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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. EF SC Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1613/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
e tutte rappresentate e difese Parte_1 Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Andrea Bava ed Enrico Rossi ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo sito in Roma, Via A. Bertoloni 44;
APPELLANTI
E
e , entrambi rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, sono per legge domiciliati;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli n. 128/2023, pronunciata in data 7 febbraio 2023, pubblicata in data 20 marzo 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTI: Piaccia alla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, fissata l'udienza di discussione, riformare la sentenza del Tribunale di Tivoli in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e Assistenza, 20 3 23 n. 128, e per l'effetto, previa disapplicazione del provvedimento del Controparte_3
12.06.18 pos. 13000/SSB, all. 1,
[...] condannare l' al riconoscimento quale soggetto equiparato a vittima Controparte_4
del Dovere il Sig. nato il [...], ai fini della concessione a parte istante Persona_1
dei benefici assistenziali di legge in favore delle figlie e Parte_2 Parte_1 [...]
Parte_3 dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco Persona_1 ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , Controparte_2
conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore delle ricorrenti Controparte_1
dei benefici assistenziali medesimi, e specificamente
1. la speciale elargizione ex art. 5 comma 5 l. 206/04, da euro 200.000,00 oltre perequazione calcolata dal 26 agosto 2004, da ripartire tra le tre ricorrenti;
2. Per ciascuna delle ricorrenti, lo speciale assegno vitalizio da euro 1033,00 oltre perequazione ex lege ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dall'1.01.2008;
3. Per ciascuno delle ricorrenti, l'assegno vitalizio da euro 500,00 mensili oltre perequazione ex lege ex art. 2 l. 407/98 dall'1.01.2006
4. Per ciascuna delle ricorrenti la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma
2 l. 206/04;
5. Per ciascuna delle ricorrenti, la declaratoria del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo 6. di prestazione sanitaria e farmaceutica
7. Per ciascuna delle ricorrenti, il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203
(diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;
Vinte spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI APPELLATI: Si chiede la reiezione dell'appello perché infondato;
in subordine, di confermare la sentenza di I grado circa la maturata prescrizione decennale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 266/05, dei ratei pregressi delle prestazioni patrimoniali e delle prestazioni da erogarsi “una tantum”.
Spese vinte.
Fatto e diritto
1 e ricorrevano, in data 11 giugno 2019, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli allegando:
2 - di essere figlie di nato il [...] ed arruolato nell'Aeronautica Persona_1
Militare nell'anno 1952, in forza al Comando Aeroporto Guidonia con specializzazione di
“montatore”;
- che il genitore, in ragione dell'incarico, era stato esposto per molti anni a sostanze epatotossiche, quali oli, carburanti, solventi, che erano presenti negli ambienti di lavoro senza che fosse previsto alcun sistema di protezione individuale;
- la prolungata esposizione a tali fattori nocivi gli aveva causato una patologia al fegato, poi diagnosticata come “epatite cronica con segni bioumorali di insufficienza epatica di grado compatibile”;
- la suddetta malattia era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie che, al riguardo, aveva deliberato in senso favorevole al riconoscimento dell'equo indennizzo nella misura massima della 6^ categoria;
- la predetta patologia era poi evoluta negativamente in “cirrosi epatica in fase ascitica – coma epatico” che aveva condotto il genitore al decesso in data 30 aprile 1983; anche per tale patologia ed il conseguente decesso era stato concesso alle eredi l'equo indennizzo.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto deducevano che molti anni dopo era entrata in vigore la legge 266/2005 che aveva ridisegnato retroattivamente la figura della vittima del dovere, prevedendo anche la categoria dei “soggetti equiparati alle vittime del dovere”, ovvero coloro che abbiano perso l'integrità fisica in ogni tipo di missione, purché comandata o autorizzata, che fosse o divenisse più pericolosa della normalità per la sussistenza di particolari condizioni ambientali o operative.
Rappresentavano di avere proposto domanda per fruire dei benefici invocando l'art. 1, comma 564 della legge 266/2005 e che, inaspettatamente, in data 15 giugno 2018 l'amministrazione aveva loro opposto un diniego sulla base dell'asserita prescrizione del diritto.
Argomentavano, quindi, sull'erroneità della tesi della prescrittibilità dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso.
Dopo avere, quindi, richiamato i benefici che avevano diritto a percepire, concludevano come in epigrafe.
2. Si costituivano in giudizio il ed il , a mezzo Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura generale dello Stato, che eccepivano l'intervenuta prescrizione ordinaria decennale del diritto ad ottenere la qualifica di “vittima del dovere o equiparato”.
3 Evidenziavano che le situazioni soggettive attive ascrivibili a tali qualifiche non potevano essere sussunte nel concetto di “status”.
Osservavano, al riguardo, che il diritto al riconoscimento della qualifica di vittima del dovere, che si sostanzia in varie prestazioni di natura assistenziale in senso lato, non poteva essere considerato, di per sé e solo per tale natura, “indisponibile” ai sensi dell'art. 2934, comma 2, cod. civ.
Rappresentavano che, non a caso, l'art. 3, comma 1 del DPR. n. 243/2006, regolamento di attuazione delle citate disposizioni della legge n. 266/05, prevedeva la presentazione di apposita domanda finalizzata al riconoscimento della qualifica in questione da parte degli interessati, disposizione che sarebbe stata priva di senso qualora il diritto fosse stato indisponibile.
Deducevano che, se l'amministrazione non provvedeva positivamente d'ufficio in via amministrativa (ed infatti l'art. 3 del DPR. n.243/06 disponeva che l'amministrazione “può” e non
“deve” in ogni caso provvedere), in mancanza di domanda od atto interruttivo il diritto ad ottenere la qualifica di vittima del dovere si prescriveva, in conformità alla regola generale.
In via subordinata, poi, evidenziavano che il ricorso era infondato nel merito. Infatti, non sussistevano le condizioni previste dalla legge n. 266/05 e dal regolamento DPR. n. 243/06 per il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere in capo al Al riguardo, Persona_1 sottolineavano che con il verbale n. 632/VD del 22 ottobre 1979 l'Istituto Medico Legale A.M. di
Roma aveva ritenuto la sussistenza solo del nesso di concausalità tra l'esposizione ad oli e sostanze tossiche ed il servizio prestato: il che escludeva che il potesse essere riconosciuto vittima Per_1
del dovere.
In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, contestavano la richiesta dell'applicazione della perequazione dal 26 agosto 2004 per la speciale elargizione (data di entrata in vigore per le vittime del terrorismo della legge n. 206/2004), poiché essa era dovuta dal dicembre 2007, ossia da quando i commi 1 e 5 dell'art. 5 della legge n. 206/2004 erano stati estesi alle vittime del dovere.
Tanto premesso concludevano come in epigrafe.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti.
All'esito dell'udienza del 7 febbraio 2023 il Tribunale di Tivoli pronunciava la sentenza oggi impugnata con cui respingeva il ricorso e compensava le spese di lite.
Il giudice a quo così motivava la decisione: <tanto premesso, occorre osservare come, nel caso di specie, l'amministrazione convenuta non abbia contestato (se in via estremamente generica) la riconoscibilità, capo al sig. della qualifica vittima del dovere, persona_1
limitandosi ad eccepire la prescrizione del diritto delle odierne ricorrenti ad ottenere il riconoscimento del predetto quale vittima del dovere e dei conseguenti benefici.
4 Sul punto questo giudice, pur consapevole del dibattito intervenuto in materia e dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, ritiene di dover dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale (sent. 606/2019 del 26.09.2019, N.RG. 4017/2018), contrario alla tesi della imprescrittibilità del diritto allo “status” di vittima del dovere.
Nella pronuncia suddetta, il Tribunale di Tivoli ha ritenuto che “i benefici collegati allo status di vittima del dovere sono soggetti alla disciplina della prescrizione ordinaria, il cui termine decorre dal momento dell'entrata in vigore della suddetta legge istitutiva e del suo regolamento di attuazione. In particolare, nel disattendere la tesi dell'imprescrittibilità dei benefici in parola, si è rilevato che il legislatore abbia usato la locuzione vittima del dovere in senso atecnico, solo al fine di ricondurre ad una definizione unitaria l'insieme dei benefici accordati ai soggetti in questione;
la nozione di status, infatti, è riferita a elementi ineliminabili della persona che trovano diretto riconoscimento nella Costituzione, esprimendo appunto la tutela che deve essere immancabilmente accordata agli interessi essenziali della persona, in quanto valore fondamentale dell'ordinamento.
Ciò non toglie che si tratta pur sempre di prestazioni economiche che non possono ritenersi sottratte alla disciplina della prescrizione solo per il fatto di essere riconosciute a fronte di una medesima situazione meritevole di tutela. Né la riconoscibilità d'ufficio, prevista dall'art. 3 comma
2 del Regolamento attuativo, può portare a diversa soluzione, poiché trattasi di una mera valutazione discrezionale della P.A. Si è anche osservato che non può ritenersi applicabile alla fattispecie l'art. 2943 cpv. c.c. secondo cui “non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”. Ciò perché la mera natura assistenziale delle prestazioni riconosciute alle vittime del dovere (e soggetti equiparati) non vale infatti ad attribuire ai relativi diritti la natura di diritti indisponibili. Dunque, deve applicarsi la regola generale di cui all'art. 2934 c.c. secondo la quale ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.
Si deve dunque partire dalla considerazione che la regola generale è, ai sensi dell'art. 2934 c.c., la prescrittibilità dei diritti quando non vengano esercitati nel tempo previsto dalla legge (che, salvo diverse previsioni normative, è pari a dieci anni ex art. 2946 c.c.), mentre, soltanto in via di eccezione rispetto a questa regola, non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Poiché la legge non qualifica come imprescrittibili i diritti connessi alla condizione di vittima del dovere, l'imprescrittibilità potrebbe essere affermata soltanto qualificando detti diritti come indisponibili, questione che si interseca, come sopra osservato, con la riconducibilità della condizione di vittima del dovere ad uno “status” (indisponibile e imprescrittibile).
5 Al riguardo, occorre in primo luogo considerare che la normativa relativa alle vittime del dovere non utilizza mai la parola “status” (né la l. 266/2005 né il regolamento di cui al DPR 247/2006).
Sul punto la giurisprudenza (v. sent. Corte D'appello Torino del 7.09.2021, N.RG. 203/2021) ha affermato che “è evidente la differenza tra la condizione di vittima del dovere, o soggetto equiparato a vittima del dovere, e le situazioni con riferimento alle quali viene normalmente utilizzato il termine “status” (cittadino, rifugiato, figlio, coniuge, ecc.), che, a prescindere da eventuali diritti a prestazioni ad esse connesse, caratterizzano permanentemente, ed erga omnes,
l'individuo quale persona, collegando a detta condizione non soltanto diritti, ma anche doveri.
Comunque, a prescindere dalla nozione dottrinale di “status” che si intenda adottare, nel caso di specie …, diversamente dagli esempi già ricordati (in cui è evidente l'interesse ad essere riconosciuto cittadino o rifugiato, indipendentemente da singoli diritti di volta in volta azionabili con riferimento a tali condizioni), la condizione di vittima del dovere si identifica proprio con l'insieme dei diritti e dei benefici conseguenti al suo riconoscimento. Se svuotata dei benefici che, per quanto di durata perpetua (si pensi agli assegni vitalizi), costituiscono l'esclusivo contenuto e la sola conseguenza del riconoscimento della condizione di vittima del dovere, la pronuncia meramente dichiarativa di detta condizione non avrebbe quindi alcuna utilità”.
È stato poi osservato come non sia sufficiente, per affermare l'indisponibilità (e quindi l'imprescrittibilità) del diritto, la sua natura assistenziale, e ciò perché “l'art. 38 Cost. al 1° comma dà rilievo costituzionale al diritto all'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, di talché l'indisponibilità è certamente ricollegabile alle misure che sono dirette a soddisfare esigenze primarie di vita del cittadino. Tali non possono essere considerate le misure in esame, considerato che prescindono dal possesso di requisiti reddituali (in quanto non presuppongono il non superamento di un determinato reddito): la distinzione, operata dalla giurisprudenza che ritiene detti diritti soggetti alla prescrizione, tra prestazioni assistenziali volte a soddisfare esigenze primarie di vita (come tali rientranti nella tutela costituzionale ex art. 38 1° comma Cost.) e prestazioni assistenziali non aventi tale funzione
(su tale distinzione cfr. le sentenze già citate delle Corti di Appello di Genova, Trieste e Firenze), contestata dall'appellante, non è fondata su una svalutazione di queste seconde, ma sulla constatazione che esse, pur presupponendo per il loro riconoscimento condizioni di salute gravemente menomate o addirittura il decesso, non richiedono invece limiti reddituali o altri presupposti indicativi della mancanza di mezzi necessari per vivere, e possono quindi essere erogate anche a soggetti che non versino in simili condizioni. D'altra parte, l'art. 38 2° comma
Cost. prevede il diritto dei lavoratori alla tutela delle loro esigenze di vita nel caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, ma dalla circostanza che si tratti di
6 prestazioni non necessariamente volte a soddisfare (a differenza di quelle di cui al 1° comma dell'art. 38 Cost.) primarie esigenze di vita consegue la loro prescrittibilità, come si ricava da numerose disposizioni normative. Invero, a fronte dell'imprescrittibilità – reiteratamente affermata dalla Corte Costituzionale, cfr. sentenze nn. 203/1985, 345/1999, 71/2010 - del diritto alla pensione, volta a fronteggiare il venir meno del reddito da retribuzione e quindi finalizzata ad assicurare le esigenze primarie di vita della persona, nell'ordinamento si rinvengono numerosi diritti di natura assistenziale, o prevalentemente assistenziale, soggetti a prescrizione, basti pensare alle prestazioni (art. 112 D.P.R. 1924/1965), che, presupponendo infermità CP_5
conseguenti ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali, presentano caratteristiche simili ai benefici connessi alla condizione di vittima del dovere, o alla pensione privilegiata ex art. 169
DPR 1092/73, o all'indennizzo per danni da vaccinazioni o trasfusioni ai sensi della legge 210/92, fattispecie, quest'ultima, che presenta anch'essa analogie con quella in esame, trattandosi in entrambi i casi di misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità per far fronte a danni alla salute”.
Infine, con la medesima pronuncia, la Corte d'Appello di Torino ha evidenziato come “Neppure
l'indisponibilità potrebbe essere collegata alla funzione di tutela della salute ai sensi degli artt. 2 e
32 Cost., in sé e senza raccordo con la tutela ex art. 38 Cost., come dimostrato proprio dall'assoggettamento a prescrizione delle prestazioni e dell'indennizzo ex l. 210/1992, CP_5
rivolte, appunto, a coloro che abbiano riportato danni alla salute. Né conclusioni diverse possono trarsi dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 10955/02, citata dall'appellante, secondo cui “...ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei”. Che l'imprescrittibilità delle prestazioni sia caratteristica esclusivamente di quelle che, ex art. 38 comma 1 Cost., tutelano i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, si ricava infatti dalle applicazioni del principio formulato dalle Sezioni Unite da parte della giurisprudenza di legittimità, come nel caso del diritto alla rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto, di cui la S.C. ha ritenuto la prescrittibilità proprio richiamando il principio delle
Sezioni Unite (v. Cass. 13429/19, in motivazione, in cui, dopo avere citato lo stralcio appena menzionato della sentenza n. 10955/02, è stato osservato che, nel caso di specie, la parte ricorrente non aveva specificato le ragioni per le quali il beneficio in questione dovrebbe essere assimilato ad alcuno dei diritti, previdenziali o assistenziali, presi in considerazione dalla citata sentenza delle
7 Sezioni Unite stabilendone, per conseguenza, la prescrittibilità). Inoltre, la possibilità per l'Amministrazione di provvedere anche d'ufficio al riconoscimento della condizione di vittima del dovere (l'art. 3 D.P.R. 243/2006, che pure al primo comma sancisce “Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati”, al secondo comma prevede che “In mancanza della domanda si può provvedere d'ufficio secondo identico criterio”, ossia secondo l'ordine cronologico enunciato nel medesimo comma), così come la mancanza di termini per la presentazione della domanda, non sono aspetti di per sé rilevanti per qualificare il diritto come indisponibile attenendo essi non all'aspetto sostanziale bensì a quello procedimentale, e riferendosi pertanto al profilo della decadenza più che a quello della prescrizione (e, del resto,
l'art. 6 DPR 243/2006, con riferimento al procedimento, parla di termini di decadenza e non di prescrizione). Dunque, in mancanza di espresse previsioni normative sull'imprescrittibilità del diritto, trova applicazione la disciplina generale ex art. 2934 c.c., con conseguente assoggettamento all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.”.
Orbene, alla luce di tali considerazioni, ritenute da questo giudice pienamente condivisibili, deve affermarsi l'intervenuta prescrizione del diritto delle odierne ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei benefici richiesti per decorso di oltre 10 anni dalla entrata in vigore della legge istitutiva delle vittime del dovere e del suo regolamento di attuazione, avendo le predette presentato la domanda amministrativa solo in data 23.11.2017 (v. doc. 8bis fascicolo di parte ricorrente).
Peraltro, considerati i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.>>.
4. Con un unico motivo d'impugnazione le odierne appellanti censurano il capo della decisione che ha respinto il ricorso dichiarando prescritta la loro pretesa.
Rappresentano che chiara è la violazione, da parte della sentenza, dell'art. 2934 c.c., in relazione all'art. 38 Cost., L. n. 302 del 1990, art. 6, comma 2, e D.P.R. n. 510 del 1999, art. 6, comma 2, nonché D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 2.
Infatti, la corretta interpretazione delle norme in tema della prescrizione dei diritti è quella che era stata già fornita dalla Cassazione al tempo della decisione oggetto dell'odierna impugnazione, inaugurata da Cass. n. 17440 del 2022 con orientamento poi più volte ribadito (Cass. 33105/22,
25449/22, 32355/22, 33105/22, 37522/22, 3868/23, 7241/23, 8465/23, 8559/23, 8960/23, 9246/23,
9250/23, 9618/23, 11661/23).
Deducono che, a seguito della riforma della decisione, la Corte adita debba affrontare il merito della domanda accogliendo il ricorso in applicazione dei principi forniti in tema dalla
8 giurisprudenza di legittimità, nello specifico qualificando in termini di “particolari condizioni ambientali e operative” quelle caratterizzate dalla osservanza, al tempo dei fatti, di regole di tutela del dipendente non conformi a quelle poi entrate in vigore, queste ultime da considerarsi parametro tra ciò che è “normale” o “anormale” in senso “diacronico”.
Evidenziano che il con l'incarico di “montatore” svolgeva incombenze che oggi Per_1 sarebbero esercitate in ambienti dotati di sistemi di purificazione dell'aria che avrebbero impedito una prolungata esposizione ad agenti epatotossici: il fatto che, invece, a quel tempo i meccanici militari fossero esposti a un rischio mortale, puntualmente realizzatosi, dimostra come – considerando la nozione di soggetto equiparato a vittima del dovere alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più evoluto - il debba vedersi giudizialmente dichiarare “soggetto Per_1 equiparato a vittima del dovere”.
Richiamano, quindi, i benefici di loro pertinenza e concludono come da ricorso introduttivo del giudizio (conclusioni in epigrafe riportate).
4.1. Si costituiscono le amministrazioni appellate richiamando le argomentazioni dell'impugnata sentenza di cui chiedono la conferma.
In subordine, richiedono che sia dichiarata l'intervenuta prescrizione solo parzialmente, in riferimento ai ratei pregressi ed alle prestazioni “una tantum”.
5. L'appello deve essere respinto seppure per motivazioni diverse da quelle esposte nell'impugnata sentenza.
5.1. Sulla questione relativa alla qualificazione dei soggetti vittime del dovere ed equiparati in termini di status, e sulla correlata imprescrittibilità del diritto alla suddetta qualificazione, si è pronunciata la Corte Suprema con la sentenza n. 17440/2022, resa in pubblica udienza per evidenziarne il valore nomofilattico.
Con tale pronuncia la Corte ha evidenziato che la nozione tradizionale di status, con la connessa classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae, sia andata progressivamente declinando in età moderna, in virtù dell'emersione del principio di eguaglianza formale che ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
La Corte, però, ha osservato che il concetto di status ha ricevuto, nel diritto contemporaneo, nuovo impulso dall'assunzione, da parte dei pubblici poteri, del compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.
Da tale ultimo rilievo, ha argomentato che <lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti
9 amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così
Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della
"evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così
Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del
2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto
(unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit (cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
10 D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi).
È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, l. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla lettera dei commi 563 e 564 dell'art. 1, l. n.
266/2005, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).>>.
La più ampia nozione di status civitatis assunta dal diritto contemporaneo - intesa come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il
11 diritto in maniera non precaria né discontinua, che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri - tesa a conferire tutela legislativa e amministrativa alle categorie di cittadini più deboli, si attaglia certamente anche alle “vittime del dovere”, come chiaramente affermato dalla citata pronuncia che ha anche ritenuto che le relative provvidenze debbano essere ascritte nell'ambito di quelle previste dall'articolo 38 della Costituzione: <diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, non può essere dubbio che le provvidenze in esame cp_1
rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ra tio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di
"vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006.>>.
5.2. Questo Collegio non intravede motivi per andare in contrario avviso rispetto alle argomentazioni della Suprema Corte che si condividono interamente e si fanno proprie, tenuto anche conto del particolare valore nomofilattico della richiamata decisione.
Ai suddetti principi, peraltro, si sono attenute anche le successive pronunce della Suprema Corte n.
37522/2022 e n. 3868/2023, nonché le numerose altre richiamate da parte appellante.
5.3. La motivazione posta dal Tribunale di Tivoli a fondamento del rigetto della domanda è, quindi, errata in diritto.
Ritenuta, quindi, l'insussistenza dell'affermata prescrizione, la domanda deve essere esaminata nel merito.
Sotto tale profilo, l'odierno appello merita di essere respinto.
Già la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 23300/2016 ha statuito che, alla luce della normativa dell'articolo 1, commi 562 – 565 della legge 266/2005, “deve affermarsi che quello
12 configurato dal legislatore è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse”, precisando altresì che “si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.”.
Dette affermazioni sono state riprese dalla successiva pronuncia delle sezioni unite n. 8982/2018 che, richiamando espressamente il proprio precedente n. 23300/2016, ha affermato che “in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, …”.
La Suprema Corte, poi, chiamata ad affrontare la questione della pretesa “estensione delle classi di beneficiari previste dall'art. 2, co. 106, della l. n. 244 del 2007 sulle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai familiari superstiti delle vittime del dovere”, ha optato per una interpretazione oggettiva del disposto rinvio, affermando che “Dal quadro normativo si rileva che il legislatore è intervenuto sul solo profilo delle prestazioni dovute alle vittime del dovere, ma non ha anche inteso modificare l'originaria categorizzazione dei familiari superstiti aventi diritto, prevista dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980 la quale è rimasta, pertanto, immutata” (Cass.
11181/2022).
In tale pronuncia la Suprema Corte ha altresì precisato che “L'interpretazione del rinvio oggettivo, coerentemente proposta dalla Corte d'appello, si rivela coerente con la finalità assistenziale delle provvidenze concesse ai superstiti di vittime del dovere, diretta a indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”.
La natura assistenziale delle prestazioni è stata, altresì, affermata dalla già richiamata sentenza n.
17440/2022 che ha affermato che “È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la
13 questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563 -564, I. n.
266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da
Cass. S.U. n. 22753 del 2018).”.
5.4. La posizione giuridica delineata dal legislatore all'art. 1, commi 563 e 564 della legge
266/2005, relativamente alle vittime del dovere ed equiparati, è, quindi, quella di un diritto soggettivo di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.
In particolare, nel caso del decesso del congiunto, la finalità assistenziale delle provvidenze previste in favore dei superstiti della vittima del dovere, od equiparato, è diretta ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita.
Non si tratta, quindi, di un risarcimento per la perdita subita, ma di un indennizzo di carattere assistenziale destinato a sostenere, sotto il profilo economico e psicologico, i familiari colpiti dal tragico evento in ragione dell'improvviso e traumatico mutamento delle condizioni della propria esistenza.
Alla luce delle suddette coordinate va dunque valutata la fattispecie sottoposta alla decisione del
Collegio.
Le odierne ricorrenti hanno richiesto, in data 28 novembre 2017, le provvidenze connesse al riconoscimento del loro genitore quale soggetto equiparato alle vittime del Persona_1
dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564 della legge 266/2005.
Il dante causa è deceduto in data 30 aprile 1983 a seguito di una “epatite cronica” certamente contratta nello svolgimento del servizio, poi evoluta in una “cirrosi epatica” che l'ha condotto alla morte.
14 In sostanza, la richiesta dei benefici è intervenuta a distanza di 34 anni e mezzo, circa, dalla data del decesso.
A tale ultima data le odierne appellanti avevano, rispettivamente, circa 23 anni ( , 20 Parte_2
anni ( e 15 anni ( . Parte_1 Parte_3
Nel novembre 2017, alla data della domanda amministrativa, invece, le attuali appellanti avevano, rispettivamente, 57 anni, 54 anni e 49 anni.
Ebbene, ritiene il Collegio che, ad oltre 34 anni di distanza dall'evento mortale, sia venuto meno il pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle condizioni di vita delle odierne appellanti.
Le provvidenze richieste dalle attuali appellanti, previste dalla disciplina di settore, sono, infatti, all'evidenza destinate: a) da un canto, a fare fronte alla condizione economica derivante dall'improvvisa scomparsa del familiare;
b) d'altro canto, ad apprestare un sostegno psicologico per fare fonte al dolore derivante dal decesso del genitore, con la connessa possibilità di fruire gratuitamente dei medicinali.
Le esigenze sottostanti a tali prestazioni sono, all'evidenza, ormai non più esistenti ad oltre 34 anni di distanza dall'evento, attesa la diversità delle condizioni economiche e personali delle odierne appellanti alla data della domanda amministrativa.
In sostanza, ritiene il Collegio che, stante l'enorme arco temporale intercorso tra il decesso del genitore e la domanda amministrativa, alla data di quest'ultima non erano più in atto le condizioni che potevano giustificare il riconoscimento delle richieste prestazioni assistenziali.
5.5. Per tale motivo l'appello deve essere respinto.
6. Tenuto conto dell'erronea motivazione del rigetto adottata dal giudice di prime cure e della particolarità dell'odierna fattispecie, ritiene questa Corte che sussistano i gravi motivi di cui all'art. 92 c.p.c., come risultante all'esito della dichiarazione d'incostituzionalità resa dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per procedere all'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite anche del presente grado del processo.
Sussistono, invece, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite dell'odierno grado di giudizio.
15 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 7 maggio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
EF SC
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