CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6199 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati Dott. Silvia Di Matteo Presidente Dott.ssa Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1890/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito di pubblica udienza tenutasi il 16.04.2025.
tra Sig. , C.F. , e Sig. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e nella qualità di eredi della Sig.ra C.F._2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Russo, (C.F. )
[...] C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Via Dora n. 2 appellanti E
nella persona dell'Amministratore pro-tempore, Sig. , nato CP_1 CP_2
a Fondi (LT) il 25/11/1975, con sede in Monte San Biagio (LT), via Macchioni n. 10 (C.F. / P.I. , ed elettivamente domiciliato in Sabaudia (LT), Via Genova P.IVA_1
n.5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Notarfonso, (C.F. ), che C.F._4 lo rappresenta e difende nel presente procedimento. appellato
in Roma, (C.F. Controparte_3 P.IVA_2
Appellato contumace
Avverso Sentenza del Tribunale di Latina n. 178 del 22.01.2019
Oggetto: contratto di appalto ex art. 1655 e ss. c.c. Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri , e Parte_2 Parte_1
hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo n. 525/2012 del Parte_3
04.12.2012 del Tribunale di Latina emesso in danno del Controparte_3
, che la società ha ottenuto per il pagamento di € 42.870, 62
[...] CP_1 oltre interessi moratori previsti per il contratto e per le spese del procedimento di ingiunzione. La era stata affidataria di un contratto di appalto per i lavori di CP_1 ristrutturazione e manutenzione straordinaria del condominio di Controparte_3
del quale fanno parte gli appellanti, essendo comproprietari di due unità
[...] immobiliari ivi ricomprese. Avverso il medesimo decreto ingiuntivo ha proposto opposizione anche il
. CP_3
Entrambi le parti opponenti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito, e nel merito la revoca, la nullità e/o comunque la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di legge, tenuto conto dei vizi dell'opera e dell'inadempimento dell'opposta nei confronti degli attori. Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 chiedendo il rigetto della proposta opposizione, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Disposta la riunione delle opposizioni, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di una CTU del Dott. . Persona_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data 10.10.2018 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 178 del 2019, depositata in data 22.01.2019 il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento dell'opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo n. 525 del Contr 2012 e ridotto l'importo delle somme dovute in favore della per un valore di € 38.270, 62. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i Sig.ri , Parte_2 Parte_1
e , concludendo in tal senso: Persona_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
- In via preliminare, sospendere nella prima udienza l'esecuzione provvisoria dell'impugnata sentenza, ricorrendo i gravi motivi voluti dalla legge a norma dell'articolo 283 c.p.c., e con riserva di richiedere, ex art. 351 c.p.c., apposita udienza in anticipazione di quella fissata, ai sensi dell'art. 350 c.p.c., per la trattazione del merito;
- In via principale, e nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Latina, Sezione 1^ civile, giudice dott. Ferrara, n. 178/2019 pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 22 gennaio 2019, notificata in data 6 febbraio 2019, resa nel giudizio R.G. N. 300271/2013, così provvedere:
- in via preliminare, ed in rito, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'eccezione d'incompetenza sollevata da parte opponente in primo grado, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Roma, in virtù di apposita clausola contenuta nell'art. 18 del contratto d'appalto, con declaratoria d'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo
2 e comunque privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto in prime cure, rigettando per l'effetto le eccezioni e domande spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusioni che precedono, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, confermando l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto, e previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, ex art. 132 n. 4 c.p.c., per omessa motivazione come specificata in atti, accogliere le conclusioni di merito formulate in primo grado, e, per l'effetto, dichiarare che il medesimo nulla deve CP_3 all'attuale appellata per l'esecuzione delle opere per cui è causa, e ciò per CP_1 tutti i motivi e le ragioni esposti nel corpo del presente atto e nel giudizio di prime cure.
- in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze, dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa all'applicazione di interessi moratori sui pagamenti che risulteranno eventualmente dovuti dal a e, per l'effetto della Controparte_3 CP_1 norma di cui all'art. 1419, 2^co, c.c., sostituirne il disposto con l'applicazione degli interessi al tasso legale, come attualmente determinato.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU di primo grado, e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, anche in ragione delle difese di controparte. Per mero tuziorismo, si insiste altresì nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nella seconda memoria ex art. 183, 6^comma c.p.c. e nel rinnovo della CTU” Si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza dell'atto di CP_1 appello, evidenziando in particolare che il Controparte_3 Controparte_3 ha rinunciato all'interposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado in virtù di accordo transattivo di cui i condomini erano pienamente a conoscenza non avendo contestato il verbale del 21.02.2019. Ha insistito, infine, per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell'atto di appello e nella conferma della sentenza impugnata del Tribunale di Latina. Nelle more del giudizio, è intervenuto il decesso dell'appellante Sig.ra Persona_1
e, pertanto, il processo è stato interrotto.
[...]
Il procedimento è stato tempestivamente riassunto da parte degli appellanti, Sig.ri e in data 17 dicembre 2019. Parte_1 Parte_2
All'udienza del 04 ottobre 2024, tenutasi in trattazione scritta, la Corte ha riassegnato termine agli appellanti per il deposito della notifica del ricorso in riassunzione nei confronti del , rimasto contumace e rinviato Controparte_3 ad altra udienza del 04.12.2024 per verificarne l'esito. All'udienza del 09.12.2024 la Corte, rilevata la tempestività della riassunzione nei termini di legge, ha riassegnato termine agli appellanti per sanare il vizio di notifica nei confronti del ed integrare il contraddittorio. CP_3
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva la Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svolto in primo grado il Tribunale di Latina ha erroneamente omesso di rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione attiva dei condomini , Parte_2 Pt_1
e a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei
[...] Parte_3 confronti del , con conseguente Controparte_4 inammissibilità dell'opposizione proposta. Va infatti rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere parti da un lato colui che ha ottenuto il decreto, dall'altro colui contro il quale il decreto ingiuntivo è stato ottenuto (ex multis Cass.n. 94424/2018, Cass. n. 16069/2004). Da ciò discende il difetto di legittimazione attiva dei condomini in quanto il Pt_1 decreto ingiuntivo opposto è stato emesso nei confronti del ragion per CP_3 cui solo quest'ultimo era legittimato ad opporsi, come in effetti ha fatto, alla richiesta di pagamento esercitata in sede monitoria dalla er lavori di manutenzione CP_1
e non, come invece avvenuto nel caso in esame, i singoli condomini che non possono vantare nel giudizio di opposizione alcuna legittimazione attiva (Cass. ord. N. 15567/2028). In proposito si rammenta che non trova applicazione il principio in base al quale, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione al , in quanto detto principio è applicabile solo alle CP_3 controversie aventi ad oggetto azioni reali che possono incidere sul diritto pro-quota che spetta a ciascun sulle parti comuni o sul diritto esclusivo spettante CP_3 sulla singola unità immobiliare, mentre non è applicabile nelle controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune (Cass. SS.UU n. 10934/2019 e Cass. n. 22116/2023). Nel caso, come quello in esame, in cui la controversia abbia ad oggetto posizioni di natura obbligatoria volta a soddisfare esigenze comuni della collettività condominiale, la legittimazione ad agire spetta solo all'amministratore del ed il singolo CP_3 condomino può spiegare in giudizio soltanto un intervento adesivo dipendente, non potendo proporre, in quanto privo di legittimazione attiva, impugnazione contro la sentenza che abbia visto il soccombente (Cass. n. 7053/2024), CP_3 impugnazione che conseguentemente deve essere dichiarata inammissibile. Peraltro la appellata ha provveduto al deposito in atti della avvenuta CP_1 transazione intercorsa tra l'unico soggetto legittimato ad agire e ad impugnare e la società evidenziando la Controparte_3 CP_1 volontà emersa dall'assemblea condominiale a maggioranza in data 21/2/2019 di non impugnare la sentenza di primo grado sfavorevole al e di addivenire CP_3 ad una composizione bonaria della controversia, delibera assembleare che non risulta impugnata dai condomini , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 sebbene gli stessi fossero presenti ed avessero manifestato il proprio dissenso e, quindi, vincolante anche nei loro confronti. Alla luce di quanto esposto ritiene la Corte che, in riforma dell'impugnata sentenza n. 178/2019 del Tribunale di Latina, debba essere dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dai condomini , e Parte_2 Parte_1 Pt_1
4 avverso il decreto ingiuntivo n. 525/2012 emesso dal Tribunale di Latina Parte_3 in danno del , per carenza di legittimazione Controparte_3 attiva in capo ai condomini opponenti, con conseguente inammissibilità della presente impugnazione. Le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 26.001,00 a 52.000,00. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti di una somma pari al contributo unificato
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da e in Parte_1 Parte_2 proprio e n.q. di eredi della Sig.ra , avverso la sentenza del Persona_1
Tribunale di Latina n. 178/2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)in riforma dell'impugnata sentenza dichiara inammissibile l'opposizione proposta da , e avverso il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_1 Parte_3
n. 525/2012 emesso dal Tribunale di Latina, per carenza di legittimazione e per l'effetto dichiara inammissibile l'appello proposto dagli stessi.
b)Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della delle CP_1 spese di lite che liquida quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 7.616,00, mentre quanto al giudizio di appello in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo agli appellanti di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 8 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
5