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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA
Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, alle ore 10:08 viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1185 2022 R.G.
E' comparso, per la parte attrice, l'avv. SACCA' GIANFRANCO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparsa, per la parte convenuta, l'avv. Laura Fatano per l'AVVOCATURA
DELLO STATO DI MESSINA, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 1185 / 2022
TRA
1 TRIBUNALE di MESSINA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Vill. Parte_1
C.F. ed elettivamente domiciliata in via S.Domenico Parte_2 C.F._1
Savio 96 is. 255/b presso lo studio dell'avv. Gianfranco Saccà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del Prefetto pro-tempore, Controparte_1 legalmente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
- APPELLATO –
avente per OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato l'08.03.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 917/2021 depositata dal Giudice di Pace di Messina l'11.01.2022 e non notificata, che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto prefettizio di irricevibilità del ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S., proposto avverso il verbale di contestazione n.
4665/2018/C per violazione dell'art. 126-bis C.d.S. L'appello si articola in tre motivi, che vengono di seguito precisati.
Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il decreto prefettizio opposto, pur avendo erroneamente statuito l'irricevibilità del ricorso amministrativo per asserita carenza di sottoscrizione. L'appellante evidenziava che il ricorso era stato sottoscritto dalla figlia, espressamente Controparte_2
delegata alla presentazione, e che tale sottoscrizione non era mai stata disconosciuta dalla
2 TRIBUNALE di MESSINA delegante. Sosteneva altresì che, avendo il ricorso amministrativo valore di scrittura privata, con il mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta aveva fatto propri gli effetti dell'atto, richiamando, a sostegno della tesi, l'art. 2702 c.c. e la giurisprudenza di legittimità in tema di valore probatorio della scrittura privata.
In secondo luogo, ha eccepito la nullità del decreto prefettizio per carenza di potere in capo al Vice Prefetto Aggiunto che lo ha sottoscritto, in assenza di idonea delega da parte del
Prefetto, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Ha sostenuto che il mero richiamo al decreto di assegnazione del dirigente all'Area III non integra una valida delega funzionale all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
In terzo luogo, ha contestato la forma del provvedimento impugnato, rilevando che, ai sensi dell'art. 203 C.d.S. e della giurisprudenza di legittimità, il procedimento amministrativo instaurato con il ricorso gerarchico avrebbe dovuto concludersi con un'ordinanza- ingiunzione e non con un decreto, anche in caso di ritenuta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Infine, ha dedotto l'illegittimità del verbale di contestazione per violazione dell'art. 126-bis
C.d.S., in quanto l'organo accertatore aveva imposto l'utilizzo di un modulo di comunicazione dei dati del conducente redatto nella forma dell'autocertificazione, con conseguente esposizione del dichiarante a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. La ricorrente ha sostenuto di non aver potuto compilare il modulo, non conoscendo l'identità del conducente al momento della violazione, e ha invocato l'applicazione della scriminante del giustificato motivo, come interpretata dalla Corte
Costituzionale e dalla giurisprudenza di merito.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio per la , Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo l'infondatezza delle doglianze. In particolare, ha sostenuto la legittimità del decreto prefettizio impugnato, rilevando che il ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S. deve essere sottoscritto personalmente dal trasgressore o da altro soggetto legittimato ai sensi dell'art. 196 C.d.S., non potendo la sottoscrizione essere validamente apposta da un terzo, ancorché delegato. Ha inoltre affermato la piena legittimità dell'adozione del provvedimento da parte del Vice Prefetto Aggiunto, in quanto dirigente dell'area funzionale competente, ai sensi del d.lgs. 139/2000, senza necessità di 3 TRIBUNALE di MESSINA delega espressa. Ha infine sostenuto che, una volta dichiarata l'inammissibilità del ricorso amministrativo, restano preclusi l'esame e la valutazione dei motivi di opposizione al verbale di contestazione, i quali, in ogni caso, devono essere ritenuti infondati, non avendo l'appellante dimostrato di aver adottato le misure necessarie per identificare il conducente del veicolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
In ordine al primo motivo d'impugnazione, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il ricorso prefettizio carente di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato a presentarlo. Nello specifico, la ricorrente ribadisce di aver delegato espressamente la figlia alla presentazione del ricorso e, comunque, non disconoscendo la sottoscrizione apposta da quest'ultima, avrebbe fatto propri gli effetti dell'atto.
Preliminarmente, occorre precisare il quadro normativo di riferimento. L'art. 203 c.d.s. prevede che il ricorso al prefetto avverso il verbale di contestazione può essere proposto dal
“trasgressore o altri soggetti indicati nell'art. 196 c.d.s.” (a titolo d'esempio, il proprietario o l'usufruttuario del veicolo). Sebbene la norma non escluda la possibilità di delegare il materiale deposito del ricorso, gli unici soggetti che devono essere considerati legittimati alla sua proposizione sono quelli indicati nella norma suddetta. Nel caso in esame, il ricorso amministrativo è sottoscritto (e quindi proposto) da un soggetto non legittimato, in quanto non rientrante tra quelli indicati nell'art. 203 c.d.s., e tale situazione deve essere equiparata alla mancata proposizione del ricorso. Precisamente è la figlia dell'appellante,
[...]
, che ha apposto la propria firma autografa in calce all'istanza; tale circostanza CP_2 non consente di qualificarla soltanto come delegata al deposito dell'atto. Né tale difetto di legittimazione è sanabile dal mancato disconoscimento, da parte della ricorrente, della predetta sottoscrizione, attraverso cui farebbe propri gli effetti del ricorso. Invero, non è pertinente il richiamo all'art. 2702 c.c.: in primo luogo, perché il ricorso amministrativo non appare riconducibile a una scrittura privata;
in secondo luogo, poiché il riconoscimento (o il mancato disconoscimento) può, eventualmente, avere ad oggetto la propria sottoscrizione, intesa come scrittura del proprio nome in calce al documento (anche se vergata da altri), e 4 TRIBUNALE di MESSINA non la sottoscrizione altrui. Non assume rilievo, infine, il fatto che l'amministrazione resistente, pur a fronte di un ricorso nullo, ne abbia comunque dichiarato l'irricevibilità
(rectius: inammissibilità), comunicandola all'appellante, trattandosi di atto dovuto ex art. 2 comma 1 l. n. 241 del 1990.
Il motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo d'appello, parte ricorrente contesta la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui non ha ritenuto nullo il decreto prefettizio opposto in quanto adottato dal
Vice Prefetto. In particolare, l'art. 204 C.d.S. indicherebbe il Prefetto quale unico organo competente all'emissione del decreto: in mancanza di delega espressa rilasciata da quest'ultimo, gli altri funzionari o vice prefetti (con l'eccezione del vice prefetto vicario) non possono legittimamente adottare il provvedimento. Inoltre, la prova dell'esistenza della delega deve essere fornita dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c., in quanto nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione, assumendo veste sostanziale di attrice, deve dimostrare la sussistenza di tutti elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contestato.
Preliminarmente, bisogna precisare che l'art. 204 C.d.S. attribuisce al Prefetto la competenza all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione ivi prevista, nel caso di ritenuta fondatezza dell'accertamento (e, di converso, di infondatezza del ricorso amministrativo proposto ex art. 203 C.d.S.); gli stessi poteri del Prefetto spettano, per espressa previsione di legge, al Vice Prefetto vicario. La medesima competenza deve essere riconosciuta in ordine all'adozione dei provvedimenti con cui i suddetti ricorsi prefettizi vengono, invece, dichiarati irricevibili, inammissibili o improcedibili (ex art. 2 comma 1 l. n. 241 del 1990).
Ciò non esclude che i soggetti titolari del potere possano delegare altri funzionari amministrativi per la firma degli atti rientranti nelle loro attribuzioni, quali i Vice Prefetti o i
Vice prefetti aggiunti (v. ex multis Cass. civ. n. 3904 del 2014). La Corte di Cassazione ha, sul punto, recentemente precisato però che la prova dell'insussistenza della delega di firma grava sull'opponente all'ordinanza – ingiunzione (v. Cassazione civile sez. II, 22/08/2018,
n.20972: “ L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo;
sicché, ove non riesca a 5 TRIBUNALE di MESSINA procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso
l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con
l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.” e, da ultimo, Cass. civ. sez. II, 11/10/2024, n.26556, in motivazione). Tale principio che appare applicabile, per identità di ratio, anche nel caso in cui oggetto dell'opposizione sia il decreto di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso amministrativo emesso dal Vice Prefetto su delega del Prefetto.
Nel caso in esame (oltre ad esserci comunque un richiamo, nel decreto opposto, al provvedimento del Prefetto di Messina di assegnazione del vice prefetto all'area III: decr. n.
46532 del 02.05.2019) l'appellante, né nel ricorso di primo grado né in sede di appello, ha formulato richiesta di esibizione del provvedimento di delega ex art. 213 c.p.c. o ha sollecitato in alcun modo i poteri istruttori di cui all'art. 23 comma 6 l. n. 689 del 1981. Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
Infine, con l'ultimo motivo d'appello, parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto comunque essere adottato nella forma d'ordinanza e non già del decreto. Più precisamente, non solo nell'ipotesi in cui il ricorso amministrativo al Prefetto venga considerato infondato nel merito, ma anche quando sia ritenuto irricevibile o inammissibile per tardività o altre ragioni, il provvedimento conclusivo del procedimento deve consistere in un'ordinanza – ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace ex art. 6 d.lgs. 150/2011, e non in un decreto. Tale ultimo atto, infatti, è redatto in forma semplificata ex art. 2 comma 1 l. n. 241 del 1990, a differenza dell'ordinanza – ingiunzione.
Sul punto, bisogna evidenziare che, all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza richiamata dal ricorrente (Cass. civ., sez. III, 05/11/2020, n. 24702) secondo cui l'opposizione prefettizia al verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada deve necessariamente concludersi con un ordinanza- ingiunzione anche nell'ipotesi in cui la suddetta opposizione sia ritenuta inammissibile, irricevibile o improcedibile per qualsiasi 6 TRIBUNALE di MESSINA causa, se ne affianca un altro. Invero, la recente sentenza Cass. n. 29738 del 2023, dopo aver dato atto di una parziale divergenza nell'interpretazione degli artt. 203 e 204 c.d.s., ha dato continuità all'orientamento giurisprudenziale espresso da un'altra pronuncia della Corte di
Cassazione (Sez. 2, n. 19509 del 2020), secondo la quale nulla esclude che il Prefetto possa pronunciare l'inammissibilità – irricevibilità del ricorso di cui all'art. 203 C.d.S. quando ne sussistono i presupposti, situazione che rinvia ad uno scenario “equiparabile a quello della mancata proposizione del ricorso”, e quindi disciplinato dall'art.203 comma 3 C.d.S., secondo cui, in tal caso, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Questo Tribunale ritiene di condividere tale ultimo orientamento, posto che nessuna norma del codice della strada esclude l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2 comma 1
l. 241 del 1990, quando ne ricorrono i presupposti. Pertanto, una volta ritenuto legittimo il decreto di declaratoria di irricevibilità del ricorso, gli ulteriori motivi d'impugnazione devono considerarsi inammissibili in quanto attengono al merito della sanzione amministrativa elevata con il verbale di contestazione, mentre l'opposizione al Giudice di
Pace ha avuto ad oggetto il decreto e non il predetto verbale.
Per tutto quanto sopra considerato, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza n.917/2021 del Giudice di Pace di Messina, depositata il 11/01/2022 e non notificata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate nei minimi come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità e della natura prettamente documentale della controversia, seguono la soccombenza e gravano su in Parte_1 favore del in persona del prefetto pro tempore. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 TRIBUNALE di MESSINA
- rigetta l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
917/2021 emessa dal Giudice di Pace di Messina e conseguente conferma del decreto prot. n. 0056585 del 27.05.20219 emesso dal Prefetto della Provincia di Messina;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio Parte_1
in favore della , in persona del prefetto pro tempore, che Controparte_3 si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Messina 13.11.2025
Il Giudice
(dott. Paolo Lo Giudice)
8
Il giorno 13 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Paolo Lo Giudice, alle ore 10:08 viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1185 2022 R.G.
E' comparso, per la parte attrice, l'avv. SACCA' GIANFRANCO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparsa, per la parte convenuta, l'avv. Laura Fatano per l'AVVOCATURA
DELLO STATO DI MESSINA, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 1185 / 2022
TRA
1 TRIBUNALE di MESSINA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Vill. Parte_1
C.F. ed elettivamente domiciliata in via S.Domenico Parte_2 C.F._1
Savio 96 is. 255/b presso lo studio dell'avv. Gianfranco Saccà, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del Prefetto pro-tempore, Controparte_1 legalmente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
- APPELLATO –
avente per OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato l'08.03.2022, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 917/2021 depositata dal Giudice di Pace di Messina l'11.01.2022 e non notificata, che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto prefettizio di irricevibilità del ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S., proposto avverso il verbale di contestazione n.
4665/2018/C per violazione dell'art. 126-bis C.d.S. L'appello si articola in tre motivi, che vengono di seguito precisati.
Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il decreto prefettizio opposto, pur avendo erroneamente statuito l'irricevibilità del ricorso amministrativo per asserita carenza di sottoscrizione. L'appellante evidenziava che il ricorso era stato sottoscritto dalla figlia, espressamente Controparte_2
delegata alla presentazione, e che tale sottoscrizione non era mai stata disconosciuta dalla
2 TRIBUNALE di MESSINA delegante. Sosteneva altresì che, avendo il ricorso amministrativo valore di scrittura privata, con il mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta aveva fatto propri gli effetti dell'atto, richiamando, a sostegno della tesi, l'art. 2702 c.c. e la giurisprudenza di legittimità in tema di valore probatorio della scrittura privata.
In secondo luogo, ha eccepito la nullità del decreto prefettizio per carenza di potere in capo al Vice Prefetto Aggiunto che lo ha sottoscritto, in assenza di idonea delega da parte del
Prefetto, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. Ha sostenuto che il mero richiamo al decreto di assegnazione del dirigente all'Area III non integra una valida delega funzionale all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
In terzo luogo, ha contestato la forma del provvedimento impugnato, rilevando che, ai sensi dell'art. 203 C.d.S. e della giurisprudenza di legittimità, il procedimento amministrativo instaurato con il ricorso gerarchico avrebbe dovuto concludersi con un'ordinanza- ingiunzione e non con un decreto, anche in caso di ritenuta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Infine, ha dedotto l'illegittimità del verbale di contestazione per violazione dell'art. 126-bis
C.d.S., in quanto l'organo accertatore aveva imposto l'utilizzo di un modulo di comunicazione dei dati del conducente redatto nella forma dell'autocertificazione, con conseguente esposizione del dichiarante a responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. La ricorrente ha sostenuto di non aver potuto compilare il modulo, non conoscendo l'identità del conducente al momento della violazione, e ha invocato l'applicazione della scriminante del giustificato motivo, come interpretata dalla Corte
Costituzionale e dalla giurisprudenza di merito.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio per la , Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo l'infondatezza delle doglianze. In particolare, ha sostenuto la legittimità del decreto prefettizio impugnato, rilevando che il ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S. deve essere sottoscritto personalmente dal trasgressore o da altro soggetto legittimato ai sensi dell'art. 196 C.d.S., non potendo la sottoscrizione essere validamente apposta da un terzo, ancorché delegato. Ha inoltre affermato la piena legittimità dell'adozione del provvedimento da parte del Vice Prefetto Aggiunto, in quanto dirigente dell'area funzionale competente, ai sensi del d.lgs. 139/2000, senza necessità di 3 TRIBUNALE di MESSINA delega espressa. Ha infine sostenuto che, una volta dichiarata l'inammissibilità del ricorso amministrativo, restano preclusi l'esame e la valutazione dei motivi di opposizione al verbale di contestazione, i quali, in ogni caso, devono essere ritenuti infondati, non avendo l'appellante dimostrato di aver adottato le misure necessarie per identificare il conducente del veicolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
In ordine al primo motivo d'impugnazione, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il ricorso prefettizio carente di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato a presentarlo. Nello specifico, la ricorrente ribadisce di aver delegato espressamente la figlia alla presentazione del ricorso e, comunque, non disconoscendo la sottoscrizione apposta da quest'ultima, avrebbe fatto propri gli effetti dell'atto.
Preliminarmente, occorre precisare il quadro normativo di riferimento. L'art. 203 c.d.s. prevede che il ricorso al prefetto avverso il verbale di contestazione può essere proposto dal
“trasgressore o altri soggetti indicati nell'art. 196 c.d.s.” (a titolo d'esempio, il proprietario o l'usufruttuario del veicolo). Sebbene la norma non escluda la possibilità di delegare il materiale deposito del ricorso, gli unici soggetti che devono essere considerati legittimati alla sua proposizione sono quelli indicati nella norma suddetta. Nel caso in esame, il ricorso amministrativo è sottoscritto (e quindi proposto) da un soggetto non legittimato, in quanto non rientrante tra quelli indicati nell'art. 203 c.d.s., e tale situazione deve essere equiparata alla mancata proposizione del ricorso. Precisamente è la figlia dell'appellante,
[...]
, che ha apposto la propria firma autografa in calce all'istanza; tale circostanza CP_2 non consente di qualificarla soltanto come delegata al deposito dell'atto. Né tale difetto di legittimazione è sanabile dal mancato disconoscimento, da parte della ricorrente, della predetta sottoscrizione, attraverso cui farebbe propri gli effetti del ricorso. Invero, non è pertinente il richiamo all'art. 2702 c.c.: in primo luogo, perché il ricorso amministrativo non appare riconducibile a una scrittura privata;
in secondo luogo, poiché il riconoscimento (o il mancato disconoscimento) può, eventualmente, avere ad oggetto la propria sottoscrizione, intesa come scrittura del proprio nome in calce al documento (anche se vergata da altri), e 4 TRIBUNALE di MESSINA non la sottoscrizione altrui. Non assume rilievo, infine, il fatto che l'amministrazione resistente, pur a fronte di un ricorso nullo, ne abbia comunque dichiarato l'irricevibilità
(rectius: inammissibilità), comunicandola all'appellante, trattandosi di atto dovuto ex art. 2 comma 1 l. n. 241 del 1990.
Il motivo è pertanto infondato.
Con il secondo motivo d'appello, parte ricorrente contesta la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui non ha ritenuto nullo il decreto prefettizio opposto in quanto adottato dal
Vice Prefetto. In particolare, l'art. 204 C.d.S. indicherebbe il Prefetto quale unico organo competente all'emissione del decreto: in mancanza di delega espressa rilasciata da quest'ultimo, gli altri funzionari o vice prefetti (con l'eccezione del vice prefetto vicario) non possono legittimamente adottare il provvedimento. Inoltre, la prova dell'esistenza della delega deve essere fornita dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c., in quanto nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione, assumendo veste sostanziale di attrice, deve dimostrare la sussistenza di tutti elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contestato.
Preliminarmente, bisogna precisare che l'art. 204 C.d.S. attribuisce al Prefetto la competenza all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione ivi prevista, nel caso di ritenuta fondatezza dell'accertamento (e, di converso, di infondatezza del ricorso amministrativo proposto ex art. 203 C.d.S.); gli stessi poteri del Prefetto spettano, per espressa previsione di legge, al Vice Prefetto vicario. La medesima competenza deve essere riconosciuta in ordine all'adozione dei provvedimenti con cui i suddetti ricorsi prefettizi vengono, invece, dichiarati irricevibili, inammissibili o improcedibili (ex art. 2 comma 1 l. n. 241 del 1990).
Ciò non esclude che i soggetti titolari del potere possano delegare altri funzionari amministrativi per la firma degli atti rientranti nelle loro attribuzioni, quali i Vice Prefetti o i
Vice prefetti aggiunti (v. ex multis Cass. civ. n. 3904 del 2014). La Corte di Cassazione ha, sul punto, recentemente precisato però che la prova dell'insussistenza della delega di firma grava sull'opponente all'ordinanza – ingiunzione (v. Cassazione civile sez. II, 22/08/2018,
n.20972: “ L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo;
sicché, ove non riesca a 5 TRIBUNALE di MESSINA procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, il ricorrente è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso
l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, con
l'ulteriore conseguenza che, se l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.” e, da ultimo, Cass. civ. sez. II, 11/10/2024, n.26556, in motivazione). Tale principio che appare applicabile, per identità di ratio, anche nel caso in cui oggetto dell'opposizione sia il decreto di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso amministrativo emesso dal Vice Prefetto su delega del Prefetto.
Nel caso in esame (oltre ad esserci comunque un richiamo, nel decreto opposto, al provvedimento del Prefetto di Messina di assegnazione del vice prefetto all'area III: decr. n.
46532 del 02.05.2019) l'appellante, né nel ricorso di primo grado né in sede di appello, ha formulato richiesta di esibizione del provvedimento di delega ex art. 213 c.p.c. o ha sollecitato in alcun modo i poteri istruttori di cui all'art. 23 comma 6 l. n. 689 del 1981. Il motivo, pertanto, non può essere accolto.
Infine, con l'ultimo motivo d'appello, parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto comunque essere adottato nella forma d'ordinanza e non già del decreto. Più precisamente, non solo nell'ipotesi in cui il ricorso amministrativo al Prefetto venga considerato infondato nel merito, ma anche quando sia ritenuto irricevibile o inammissibile per tardività o altre ragioni, il provvedimento conclusivo del procedimento deve consistere in un'ordinanza – ingiunzione, come tale impugnabile entro 30 giorni dinanzi al Giudice di pace ex art. 6 d.lgs. 150/2011, e non in un decreto. Tale ultimo atto, infatti, è redatto in forma semplificata ex art. 2 comma 1 l. n. 241 del 1990, a differenza dell'ordinanza – ingiunzione.
Sul punto, bisogna evidenziare che, all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza richiamata dal ricorrente (Cass. civ., sez. III, 05/11/2020, n. 24702) secondo cui l'opposizione prefettizia al verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada deve necessariamente concludersi con un ordinanza- ingiunzione anche nell'ipotesi in cui la suddetta opposizione sia ritenuta inammissibile, irricevibile o improcedibile per qualsiasi 6 TRIBUNALE di MESSINA causa, se ne affianca un altro. Invero, la recente sentenza Cass. n. 29738 del 2023, dopo aver dato atto di una parziale divergenza nell'interpretazione degli artt. 203 e 204 c.d.s., ha dato continuità all'orientamento giurisprudenziale espresso da un'altra pronuncia della Corte di
Cassazione (Sez. 2, n. 19509 del 2020), secondo la quale nulla esclude che il Prefetto possa pronunciare l'inammissibilità – irricevibilità del ricorso di cui all'art. 203 C.d.S. quando ne sussistono i presupposti, situazione che rinvia ad uno scenario “equiparabile a quello della mancata proposizione del ricorso”, e quindi disciplinato dall'art.203 comma 3 C.d.S., secondo cui, in tal caso, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
Questo Tribunale ritiene di condividere tale ultimo orientamento, posto che nessuna norma del codice della strada esclude l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2 comma 1
l. 241 del 1990, quando ne ricorrono i presupposti. Pertanto, una volta ritenuto legittimo il decreto di declaratoria di irricevibilità del ricorso, gli ulteriori motivi d'impugnazione devono considerarsi inammissibili in quanto attengono al merito della sanzione amministrativa elevata con il verbale di contestazione, mentre l'opposizione al Giudice di
Pace ha avuto ad oggetto il decreto e non il predetto verbale.
Per tutto quanto sopra considerato, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza n.917/2021 del Giudice di Pace di Messina, depositata il 11/01/2022 e non notificata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese del giudizio, liquidate nei minimi come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità e della natura prettamente documentale della controversia, seguono la soccombenza e gravano su in Parte_1 favore del in persona del prefetto pro tempore. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 TRIBUNALE di MESSINA
- rigetta l'appello proposto da con conferma della sentenza n. Parte_1
917/2021 emessa dal Giudice di Pace di Messina e conseguente conferma del decreto prot. n. 0056585 del 27.05.20219 emesso dal Prefetto della Provincia di Messina;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio Parte_1
in favore della , in persona del prefetto pro tempore, che Controparte_3 si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Messina 13.11.2025
Il Giudice
(dott. Paolo Lo Giudice)
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