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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1732/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. FOIS FABIO MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
, con l'avv. PINNA VALENTINA ANTONELLA Controparte_2
CONVENUTA
Causa in punto di garanzia per vizi, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in intestazione, premesso di avere incaricato la convenuta CP_1
nell'agosto del 2017 dell'installazione presso la sua abitazione in Sassari di una pergola bioclimatica e relativa pensilina per il prezzo di Euro 21.960,00, lamentata la presenza di problemi di infiltrazione a cui la fornitrice avrebbe inutilmente cercato di porre rimedio, ha esposto di aver promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo, sulla scorta dei cui risultati ha chiesto di condannare la controparte al pagamento della complessiva somma di Euro 14.198,01, oltre interessi,
a titolo di somme necessarie per l'eliminazione dei vizi, di deprezzamento del valore dell'immobile, spese legali e oneri di CTU sostenuti per il procedimento di istruzione preventiva.
Si è costituita la società che ha richiamato il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nanti il Giudice di pace dalla ricorrente, avente ad oggetto il suo credito di Euro 3416,00, oltre spese, e conclusosi con la sentenza di revoca del titolo, appellata. Ancora, ha esposto che nelle more di quel procedimento la ricorrente ha richiesto l'accertamento tecnico preventivo, alla cui proponibilità si è opposta, stante la pendenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto le medesime questioni. Ha affermato la totale diversità tra la fornitura della pergola bioclimatica e la pensilina in policarbonato acquistata e installata nel 2017 e la struttura commissionata nel 2018 e di cui ha la fattura 34 del 2018, sostenendo che l'avversaria avrebbe dovuto formalizzare la denuncia entro 8 giorni dalla comparsa dei vizi e promuovere il giudizio entro un anno dalla consegna. Ha, poi, evidenziato come i vizi sarebbero emersi solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque a distanza di oltre due anni dall'installazione della pensilina avvenuta nel
2017 e di oltre un anno dalla fornitura dalla tettoia con conseguente decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione. Contestate le conclusioni del consulente incaricato per l'istruzione preventiva ed evidenziato come sarebbe onere della ricorrente provare i vizi, ha affermato di aver consegnato un prodotto conforme e di averlo installato correttamente, concludendo in conformità alle sue difese.
La causa, istruita con produzioni documentali e con l'acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, è pervenuta alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Occorre anzitutto rilevare come dalle produzioni di causa e dagli atti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nanti il Giudice di pace di Sassari sia pacifico che tra le odierne parti è intercorso un contratto di fornitura del complessivo importo di Euro 21.960,00; stando alla causale indicata nella fattura numero 35 del 2017 suo oggetto sono stati la pergola con relativa Org_1
pensilina in policarbonato, il motore, la pavimentazione in legno massello, i led a pavimento e le due vetrate scorrevoli. Emerge, altresì, che la prestazione di cui alla fattura 34 del 2018 di Euro 3416,00 si riferisce ad un intervento descritto come di fornitura e installazione di una tettoia con relativo motore, radiocomando e tettucci.
Detto intervento è stato ritenuto nella sentenza del Giudice di pace che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado non come una nuova fornitura, ma come sostituzione di un pezzo della precedente pergola in attuazione della garanzia prestata dallo stesso fornitore, come da fattura 35 del 2017. Tale sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, preclude a questo Giudice ogni diversa valutazione e conduce a ritenere che la società convenuta ha eseguito sulla struttura già realizzata un intervento che non può che spiegarsi come diretto ad emendarne i vizi. Di tanto vi è traccia anche nell'accertamento tecnico preventivo che ha avuto ad oggetto non la struttura originariamente installata ma quella sostitutiva. In tale intervento deve individuarsi un comportamento concludente incompatibile con la volontà di negare l'esistenza dei vizi, come pure di far valere la decadenza dalla garanzia o la prescrizione della relativa azione (Cass. 33380 del 2023, 23970 del
2013 e 27125 del 2006) con conseguente superamento delle relative eccezioni di parte convenuta.
Nel merito occorre fare riferimento all'accertamento tecnico preventivo che può essere posto a fondamento della decisione in quanto l'indagine è stata compiuta con criteri non censurabili ed è giunta a risultati che hanno resistito al contraddittorio tecnico. In particolare, l'ausiliare ha verificato la presenza di vizi sia a carico della pergola bioclimatica con led perimetrali ) che della relativa Org_1
pensilina che è stata sostituita. Più precisamente, i difetti attengono all'intersezione tra la struttura superiore della pergola e della tettoia e la muratura perimetrale (che in quanto non eseguita a regola d'arte rende possibili le infiltrazioni), all'infrastruttura di base della pergola e alla pavimentazione (il cui assetto improprio ha compromesso lo scorrimento delle vetrate e la disarticolazione dei listoni della pavimentazione) e alle maniglie delle vetrate (realizzate in materiale inadeguato all'uso). E' stato, poi, stimato nel complessivo importo di Euro 2.501,00 (comprensivo di IVA) il quantum necessario per eliminare i vizi. La non piena fruibilità dello spazio attrezzato quantificata dal consulente tecnico non può essere presa in considerazione, costituendo tale aspetto una possibile voce di danno che avrebbe richiesto la puntuale allegazione e prova da parte della ricorrente;
per il resto deve rilevarsi come l'esecuzione delle opere per l'eliminazione dei vizi ripristinerebbe pienamente la struttura e non residuerebbe alcuna condizione di deprezzamento tale da giustificare una pretesa di riduzione del prezzo versato.
Conclusivamente, può riconoscersi alla ricorrente soltanto il credito per la somma di
Euro 2.501,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'1.12.2022 (a cui risale la valutazione del consulente tecnico d'ufficio) all'attualità ed interessi compensativi da calcolare al tasso legale sulla somma capitale via via annualmente rivalutata secondo indici dall'1.12.2022 ad oggi. Org_2
La s.r.l. dovrà essere condannata, oltre che al pagamento della somma sopra indicata, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite e dei costi di consulenza tecnica d'ufficio che la stessa ha dovuto sostenere per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, da quantificarsi nelle rispettive somme di Euro
2.337,00 oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge (per complessivi Euro
3.695,96) e di Euro 741,65 oltre accessori di legge (per complessivi Euro 950,05).
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la responsabilità di per i vizi della Controparte_1
struttura fornita a come evidenziati nella consulenza tecnica Parte_1
espletata nel procedimento n. 1376/2022 R.G.;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 2.501,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come indicato in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 4.646,01 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 26/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1732/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. FOIS FABIO MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1
, con l'avv. PINNA VALENTINA ANTONELLA Controparte_2
CONVENUTA
Causa in punto di garanzia per vizi, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in intestazione, premesso di avere incaricato la convenuta CP_1
nell'agosto del 2017 dell'installazione presso la sua abitazione in Sassari di una pergola bioclimatica e relativa pensilina per il prezzo di Euro 21.960,00, lamentata la presenza di problemi di infiltrazione a cui la fornitrice avrebbe inutilmente cercato di porre rimedio, ha esposto di aver promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo, sulla scorta dei cui risultati ha chiesto di condannare la controparte al pagamento della complessiva somma di Euro 14.198,01, oltre interessi,
a titolo di somme necessarie per l'eliminazione dei vizi, di deprezzamento del valore dell'immobile, spese legali e oneri di CTU sostenuti per il procedimento di istruzione preventiva.
Si è costituita la società che ha richiamato il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nanti il Giudice di pace dalla ricorrente, avente ad oggetto il suo credito di Euro 3416,00, oltre spese, e conclusosi con la sentenza di revoca del titolo, appellata. Ancora, ha esposto che nelle more di quel procedimento la ricorrente ha richiesto l'accertamento tecnico preventivo, alla cui proponibilità si è opposta, stante la pendenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto le medesime questioni. Ha affermato la totale diversità tra la fornitura della pergola bioclimatica e la pensilina in policarbonato acquistata e installata nel 2017 e la struttura commissionata nel 2018 e di cui ha la fattura 34 del 2018, sostenendo che l'avversaria avrebbe dovuto formalizzare la denuncia entro 8 giorni dalla comparsa dei vizi e promuovere il giudizio entro un anno dalla consegna. Ha, poi, evidenziato come i vizi sarebbero emersi solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque a distanza di oltre due anni dall'installazione della pensilina avvenuta nel
2017 e di oltre un anno dalla fornitura dalla tettoia con conseguente decadenza dalla garanzia e prescrizione dell'azione. Contestate le conclusioni del consulente incaricato per l'istruzione preventiva ed evidenziato come sarebbe onere della ricorrente provare i vizi, ha affermato di aver consegnato un prodotto conforme e di averlo installato correttamente, concludendo in conformità alle sue difese.
La causa, istruita con produzioni documentali e con l'acquisizione del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, è pervenuta alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Occorre anzitutto rilevare come dalle produzioni di causa e dagli atti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nanti il Giudice di pace di Sassari sia pacifico che tra le odierne parti è intercorso un contratto di fornitura del complessivo importo di Euro 21.960,00; stando alla causale indicata nella fattura numero 35 del 2017 suo oggetto sono stati la pergola con relativa Org_1
pensilina in policarbonato, il motore, la pavimentazione in legno massello, i led a pavimento e le due vetrate scorrevoli. Emerge, altresì, che la prestazione di cui alla fattura 34 del 2018 di Euro 3416,00 si riferisce ad un intervento descritto come di fornitura e installazione di una tettoia con relativo motore, radiocomando e tettucci.
Detto intervento è stato ritenuto nella sentenza del Giudice di pace che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado non come una nuova fornitura, ma come sostituzione di un pezzo della precedente pergola in attuazione della garanzia prestata dallo stesso fornitore, come da fattura 35 del 2017. Tale sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, preclude a questo Giudice ogni diversa valutazione e conduce a ritenere che la società convenuta ha eseguito sulla struttura già realizzata un intervento che non può che spiegarsi come diretto ad emendarne i vizi. Di tanto vi è traccia anche nell'accertamento tecnico preventivo che ha avuto ad oggetto non la struttura originariamente installata ma quella sostitutiva. In tale intervento deve individuarsi un comportamento concludente incompatibile con la volontà di negare l'esistenza dei vizi, come pure di far valere la decadenza dalla garanzia o la prescrizione della relativa azione (Cass. 33380 del 2023, 23970 del
2013 e 27125 del 2006) con conseguente superamento delle relative eccezioni di parte convenuta.
Nel merito occorre fare riferimento all'accertamento tecnico preventivo che può essere posto a fondamento della decisione in quanto l'indagine è stata compiuta con criteri non censurabili ed è giunta a risultati che hanno resistito al contraddittorio tecnico. In particolare, l'ausiliare ha verificato la presenza di vizi sia a carico della pergola bioclimatica con led perimetrali ) che della relativa Org_1
pensilina che è stata sostituita. Più precisamente, i difetti attengono all'intersezione tra la struttura superiore della pergola e della tettoia e la muratura perimetrale (che in quanto non eseguita a regola d'arte rende possibili le infiltrazioni), all'infrastruttura di base della pergola e alla pavimentazione (il cui assetto improprio ha compromesso lo scorrimento delle vetrate e la disarticolazione dei listoni della pavimentazione) e alle maniglie delle vetrate (realizzate in materiale inadeguato all'uso). E' stato, poi, stimato nel complessivo importo di Euro 2.501,00 (comprensivo di IVA) il quantum necessario per eliminare i vizi. La non piena fruibilità dello spazio attrezzato quantificata dal consulente tecnico non può essere presa in considerazione, costituendo tale aspetto una possibile voce di danno che avrebbe richiesto la puntuale allegazione e prova da parte della ricorrente;
per il resto deve rilevarsi come l'esecuzione delle opere per l'eliminazione dei vizi ripristinerebbe pienamente la struttura e non residuerebbe alcuna condizione di deprezzamento tale da giustificare una pretesa di riduzione del prezzo versato.
Conclusivamente, può riconoscersi alla ricorrente soltanto il credito per la somma di
Euro 2.501,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'1.12.2022 (a cui risale la valutazione del consulente tecnico d'ufficio) all'attualità ed interessi compensativi da calcolare al tasso legale sulla somma capitale via via annualmente rivalutata secondo indici dall'1.12.2022 ad oggi. Org_2
La s.r.l. dovrà essere condannata, oltre che al pagamento della somma sopra indicata, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite e dei costi di consulenza tecnica d'ufficio che la stessa ha dovuto sostenere per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, da quantificarsi nelle rispettive somme di Euro
2.337,00 oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge (per complessivi Euro
3.695,96) e di Euro 741,65 oltre accessori di legge (per complessivi Euro 950,05).
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la responsabilità di per i vizi della Controparte_1
struttura fornita a come evidenziati nella consulenza tecnica Parte_1
espletata nel procedimento n. 1376/2022 R.G.;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 2.501,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi come indicato in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 4.646,01 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.700,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 26/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella