, nella specie la parte che ha agito con la proposizione del ricorso monitorio per conseguire appunto la restituzione della somma che assume di aver mutuato. Tale prova non può ritenersi sia stata fornita.
Seppure infatti è stata dimostrata la dazione della somma di danaro, non è stata dimostrata la sussistenza di alcun obbligo restitutorio. Nel testo della transazione posta a fondamento del ricorso monitorio, infatti, non è dato evincere alcun obbligo in tal senso, né l'esistenza di un termine entro il quale provvedervi.
La qualificazione del versamento come “prestito fiduciario” è stata data dalla parte nel ricorso monitorio ma non risulta sia stata prevista in alcun modo nell'accordo transattivo. Esaminando le clausole dell'atto transattivo nel loro insieme, pare potersi affermare che la finalità delle parti nel determinarsi alla sottoscrizione, fosse quella di rendere la e la Cooperativa soggetti tra Parte_1 loro distinti, reciprocamente indipendenti, ciascuno con autonomia decisionale rispetto all'altro, escludendo per il futuro qualsivoglia commistione tra soci e organi direttivi, controlli o collegamenti tra loro.
L'atto transattivo del 14.12.2021, nel riassumere la situazione patrimoniale e di collegamento/controllo dei due soggetti giuridici dava atto del trasferimento di ogni risorsa patrimoniale Pt_1 dall'associazione alla cooperativa già dall'anno 2001 tanto che, al 31.12.2020, l'associazione chiudeva pagina 4 di 6 con un bilancio di appena 373,00 euro a fronte di un volume di affari originario che oltrepassava il milione di euro nell'anno 2009 (cfr. doc. 2 transazione).
L'associazione, nell'esclusivo interesse della cooperativa, si spogliava di ricavi, utili di impresa, mezzi, personale, possibilità di investimenti e aumento patrimoniale, così garantendo la crescita esclusiva di quest'ultima fino ad assicurarle un fatturato di oltre 3 milioni di euro al 31.12.2020 (cfr. doc. 2).
Evidentemente, il versamento della somma di euro 100.000,00 previsto nell'accordo, era un obbligo transattivamente previsto per regolare proprio quello squilibrio patrimoniale risultante dall'atto stesso, tanto che la relativa clausola, non prevedeva né l'obbligo di restituzione della somma versata, né un termine per provvedervi.
La stessa esattamente recitava:” nell'ottica di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per l'avvio della gestione delle strutture e quindi soprattutto la piena tutela delle posizioni retributive del personale, la cooperativa verserà in favore dell'associazione la somma di euro 100.000, secondo le modalità che le parti riterranno concordemente più opportune”.
La comune intenzione delle parti, come emerge dal testo della clausola, escludeva l'esistenza di un
“prestito fiduciario” come per contro preteso dall'ingiungente.
Anzi, in senso contrario, proprio l'accordo transattivo nell'obbligare i contraenti a rinunciare “(…) ad ogni pretesa, azione e/o rivendicazione, di natura patrimoniale e non, in sede giudiziale e extragiudiziale, dipendenti connesse e/o conseguenti ai rapporti regolati transattivamente nella presente scrittura”, escludeva l'esistenza di un obbligo restitutorio rispetto alla dazione della somma oggetto di ingiunzione di pagamento.
Sul punto può rilevarsi altresì che la clausola per cui è ingiunzione demandava alle parti di concordare le modalità di versamento della somma nel modo ritenuto opportuno (si dice: “ la cooperativa verserà in favore dell'associazione la somma di euro 100.000, secondo le modalità che le parti riterranno concordemente più opportune“), senza nulla prevedere, neppure rinviando ad un separato accordo in ordine alla fondatezza ed esigibilità del credito stesso.
La cooperativa versava all'associazione 100.000,00 euro, senza ulteriori formalità, da ritenersi pertanto non concordate in quanto non volute.
Infine, ad ulteriore conforto può richiamarsi l'atto ricognitivo delle partite di debito e credito tra i due soggetti con elencazione formata fino alla data del 27.10.2022, ovvero quasi un anno dopo la Pt_1
sottoscrizione della transazione (che allegato 3 all'atto di opposizione).
Nell'atto di ricognizione dei debiti/crediti reciproci non risulta la pretesa qui azionata e ingiunta;
mai si cita l'asserito prestito fiduciario, seppure, ragionevolmente proprio in seno all'atto ricognitivo citato il prestito avrebbe dovuto comparire, laddove esistente (cfr. allegato 3 all'atto di opposizione).
pagina 5 di 6 Nell'atto ricognitivo citato, le parti si dichiarano vicendevolmente debitrici delle somme elencate nel testo con elencazione delle stesse definita complessiva.
Chiarissimo peraltro il punto n. 6 dello stesso atto ricognitivo che precisa anche le eccezioni alla regola concordata e che testualmente prevedeva: “ le parti dichiarano (…) salvo buon fine dei pagamenti a carico dell'associazione descritti nel precedente art. 4 di aver regolato ogni reciproca posta di dare e avere maturata fino alla data di sottoscrizione della presente ad esclusione quindi delle reciproche obbligazioni tra le stesse nascenti in forza del contratto di appalto per i servizi resi dalla cooperativa nella struttura di Mercatello sul sottoscritto sempre in data odierna nonché della ulteriore CP_4
scrittura privata per la gestione della struttura di Ripa Cavagna sottoscritta parimenti in data CP_5 odierna” ( cfr. doc. 4 Mercatello e doc. 5 . CP_5
Con l'atto ricognitivo richiamato, sottoscritto e concordato dalle parti successivamente all'accordo di transazione 14.12.2021, le parti “dichiarano di aver regolato ogni reciproca posta di dare e avere maturata fino alla data di sottoscrizione della presente”; sicchè, deve ritenersi che anche ove fosse esistita una obbligazione restitutoria a carico di una parte in favore dell'altra e di essa, lo si ribadisce, non vi è prova, comunque non può che ritenersi sia venuta meno per rinuncia espressa.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese processuali come liquidate in dispositivo in aderenza al d.m. 55\2014 come aggiornato e modificato, nei valori minimi stante la natura interpretativa della questione trattata, ed esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1016\2023 R.G. ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 209\2023;
[...]
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 [...] che liquida in euro 379,50 per contributo Parte_1 unificato ed in euro € 4.217,00 oltre cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali.
Pesaro, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2023 promossa da:
Parte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DINI SERGIO presso il cui studio in VIA KENNEDY P.IVA_1
19 FERMIGNANO elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STORONI Controparte_1 P.IVA_2
ANTONELLA presso il cui studio in VIA EINAUDI 24 61032 FANO elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente Parte_1
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così
[...] provvedere: - pregiudizialmente dichiarare l'incompetenza per materia del tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese delle Marche di Ancona, con conseguente revoca/sospensione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023, R.G. N. 569/2023, rep. n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi);- preliminarmente sospendere la provvisoria esecutività concessa al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023, R.G. N. 569/2023, rep. n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi) per tutto quanto in atto dedotto e sussistendone i presupposti;
- in via principale e nel merito, accertata l'infondatezza della pretesa avversaria in fatto e diritto per tutto quanto in atto narrato e provato revocare, annullare e privare d'effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023, R.G. N. 569/2023, rep. n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi) e/o comunque rigettare ogni ulteriore domanda spiegata dall'avversaria fondata sul medesimo titolo e per le medesime causali;
- in via subordinata nel pagina 1 di 6 merito: nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta la natura di prestito fiduciario del versamento posto alla base dell'ingiunzione restitutoria, revocare annullare e privare d'effetto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023, R.G. N. 569/2023, rep.
n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi) perché il credito è stato rinunciato e transatto e perché inesigibile per quanto in atto dedotto e provato;
- in via ulteriormente subordinata nel merito: -accertare il credito vantato dalla associazione , anche Pt_1 tramite espletanda CTU e come dichiarato in atto transattivo del 14.12.2021 in ragione dei conferimenti ventennali ivi descritti, salvo altro che dovesse emergere, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla cooperativa in virtù del credito azionato in monitorio e per le causali esposte, revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 14.3.2023 con n. 209/2023,
R.G. N. 569/2023, rep. n. 279/2023 del 14.3.2023, notificato con pedissequo atto di precetto in data 5.5.2023 dell'importo generale ingiunto pari ad euro 107.950,98 (centosettemilanovecentocinquanta/98 centesimi).- Spese vinte secondo legge in ogni caso condanna del risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutte le causali in atto narrate”
Parte opposta Controparte_2
“In via preliminare: accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti per la sospensione di cui all'art. 649 C.p.c., confermarsi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: rigettarsi ogni domanda, istanza ed eccezione formulata dall'Opponente sia in via preliminare/pregiudiziale che nel merito, poiché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di procuratore afferenti al procedimento monitorio ed al presente procedimento di opposizione decreto ingiuntivo, da liquidarsi in applicazione del D.M. 55/20214 e s.m.i.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e diritto a base della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 209\2023 emesso dal Tribunale di Pesaro
[...]
in data 13.3.2023 con il quale, l'adito Tribunale, ingiungeva all'odierna opponente di pagare a favore di la somma di € 100.000,00 oltre interessi e spese della procedura Controparte_2
monitoria.
A fondamento della propria opposizione, parte opponente eccepiva l'incompetenza per materia del
Tribunale di Pesaro in favore del Tribunale delle Imprese delle Marche di Ancona;
rilevava, nel merito,
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata, chiedendo in via subordinata nel merito, qualora venisse riconosciuta la natura di prestito fiduciario del versamento posto alla base dell'ingiunzione restitutoria, di revocare, annullare e privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto il credito era stato rinunciato e transatto;
in via ulteriormente subordinata nel merito, chiedeva di accertare il credito vantato dalla associazione anche tramite CTU procedendo alla Pt_1
pagina 2 di 6 quantificazione dei conferimenti ventennali riconosciuti in atto transattivo del 14.12.2021 quale credito dell'associazione nei confronti della Cooperativa.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente tutte le domande Controparte_2
ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo n. 209\2023 qui opposto.
La causa istruita unicamente con produzioni documentali era stata posta in decisione all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art.127 ter cpc del 26.2.2025.
L'opposizione proposta è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.209/2023 qui opposto.
Va in primo luogo affermata l'infondatezza dell'eccezione proposta da parte opponente di incompetenza del Tribunale ordinario in favore delle Sezioni Specializzate in materia di impresa presso il Tribunale di Ancona.
Sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21363 del 2020 ha precisato che la competenza della
Sezione specializzata imprese deve essere determinata in base all'oggetto della controversia, nel senso che “deve sussistere un legame diretto tra questo, le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione in particolare della
“causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.” (cfr. Cass. Civ. ord. 6 ottobre 2020 n. 21363; cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8043/20, nonché Sez. 6
- 1, Ordinanza n. 8738 del 04/04/2017).
La presente controversia attenendo alla restituzione di somme corrisposte in esecuzione di un accordo intervenuto tra le parti, senza che vengano in rilievo interferenze sui rapporti societari, non può ritenersi rientri nella competenza delle Sezioni Specializzate.
Occorre in proposito ribadire che “Nella formulazione complessiva della norma del D. Lgs. n. 168 del
2003, art. 3, e successive modifiche, risulta posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, e in tal senso milita nella lett. a), il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett. b), l'attinenza alle partecipazioni sociali e ai diritti inerenti. La norma ha inteso valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. D'altra parte, la "delimitazione" che così ne consegue "è da ritenersi coerente" - ha chiosato la pronuncia - "con l'esigenza di evitare l'ampliamento eccessivamente incerto della pagina 3 di 6 competenza societaria delle sezioni specializzate" (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 25 novembre 2019,
n. 30622).
Nel merito, si premette che il titolo dal quale traeva origine l'ingiunzione di pagamento è l'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 14.12.2021 e, nello specifico, la seguente clausola in esso contenuta: “nell'ottica di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per l'avvio della gestione delle strutture e quindi soprattutto la piena tutela delle posizioni retributive del personale, la cooperativa verserà in favore dell'associazione la somma di euro 100.000, secondo le modalità che le parti riterranno concordemente più opportune”.
Era dimostrata la dazione della somma da parte della (cfr. allegati 2, 3, e 4 Controparte_3
al ricorso monitorio), rispetto alla quale l'ingiungente faceva derivare l'esistenza di un obbligo restitutorio dalla natura di “prestito fiduciario” della predetta dazione.
In realtà, tale tesi che pretende di qualificare la dazione di detta somma quale “prestito fiduciario” non ha trovato adeguato riscontro ed è, anzi, smentita dalle risultanze documentali.
Si premette al riguardo che il prestito fiduciario è una forma di prestito rientrante nella categoria del mutuo (art.1813 e ss.c.c.) che può essere concesso senza particolari formalità. Rispetto ad esso devono essere provati sia l'avvenuto trasferimento della somma, sia l'esistenza di un accordo per la restituzione. Di tale prova è onerata la parte che afferma l'esistenza dell'obbligo di restituzione, nella specie la parte che ha agito con la proposizione del ricorso monitorio per conseguire appunto la restituzione della somma che assume di aver mutuato. Tale prova non può ritenersi sia stata fornita.
Seppure infatti è stata dimostrata la dazione della somma di danaro, non è stata dimostrata la sussistenza di alcun obbligo restitutorio. Nel testo della transazione posta a fondamento del ricorso monitorio, infatti, non è dato evincere alcun obbligo in tal senso, né l'esistenza di un termine entro il quale provvedervi.
La qualificazione del versamento come “prestito fiduciario” è stata data dalla parte nel ricorso monitorio ma non risulta sia stata prevista in alcun modo nell'accordo transattivo. Esaminando le clausole dell'atto transattivo nel loro insieme, pare potersi affermare che la finalità delle parti nel determinarsi alla sottoscrizione, fosse quella di rendere la e la Cooperativa soggetti tra Parte_1 loro distinti, reciprocamente indipendenti, ciascuno con autonomia decisionale rispetto all'altro, escludendo per il futuro qualsivoglia commistione tra soci e organi direttivi, controlli o collegamenti tra loro.
L'atto transattivo del 14.12.2021, nel riassumere la situazione patrimoniale e di collegamento/controllo dei due soggetti giuridici dava atto del trasferimento di ogni risorsa patrimoniale Pt_1 dall'associazione alla cooperativa già dall'anno 2001 tanto che, al 31.12.2020, l'associazione chiudeva pagina 4 di 6 con un bilancio di appena 373,00 euro a fronte di un volume di affari originario che oltrepassava il milione di euro nell'anno 2009 (cfr. doc. 2 transazione).
L'associazione, nell'esclusivo interesse della cooperativa, si spogliava di ricavi, utili di impresa, mezzi, personale, possibilità di investimenti e aumento patrimoniale, così garantendo la crescita esclusiva di quest'ultima fino ad assicurarle un fatturato di oltre 3 milioni di euro al 31.12.2020 (cfr. doc. 2).
Evidentemente, il versamento della somma di euro 100.000,00 previsto nell'accordo, era un obbligo transattivamente previsto per regolare proprio quello squilibrio patrimoniale risultante dall'atto stesso, tanto che la relativa clausola, non prevedeva né l'obbligo di restituzione della somma versata, né un termine per provvedervi.
La stessa esattamente recitava:” nell'ottica di assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per l'avvio della gestione delle strutture e quindi soprattutto la piena tutela delle posizioni retributive del personale, la cooperativa verserà in favore dell'associazione la somma di euro 100.000, secondo le modalità che le parti riterranno concordemente più opportune”.
La comune intenzione delle parti, come emerge dal testo della clausola, escludeva l'esistenza di un
“prestito fiduciario” come per contro preteso dall'ingiungente.
Anzi, in senso contrario, proprio l'accordo transattivo nell'obbligare i contraenti a rinunciare “(…) ad ogni pretesa, azione e/o rivendicazione, di natura patrimoniale e non, in sede giudiziale e extragiudiziale, dipendenti connesse e/o conseguenti ai rapporti regolati transattivamente nella presente scrittura”, escludeva l'esistenza di un obbligo restitutorio rispetto alla dazione della somma oggetto di ingiunzione di pagamento.
Sul punto può rilevarsi altresì che la clausola per cui è ingiunzione demandava alle parti di concordare le modalità di versamento della somma nel modo ritenuto opportuno (si dice: “ la cooperativa verserà in favore dell'associazione la somma di euro 100.000, secondo le modalità che le parti riterranno concordemente più opportune“), senza nulla prevedere, neppure rinviando ad un separato accordo in ordine alla fondatezza ed esigibilità del credito stesso.
La cooperativa versava all'associazione 100.000,00 euro, senza ulteriori formalità, da ritenersi pertanto non concordate in quanto non volute.
Infine, ad ulteriore conforto può richiamarsi l'atto ricognitivo delle partite di debito e credito tra i due soggetti con elencazione formata fino alla data del 27.10.2022, ovvero quasi un anno dopo la Pt_1
sottoscrizione della transazione (che allegato 3 all'atto di opposizione).
Nell'atto di ricognizione dei debiti/crediti reciproci non risulta la pretesa qui azionata e ingiunta;
mai si cita l'asserito prestito fiduciario, seppure, ragionevolmente proprio in seno all'atto ricognitivo citato il prestito avrebbe dovuto comparire, laddove esistente (cfr. allegato 3 all'atto di opposizione).
pagina 5 di 6 Nell'atto ricognitivo citato, le parti si dichiarano vicendevolmente debitrici delle somme elencate nel testo con elencazione delle stesse definita complessiva.
Chiarissimo peraltro il punto n. 6 dello stesso atto ricognitivo che precisa anche le eccezioni alla regola concordata e che testualmente prevedeva: “ le parti dichiarano (…) salvo buon fine dei pagamenti a carico dell'associazione descritti nel precedente art. 4 di aver regolato ogni reciproca posta di dare e avere maturata fino alla data di sottoscrizione della presente ad esclusione quindi delle reciproche obbligazioni tra le stesse nascenti in forza del contratto di appalto per i servizi resi dalla cooperativa nella struttura di Mercatello sul sottoscritto sempre in data odierna nonché della ulteriore CP_4
scrittura privata per la gestione della struttura di Ripa Cavagna sottoscritta parimenti in data CP_5 odierna” ( cfr. doc. 4 Mercatello e doc. 5 . CP_5
Con l'atto ricognitivo richiamato, sottoscritto e concordato dalle parti successivamente all'accordo di transazione 14.12.2021, le parti “dichiarano di aver regolato ogni reciproca posta di dare e avere maturata fino alla data di sottoscrizione della presente”; sicchè, deve ritenersi che anche ove fosse esistita una obbligazione restitutoria a carico di una parte in favore dell'altra e di essa, lo si ribadisce, non vi è prova, comunque non può che ritenersi sia venuta meno per rinuncia espressa.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese processuali come liquidate in dispositivo in aderenza al d.m. 55\2014 come aggiornato e modificato, nei valori minimi stante la natura interpretativa della questione trattata, ed esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1016\2023 R.G. ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 209\2023;
[...]
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_2 [...] che liquida in euro 379,50 per contributo Parte_1 unificato ed in euro € 4.217,00 oltre cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali.
Pesaro, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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