TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3853/2022 R. G. cui è riunita la causa n. 4031/2022 promossa da
, c.f. con il patrocinio dell'Avv. Rachele Posteraro nel Parte_1 C.F._1
cui studio in Cosenza via Edoardo Cristoforo n. 57, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Giusi Parte_2 C.F._2
Pontieri nel cui studio in Cosenza, Piazza Zumbini n.72, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. e per essa, nella sua qualità di mandataria, CP_1 P.IVA_1 [...]
in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Antonio Zurlini, ed elettivamente Controparte_2
domiciliata, ai fini del presente atto, in Castrolibero (CS), Via delle Mimose n. 3, nello studio e presso la persona dell'Avv. Antonio Luzzi giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: opposizione avverso atto di precetto – mutuo fondiario.
CONCLUSIONI rese in data 10 dicembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/10/2022 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto con il quale e per essa CP_1 Controparte_2
, gli ha intimato di pagare - quale debito residuo derivante dal predetto contratto di
[...]
mutuo fondiario per atto Notaio Rep. 64521, Racc. 20448 del 6/10/2004 - la somma Persona_1 di € 13.918,47, di cui € 13.632,99 (val. 31/12/2020), per capitale e interessi, oltre ad ulteriori interessi di mora, al tasso convenzionale o, se inferiori, ai tassi tempo per tempo pubblicati ex lege
108/96, e, comunque, nel rispetto di tutte le normative vigenti, a far tempo dall'1/1/2021 sino al saldo effettivo, oltre alle spese successive occorrende e agli accessori di legge, con contestuale avvertimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 e seguenti c.p.c., alla terza proprietaria dei beni immobili ipotecati . Parte_2
A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario ad avere efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474
c.p.c. dunque, inesistenza del diritto dell'opposta ad agire esecutivamente;
la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e indeterminabilità della somma precettata;
la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- accogliere l'opposizione; - per l'effetto dichiarare l'invalidità dell'atto di precetto intimato dalla con atto CP_1
notificato in data 04.10.2022, con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente atto”.
Con separato atto di citazione notificato in data 22/10/2022 anche la terza proprietaria
[...]
ha proposto opposizione al predetto precetto (procedimento rg 4031/2022) Parte_2
eccependo:
l'inidoneità del mutuo condizionato ad assurgere a titolo esecutivo;
la carenza di titolarità attiva della cessionaria;
la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta, sospendere, inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 615 comma 1 c.p.c. l'efficacia del precetto notificato in data 04.10.2022 e, nel merito: a) per le causali di cui in narrativa dichiararsi che il precetto notificato è nullo e inefficace;
b) condannare la convenuta alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
Ha resistito in entrambi i giudizi la società precettante, che ha contestato recisamente la fondatezza dei motivi di opposizione e concluso per il rigetto delle opposizioni spiegate. In via subordinata, ha chiesto al Tribunale “per la denegata ipotesi in cui il contratto di mutuo fondiario per atto Notaio Rep. 64521, Racc. 20448 in data 6/10/2004 abbia ad Persona_1
esser dichiarato nullo per superamento dei limiti di finanziabilità, (di) accertare e dichiarare la conversione dello stesso in contratto di mutuo ipotecario ordinario, con ogni conseguente statuizione;
- sempre in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui non abbia ad essere accolta
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in via preliminare, (di) operare compensazione dei reciproci crediti per l'ipotesi in cui avessero a risultar proponibili nei confronti della cessionaria e fondate, anche solo parzialmente, le domande ed eccezioni ex adverso formulate. Con il favore delle spese e compensi professionali”.
Disattese le istanze cautelari formulate nei rispettivi giudizi, per le motivazioni di cui alle ordinanze rese in data 7 dicembre 2022 e 3 marzo 2023 cui si rinvia per relationem, disposta la riunione dei giudizi pendenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la causa è stata istruita in via documentale.
Previo rigetto dell'istanza di ctu contabile in quanto meramente esplorativa, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione si profila infondata per le ragioni di seguito esposte.
Sul difetto di legittimazione attiva della cessionaria.
Sul punto vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, n. 9412 del 5/04/2023 e n. 7866 del 22 marzo 2024, con cui è stato chiarito che:
1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso di specie ha rappresentato di essersi resa cessionaria del credito CP_1
vantato da con i relativi accessori e garanzie, a seguito di contratto di cessione di CP_3 crediti in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999.
Orbene risulta per tabulas, dalla documentazione riveniente nel fascicolo di parte convenuta, il seguente iter contrattuale:
Banca Carime S.p.A. ebbe a concludere con contratto di mutuo fondiario, per atto Parte_1
Notaio Rep. 64521, Racc. 20448 in data 6/10/2004, registrato a Cosenza in pari data Persona_1 al n. 6004 serie 1T, spedito in forma esecutiva di seconda edizione dal Capo dell'Archivio Notarile di Cosenza il 13/9/2022, giusta provvedimento autorizzativo ex art. 476 c.p.c. di Codesto Tribunale
Ill.mo in data 27/7/2022 (doc. 4);
a garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di mutuo fondiario suddetto,
[...]
(c.f. ), con il medesimo atto, ebbe a concedere ipoteca Controparte_4 P.IVA_2 volontaria per € 60.000,00 a favore di Banca Carime Spa, su bene immobile di sua piena ed esclusiva proprietà sito in Comune di San Benedetto Ullano (CS), Via Scascio, identificato al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 9, mapp. 214, sub 3, cat. A/3, vani 5; ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Cosenza in data 7/10/2004, R.G.
27421, R.P. 5156 (doc. n. 5); con atto di compravendita a ministero Notaio in data 18/10/2004, rep. 64598, racc. Persona_1
20487 (doc. n. 6), ha acquistato dalla predetta Parte_3 Controparte_5
l'unità immobiliare sulla quale grava l'ipoteca concessa dalla predetta Società a
[...]
garanzia del mutuo erogato al;
Pt_1
a fronte delle perduranti inadempienze alle obbligazioni assunte, Istituto Controparte_6
incorporante Banca Carime Spa in forza di atto di fusione per incorporazione a ministero Notaio in data 2/2/2017, rep. 103242, racc. 35833 - con lettera raccomandata in Persona_2
data 5/8/2019 (doc. n. 7), ha revocato i rapporti già in essere ed ha invano richiesto il pagamento del dovuto;
con atto n. 16046/8617 rep./racc. Notaio di Milano in data 19.02.2021, fra l'altro, Persona_3
ha ceduto a la piena proprietà del ramo d'azienda bancaria Controparte_6 Controparte_3 denominato “Ramo d'Azienda UBI” riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di Filiali e Punti Operativi meglio descritti nell'Allegato 13 del predetto atto. Il ramo aziendale oggetto di conferimento era comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive precedentemente di proprietà della società conferente, di tutte le controversie giudiziarie in essere e, in generale, di qualsiasi diritto e/o pretesa comunque riferibile a rapporti giuridici inerenti al ramo aziendale conferito, nonché di tutti i rapporti radicati con la clientela nelle Filiali e nei Punti
Operativi trasferiti. Ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione di ramo d'azienda è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
Seconda n. 35 del 23.03.2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D. Lgs. 385/1993 (doc. n. 8); in forza della menzionata cessione mediante conferimento, è succeduta ad Controparte_3 [...]
nel rapporto contrattuale oggetto della presente causa, divenendo titolare del credito CP_6
azionato nei confronti del;
Pt_1
successivamente, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 28.07.2021, ha Controparte_1
acquistato da taluni crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_3
chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 01.01.1950 e il 31.05.2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”; ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 98 del 19.08.2021 (doc. n. 9) e mediante iscrizione nel Registro delle
Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D.Lgs. 385/1993; tra i crediti ceduti è ricompreso quello già vantato dalla cedente nei confronti del CP_3
Sig. (soff. 5387- 9107917, NDG 21378880), derivante dal contratto di mutuo Parte_1 fondiario di cui sopra, come fra l'altro risulta dal sito www.securitisation-services.com/it/cessioni, in cui sono stati pubblicati gli elenchi dei crediti ceduti (doc. n. 10); ciò è stato anche confermato da dichiarazione espressa della cedente in data 4/11/2022 (doc. n. 11), in cui si afferma chiaramente che “tutte le linee di credito a sofferenza di nei CP_3
confronti di (N.D.G. n. 21378880, soff. 5387- 9107917), e segnatamente quella Parte_1
derivante da mutuo fondiario per atto Notaio Rep. 64521, Racc. 20448 in data Persona_1
6/10/2004, sono state oggetto di cessione in favore di in data 28/7/2021, CP_1 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 98 del 19/08/2021”;
, quale mandataria di con lettera raccomandata in Controparte_2 CP_1 data 14/10/2021 (doc. n. 12), ha comunicato al Sig. l'intervenuta cessione del credito Parte_1
predetto, chiedendo invano il pagamento del dovuto. Richiesta vanamente reiterata con lettera raccomandata in data 12/5/2022 (doc. n. 13), a mezzo del difensore, rimasta priva di riscontro. Orbene, da tali complessive emergenze documentali, può ritenersi provata la legittimazione attiva in capo alla cessionaria odierna precettante, che ha dimostrato la titolarità del credito azionato con l'atto di precetto qui opposto.
Sul mutuo condizionato.
Dal contratto di mutuo azionato, risulta chiaramente che la somma mutuata, uscita dal patrimonio dell'Istituto mutuante, è stata erogata al mutuatario, che ne ha infatti rilasciato quietanza e che hanno poi disposto della somma medesima, riconsegnandola alla Banca mutuante e costituendo
“deposito cauzionale infruttifero”.
Orbene, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari) (Cass. 9229/2022).
Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, così chiarendo:
“È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. I patti accessori appena visti
(omissis) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito
- o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario. Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme. In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto
l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti
o riconosca l'intervenuto svincolo della somma. (omissis) Ciò che rileva, in definitiva, è - ad avviso del Collegio - che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.”
Il Supremo Collegio, nella sua composizione più autorevole, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. SS.UU. 6 marzo 2025
5968/2025).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve rigettarsi anche l'eccezione di insussistenza di idoneo titolo esecutivo, sollevata da entrambe le parti convenute.
Sul superamento del limite di finanziabilità.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del mutuo de quo, peraltro genericamente formulata da parte convenuta.
Invero le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo sul punto, affermando che: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del
d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SS.UU. 33719/2022).
Sull'erroneità della somma precettata.
Dalla lettera di risoluzione del contratto di mutuo inviata da il 5/8/2019 prodotta sub 7 CP_6
da parte opposta, si ricava che il credito per cui si procede è costituito dalle rate di mutuo scadute successivamente al 6/1/2016 per somma capitale di € 12.386,56.
Le “contabili” prodotte dalla sono prive di ogni certa riferibilità al rapporto per cui è Parte_2
causa oltre ad essere relativi ad asseriti pagamenti avvenuti in periodo antecedente alla risoluzione.
A ciò si aggiunga che dall'estratto conto certificato ex art 50 TUB di in data CP_3
31/5/2021 (doc.n.20), si ricava che il debito residuo, in linea capitale, corrisponde alla somma di €
12.386,56 di cui alla suddetta lettera di messa in mora.
Si impone pertanto il rigetto delle opposizioni e la conferma del precetto opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, avuto riguardo alla matrice meramente documentale della controversia, seguono la soccombenza, in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c. delle convenute, stante la convergenza degli atteggiamenti difensivi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nelle cause in epigrafe riunite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
condanna le opponenti in solido alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 20/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3853/2022 R. G. cui è riunita la causa n. 4031/2022 promossa da
, c.f. con il patrocinio dell'Avv. Rachele Posteraro nel Parte_1 C.F._1
cui studio in Cosenza via Edoardo Cristoforo n. 57, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice
, c.f. con il patrocinio dell'avv. Giusi Parte_2 C.F._2
Pontieri nel cui studio in Cosenza, Piazza Zumbini n.72, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. e per essa, nella sua qualità di mandataria, CP_1 P.IVA_1 [...]
in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Antonio Zurlini, ed elettivamente Controparte_2
domiciliata, ai fini del presente atto, in Castrolibero (CS), Via delle Mimose n. 3, nello studio e presso la persona dell'Avv. Antonio Luzzi giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: opposizione avverso atto di precetto – mutuo fondiario.
CONCLUSIONI rese in data 10 dicembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/10/2022 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto con il quale e per essa CP_1 Controparte_2
, gli ha intimato di pagare - quale debito residuo derivante dal predetto contratto di
[...]
mutuo fondiario per atto Notaio Rep. 64521, Racc. 20448 del 6/10/2004 - la somma Persona_1 di € 13.918,47, di cui € 13.632,99 (val. 31/12/2020), per capitale e interessi, oltre ad ulteriori interessi di mora, al tasso convenzionale o, se inferiori, ai tassi tempo per tempo pubblicati ex lege
108/96, e, comunque, nel rispetto di tutte le normative vigenti, a far tempo dall'1/1/2021 sino al saldo effettivo, oltre alle spese successive occorrende e agli accessori di legge, con contestuale avvertimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 602 e seguenti c.p.c., alla terza proprietaria dei beni immobili ipotecati . Parte_2
A sostegno dell'opposizione ha eccepito:
l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario ad avere efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474
c.p.c. dunque, inesistenza del diritto dell'opposta ad agire esecutivamente;
la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e indeterminabilità della somma precettata;
la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- accogliere l'opposizione; - per l'effetto dichiarare l'invalidità dell'atto di precetto intimato dalla con atto CP_1
notificato in data 04.10.2022, con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente atto”.
Con separato atto di citazione notificato in data 22/10/2022 anche la terza proprietaria
[...]
ha proposto opposizione al predetto precetto (procedimento rg 4031/2022) Parte_2
eccependo:
l'inidoneità del mutuo condizionato ad assurgere a titolo esecutivo;
la carenza di titolarità attiva della cessionaria;
la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta, sospendere, inaudita altera parte, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 615 comma 1 c.p.c. l'efficacia del precetto notificato in data 04.10.2022 e, nel merito: a) per le causali di cui in narrativa dichiararsi che il precetto notificato è nullo e inefficace;
b) condannare la convenuta alla refusione delle spese tutte di causa, diritti ed onorari, IVA e CAP come per legge in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
Ha resistito in entrambi i giudizi la società precettante, che ha contestato recisamente la fondatezza dei motivi di opposizione e concluso per il rigetto delle opposizioni spiegate. In via subordinata, ha chiesto al Tribunale “per la denegata ipotesi in cui il contratto di mutuo fondiario per atto Notaio Rep. 64521, Racc. 20448 in data 6/10/2004 abbia ad Persona_1
esser dichiarato nullo per superamento dei limiti di finanziabilità, (di) accertare e dichiarare la conversione dello stesso in contratto di mutuo ipotecario ordinario, con ogni conseguente statuizione;
- sempre in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui non abbia ad essere accolta
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in via preliminare, (di) operare compensazione dei reciproci crediti per l'ipotesi in cui avessero a risultar proponibili nei confronti della cessionaria e fondate, anche solo parzialmente, le domande ed eccezioni ex adverso formulate. Con il favore delle spese e compensi professionali”.
Disattese le istanze cautelari formulate nei rispettivi giudizi, per le motivazioni di cui alle ordinanze rese in data 7 dicembre 2022 e 3 marzo 2023 cui si rinvia per relationem, disposta la riunione dei giudizi pendenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la causa è stata istruita in via documentale.
Previo rigetto dell'istanza di ctu contabile in quanto meramente esplorativa, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, l'opposizione si profila infondata per le ragioni di seguito esposte.
Sul difetto di legittimazione attiva della cessionaria.
Sul punto vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni della Corte di Cassazione n.
17944 del 22/06/2023, n. 9412 del 5/04/2023 e n. 7866 del 22 marzo 2024, con cui è stato chiarito che:
1. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso di specie ha rappresentato di essersi resa cessionaria del credito CP_1
vantato da con i relativi accessori e garanzie, a seguito di contratto di cessione di CP_3 crediti in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999.
Orbene risulta per tabulas, dalla documentazione riveniente nel fascicolo di parte convenuta, il seguente iter contrattuale:
Banca Carime S.p.A. ebbe a concludere con contratto di mutuo fondiario, per atto Parte_1
Notaio Rep. 64521, Racc. 20448 in data 6/10/2004, registrato a Cosenza in pari data Persona_1 al n. 6004 serie 1T, spedito in forma esecutiva di seconda edizione dal Capo dell'Archivio Notarile di Cosenza il 13/9/2022, giusta provvedimento autorizzativo ex art. 476 c.p.c. di Codesto Tribunale
Ill.mo in data 27/7/2022 (doc. 4);
a garanzia delle obbligazioni tutte derivanti dal contratto di mutuo fondiario suddetto,
[...]
(c.f. ), con il medesimo atto, ebbe a concedere ipoteca Controparte_4 P.IVA_2 volontaria per € 60.000,00 a favore di Banca Carime Spa, su bene immobile di sua piena ed esclusiva proprietà sito in Comune di San Benedetto Ullano (CS), Via Scascio, identificato al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 9, mapp. 214, sub 3, cat. A/3, vani 5; ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Cosenza in data 7/10/2004, R.G.
27421, R.P. 5156 (doc. n. 5); con atto di compravendita a ministero Notaio in data 18/10/2004, rep. 64598, racc. Persona_1
20487 (doc. n. 6), ha acquistato dalla predetta Parte_3 Controparte_5
l'unità immobiliare sulla quale grava l'ipoteca concessa dalla predetta Società a
[...]
garanzia del mutuo erogato al;
Pt_1
a fronte delle perduranti inadempienze alle obbligazioni assunte, Istituto Controparte_6
incorporante Banca Carime Spa in forza di atto di fusione per incorporazione a ministero Notaio in data 2/2/2017, rep. 103242, racc. 35833 - con lettera raccomandata in Persona_2
data 5/8/2019 (doc. n. 7), ha revocato i rapporti già in essere ed ha invano richiesto il pagamento del dovuto;
con atto n. 16046/8617 rep./racc. Notaio di Milano in data 19.02.2021, fra l'altro, Persona_3
ha ceduto a la piena proprietà del ramo d'azienda bancaria Controparte_6 Controparte_3 denominato “Ramo d'Azienda UBI” riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di Filiali e Punti Operativi meglio descritti nell'Allegato 13 del predetto atto. Il ramo aziendale oggetto di conferimento era comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive precedentemente di proprietà della società conferente, di tutte le controversie giudiziarie in essere e, in generale, di qualsiasi diritto e/o pretesa comunque riferibile a rapporti giuridici inerenti al ramo aziendale conferito, nonché di tutti i rapporti radicati con la clientela nelle Filiali e nei Punti
Operativi trasferiti. Ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione di ramo d'azienda è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte
Seconda n. 35 del 23.03.2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D. Lgs. 385/1993 (doc. n. 8); in forza della menzionata cessione mediante conferimento, è succeduta ad Controparte_3 [...]
nel rapporto contrattuale oggetto della presente causa, divenendo titolare del credito CP_6
azionato nei confronti del;
Pt_1
successivamente, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 28.07.2021, ha Controparte_1
acquistato da taluni crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_3
chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 01.01.1950 e il 31.05.2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”; ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 98 del 19.08.2021 (doc. n. 9) e mediante iscrizione nel Registro delle
Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D.Lgs. 385/1993; tra i crediti ceduti è ricompreso quello già vantato dalla cedente nei confronti del CP_3
Sig. (soff. 5387- 9107917, NDG 21378880), derivante dal contratto di mutuo Parte_1 fondiario di cui sopra, come fra l'altro risulta dal sito www.securitisation-services.com/it/cessioni, in cui sono stati pubblicati gli elenchi dei crediti ceduti (doc. n. 10); ciò è stato anche confermato da dichiarazione espressa della cedente in data 4/11/2022 (doc. n. 11), in cui si afferma chiaramente che “tutte le linee di credito a sofferenza di nei CP_3
confronti di (N.D.G. n. 21378880, soff. 5387- 9107917), e segnatamente quella Parte_1
derivante da mutuo fondiario per atto Notaio Rep. 64521, Racc. 20448 in data Persona_1
6/10/2004, sono state oggetto di cessione in favore di in data 28/7/2021, CP_1 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 98 del 19/08/2021”;
, quale mandataria di con lettera raccomandata in Controparte_2 CP_1 data 14/10/2021 (doc. n. 12), ha comunicato al Sig. l'intervenuta cessione del credito Parte_1
predetto, chiedendo invano il pagamento del dovuto. Richiesta vanamente reiterata con lettera raccomandata in data 12/5/2022 (doc. n. 13), a mezzo del difensore, rimasta priva di riscontro. Orbene, da tali complessive emergenze documentali, può ritenersi provata la legittimazione attiva in capo alla cessionaria odierna precettante, che ha dimostrato la titolarità del credito azionato con l'atto di precetto qui opposto.
Sul mutuo condizionato.
Dal contratto di mutuo azionato, risulta chiaramente che la somma mutuata, uscita dal patrimonio dell'Istituto mutuante, è stata erogata al mutuatario, che ne ha infatti rilasciato quietanza e che hanno poi disposto della somma medesima, riconsegnandola alla Banca mutuante e costituendo
“deposito cauzionale infruttifero”.
Orbene, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari) (Cass. 9229/2022).
Sul punto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, così chiarendo:
“È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata. I patti accessori appena visti
(omissis) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito
- o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario. Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme. In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto
l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti
o riconosca l'intervenuto svincolo della somma. (omissis) Ciò che rileva, in definitiva, è - ad avviso del Collegio - che vi sia stata la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.”
Il Supremo Collegio, nella sua composizione più autorevole, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. SS.UU. 6 marzo 2025
5968/2025).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve rigettarsi anche l'eccezione di insussistenza di idoneo titolo esecutivo, sollevata da entrambe le parti convenute.
Sul superamento del limite di finanziabilità.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del mutuo de quo, peraltro genericamente formulata da parte convenuta.
Invero le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo sul punto, affermando che: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del
d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere” (Cass. SS.UU. 33719/2022).
Sull'erroneità della somma precettata.
Dalla lettera di risoluzione del contratto di mutuo inviata da il 5/8/2019 prodotta sub 7 CP_6
da parte opposta, si ricava che il credito per cui si procede è costituito dalle rate di mutuo scadute successivamente al 6/1/2016 per somma capitale di € 12.386,56.
Le “contabili” prodotte dalla sono prive di ogni certa riferibilità al rapporto per cui è Parte_2
causa oltre ad essere relativi ad asseriti pagamenti avvenuti in periodo antecedente alla risoluzione.
A ciò si aggiunga che dall'estratto conto certificato ex art 50 TUB di in data CP_3
31/5/2021 (doc.n.20), si ricava che il debito residuo, in linea capitale, corrisponde alla somma di €
12.386,56 di cui alla suddetta lettera di messa in mora.
Si impone pertanto il rigetto delle opposizioni e la conferma del precetto opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, avuto riguardo alla matrice meramente documentale della controversia, seguono la soccombenza, in solido ai sensi dell'art. 97 c.p.c. delle convenute, stante la convergenza degli atteggiamenti difensivi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nelle cause in epigrafe riunite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
condanna le opponenti in solido alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 20/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)