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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SA GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 732/2022 depositato il 22/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 P.IVA_1 Srls -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1475/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 04/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030900036.2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la società Resistente_2 S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento n. TVF030900036-2020 relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari aveva recuperato l'Iva ritenuta indebitamente detratta per l'importo di euro 39.319,00, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a fatture di acquisto considerate prive del requisito dell'inerenza.
2.La società ricorrente deduceva, in particolare, l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, nonché per erronea applicazione della normativa in materia di imposte sui redditi e di Iva, sostenendo la inerenza dei costi sostenuti nell'ambito di un progetto di sviluppo che rientrava nell'oggetto sociale e, conseguentemente, la legittimità della detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. In via subordinata, chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le fatture poste a base della detrazione Iva afferissero ad operazioni non inerenti all'attività d'impresa, enfatizzando la pluralità di elementi indiziari rinvenuti e relativi sia alla posizione del fornitore sia all'assenza di fatto di risultati economici, reali nonché per assenza organizzativa in capo ad entrambe le società coinvolte.
4.Con sentenza n. 1475/2/2021, depositata in data 04 ottobre 2021, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso, ritenendo infondata la pretesa erariale. Il giudice di primo grado, pur escludendo il dedotto vizio del difetto di motivazione dell'atto, riteneva non dimostrata la contestata non inerenza dei costi, trattandosi di costi prodromici allo sviluppo di un progetto ritenuto comunque coerente con l'oggetto sociale. 5.Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione sotto plurimi profili. Secondo l'Ufficio, l'atto impositivo è correttamente motivato e fondato su presupposti di fatto e di diritto pienamente legittimi. L'avviso di accertamento ha infatti puntualmente evidenziato tutte le anomalie riscontrate in relazione alle quattro fatture di acquisto contestate emesse
Società_1 Società_1dalla “ Srls” di seguito , dalle quali emerge chiaramente l'assenza del requisito di inerenza dei costi all'attività d'impresa svolta dalla società verificata. Tale requisito, richiesto dall'articolo 109, comma 5, del TUIR ai fini della deducibilità dei costi, è rilevante anche ai fini IVA, con conseguente indetraibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972.
Le incongruenze rilevate dall'Amministrazione riguardano molteplici aspetti: le fatture presentano descrizioni del tutto generiche, inoltre la stessa società verificata non disponeva di una sede operativa autonoma e atta all'adempimento contrattuale e nemmeno ha dimostrato quantomeno l'avveramento della fase di industrializzazione al fine dell'immissione sul mercato del prodotto ipotizzato. Al di là della circostanza che i costi sostenuti non hanno generato comunque alcun volume d'affari né nell'anno d'imposta oggetto di accertamento e nemmeno negli anni successivi,(sic!!) con evidente antieconomicità delle spese, sicché merita valorizzazione il giudizio di non inerenza contestato.
Anche la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'ufficio in materia di inerenza, antieconomicità e onere della prova conferma che l'antieconomicità e incongruità dei costi costituiscono “indici sintomatici della carenza di inerenza”.
Resistente_26.Si è costituita in giudizio la S.r.l.s. con comparsa di costituzione e risposta e nel merito ribadisce la nullità dell'atto e l'inerenza dei costi sostenuti in quanto è errato misurare la deducibilità di un costo solo in base all'inerenza con i ricavi d'impresa. Conclude per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
MOTIVAZIONE
7.L'appello dell'Agenzia Entrate è fondato.
L'Ufficio Controlli con l'atto impositivo ha correttamente e (in ossequio alle regulae iuris in subiecta materia), efficacemente indicato tutte le anomalie fattuali da cui si evince, (in relazione ai costi in contestazione che attengono a n.4 fatture d'acquisto/Società_1) un quadro probatorio che si traduce in un corretto quanto appagante giudizio complessivo afferente l'assenza(effettiva) del requisito di inerenza dei costi in contestazione per l'attività di impresa. Requisito di inerenza che è imposto dall'articolo 109, co.5 del D.P.R. n.917 del 1986 - T.U.I.R.- ai fini della legittima deduzione dei costi, vieppiù ai fini Iva con conseguente indetraibilità ex articolo 19 del D.P.R. n.633 del 1972 della imposta che quindi è stata, ope legis, recuperata legittimamente a tassazione.
8.Già i comportamenti riferibili alla contribuente Resistente_2 non soltanto svelano l'inconsistenza e pretestuosità della asserita condizione di start up della società accertata, ma non comprovano in alcun modo che i costi in questione siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 109 del T.U.I.R., e art. 19 D.P.R. 633/72 IVA.
Proprio dall'assunto del primo giudice, emerge già chiaramente che l'avviso di accertamento de quo è immune dagli evocati vizi motivazionali esplicando l'atto impositivo i presupposti fattuali e giuridici su cui si fonda il recupero erariale. E risultano altresì non coerenti le successive considerazioni sempre della C.T.P. di Bari che hanno ritenuto che gli elementi e le anomalie contestate dall'Ufficio, (né singolarmente né cumulativamente), non sono sintomatici della non “inerenza” contestata dall'ufficio.
Al contrario, questa Corte, desume chiaramente dagli atti del fascicolo che, nei fatti, nel caso in esame (e come si dirà successivamente) e diversamente da quanto deciso dai primi Giudici, l'operato dell'Ufficio e l'avviso di accertamento de quo sono corretti e legittimi. Poiché l'Ufficio ha dettagliato le fondate incongruenze da cui si evince nitidamente l'assenza, per i costi in contestazione, del requisito di inerenza all'attività di impresa.
E' incontestabile altresì che tali anomalie (sottolineate dall'Ufficio) non possono essere sminuite, sic et simpliciter, così come, invece, è stato fatto dalla C.T.P. di Bari con la sentenza qui impugnata.
9.La Corte osserva, infatti, che Ufficio Controlli, dopo aver indicato che le fatture in contestazione Resistente_2 Società_1attengono alla stipula, in data 09/04/2015, tra la SR (cliente ) e la (fornitore) di un
“Contratto di progettazione e sviluppo di Prodotto_1, Prodotto_2 segmenti con relativa concessione ad utilizzo e rivendita in esclusiva”, ha evidenziato una pluralità di irregolarità fiscali e violazioni commesse sia dalla società fornitrice sia dalla stessa società Resistente_2 accertata.
10.Ad abundantiam la Corte osserva anche che l'A.F. come da relativo P.V.C. a seguito di, verifica presso la sede legale della Resistente_2 S.r.l., ha pure verbalizzato che, all'atto dell'accesso effettuato in Bari alla Indirizzo_1, sul citofono condominiale non soltanto NON risultava esposta alcuna targhetta riconducibile alla società verificata ma veniva successivamente anche accertato che la ubicazione di Resistente_2 – senza alcuna sede operativa - coincideva invece con la sede dell'esercizio Rappresentante_1 Resistente_2professionale del Dr. (rappresentante, all'epoca, di SR).
Nei fatti è risultato che la società non aveva una sede operativa in quanto, come emerso in sede di accesso, la stessa si serviva invece asseritamente della collaborazione di Società_1, (con cui era stato stipulato cioè il su citato contratto di progettazione e sviluppo).!
11.Aggiungasi che gli ulteriori elementi indizianti rilevati dall'ufficio non hanno trovato ragionevole e persuasiva contestazione da parte della contribuente. Questa Corte intende riferirsi come all'atto dell'emissione dell'avviso di accertamento non risultava né realizzato il presunto progetto, né alcun Società_1rilascio del relativo brevetto (di cui peraltro avrebbe dovuto farsi carico e non come in atti di un suo dipendente), né l'esistenza della concreta fase (contrattualmente prevista) dell'industrializzazione, né l'esistenza quantomeno embrionale di qualsivoglia business plan e comunque di qualsivoglia atto idoneo e congruo a giustificare “le fatture di acconto di notevole entità pagate a Resistente_2” contestualmente e nell'immediatezza del contratto stipulato con quest'ultima. In assenza cioè anche di concreti elementi che possano comunque ragionevolmente giustificare l'elevatezza di tali acconti erogati. Tanto non può non indurre questa Corte a ritenere quantomeno
“non inerenti i costi” che hanno permesso l'indebita detrazione iva.
Assorbite ulteriori eccezioni. Conclusivamente ut supra esposto devesi accogliere l'appello dell'A.E. in quanto fondato e condannare parte soccombente alle spese di lite secondo dispositivo con cui per mero errore materiale è indicato “condanna l'appellante” anziché “condanna l'appellato”.
PQM
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio in € 2.500,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 3.000,00 quanto al grado di appello.
Bari, 10 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
CC HI MA IO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SA GIULIO, Presidente DAMMACCO CHIARA, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 732/2022 depositato il 22/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164/a 70126 Bari BA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 P.IVA_1 Srls -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1475/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 04/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030900036.2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
FATTO
1.Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, la società Resistente_2 S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento n. TVF030900036-2020 relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari aveva recuperato l'Iva ritenuta indebitamente detratta per l'importo di euro 39.319,00, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a fatture di acquisto considerate prive del requisito dell'inerenza.
2.La società ricorrente deduceva, in particolare, l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, nonché per erronea applicazione della normativa in materia di imposte sui redditi e di Iva, sostenendo la inerenza dei costi sostenuti nell'ambito di un progetto di sviluppo che rientrava nell'oggetto sociale e, conseguentemente, la legittimità della detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. In via subordinata, chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le fatture poste a base della detrazione Iva afferissero ad operazioni non inerenti all'attività d'impresa, enfatizzando la pluralità di elementi indiziari rinvenuti e relativi sia alla posizione del fornitore sia all'assenza di fatto di risultati economici, reali nonché per assenza organizzativa in capo ad entrambe le società coinvolte.
4.Con sentenza n. 1475/2/2021, depositata in data 04 ottobre 2021, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso, ritenendo infondata la pretesa erariale. Il giudice di primo grado, pur escludendo il dedotto vizio del difetto di motivazione dell'atto, riteneva non dimostrata la contestata non inerenza dei costi, trattandosi di costi prodromici allo sviluppo di un progetto ritenuto comunque coerente con l'oggetto sociale. 5.Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione sotto plurimi profili. Secondo l'Ufficio, l'atto impositivo è correttamente motivato e fondato su presupposti di fatto e di diritto pienamente legittimi. L'avviso di accertamento ha infatti puntualmente evidenziato tutte le anomalie riscontrate in relazione alle quattro fatture di acquisto contestate emesse
Società_1 Società_1dalla “ Srls” di seguito , dalle quali emerge chiaramente l'assenza del requisito di inerenza dei costi all'attività d'impresa svolta dalla società verificata. Tale requisito, richiesto dall'articolo 109, comma 5, del TUIR ai fini della deducibilità dei costi, è rilevante anche ai fini IVA, con conseguente indetraibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972.
Le incongruenze rilevate dall'Amministrazione riguardano molteplici aspetti: le fatture presentano descrizioni del tutto generiche, inoltre la stessa società verificata non disponeva di una sede operativa autonoma e atta all'adempimento contrattuale e nemmeno ha dimostrato quantomeno l'avveramento della fase di industrializzazione al fine dell'immissione sul mercato del prodotto ipotizzato. Al di là della circostanza che i costi sostenuti non hanno generato comunque alcun volume d'affari né nell'anno d'imposta oggetto di accertamento e nemmeno negli anni successivi,(sic!!) con evidente antieconomicità delle spese, sicché merita valorizzazione il giudizio di non inerenza contestato.
Anche la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'ufficio in materia di inerenza, antieconomicità e onere della prova conferma che l'antieconomicità e incongruità dei costi costituiscono “indici sintomatici della carenza di inerenza”.
Resistente_26.Si è costituita in giudizio la S.r.l.s. con comparsa di costituzione e risposta e nel merito ribadisce la nullità dell'atto e l'inerenza dei costi sostenuti in quanto è errato misurare la deducibilità di un costo solo in base all'inerenza con i ricavi d'impresa. Conclude per la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
MOTIVAZIONE
7.L'appello dell'Agenzia Entrate è fondato.
L'Ufficio Controlli con l'atto impositivo ha correttamente e (in ossequio alle regulae iuris in subiecta materia), efficacemente indicato tutte le anomalie fattuali da cui si evince, (in relazione ai costi in contestazione che attengono a n.4 fatture d'acquisto/Società_1) un quadro probatorio che si traduce in un corretto quanto appagante giudizio complessivo afferente l'assenza(effettiva) del requisito di inerenza dei costi in contestazione per l'attività di impresa. Requisito di inerenza che è imposto dall'articolo 109, co.5 del D.P.R. n.917 del 1986 - T.U.I.R.- ai fini della legittima deduzione dei costi, vieppiù ai fini Iva con conseguente indetraibilità ex articolo 19 del D.P.R. n.633 del 1972 della imposta che quindi è stata, ope legis, recuperata legittimamente a tassazione.
8.Già i comportamenti riferibili alla contribuente Resistente_2 non soltanto svelano l'inconsistenza e pretestuosità della asserita condizione di start up della società accertata, ma non comprovano in alcun modo che i costi in questione siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 109 del T.U.I.R., e art. 19 D.P.R. 633/72 IVA.
Proprio dall'assunto del primo giudice, emerge già chiaramente che l'avviso di accertamento de quo è immune dagli evocati vizi motivazionali esplicando l'atto impositivo i presupposti fattuali e giuridici su cui si fonda il recupero erariale. E risultano altresì non coerenti le successive considerazioni sempre della C.T.P. di Bari che hanno ritenuto che gli elementi e le anomalie contestate dall'Ufficio, (né singolarmente né cumulativamente), non sono sintomatici della non “inerenza” contestata dall'ufficio.
Al contrario, questa Corte, desume chiaramente dagli atti del fascicolo che, nei fatti, nel caso in esame (e come si dirà successivamente) e diversamente da quanto deciso dai primi Giudici, l'operato dell'Ufficio e l'avviso di accertamento de quo sono corretti e legittimi. Poiché l'Ufficio ha dettagliato le fondate incongruenze da cui si evince nitidamente l'assenza, per i costi in contestazione, del requisito di inerenza all'attività di impresa.
E' incontestabile altresì che tali anomalie (sottolineate dall'Ufficio) non possono essere sminuite, sic et simpliciter, così come, invece, è stato fatto dalla C.T.P. di Bari con la sentenza qui impugnata.
9.La Corte osserva, infatti, che Ufficio Controlli, dopo aver indicato che le fatture in contestazione Resistente_2 Società_1attengono alla stipula, in data 09/04/2015, tra la SR (cliente ) e la (fornitore) di un
“Contratto di progettazione e sviluppo di Prodotto_1, Prodotto_2 segmenti con relativa concessione ad utilizzo e rivendita in esclusiva”, ha evidenziato una pluralità di irregolarità fiscali e violazioni commesse sia dalla società fornitrice sia dalla stessa società Resistente_2 accertata.
10.Ad abundantiam la Corte osserva anche che l'A.F. come da relativo P.V.C. a seguito di, verifica presso la sede legale della Resistente_2 S.r.l., ha pure verbalizzato che, all'atto dell'accesso effettuato in Bari alla Indirizzo_1, sul citofono condominiale non soltanto NON risultava esposta alcuna targhetta riconducibile alla società verificata ma veniva successivamente anche accertato che la ubicazione di Resistente_2 – senza alcuna sede operativa - coincideva invece con la sede dell'esercizio Rappresentante_1 Resistente_2professionale del Dr. (rappresentante, all'epoca, di SR).
Nei fatti è risultato che la società non aveva una sede operativa in quanto, come emerso in sede di accesso, la stessa si serviva invece asseritamente della collaborazione di Società_1, (con cui era stato stipulato cioè il su citato contratto di progettazione e sviluppo).!
11.Aggiungasi che gli ulteriori elementi indizianti rilevati dall'ufficio non hanno trovato ragionevole e persuasiva contestazione da parte della contribuente. Questa Corte intende riferirsi come all'atto dell'emissione dell'avviso di accertamento non risultava né realizzato il presunto progetto, né alcun Società_1rilascio del relativo brevetto (di cui peraltro avrebbe dovuto farsi carico e non come in atti di un suo dipendente), né l'esistenza della concreta fase (contrattualmente prevista) dell'industrializzazione, né l'esistenza quantomeno embrionale di qualsivoglia business plan e comunque di qualsivoglia atto idoneo e congruo a giustificare “le fatture di acconto di notevole entità pagate a Resistente_2” contestualmente e nell'immediatezza del contratto stipulato con quest'ultima. In assenza cioè anche di concreti elementi che possano comunque ragionevolmente giustificare l'elevatezza di tali acconti erogati. Tanto non può non indurre questa Corte a ritenere quantomeno
“non inerenti i costi” che hanno permesso l'indebita detrazione iva.
Assorbite ulteriori eccezioni. Conclusivamente ut supra esposto devesi accogliere l'appello dell'A.E. in quanto fondato e condannare parte soccombente alle spese di lite secondo dispositivo con cui per mero errore materiale è indicato “condanna l'appellante” anziché “condanna l'appellato”.
PQM
La Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio in € 2.500,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 3.000,00 quanto al grado di appello.
Bari, 10 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
CC HI MA IO