TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 721-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Silvia Capitano Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore provvedendo ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. u.c. (“decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio, se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni”) sulla causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.3.2025;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla querela di falso presentata in via incidentale nell'ambito della causa iscritta al n.721 del
Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
MONTECHIARO (AG) il 09/10/1958, rappresentati e difesi dall'avv. RINALLO MARIA
SILVANA, giusta procura in atti;
- parte attrice nel procedimento di querela di falso e convenuta nel procedimento principale -
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
MONTECHIARO (AG) il 13/07/1964, rappresentato e difeso dall'avv. MONGIOVÌ
GRAZIANO ANNA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta nel procedimento di querela di falso e attrice nel procedimento principale -
e con l'intervento del PM
- interveniente ex lege -
oggetto: querela di falso in via incidentale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha evocato in giudizio dinnanzi Controparte_1
all'intestato Tribunale e chiedendo di: i) ritenere e dichiarare di Parte_2 Parte_1
essere maggiore quotista dell'immobile sito in Palma di Montechiaro, in Via G.T. Montalbano
ex Via Fiume d'Italia n. 16, comprensivo dell'aria libera sovrastante;
ii) dichiarare tale immobile non divisibile o comunque non comodamente divisibile e, per l'effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto, nella qualità di maggior quotista, a divenire proprietario esclusivo;
iii) vedersi attribuite le quote dell'immobile appartenenti agli odierni resistenti,
previo pagamento nei loro confronti dell'importo complessivo di € 12.633,94 (€ 6.316,97
ciascuno). Con vittoria di spese ed onorari come per legge.
A sostegno della propria domanda ha esposto che:
- con sentenza n. 1018/15, a definizione del giudizio n. 1159/2003 r.g., il Tribunale di
Agrigento aveva provveduto su una richiesta di accertamento di lesione di legittima ordinando “lo scioglimento della comunione dei beni per cui è causa mediante attribuzione in favore
di della quota pari a 666/1000 del fabbricato sito in Palma di Montechiaro, Via Controparte_1
Fiume d'Italia n. 16 (in catasto al foglio 27, p.lla 4667/2) previa corresponsione, da parte di CP_1
del conguaglio di euro 7.599,98 in favore dei cinque fratelli ,
[...] Parte_2 Parte_1
, e ”;
[...] Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
- in esecuzione della predetta sentenza , aveva provveduto al Controparte_1
pagamento del conguaglio in denaro, assumendo in tal modo la qualità di maggior quotista e risultando, in particolare, titolare di una quota di proprietà complessiva di 722/1000 (666/1000
+ 56/1000 preesistente allo scioglimento della comunione) dell'immobile di cui si tratta;
- in virtù della qualità di maggior quotista, con diverse missive, aveva comunicato ai fratelli l'intenzione di acquistare l'intero immobile, mediante pagamento del corrispettivo in denaro, rappresentando che loro padre aveva provveduto a proporre istanza di condono edilizio con domanda del 31.03.1987 assunta al n. di prot. 6505 successivamente divisa in due sub pratiche, ovvero la n. 6506/1 a nome di e la n. 6506/2 a nome di Controparte_1
Parte_1
- con atto di compravendita del 28.09.2022 Rep. n. 8231 Racc. 5132 , Controparte_3
e gli avevano venduto le quote di rispettiva pertinenza, Persona_1 Controparte_2
2 per un valore economico calcolato in base alla CTU espletata nel corso del giudizio,
complessivamente corrispondenti a 21/125, mentre e si erano Parte_2 Parte_1
rifiutati, giustificando la mancata cessione per la presenza di difformità sotto il profilo edilizio urbanistico e per l'assenza di concessione edilizia;
- le quote di proprietà di e costituiscono porzioni Pt_1 Parte_2
infinitesimali rispetto a quelle di proprietà del ricorrente che non offrono utilità ai titolari e privano lo stesso immobile dell'utilità che avrebbe se l'odierno ricorrente divenisse proprietario dell'intero compendio ereditario.
Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale del 12.6.2023 si sono costituiti e , contestando il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto Pt_1 Parte_2
e diritto, ritenendolo inammissibile e improcedibile, e hanno formulato una serie di eccezioni processuali e di merito, proponendo altresì querela di falso.
In particolare, hanno affermato che l'istanza integrativa ricevuta dall'Ufficio Tecnico del
Comune di Palma di Montechiaro in data 26.2.2009 e l'allegata relazione predisposta dal geom. sono apocrife, per la falsità delle relative sottoscrizioni a nome di Controparte_4
; come evidente da una comparazione visiva delle firme contenute in Parte_1
documenti comparativi prodotti in atti.
Hanno rappresentato, inoltre, la difformità tra la perizia giurata del 12.10.1990, redatta dall'ingegnere incaricato da (allegata a completamento della domanda di Parte_3
concessione in sanatoria presentata da quest'ultimo in data 31.03.1987 prot. 6506) che indicava tra le opere da condonare la sola impermeabilizzazione della “copertura del tipo piana non
praticabile”, e quella a firma del geom. (presentata come allegato alla istanza integrativa CP_4
del 26.2.2009), dove veniva indicata la realizzazione di una copertura a spiovente al di sopra di quella che doveva essere “del tipo piana non praticabile”.
Con provvedimento del 13.7.2023 il Giudice onorario assegnatario del fascicolo ne ha disposto la trasmissione al Presidente per la designazione del Collegio al fine della decisione sulla querela di falso proposta in via incidentale. Il giudizio principale è stato quindi sospeso ed è stato aperto il sub procedimento, all'interno del quale - a seguito del visto del P.M. in data
17.2.2024 - il giudice relatore ha fissato udienza per la prosecuzione.
3 In data 10.7.2024 parte istante ha insistito nella querela di falso, affermando la rilevanza nel giudizio principale dei documenti di cui si contesta l'autenticità della sottoscrizione,
“poiché l'accertamento della loro manifesta falsità esclude la possibilità per di Controparte_1
proporre la domanda di divisione inammissibilmente avanzata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”.
ha invece chiesto il rigetto della proposta querela di falso in quanto Controparte_1
inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione del giudizio di merito;
rappresentando, in particolare, che i documenti oggetto di contestazione non riguardano gli immobili su cui il ricorrente vanta la qualità di maggior quotista e, in ogni caso, l'eventuale falsità della firma apposta non coinvolgerebbe in modo alcuno gli atti relativi agli immobili oggetto del giudizio di merito.
Così delineato l'oggetto del presente giudizio, appare necessario premettere che la competenza a decidere della querela di falso - per i giudizi pendenti alla data del 28 febbraio
2023, quale il presente - è attribuita dall'art. 225 c.p.c. al Tribunale in composizione Collegiale.
Si ritiene, pertanto, che il giudice del fascicolo principale, avendo affermato la rilevanza del documento impugnato e avendo rinviato la decisione al Presidente per la designazione del
Collegio (ord. 13.7.2023), abbia implicitamente autorizzato la presentazione della querela di falso. Tale provvedimento del g.i. non è suscettibile di passare in giudicato e può essere riesaminato dal Collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, in sede di decisione della causa (v. Cass. n. 1110/2010; conf.
Cass. n. 3848/1979).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la querela di falso sia inammissibile e che l'ordinanza che ne ha autorizzato la presentazione debba essere revocata per le ragioni appresso indicate.
È opportuno rammentare, in punto di diritto, che il procedimento di querela di falso, il cui unico scopo è quello di privare l'idoneità di un documento a far fede e a servire come prova di determinati rapporti, può avere ad oggetto atti pubblici o scritture private riconosciute, autenticate e verificate, nonché, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, scritture private non riconosciute né legalmente considerate tali.
4 Ancora, la querela di falso proposta in via incidentale ha natura strumentale rispetto al giudizio principale ed è pertanto proponibile soltanto se l'esito del relativo giudizio è
potenzialmente idoneo ad influire sulla lite principale, ossia se vi è un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di falso e quello di merito nel corso del quale si vuole proporre la querela.
Ciò premesso, nel caso di specie, si rileva che l'eccepita falsa rappresentazione dei manufatti nella relazione a firma del geom. (presentata come allegato alla istanza CP_4
integrativa del 26.2.2009) non può essere oggetto di censura mediante lo strumento attivato,
in quanto la querela di falso non è esperibile nel caso di contestazione della “veridicità” delle dichiarazioni documentali e dunque laddove a venire in rilievo sia la “falsità ideologica”,
essendo di contro esperibile unicamente nei casi di “falsità materiale”, ossia per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
Per ciò che riguarda poi l'eccepita falsità delle sottoscrizioni a nome di Parte_1
nell'istanza integrativa ricevuta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro in data 26.2.2009 e nell'allegata relazione predisposta dal geom. , è necessario Controparte_4
dar conto che tali documenti non sono fonti di prova nel procedimento principale né sono stati forniti dal ricorrente quali presupposti di ammissibilità.
Invero, sono stati citati nella “Compravendita del 28.09.2022 Rep. n. 8231 Racc. 5132”, in base al quale ha acquistato la quota di proprietà dell'immobile di cui si Controparte_1
tratta da parte di alcuni dei fratelli, , e , così raggiungendo Per_1 CP_3 Controparte_2
la complessiva quota di 722/1000 posta a fondamento della domanda;
la validità di tale atto,
tuttavia, non è stata posta in discussione.
Inoltre, non sono stati invocati a supporto della regolarità urbanistica degli immobili di cui si chiede l'attribuzione, avendo al più concorso alla formazione della “determina nr. 1056
del 14.01.2010”, con cui il Comune di Palma di Montechiaro ha chiesto il pagamento della oblazione. È poi demandato al decidente di verificare se quest'ultima - da sola o unitamente ad altra documentazione tempestivamente allegata - sia idonea a determinare l'ammissibilità
della domanda.
A riguardo, si precisa che, che per i principi di diritto già espressi, non può essere accolta la prospettazione del ricorrente secondo cui la falsità dell'atto presupposto sarebbe rilevante
5 nel giudizio principale perché determinerebbe la nullità dell'atto a valle;
ciò in quanto lo strumento della querela di falso è finalizzato al diverso obiettivo di accertare se il documento
contestato sia utilizzabile nella causa e non a provare che un diverso documento (seppur dallo stesso derivante) - non altrimenti impugnato - sia nullo o inutilizzabile.
Sulla scorta di quanto finora detto, ritiene il Collegio che la querela di falso proposta sia inammissibile.
La liquidazione delle spese di lite va rimessa alla definizione del giudizio di merito.
La causa va rimessa sul ruolo del giudice assegnatario del fascicolo principale per la prosecuzione.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento incidentale di querela di falso, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta da e Parte_2 Parte_1
;
[...]
- dispone la prosecuzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice assegnatario del fascicolo principale;
- spese al definitivo.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio in data 8 maggio 2025.
il Giudice relatore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Silvia Capitano Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore provvedendo ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. u.c. (“decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio, se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni”) sulla causa trattenuta in decisione con ordinanza del 19.3.2025;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla querela di falso presentata in via incidentale nell'ambito della causa iscritta al n.721 del
Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
MONTECHIARO (AG) il 09/10/1958, rappresentati e difesi dall'avv. RINALLO MARIA
SILVANA, giusta procura in atti;
- parte attrice nel procedimento di querela di falso e convenuta nel procedimento principale -
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
MONTECHIARO (AG) il 13/07/1964, rappresentato e difeso dall'avv. MONGIOVÌ
GRAZIANO ANNA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta nel procedimento di querela di falso e attrice nel procedimento principale -
e con l'intervento del PM
- interveniente ex lege -
oggetto: querela di falso in via incidentale.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha evocato in giudizio dinnanzi Controparte_1
all'intestato Tribunale e chiedendo di: i) ritenere e dichiarare di Parte_2 Parte_1
essere maggiore quotista dell'immobile sito in Palma di Montechiaro, in Via G.T. Montalbano
ex Via Fiume d'Italia n. 16, comprensivo dell'aria libera sovrastante;
ii) dichiarare tale immobile non divisibile o comunque non comodamente divisibile e, per l'effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto, nella qualità di maggior quotista, a divenire proprietario esclusivo;
iii) vedersi attribuite le quote dell'immobile appartenenti agli odierni resistenti,
previo pagamento nei loro confronti dell'importo complessivo di € 12.633,94 (€ 6.316,97
ciascuno). Con vittoria di spese ed onorari come per legge.
A sostegno della propria domanda ha esposto che:
- con sentenza n. 1018/15, a definizione del giudizio n. 1159/2003 r.g., il Tribunale di
Agrigento aveva provveduto su una richiesta di accertamento di lesione di legittima ordinando “lo scioglimento della comunione dei beni per cui è causa mediante attribuzione in favore
di della quota pari a 666/1000 del fabbricato sito in Palma di Montechiaro, Via Controparte_1
Fiume d'Italia n. 16 (in catasto al foglio 27, p.lla 4667/2) previa corresponsione, da parte di CP_1
del conguaglio di euro 7.599,98 in favore dei cinque fratelli ,
[...] Parte_2 Parte_1
, e ”;
[...] Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
- in esecuzione della predetta sentenza , aveva provveduto al Controparte_1
pagamento del conguaglio in denaro, assumendo in tal modo la qualità di maggior quotista e risultando, in particolare, titolare di una quota di proprietà complessiva di 722/1000 (666/1000
+ 56/1000 preesistente allo scioglimento della comunione) dell'immobile di cui si tratta;
- in virtù della qualità di maggior quotista, con diverse missive, aveva comunicato ai fratelli l'intenzione di acquistare l'intero immobile, mediante pagamento del corrispettivo in denaro, rappresentando che loro padre aveva provveduto a proporre istanza di condono edilizio con domanda del 31.03.1987 assunta al n. di prot. 6505 successivamente divisa in due sub pratiche, ovvero la n. 6506/1 a nome di e la n. 6506/2 a nome di Controparte_1
Parte_1
- con atto di compravendita del 28.09.2022 Rep. n. 8231 Racc. 5132 , Controparte_3
e gli avevano venduto le quote di rispettiva pertinenza, Persona_1 Controparte_2
2 per un valore economico calcolato in base alla CTU espletata nel corso del giudizio,
complessivamente corrispondenti a 21/125, mentre e si erano Parte_2 Parte_1
rifiutati, giustificando la mancata cessione per la presenza di difformità sotto il profilo edilizio urbanistico e per l'assenza di concessione edilizia;
- le quote di proprietà di e costituiscono porzioni Pt_1 Parte_2
infinitesimali rispetto a quelle di proprietà del ricorrente che non offrono utilità ai titolari e privano lo stesso immobile dell'utilità che avrebbe se l'odierno ricorrente divenisse proprietario dell'intero compendio ereditario.
Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale del 12.6.2023 si sono costituiti e , contestando il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto Pt_1 Parte_2
e diritto, ritenendolo inammissibile e improcedibile, e hanno formulato una serie di eccezioni processuali e di merito, proponendo altresì querela di falso.
In particolare, hanno affermato che l'istanza integrativa ricevuta dall'Ufficio Tecnico del
Comune di Palma di Montechiaro in data 26.2.2009 e l'allegata relazione predisposta dal geom. sono apocrife, per la falsità delle relative sottoscrizioni a nome di Controparte_4
; come evidente da una comparazione visiva delle firme contenute in Parte_1
documenti comparativi prodotti in atti.
Hanno rappresentato, inoltre, la difformità tra la perizia giurata del 12.10.1990, redatta dall'ingegnere incaricato da (allegata a completamento della domanda di Parte_3
concessione in sanatoria presentata da quest'ultimo in data 31.03.1987 prot. 6506) che indicava tra le opere da condonare la sola impermeabilizzazione della “copertura del tipo piana non
praticabile”, e quella a firma del geom. (presentata come allegato alla istanza integrativa CP_4
del 26.2.2009), dove veniva indicata la realizzazione di una copertura a spiovente al di sopra di quella che doveva essere “del tipo piana non praticabile”.
Con provvedimento del 13.7.2023 il Giudice onorario assegnatario del fascicolo ne ha disposto la trasmissione al Presidente per la designazione del Collegio al fine della decisione sulla querela di falso proposta in via incidentale. Il giudizio principale è stato quindi sospeso ed è stato aperto il sub procedimento, all'interno del quale - a seguito del visto del P.M. in data
17.2.2024 - il giudice relatore ha fissato udienza per la prosecuzione.
3 In data 10.7.2024 parte istante ha insistito nella querela di falso, affermando la rilevanza nel giudizio principale dei documenti di cui si contesta l'autenticità della sottoscrizione,
“poiché l'accertamento della loro manifesta falsità esclude la possibilità per di Controparte_1
proporre la domanda di divisione inammissibilmente avanzata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”.
ha invece chiesto il rigetto della proposta querela di falso in quanto Controparte_1
inammissibile ed irrilevante ai fini della decisione del giudizio di merito;
rappresentando, in particolare, che i documenti oggetto di contestazione non riguardano gli immobili su cui il ricorrente vanta la qualità di maggior quotista e, in ogni caso, l'eventuale falsità della firma apposta non coinvolgerebbe in modo alcuno gli atti relativi agli immobili oggetto del giudizio di merito.
Così delineato l'oggetto del presente giudizio, appare necessario premettere che la competenza a decidere della querela di falso - per i giudizi pendenti alla data del 28 febbraio
2023, quale il presente - è attribuita dall'art. 225 c.p.c. al Tribunale in composizione Collegiale.
Si ritiene, pertanto, che il giudice del fascicolo principale, avendo affermato la rilevanza del documento impugnato e avendo rinviato la decisione al Presidente per la designazione del
Collegio (ord. 13.7.2023), abbia implicitamente autorizzato la presentazione della querela di falso. Tale provvedimento del g.i. non è suscettibile di passare in giudicato e può essere riesaminato dal Collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, in sede di decisione della causa (v. Cass. n. 1110/2010; conf.
Cass. n. 3848/1979).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la querela di falso sia inammissibile e che l'ordinanza che ne ha autorizzato la presentazione debba essere revocata per le ragioni appresso indicate.
È opportuno rammentare, in punto di diritto, che il procedimento di querela di falso, il cui unico scopo è quello di privare l'idoneità di un documento a far fede e a servire come prova di determinati rapporti, può avere ad oggetto atti pubblici o scritture private riconosciute, autenticate e verificate, nonché, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, scritture private non riconosciute né legalmente considerate tali.
4 Ancora, la querela di falso proposta in via incidentale ha natura strumentale rispetto al giudizio principale ed è pertanto proponibile soltanto se l'esito del relativo giudizio è
potenzialmente idoneo ad influire sulla lite principale, ossia se vi è un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di falso e quello di merito nel corso del quale si vuole proporre la querela.
Ciò premesso, nel caso di specie, si rileva che l'eccepita falsa rappresentazione dei manufatti nella relazione a firma del geom. (presentata come allegato alla istanza CP_4
integrativa del 26.2.2009) non può essere oggetto di censura mediante lo strumento attivato,
in quanto la querela di falso non è esperibile nel caso di contestazione della “veridicità” delle dichiarazioni documentali e dunque laddove a venire in rilievo sia la “falsità ideologica”,
essendo di contro esperibile unicamente nei casi di “falsità materiale”, ossia per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.
Per ciò che riguarda poi l'eccepita falsità delle sottoscrizioni a nome di Parte_1
nell'istanza integrativa ricevuta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro in data 26.2.2009 e nell'allegata relazione predisposta dal geom. , è necessario Controparte_4
dar conto che tali documenti non sono fonti di prova nel procedimento principale né sono stati forniti dal ricorrente quali presupposti di ammissibilità.
Invero, sono stati citati nella “Compravendita del 28.09.2022 Rep. n. 8231 Racc. 5132”, in base al quale ha acquistato la quota di proprietà dell'immobile di cui si Controparte_1
tratta da parte di alcuni dei fratelli, , e , così raggiungendo Per_1 CP_3 Controparte_2
la complessiva quota di 722/1000 posta a fondamento della domanda;
la validità di tale atto,
tuttavia, non è stata posta in discussione.
Inoltre, non sono stati invocati a supporto della regolarità urbanistica degli immobili di cui si chiede l'attribuzione, avendo al più concorso alla formazione della “determina nr. 1056
del 14.01.2010”, con cui il Comune di Palma di Montechiaro ha chiesto il pagamento della oblazione. È poi demandato al decidente di verificare se quest'ultima - da sola o unitamente ad altra documentazione tempestivamente allegata - sia idonea a determinare l'ammissibilità
della domanda.
A riguardo, si precisa che, che per i principi di diritto già espressi, non può essere accolta la prospettazione del ricorrente secondo cui la falsità dell'atto presupposto sarebbe rilevante
5 nel giudizio principale perché determinerebbe la nullità dell'atto a valle;
ciò in quanto lo strumento della querela di falso è finalizzato al diverso obiettivo di accertare se il documento
contestato sia utilizzabile nella causa e non a provare che un diverso documento (seppur dallo stesso derivante) - non altrimenti impugnato - sia nullo o inutilizzabile.
Sulla scorta di quanto finora detto, ritiene il Collegio che la querela di falso proposta sia inammissibile.
La liquidazione delle spese di lite va rimessa alla definizione del giudizio di merito.
La causa va rimessa sul ruolo del giudice assegnatario del fascicolo principale per la prosecuzione.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento incidentale di querela di falso, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso proposta da e Parte_2 Parte_1
;
[...]
- dispone la prosecuzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice assegnatario del fascicolo principale;
- spese al definitivo.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio in data 8 maggio 2025.
il Giudice relatore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6