Art. 2. 1. All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: "Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad universita' e ad istituti di istruzione universitaria italiani.
Nel caso di parita' di voti prevale la maggiore anzianita' accademica e, subordinatamente, la maggiore eta'.
Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente".
2. All'articolo 3, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilita'".
Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 3 della legge n. 257, 1976, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Il comitato direttivo nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad universita' e ad istituti di istruzione universitaria italiani.
Nel caso di parita' di voti prevale tu maggiore anzianita' accademica e, subordinatamente, la maggiore eta'.
Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volto, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente.
Il corpo elettorale e' costituito dai professori aventi gli stessi requisiti degli eleggibili. Ciascun elettore puo' votare non piu' di cinque nomi.
I membri del comitato direttivo restano in carico per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilita'.
Nel caso di vacanza di un posto durante il suddetto periodo quadriennale, e nei limiti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, e fino alla scadenza del periodo, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' si applica il secondo comma del presente articolo.
Nel caso in cui ulteriori vacanze si verifichino prima di un anno dalla scadenza del quadriennio si procede ad elezioni parziali, per la parte restante del periodo. Non si procede ad alcuna sostituzione per quelle ulteriori vacanze che si verificassero nel corso del quarto anno. Se un professore fuori ruolo eletto viene collocato a riposo durante il quadriennio, egli resta nel comitato fino alla normale scadenza.
Le modalita' di svolgimento delle votazioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Lo scrutinio delle votazioni e' effettuato da tre professori ordinari di discipline matematiche nelle Universita' italiane, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione".
Nel caso di parita' di voti prevale la maggiore anzianita' accademica e, subordinatamente, la maggiore eta'.
Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente".
2. All'articolo 3, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilita'".
Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 3 della legge n. 257, 1976, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Il comitato direttivo nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad universita' e ad istituti di istruzione universitaria italiani.
Nel caso di parita' di voti prevale tu maggiore anzianita' accademica e, subordinatamente, la maggiore eta'.
Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volto, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente.
Il corpo elettorale e' costituito dai professori aventi gli stessi requisiti degli eleggibili. Ciascun elettore puo' votare non piu' di cinque nomi.
I membri del comitato direttivo restano in carico per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilita'.
Nel caso di vacanza di un posto durante il suddetto periodo quadriennale, e nei limiti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, e fino alla scadenza del periodo, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' si applica il secondo comma del presente articolo.
Nel caso in cui ulteriori vacanze si verifichino prima di un anno dalla scadenza del quadriennio si procede ad elezioni parziali, per la parte restante del periodo. Non si procede ad alcuna sostituzione per quelle ulteriori vacanze che si verificassero nel corso del quarto anno. Se un professore fuori ruolo eletto viene collocato a riposo durante il quadriennio, egli resta nel comitato fino alla normale scadenza.
Le modalita' di svolgimento delle votazioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Lo scrutinio delle votazioni e' effettuato da tre professori ordinari di discipline matematiche nelle Universita' italiane, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione".