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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 9069/2016 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo;
TRA
(già Parte_1 [...]
, (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Giffoni Valle Piana (SA), via Aldo Moro n. 4, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,
dall'avv. Valerio Giannattasio, presso il cui studio, sito in Giffoni Valle Piana (SA), Piazza
Fratelli Lumière n. 3 elettivamente domicilia)
OPPONENTE
E
Controparte_2
(P.IVA: ) con sede in Salerno alla via Giulio Pastore n. 32, in persona del P.IVA_2
Curatore avv. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_3
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giuseppe De Rubertis, presso il cui studio, sito in Salerno (SA) alla via G. Cuomo n. 17, elettivamente domicilia
1 OPPOSTA
NONCHÉ
(P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
liquidatore e legale rappresentante sig.ra con sede a Roma in Via le Luigi Controparte_5
Schiavonetti 279/300), giusta procura in calce all'atto di intervento, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Maiorano, presso in cui studio sito in Salerno, alla via Irno n. 11,
elettivamente domicilia
INTERVENUTA
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 24.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato l'Ente Parte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1804/2016, reso dal Tribunale di Salerno in data
14/07/2016, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 45.786,69 oltre interessi moratori di cui al D. lgs. n. 231/2002, oltre spese e competenze, in favore della
Controparte_2
1.1. Contestava il credito, derivante da una fornitura di servizi consistente nell'installazione del software gestionale Microsoft Dynamics NAV, sostenendo che la società opposta non aveva mai completato l'implementazione del sistema, causando notevoli disservizi.
Precisava che, nonostante i continui solleciti, da ultimo con pec di contestazione del
10.04.2015, la continuava a fatturare servizi non erogati. Controparte_2
1.2. Sosteneva, altresì, di aver già adempiuto al pagamento dei servizi forniti con bonifico bancario del 12/07/2012, a saldo della fattura emessa con il n.93/2 del 27/03/2012 per la somma di € 13.200,00 e che il credito residuo posto alla base del ricorso monitorio non era dovuto.
2 Contestava, infine. l'applicabilità della disciplina degli interessi moratori di cui al D. lgs. n.
231/2002 perché non riferibile alle transazioni con enti non dotati di personalità giuridica.
1.3. In virtù di quanto esposto, concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, per la revoca del decreto ingiuntivo;
in via gradata, in caso di accoglimento parziale, insisteva per la riduzione della somma dovuta, dichiarando in ogni caso non dovuti gli interessi moratori ex D. lgs 231/2002; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la adducendo la genericità e Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di opposizione.
2.1. Precisava che il progetto prevedeva determinate fasi esecutive da operarsi nel rispetto di progressivi avanzamenti convenuti con l'ente, in osservanza del progetto presentato alla
Regione.
Deduceva che le fatture poste alla base ricorso monitorio, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, si riferivano esclusivamente a prestazioni fornite e a servizi già resi;
sottolineava, inoltre, che per mero errore, nella fase monitoria era stata indicata come non saldata la fattura n.93/2 in luogo della 247 del 2011, del medesimo importo, rimasta effettivamente insoluta.
Dichiarava di rinunciare agli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. lgs. n. 231/2002 e insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione.
2.2. Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con richiesta di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta oltre interessi legali dalle singole scadenze, oltre al rimborso delle spese di giudizio.
3 3. Incardinatosi il giudizio, con ordinanza del 01.12.2018 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
all'udienza del 19.12.2029 il processo veniva interrotto per la dichiarazione di fallimento della avvenuto con Controparte_2
sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 10.04.2019.
4. Il processo veniva quindi riassunto nei confronti della Curatela con ricorso tempestivamente proposto dall' il 3.02.2020. Parte_1
5. Successivamente allo scadere delle deduzioni istruttorie, con atto di intervento volontario, si costituiva il giudizio la esponendo che con Controparte_4
verbale di assemblea per notaio (Rep. 25876, Racc. 16754) del 27- Persona_1
Cont 12.2017 la socia unitamente alla aveva deliberato Controparte_2 CP_6
l'aumento di capitale, conferendo vari crediti, tra cui quello vantato nei confronti dell'
[...]
ed oggetto del decreto ingiuntivo, rilasciando quietanza. Parte_1
Sosteneva che, per l'effetto di tale delibera, la era diventata unica titolare Controparte_4
del credito, dichiarando di sostituirsi alla nelle ragioni del credito da Controparte_2
quest'ultima azionate. Faceva proprie tutte le difese, eccezioni, deduzioni e domande proposte dalla società conferente.
6. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, e,
assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle rassegnate conclusioni.
***
1. Va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, prospettata dalla opposta sin dalla comparsa di costituzione e reiterata nella comparsa conclusionale.
L'atto introduttivo del giudizio risulta, difatti, descrivere in maniera compiuta i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, consentendo alla controparte di approntare idonea difesa.
4 1.1. Sempre in via preliminare il Tribunale rileva che ai fini del thema decidendum si terranno in considerazione le sole prospettazioni rese negli atti introduttivi, come precisate nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., quale termine perentorio ultimo per le deduzioni di merito.
2. Ciò premesso, è noto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è
affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto,
risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.,
ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti, mentre al debitore la prova relativa ai fatti estintivi, modificativi della pretesa.
Va poi considerata l'eccezione di inadempimento formulata dall' Parte_1
con la conseguenza che grava sempre sulla parte opposta l'onere di
[...]
provare l'esattezza dell'adempimento stesso, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
3. Venendo al caso di specie, è pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, non contestato e, comunque, documentato in atti.
3.1. L'offerta contrattuale consisteva nell'istallazione e configurazione del software
“Microsoft Dynamics Nav 2009”, una piattaforma di sistema gestionale, diretta all'implementazione delle attività dell'Ente, in particolare per l'area amministrativo-
5 contabile ed economico-finanziaria. L'accordo tra le parti prevedeva, inoltre, le dovute personalizzazioni data la particolare natura dell'ente committente, nonché la formazione del personale per l'utilizzo della piattaforma e la fase successiva di supporto post – vendita.
La società opponente lamenta l'errata esecuzione del contratto, eccependo l'insufficienza e l'inadeguatezza di alcuni report installati (bilancio a sezioni contrapposte,
personalizzazione reportistica specifica), la mancata configurazione di altri (es. gestione magazzino e piano dettagliato attività), la inefficace formazione del personale.
La società opposta, al contrario, sostiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali;
riferisce, inoltre, di non aver mai ricevuto solleciti o comunicazioni circa l'inadeguatezza delle prestazioni eseguite, se non con l'unica pec del 2015, e di aver sospeso le attività proprio a partire dalla seconda metà dell'anno 2015, in seguito al mancato pagamento di quanto pattuito e all'impossibilità di trovare una soluzione condivisa del problema.
3.2. Ciò detto, l'evidenza probatoria complessivamente acquisita consente di ritenere provato il corretto adempimento della prestazione da parte dell'odierna opposta.
Si valorizzano, all'uopo, gli esiti della prova testimoniale e la documentazione in atti.
Il teste , indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è Testimone_1
motivo di dubitare, ha avuto una cognizione diretta sui fatti di causa, poiché all'epoca dei fatti svolgeva la mansione di tecnico informatico per la Controparte_2
A risposta dei capi di prova articolati nella seconda memoria istruttoria di parte opposta ha confermato che tutte le attività di installazione e implementazione sono state correttamente eseguite,
La dichiarazione è corroborata dai rapporti di lavoro di cui all'allegato 3 della seconda memoria istruttoria di parte opposta, riferibili all'arco temporale 2011 – 2012, debitamente
6 sottoscritti dallo stesso , in qualità di “Tecnico esecutore” e dal sig. Testimone_1
nella qualità di “Responsabile”. Controparte_7
Tali rapporti di lavoro, infatti, costituiscono un valido elemento probatorio a fine di ritenere provata la copiosa attività svolta dalla Controparte_2
Lo stesso teste ha, altresì, confermato che il personale è stato correttamente formato e che successivamente, negli anni 2013, 2014 e 2015, a seguito della richiesta da parte dell'Ente,
è stata svolta attività di supporto nell'utilizzo e nell'aggiornamento del software installato,
da remoto (telefono o e-mail) e presso la sede del cliente.
Parimenti anche il teste indifferente, ha confermato che l'opponente Testimone_2
non ha mai sollevato contestazioni in ordine alle attività effettuate durante tutto l'arco temporale in contestazione;
che l'opposta ha continuato ad erogare i servizi nonostante i mancati pagamenti da parte dell'Ente, che si giustificava riferendo di essere in attesa dell'erogazione di alcuni fondi da parte della Regione Campania, come dimostrato anche dalle e-mail prodotte dalla stessa società opponente.
D'altronde, è dirimente la circostanza per cui le contestazioni di parte opponente sono tutte successive all'anno 2015 allorquando i rapporti contrattuali erano in fase conclusiva, come dimostra lo scambio di e-mail e p.e.c. allegate da parte opposta con la seconda memoria istruttoria.
Si aggiunga altresì che, dall'analisi delle fatture e dalla documentazione in atti, si evince chiaramente che le somme riferibili ad alcune fatture (le nn. 347/2 del 31.12.2010; 2 del
23.05.2011; 98/2 del 27.04.2011; 283/2 del 18.11.2011; 10/2 del 10.01.2012; 20/2 del
08.01.2013) attengono al costo delle licenze del software, ai canoni di manutenzione delle licenze stesse, alla vendita di antivirus, di uno switch, e di un kvm di commutazione,
sottoscritte dall'Ente stesso e che sono certamente dovute.
Del resto, le altre fatture trovano riscontro con le risultanze probatorie prima citate.
7 Sul punto, può solo aggiungersi che la Relazione di Consulenza Tecnica Informatica
prodotta dall'opponente e redatta dall'Ing. e la relativa deposizione Persona_2
testimoniale non risultano dirimenti.
Difatti, la stessa viene redatta nel gennaio del 2019, a distanza di qualche anno sia dall'inizio dell'esecuzione della prestazione (2012), sia dalla conclusione del rapporto contrattuale tra le parti (2015).
La descrizione operata dal CTP appare inoltre generica nella disamina degli eventuali vizi.
In definitiva, dall'evidenza probatoria sopra richiamata, complessivamente valutata,
emerge che la società opposta ha fornito prova della corretta esecuzione della propria prestazione.
5. Il motivo di opposizione relativo al quantum richiesto è invece fondato nei termini che seguono.
L'ente opponente ha prodotto bonifico di pagamento del 12.07.2012, recante la causale
“Saldo ft. 93-2 DEL 27.03.2012”; la riferibilità di tale bonifico alla suddetta fattura è
confermata anche dalla stessa che ammette di aver errato in sede di ricorso CP_2
monitorio nella individuazione della fattura non pagata.
Sul punto il Tribunale ritiene che tale importo debba essere scomputato dal credito vantato dall'opposta, in considerazione sia del riferimento formale della fattura, come sopra indicato, sia della data del pagamento, che è sicuramente riferibile al periodo di vigenza del rapporto contrattuale.
Tale ricostruzione è, tra l'altro, coerente con il prezzo complessivo pattuito tra le parti per le attività di implementazione riferibili al “1° step”, come previsto dall'offerta contrattuale allegata in atti.
6. Per tali motivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, dalla somma originariamente prevista, deve scomputarsi quella pari ad euro 13.200,00.
8 Quanto agli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 concessi con il decreto ingiuntivo opposto, peraltro rinunciati, non sono dovuti, stante la pacifica inapplicabilità
della normativa agli enti non aventi personalità giuridica.
7. Quanto, invece, alla posizione processuale della , deve Controparte_4
evidenziarsi che, con comparsa conclusionale la stessa rilevava che il Tribunale di Salerno,
con sentenza n. 2832/2024 ha dichiarato: “Inefficace ed inopponibile, ex artt. 2901 c.c. e
66 L.F., nei confronti del n liquidazione, il negozio CP_2 Controparte_2
di conferimento concluso in data 27/12/2017 per atto per notaio Persona_1
rep./racc. n.ri 25876/116754 tra la società oggi fallita, e la Controparte_2 [...]
avente ad oggetto la cessione dei crediti vantati dalla Controparte_8
società fallita per un ammontare complessivo di €676.023,98”.
Ne consegue, in virtù dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la declaratoria di inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Conclusioni e spese processuali.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo con condanna dell' al pagamento di € 32.586,69, oltre Parte_1
interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
8.1. In ordine alle spese di lite, quanto ai rapporti con la società opposta, va premesso che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale, da ultimo confermato da Cass.
Ord. n. 4860/2024, secondo cui il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto,
sebbene solo in parte, rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può
tuttavia essere ritenuto soccombente e condannato – neppure in parte – al pagamento delle spese processuali, ferma la possibilità per il giudicante di motivare l'eventuale compensazione.
9 Nel caso di specie, l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, unitamente alle eccezioni sollevate, la necessità di accertamento nel merito delle attività previste dal rapporto contrattuale di consulenza intercorrente tra le parti e il parziale accoglimento dell'opposizione proposta costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 seguono la soccombenza (l'opposto creditore ha visto riconosciute le proprie ragioni di credito) a carico di parte opponente, con liquidazione come da dispositivo, in considerazione del quantum di accoglimento della domanda, delle tariffe vigenti e dei medi tariffari dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Le spese del ricorso per decreto ingiuntivo restano a carico dell'opposto.
Quanto, invece, ai rapporti tra le parti principali e la società intervenuta Controparte_4
, le spese vanno compensate, stante la sopravvenuta carenza di interesse e la
[...]
pronuncia in rito, nonché l'assenza di attività processuale compiuta dalla società
intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott. Francesco
Rossini, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in parziale accoglimento della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'opposta,
condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento in favore della , in Parte_2
persona del Curatore, della somma di € 32.586,69, oltre interessi legali dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo;
10 3) dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_3
4) quanto ai rapporti tra opponente e opposta, compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
condanna , in persona del rapp.te p.t., al pagamento Parte_1
in favore della dei restanti 2/3 delle spese del Parte_2
giudizio; restanti 2/3 che si liquidano in € 5.077,33 per onorari, oltre iva, CPA e spese generali al 15% come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra le parti principali e la società
intervenuta.
Così deciso in Salerno, 20.02.2025
Il giudice
Francesco Rossini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. Francesco Rossini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 9069/2016 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo;
TRA
(già Parte_1 [...]
, (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Giffoni Valle Piana (SA), via Aldo Moro n. 4, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione,
dall'avv. Valerio Giannattasio, presso il cui studio, sito in Giffoni Valle Piana (SA), Piazza
Fratelli Lumière n. 3 elettivamente domicilia)
OPPONENTE
E
Controparte_2
(P.IVA: ) con sede in Salerno alla via Giulio Pastore n. 32, in persona del P.IVA_2
Curatore avv. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_3
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giuseppe De Rubertis, presso il cui studio, sito in Salerno (SA) alla via G. Cuomo n. 17, elettivamente domicilia
1 OPPOSTA
NONCHÉ
(P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
liquidatore e legale rappresentante sig.ra con sede a Roma in Via le Luigi Controparte_5
Schiavonetti 279/300), giusta procura in calce all'atto di intervento, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Maiorano, presso in cui studio sito in Salerno, alla via Irno n. 11,
elettivamente domicilia
INTERVENUTA
Conclusioni: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 24.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato l'Ente Parte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 1804/2016, reso dal Tribunale di Salerno in data
14/07/2016, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 45.786,69 oltre interessi moratori di cui al D. lgs. n. 231/2002, oltre spese e competenze, in favore della
Controparte_2
1.1. Contestava il credito, derivante da una fornitura di servizi consistente nell'installazione del software gestionale Microsoft Dynamics NAV, sostenendo che la società opposta non aveva mai completato l'implementazione del sistema, causando notevoli disservizi.
Precisava che, nonostante i continui solleciti, da ultimo con pec di contestazione del
10.04.2015, la continuava a fatturare servizi non erogati. Controparte_2
1.2. Sosteneva, altresì, di aver già adempiuto al pagamento dei servizi forniti con bonifico bancario del 12/07/2012, a saldo della fattura emessa con il n.93/2 del 27/03/2012 per la somma di € 13.200,00 e che il credito residuo posto alla base del ricorso monitorio non era dovuto.
2 Contestava, infine. l'applicabilità della disciplina degli interessi moratori di cui al D. lgs. n.
231/2002 perché non riferibile alle transazioni con enti non dotati di personalità giuridica.
1.3. In virtù di quanto esposto, concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, per la revoca del decreto ingiuntivo;
in via gradata, in caso di accoglimento parziale, insisteva per la riduzione della somma dovuta, dichiarando in ogni caso non dovuti gli interessi moratori ex D. lgs 231/2002; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la adducendo la genericità e Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di opposizione.
2.1. Precisava che il progetto prevedeva determinate fasi esecutive da operarsi nel rispetto di progressivi avanzamenti convenuti con l'ente, in osservanza del progetto presentato alla
Regione.
Deduceva che le fatture poste alla base ricorso monitorio, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, si riferivano esclusivamente a prestazioni fornite e a servizi già resi;
sottolineava, inoltre, che per mero errore, nella fase monitoria era stata indicata come non saldata la fattura n.93/2 in luogo della 247 del 2011, del medesimo importo, rimasta effettivamente insoluta.
Dichiarava di rinunciare agli interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D. lgs. n. 231/2002 e insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione.
2.2. Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con richiesta di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, insisteva per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta oltre interessi legali dalle singole scadenze, oltre al rimborso delle spese di giudizio.
3 3. Incardinatosi il giudizio, con ordinanza del 01.12.2018 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
all'udienza del 19.12.2029 il processo veniva interrotto per la dichiarazione di fallimento della avvenuto con Controparte_2
sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 10.04.2019.
4. Il processo veniva quindi riassunto nei confronti della Curatela con ricorso tempestivamente proposto dall' il 3.02.2020. Parte_1
5. Successivamente allo scadere delle deduzioni istruttorie, con atto di intervento volontario, si costituiva il giudizio la esponendo che con Controparte_4
verbale di assemblea per notaio (Rep. 25876, Racc. 16754) del 27- Persona_1
Cont 12.2017 la socia unitamente alla aveva deliberato Controparte_2 CP_6
l'aumento di capitale, conferendo vari crediti, tra cui quello vantato nei confronti dell'
[...]
ed oggetto del decreto ingiuntivo, rilasciando quietanza. Parte_1
Sosteneva che, per l'effetto di tale delibera, la era diventata unica titolare Controparte_4
del credito, dichiarando di sostituirsi alla nelle ragioni del credito da Controparte_2
quest'ultima azionate. Faceva proprie tutte le difese, eccezioni, deduzioni e domande proposte dalla società conferente.
6. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, e,
assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle rassegnate conclusioni.
***
1. Va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, prospettata dalla opposta sin dalla comparsa di costituzione e reiterata nella comparsa conclusionale.
L'atto introduttivo del giudizio risulta, difatti, descrivere in maniera compiuta i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, consentendo alla controparte di approntare idonea difesa.
4 1.1. Sempre in via preliminare il Tribunale rileva che ai fini del thema decidendum si terranno in considerazione le sole prospettazioni rese negli atti introduttivi, come precisate nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., quale termine perentorio ultimo per le deduzioni di merito.
2. Ciò premesso, è noto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è
affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto,
risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.,
ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti, mentre al debitore la prova relativa ai fatti estintivi, modificativi della pretesa.
Va poi considerata l'eccezione di inadempimento formulata dall' Parte_1
con la conseguenza che grava sempre sulla parte opposta l'onere di
[...]
provare l'esattezza dell'adempimento stesso, essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.
3. Venendo al caso di specie, è pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, non contestato e, comunque, documentato in atti.
3.1. L'offerta contrattuale consisteva nell'istallazione e configurazione del software
“Microsoft Dynamics Nav 2009”, una piattaforma di sistema gestionale, diretta all'implementazione delle attività dell'Ente, in particolare per l'area amministrativo-
5 contabile ed economico-finanziaria. L'accordo tra le parti prevedeva, inoltre, le dovute personalizzazioni data la particolare natura dell'ente committente, nonché la formazione del personale per l'utilizzo della piattaforma e la fase successiva di supporto post – vendita.
La società opponente lamenta l'errata esecuzione del contratto, eccependo l'insufficienza e l'inadeguatezza di alcuni report installati (bilancio a sezioni contrapposte,
personalizzazione reportistica specifica), la mancata configurazione di altri (es. gestione magazzino e piano dettagliato attività), la inefficace formazione del personale.
La società opposta, al contrario, sostiene di aver correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali;
riferisce, inoltre, di non aver mai ricevuto solleciti o comunicazioni circa l'inadeguatezza delle prestazioni eseguite, se non con l'unica pec del 2015, e di aver sospeso le attività proprio a partire dalla seconda metà dell'anno 2015, in seguito al mancato pagamento di quanto pattuito e all'impossibilità di trovare una soluzione condivisa del problema.
3.2. Ciò detto, l'evidenza probatoria complessivamente acquisita consente di ritenere provato il corretto adempimento della prestazione da parte dell'odierna opposta.
Si valorizzano, all'uopo, gli esiti della prova testimoniale e la documentazione in atti.
Il teste , indifferente, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è Testimone_1
motivo di dubitare, ha avuto una cognizione diretta sui fatti di causa, poiché all'epoca dei fatti svolgeva la mansione di tecnico informatico per la Controparte_2
A risposta dei capi di prova articolati nella seconda memoria istruttoria di parte opposta ha confermato che tutte le attività di installazione e implementazione sono state correttamente eseguite,
La dichiarazione è corroborata dai rapporti di lavoro di cui all'allegato 3 della seconda memoria istruttoria di parte opposta, riferibili all'arco temporale 2011 – 2012, debitamente
6 sottoscritti dallo stesso , in qualità di “Tecnico esecutore” e dal sig. Testimone_1
nella qualità di “Responsabile”. Controparte_7
Tali rapporti di lavoro, infatti, costituiscono un valido elemento probatorio a fine di ritenere provata la copiosa attività svolta dalla Controparte_2
Lo stesso teste ha, altresì, confermato che il personale è stato correttamente formato e che successivamente, negli anni 2013, 2014 e 2015, a seguito della richiesta da parte dell'Ente,
è stata svolta attività di supporto nell'utilizzo e nell'aggiornamento del software installato,
da remoto (telefono o e-mail) e presso la sede del cliente.
Parimenti anche il teste indifferente, ha confermato che l'opponente Testimone_2
non ha mai sollevato contestazioni in ordine alle attività effettuate durante tutto l'arco temporale in contestazione;
che l'opposta ha continuato ad erogare i servizi nonostante i mancati pagamenti da parte dell'Ente, che si giustificava riferendo di essere in attesa dell'erogazione di alcuni fondi da parte della Regione Campania, come dimostrato anche dalle e-mail prodotte dalla stessa società opponente.
D'altronde, è dirimente la circostanza per cui le contestazioni di parte opponente sono tutte successive all'anno 2015 allorquando i rapporti contrattuali erano in fase conclusiva, come dimostra lo scambio di e-mail e p.e.c. allegate da parte opposta con la seconda memoria istruttoria.
Si aggiunga altresì che, dall'analisi delle fatture e dalla documentazione in atti, si evince chiaramente che le somme riferibili ad alcune fatture (le nn. 347/2 del 31.12.2010; 2 del
23.05.2011; 98/2 del 27.04.2011; 283/2 del 18.11.2011; 10/2 del 10.01.2012; 20/2 del
08.01.2013) attengono al costo delle licenze del software, ai canoni di manutenzione delle licenze stesse, alla vendita di antivirus, di uno switch, e di un kvm di commutazione,
sottoscritte dall'Ente stesso e che sono certamente dovute.
Del resto, le altre fatture trovano riscontro con le risultanze probatorie prima citate.
7 Sul punto, può solo aggiungersi che la Relazione di Consulenza Tecnica Informatica
prodotta dall'opponente e redatta dall'Ing. e la relativa deposizione Persona_2
testimoniale non risultano dirimenti.
Difatti, la stessa viene redatta nel gennaio del 2019, a distanza di qualche anno sia dall'inizio dell'esecuzione della prestazione (2012), sia dalla conclusione del rapporto contrattuale tra le parti (2015).
La descrizione operata dal CTP appare inoltre generica nella disamina degli eventuali vizi.
In definitiva, dall'evidenza probatoria sopra richiamata, complessivamente valutata,
emerge che la società opposta ha fornito prova della corretta esecuzione della propria prestazione.
5. Il motivo di opposizione relativo al quantum richiesto è invece fondato nei termini che seguono.
L'ente opponente ha prodotto bonifico di pagamento del 12.07.2012, recante la causale
“Saldo ft. 93-2 DEL 27.03.2012”; la riferibilità di tale bonifico alla suddetta fattura è
confermata anche dalla stessa che ammette di aver errato in sede di ricorso CP_2
monitorio nella individuazione della fattura non pagata.
Sul punto il Tribunale ritiene che tale importo debba essere scomputato dal credito vantato dall'opposta, in considerazione sia del riferimento formale della fattura, come sopra indicato, sia della data del pagamento, che è sicuramente riferibile al periodo di vigenza del rapporto contrattuale.
Tale ricostruzione è, tra l'altro, coerente con il prezzo complessivo pattuito tra le parti per le attività di implementazione riferibili al “1° step”, come previsto dall'offerta contrattuale allegata in atti.
6. Per tali motivi, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, dalla somma originariamente prevista, deve scomputarsi quella pari ad euro 13.200,00.
8 Quanto agli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 concessi con il decreto ingiuntivo opposto, peraltro rinunciati, non sono dovuti, stante la pacifica inapplicabilità
della normativa agli enti non aventi personalità giuridica.
7. Quanto, invece, alla posizione processuale della , deve Controparte_4
evidenziarsi che, con comparsa conclusionale la stessa rilevava che il Tribunale di Salerno,
con sentenza n. 2832/2024 ha dichiarato: “Inefficace ed inopponibile, ex artt. 2901 c.c. e
66 L.F., nei confronti del n liquidazione, il negozio CP_2 Controparte_2
di conferimento concluso in data 27/12/2017 per atto per notaio Persona_1
rep./racc. n.ri 25876/116754 tra la società oggi fallita, e la Controparte_2 [...]
avente ad oggetto la cessione dei crediti vantati dalla Controparte_8
società fallita per un ammontare complessivo di €676.023,98”.
Ne consegue, in virtù dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la declaratoria di inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Conclusioni e spese processuali.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo con condanna dell' al pagamento di € 32.586,69, oltre Parte_1
interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo.
8.1. In ordine alle spese di lite, quanto ai rapporti con la società opposta, va premesso che il Tribunale aderisce all'orientamento giurisprudenziale, da ultimo confermato da Cass.
Ord. n. 4860/2024, secondo cui il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto,
sebbene solo in parte, rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può
tuttavia essere ritenuto soccombente e condannato – neppure in parte – al pagamento delle spese processuali, ferma la possibilità per il giudicante di motivare l'eventuale compensazione.
9 Nel caso di specie, l'obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, unitamente alle eccezioni sollevate, la necessità di accertamento nel merito delle attività previste dal rapporto contrattuale di consulenza intercorrente tra le parti e il parziale accoglimento dell'opposizione proposta costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 seguono la soccombenza (l'opposto creditore ha visto riconosciute le proprie ragioni di credito) a carico di parte opponente, con liquidazione come da dispositivo, in considerazione del quantum di accoglimento della domanda, delle tariffe vigenti e dei medi tariffari dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Le spese del ricorso per decreto ingiuntivo restano a carico dell'opposto.
Quanto, invece, ai rapporti tra le parti principali e la società intervenuta Controparte_4
, le spese vanno compensate, stante la sopravvenuta carenza di interesse e la
[...]
pronuncia in rito, nonché l'assenza di attività processuale compiuta dalla società
intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico, dott. Francesco
Rossini, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in parziale accoglimento della pretesa creditoria azionata in via monitoria dall'opposta,
condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
pagamento in favore della , in Parte_2
persona del Curatore, della somma di € 32.586,69, oltre interessi legali dal deposito del ricorso monitorio all'effettivo soddisfo;
10 3) dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_3
4) quanto ai rapporti tra opponente e opposta, compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
condanna , in persona del rapp.te p.t., al pagamento Parte_1
in favore della dei restanti 2/3 delle spese del Parte_2
giudizio; restanti 2/3 che si liquidano in € 5.077,33 per onorari, oltre iva, CPA e spese generali al 15% come per legge;
5) compensa interamente le spese di lite nei rapporti tra le parti principali e la società
intervenuta.
Così deciso in Salerno, 20.02.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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