Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 82
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità atto impositivo per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto impositivo immune da vizi motivazionali, avendo l'ufficio esposto i presupposti fattuali e giuridici su cui si fonda il recupero erariale.

  • Rigettato
    Erronea applicazione normativa imposte sui redditi e IVA

    La Corte ha ritenuto che le anomalie contestate dall'ufficio, singolarmente o cumulativamente, siano sintomatiche della non inerenza dei costi all'attività d'impresa. L'antieconomicità e l'incongruità dei costi costituiscono indici sintomatici della carenza di inerenza.

  • Rigettato
    Richiesta di disapplicazione sanzioni

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento e, implicitamente, delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 82
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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