CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del
30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.3975/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 nonché la (C.F. Parte_2
), in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
( – telefax 081/4979313 – CF Email_1
– Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui P.IVA_3 uffici, in alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge Pt_2
APPELLANTI
E
(società appartenente al GRUPPO IVA Controparte_1 CP_1
Partita IVA nr. e Cod. Fisc. ), con sede in P.IVA_4 P.IVA_5
Modena alla Via San Carlo 8/20, in persona del suo procuratore speciale nato a [...] il [...] ( ) CP_2 C.F._1 autorizzato giusta procura speciale dell'11 marzo 2023 (all.1) a ministero del
Notaio (Repertorio n. 50144/15086) Persona_1
Dott. ( , residente in [...]alla Persona_2 C.F._2
Via Salvatore Pescatori n. 107,
Corte di Appello di Napoli
rappresentati e difesi - congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di procure rilasciate su fogli separati ed allegate al presente atto (all.A) dall'Avv.
AB SI ( ) e dall'Avv. Federica Sandulli C.F._3
( ), elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec: C.F._4
e Email_2
dove i predetti difensori Email_3 dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli avvisi e/o le notificazioni relative al presente procedimento
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2047/2022 pubbl. il 28/5/2022 il TRIBUNALE di
AVELLINO in funzione di Giudice del lavoro accolse il ricorso in opposizione proposto da e teso ad ottenere di: CP_1 Per_2
“1) Annullare ovvero revocare il decreto n. 733462/A, notificato il 28 gennaio 2020;
2) In via meramente gradata, modificare il decreto n. 733462/A, applicando la minore sanzione di cui al co. I bis all'art. 63 del D. Lgs. n. 231/07”; annullò l'ingiunzione, regolando secondo soccombenza le spese.
Con ricorso depositato in data 25.9.2022 gli appellanti in epigrafe hanno tempestivamente impugnato la sentenza, eccependo l'erroneità dell'interpretazione ed applicazione della norma di cui all'art. 51 d.lgs
231/2007, con particolare riguardo alla mancanza dei presupposti di applicazione dell'esimente del co. 2 subordinata al fatto che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato. Hanno concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso in primo grado;
vinte le spese.
Notificato l'atto di appello, si sono costituiti gli appellati che hanno resistito al gravame invocandone il rigetto.
________________________________________________________________________ 2
Corte di Appello di Napoli
Hanno proposto impugnazione incidentale condizionato, reiterando le eccezioni implicitamente disattese dal Tribunale (che le aveva ritenute assorbite) relative: alla violazione del termine biennale previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 69, comma 2, D. Contr Lgs. 231/2007; all'intervenuta decadenza per aver la provveduto alla notifica della contestazione oltre i 90 giorni ex art. 14 Legge 698/1981.
Hanno riproposto le ulteriori eccezioni di mancanza della motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; di sproporzione della sanzione applicata.
In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale “condizionato” e dei motivi di opposizione riproposti nel presente atto hanno chiesto: riformare la sentenza n. 2047/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord
(R.G.N. 2463/2020), Giudice Dott. Luigi D'Angiolella, pubblicata in data 31 maggio 2022 e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto sanzionatorio n. 733462/A di € 3.000,00, notificato il 28 gennaio
2020 dalla di vinte le spese. CP_3 Pt_2
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3 maggio 2023 come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., erano state depositate le note;
quindi, con ordinanza ne era stato disposto il rinvio per la discussione all'udienza del
29.1.2025.
Nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di
Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
La Corte ha fissato l'odierna udienza ed ha disposto la trattazione scritta;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (la prima presso questa sezione Lavoro) come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è principale è infondato.
________________________________________________________________________ 3
Corte di Appello di Napoli
1.La presente vicenda, come allegato in ricorso di primo grado, riguarda l'assegno n. 9200794376-07 dell'importo di € 1.000,00 tratto su UBI Banca
Popolare di Ancona negoziato in data 4 settembre 2017 presso la Filiale di
Casoria della (all. 1): il titolo era intestato alla Megawatt S.p.A., CP_1 con sede legale in Casoria, alla via Circumvallazione Esterna, n. 42 (P.Iva
), era privo della clausola “non trasferibile” e recava firma di P.IVA_6 girata del legale rappresentante della predetta società sig.
[...]
(C.F. ). Parte_3 C.F._5
Oggetto dell'opposizione è il decreto n. 733462 notificato il 28 gennaio 2020
(all. C) con il quale la aveva Parte_2 comminato a carico del in solido con la Banca, la sanzione Persona_2 amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 contestando la “violazione dell' art. 51, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n. 90, per aver omesso di comunicare al l'operazione Parte_1 finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5, del citato decreto legislativo, dal Sig. per l'ammontare di Parte_4
€1.000,00”.
Il Giudice, secondo la ragione più liquida, ha accolto il ricorso, ritenendo insussistente la violazione degli obblighi di comunicazione in presenza delle condizioni esimenti di cui all'art. l'esimente di cui all'art. 51 co. 2 del Dlgs
231/07: “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla Controparte_4 banca o da che ne effettua l'estinzione, salvo che il Controparte_4 soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato”.
L'applicazione della sopra indicata esimente appare corretta, coerente con la documentazione in atti da cui risulta che la prescritta comunicazione era stata già inviata dalla Ubi Banca in data 04.10.2017 e conteneva tutti i dati essenziali per l'identificazione del titolo negoziato (all.3).
________________________________________________________________________ 4
Corte di Appello di Napoli
La circostanza risulta dalla stessa nota del 30.10.2017 (all.2) con la quale la ha chiesto alla Filiale informazioni ulteriori Parte_2 CP_1 per il completamento dell'istruttoria interna, così consentendo di acquisire la certezza della conoscenza della comunicazione già eseguita da altri;
peraltro non risulta provato il momento in cui la abbia avuto notizia CP_1 dell'infrazione, al fine del decorso del termine di 30 gg. per riferire al
Ministero.
Considerato che la normativa di cui al D.lgs. 231/07 è stata introdotta dal
Legislatore al fine (art. 2) “di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” attraverso (art. 3) “la collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, l'esimente in questione è applicabile alla fattispecie, in quanto l'atto (la comunicazione UBI) ha raggiunto lo scopo.
2.A quanto sopra esposto si aggiunge, come dedotto in appello incidentale, che il comma 2 dell'art. 69 D.lgs. n. 231/07 che prevede che “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti alla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”.
La norma ha previsto quale dies a quo (per il computo del termine di conclusione del procedimento) la data di ricezione da parte
________________________________________________________________________ 5
Corte di Appello di Napoli
dell'Amministrazione della contestazione della violazione normativa;
nel caso in esame l'amministrazione procedente, ricevuta la notizia dell'infrazione da
Ubi (07/09/2017) – con le successive integrazioni di (20/11/2017) in CP_1 riscontro alla richiesta di integrazione della RTS del 30.10.2017- aveva notificato il 31.1.2018 la contestazione datata 22/01/2018 al Dott. Per_2 in solido con la Banca. La notifica del decreto opposto è avvenuta in data 28 gennaio 2020, quindi risulta tardiva, in quanto l'iter doveva perfezionarsi entro il 7 settembre 2019.
L'appello principale va quindi respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico di parte appellante.
In ragione della qualità dell'appellante non si provvedere per il Parte_1 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale, assorbito l'appello incidentale condizionato;
condanna parte appellante principale alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore degli appellati, in complessivi euro
337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
________________________________________________________________________ 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del
30 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.3975/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 nonché la (C.F. Parte_2
), in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
( – telefax 081/4979313 – CF Email_1
– Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui P.IVA_3 uffici, in alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge Pt_2
APPELLANTI
E
(società appartenente al GRUPPO IVA Controparte_1 CP_1
Partita IVA nr. e Cod. Fisc. ), con sede in P.IVA_4 P.IVA_5
Modena alla Via San Carlo 8/20, in persona del suo procuratore speciale nato a [...] il [...] ( ) CP_2 C.F._1 autorizzato giusta procura speciale dell'11 marzo 2023 (all.1) a ministero del
Notaio (Repertorio n. 50144/15086) Persona_1
Dott. ( , residente in [...]alla Persona_2 C.F._2
Via Salvatore Pescatori n. 107,
Corte di Appello di Napoli
rappresentati e difesi - congiuntamente e disgiuntamente - in virtù di procure rilasciate su fogli separati ed allegate al presente atto (all.A) dall'Avv.
AB SI ( ) e dall'Avv. Federica Sandulli C.F._3
( ), elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec: C.F._4
e Email_2
dove i predetti difensori Email_3 dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli avvisi e/o le notificazioni relative al presente procedimento
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2047/2022 pubbl. il 28/5/2022 il TRIBUNALE di
AVELLINO in funzione di Giudice del lavoro accolse il ricorso in opposizione proposto da e teso ad ottenere di: CP_1 Per_2
“1) Annullare ovvero revocare il decreto n. 733462/A, notificato il 28 gennaio 2020;
2) In via meramente gradata, modificare il decreto n. 733462/A, applicando la minore sanzione di cui al co. I bis all'art. 63 del D. Lgs. n. 231/07”; annullò l'ingiunzione, regolando secondo soccombenza le spese.
Con ricorso depositato in data 25.9.2022 gli appellanti in epigrafe hanno tempestivamente impugnato la sentenza, eccependo l'erroneità dell'interpretazione ed applicazione della norma di cui all'art. 51 d.lgs
231/2007, con particolare riguardo alla mancanza dei presupposti di applicazione dell'esimente del co. 2 subordinata al fatto che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato. Hanno concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi l'avverso ricorso in primo grado;
vinte le spese.
Notificato l'atto di appello, si sono costituiti gli appellati che hanno resistito al gravame invocandone il rigetto.
________________________________________________________________________ 2
Corte di Appello di Napoli
Hanno proposto impugnazione incidentale condizionato, reiterando le eccezioni implicitamente disattese dal Tribunale (che le aveva ritenute assorbite) relative: alla violazione del termine biennale previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 69, comma 2, D. Contr Lgs. 231/2007; all'intervenuta decadenza per aver la provveduto alla notifica della contestazione oltre i 90 giorni ex art. 14 Legge 698/1981.
Hanno riproposto le ulteriori eccezioni di mancanza della motivazione, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; di sproporzione della sanzione applicata.
In via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale “condizionato” e dei motivi di opposizione riproposti nel presente atto hanno chiesto: riformare la sentenza n. 2047/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord
(R.G.N. 2463/2020), Giudice Dott. Luigi D'Angiolella, pubblicata in data 31 maggio 2022 e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto sanzionatorio n. 733462/A di € 3.000,00, notificato il 28 gennaio
2020 dalla di vinte le spese. CP_3 Pt_2
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
Disposta la trattazione scritta per l'udienza del 3 maggio 2023 come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., erano state depositate le note;
quindi, con ordinanza ne era stato disposto il rinvio per la discussione all'udienza del
29.1.2025.
Nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di
Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
La Corte ha fissato l'odierna udienza ed ha disposto la trattazione scritta;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna (la prima presso questa sezione Lavoro) come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è principale è infondato.
________________________________________________________________________ 3
Corte di Appello di Napoli
1.La presente vicenda, come allegato in ricorso di primo grado, riguarda l'assegno n. 9200794376-07 dell'importo di € 1.000,00 tratto su UBI Banca
Popolare di Ancona negoziato in data 4 settembre 2017 presso la Filiale di
Casoria della (all. 1): il titolo era intestato alla Megawatt S.p.A., CP_1 con sede legale in Casoria, alla via Circumvallazione Esterna, n. 42 (P.Iva
), era privo della clausola “non trasferibile” e recava firma di P.IVA_6 girata del legale rappresentante della predetta società sig.
[...]
(C.F. ). Parte_3 C.F._5
Oggetto dell'opposizione è il decreto n. 733462 notificato il 28 gennaio 2020
(all. C) con il quale la aveva Parte_2 comminato a carico del in solido con la Banca, la sanzione Persona_2 amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 contestando la “violazione dell' art. 51, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n. 90, per aver omesso di comunicare al l'operazione Parte_1 finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5, del citato decreto legislativo, dal Sig. per l'ammontare di Parte_4
€1.000,00”.
Il Giudice, secondo la ragione più liquida, ha accolto il ricorso, ritenendo insussistente la violazione degli obblighi di comunicazione in presenza delle condizioni esimenti di cui all'art. l'esimente di cui all'art. 51 co. 2 del Dlgs
231/07: “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla Controparte_4 banca o da che ne effettua l'estinzione, salvo che il Controparte_4 soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato”.
L'applicazione della sopra indicata esimente appare corretta, coerente con la documentazione in atti da cui risulta che la prescritta comunicazione era stata già inviata dalla Ubi Banca in data 04.10.2017 e conteneva tutti i dati essenziali per l'identificazione del titolo negoziato (all.3).
________________________________________________________________________ 4
Corte di Appello di Napoli
La circostanza risulta dalla stessa nota del 30.10.2017 (all.2) con la quale la ha chiesto alla Filiale informazioni ulteriori Parte_2 CP_1 per il completamento dell'istruttoria interna, così consentendo di acquisire la certezza della conoscenza della comunicazione già eseguita da altri;
peraltro non risulta provato il momento in cui la abbia avuto notizia CP_1 dell'infrazione, al fine del decorso del termine di 30 gg. per riferire al
Ministero.
Considerato che la normativa di cui al D.lgs. 231/07 è stata introdotta dal
Legislatore al fine (art. 2) “di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” attraverso (art. 3) “la collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, l'esimente in questione è applicabile alla fattispecie, in quanto l'atto (la comunicazione UBI) ha raggiunto lo scopo.
2.A quanto sopra esposto si aggiunge, come dedotto in appello incidentale, che il comma 2 dell'art. 69 D.lgs. n. 231/07 che prevede che “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti alla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”.
La norma ha previsto quale dies a quo (per il computo del termine di conclusione del procedimento) la data di ricezione da parte
________________________________________________________________________ 5
Corte di Appello di Napoli
dell'Amministrazione della contestazione della violazione normativa;
nel caso in esame l'amministrazione procedente, ricevuta la notizia dell'infrazione da
Ubi (07/09/2017) – con le successive integrazioni di (20/11/2017) in CP_1 riscontro alla richiesta di integrazione della RTS del 30.10.2017- aveva notificato il 31.1.2018 la contestazione datata 22/01/2018 al Dott. Per_2 in solido con la Banca. La notifica del decreto opposto è avvenuta in data 28 gennaio 2020, quindi risulta tardiva, in quanto l'iter doveva perfezionarsi entro il 7 settembre 2019.
L'appello principale va quindi respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico di parte appellante.
In ragione della qualità dell'appellante non si provvedere per il Parte_1 versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello principale, assorbito l'appello incidentale condizionato;
condanna parte appellante principale alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore degli appellati, in complessivi euro
337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
________________________________________________________________________ 6