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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 424/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al. n. 424/2019 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rossana C.F._1
Caudullo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittoria alla via G. Matteotti,140.
OPPONENTE contro con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, (P.Iva in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, giusta procura depositata in atti, dall'avv.
Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, vicolo S. Bernardino, 5a, elegge domicilio;
OPPOSTA
pagina 1 di 7
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.01.2019, ha convenuto Parte_1 in giudizio la , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2303/2018 (n. 4399/2018 R.G.), reso dal Tribunale di Ragusa in data 28.11.2018, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, nei confronti della società opposta, la somma di euro 27.049,98, dovuta a titolo di saldo residuo del contratto di finanziamento n.10463017989660 stipulato in data 19.06.2008 con Detto credito veniva ceduto, mediante due operazioni Controparte_2 di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art.58 T.U.B., prima alla cessionaria Controparte_3
e, successivamente, da questa, a , che cedeva il ramo d'azienda relativo
[...] CP_4 alla gestione dell'attività di acquisto e gestione del portafoglio dei crediti distressed, tra i quali il credito oggetto di lite, a che lo ha azionato attraverso il provvedimento Controparte_1
monitorio oggi opposto.
L'attore, a mezzo provvedimento del 14.01.2019 (antecedente alla iscrizione della causa a ruolo), è stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
A fondamento del giudizio ex art. 645 c.p.c. l'opponente ha dedotto:
-di non avere sottoscritto il contratto di finanziamento n.10463017989660 del quale ha disconosciuto le firme, oltre a disconoscere la conformità del contratto prodotto all'originale.
Ha dedotto di essere stato del tutto estraneo alla conclusione del contratto, asseritamente imputabile ad altro soggetto, indicato nella persona di , la cui condotta Controparte_5 criminosa di sostituzione di persona in danno dell'attore (della cui identità si sarebbe illecitamente appropriato) sarebbe stata peraltro accertata (relativamente a fatti diversi) con sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, che l'opponente ha prodotto in giudizio. Ha sostenuto conseguentemente la nullità del contratto di prestito posto a base del credito azionato, per la mancanza dell'elemento essenziale dell'accordo, e ha chiesto revocarsi il d.i.
n.2303/2018; in subordine ha eccepito la inidoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno del credito e la illegittimità degli interessi pattuiti in quanto esorbitanti la soglia di usura;
infine, ha dedotto la indeterminatezza ed illegittimità degli interessi di mora richiesti, poiché non indicati nel testo contrattuale prodotto in atti.
pagina 2 di 7 Ha insistito pertanto nella revoca del decreto ingiuntivo così concludendo:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis. a- In via Principale e nel merito accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n 10463017989660 sono apocrife e per l'effetto accogliere la presente opposizione dichiarando nullo, in via riconvenzionale, il contratto di finanziamento recante sottoscrizioni apparentemente apposte dal . Pt_1
E conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n 2303/2018 del 29.11.2018 n R.G. 4399/2018 essendo il credito inesistente o comunque inesigibile per inesistenza del contratto di finanziamento per falsità della firma ivi apposta;
b- solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera a) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 2) della presente trattazione. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo sopra emarginato per i motivi di cui in narrativa ai punti 3) e 4).”
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_1 disconoscimento delle firme effettuato dall' opponente in base alla circostanza che al contratto di finanziamento, del quale controparte ha eccepito la nullità per mancanza di accordo, era stata data esecuzione attraverso il pagamento delle prime rate, sostenendo dunque che il pagamento costituisse una conferma tacita dell'accordo ostativo al disconoscimento. L'opposta ha altresì contestato l'eccezione attinente alla difformità della copia del contratto prodotto dall'originale, in quanto del tutto generica e dunque inammissibile, motivandola in ragione della incongruenza con la precedente eccezione di mancata sottoscrizione dello stesso. Ha sostenuto inoltre la partecipazione attiva di alla fase precontrattuale, che avrebbe permesso l'acquisizione Pt_1
della documentazione necessaria alla istruzione della pratica di finanziamento, attraverso l'acquisizione del documento di identità e delle dichiarazioni dei redditi dell'opponente. Ha contestato le ulteriori difese ed eccezioni, in quanto infondate, e ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento monitorio, con concessione della provvisoria esecuzione.
In subordine alla domanda principale ha domandato la condanna di controparte alla restituzione delle somme erogate, sussistendo indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c. e per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., per avere il goduto e disposto del capitale Pt_1 erogato, e così ha concluso:
pagina 3 di 7 “ In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € CP_1
27.049,98 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi di mora al tasso convenzionale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna CP dell'opponente al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di CP_1 della somma di € 27.049,98 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs.
231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando al pagamento di detta somma
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
Con provvedimento del 04.10.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio attraverso il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata infine rinviata all'udienza odierna per discussione e decisione.
****
Tanto premesso, l'opposizione è infondata, per quanto di seguito osservato.
Dagli atti di causa emerge che, a fronte del disconoscimento effettuato dall'opponente , Pt_1
con riferimento alle firme apposte al contratto di finanziamento del 19.06.2008, la cessionaria ha sostenuto la inammissibilità di tale disconoscimento, per avere la parte Controparte_1 finanziata dato spontanea esecuzione alle obbligazioni restitutorie nascenti dal contratto, con il versamento delle prime cinque rate del piano di ammortamento.
pagina 4 di 7 Richiamando l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo il quale l'esecuzione dell'accordo negoziale (nel caso di specie, il pagamento delle rate del finanziamento) comporterebbe il riconoscimento tacito e stragiudiziale della scrittura negoziale, in quanto tale, incompatibile con il successivo disconoscimento della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ha invocato la inutilità della procedura di verificazione al CP_1
fine di potersi giovare della scrittura negoziale allegata in atti.
Sul punto, va in effetti osservato che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione. (Cassazione civile, sez. III, 28/06/2012, n. 10849).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che taluni ratei del contratto la cui sottoscrizione è stata disconosciuta sono stati pagati da peraltro condannato in concorso col Parte_1
presunto falsificatore della sua sottoscrizione, per avere il giudice penale riconosciuto la piena consapevolezza in capo a del fatto che taluno stava spacciandosi per lui Pt_1
(rammentandosi che, in mancanza di qualsiasi divieto di legge - cfr. Cass. Civ. sez. II,
n.1593/2017, in ordine all'insussistenza di un principio di tassatività dei mezzi di prova- la qualificazione dei fatti contenuta all'interno della sentenza penale, quand'anche la stessa sia attualmente oggetto di gravame, è liberamente apprezzabile da altro giudice), peraltro dovendo osservarsi che, in seno alla sentenza predetta, il terzo è stato condannato per avere CP_5
apposto una falsa sottoscrizione su titoli di credito e non anche sul contratto per cui è causa (e dovendo ritenersi inammissibile la prova testimoniale con il predetto , in quanto CP_5
soggetto palesemente interessato all'esito della lite, ex art. 246 c.p.c.).
Deve dunque ritenersi che, avendo dato esecuzione al contratto per cui è causa, implicitamente riconoscendone la sottoscrizione, non potesse effettuare in questa sede un Parte_1 valido disconoscimento della propria firma.
Quanto all'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, lo stesso, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di contenuto chiaro e specifico che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della pagina 5 di 7 genuinità della copia, essendo necessario che il disconoscimento avvenga attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, senza che possano considerarsi sufficienti, a tal fine, contestazioni generiche o onnicomprensive, come avvenuto nel caso di specie.
Non meritevoli di accoglimento, in quanto assai generiche, appaiono poi le contestazioni in ordine alla nullità delle clausole relative agli interessi.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Venendo, in ogni caso ad abundantiam, all'esame della domanda posta in subordine dalla deve osservarsi parimenti che parte opponente non ha mai contestato la CP_1 circostanza fattuale della erogazione della somma sul suo conto corrente, tanto da articolare espressamente due dei capitoli della prova testimoniale richiesta (ma non ammessa in quanto irrilevante) nei seguenti termini : “ vero o no che, appena accreditate le somme del finanziamento sul conto corrente del sig se le è fatte consegnare?” domanda rivolta Pt_1
confronti del teste;
ed ancora “Vero o non che il sig ha chiesto al sig Controparte_5 CP_5
di restituirgli le somme che erano state versate sul suo conto corrente?” domanda per la Pt_1
teste la dazione della somma può pertanto ritenersi provata come fatto Testimone_1 implicitamente riconosciuto dall'opponente.
Orbene l'assenza di un valido titolo giustificativo dell'erogazione di euro 20.000,00 disposta in data 27.06.2008 (cfr estratto conto allegato al fascicolo monitorio) sul conto CP_2
corrente dell'opponente farebbe in ogni caso sorgere un obbligo restitutorio ai sensi dell'art.2033 c.c. in capo al titolare del conto corrente , al netto di quanto già Parte_1 versato.
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022), devono essere poste a carico dell'opponente soccombente, atteso che la domanda creditoria è risultata fondata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 424/2019 R.G.:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il il D.I. n. 2303/2018 emesso dal Tribunale di
Ragusa il 28.11.2018 nel proc. monitorio iscritto al n. 4399/2018 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
Ragusa, 2.7.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al. n. 424/2019 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rossana C.F._1
Caudullo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittoria alla via G. Matteotti,140.
OPPONENTE contro con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63, (P.Iva in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata, giusta procura depositata in atti, dall'avv.
Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, vicolo S. Bernardino, 5a, elegge domicilio;
OPPOSTA
pagina 1 di 7
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.01.2019, ha convenuto Parte_1 in giudizio la , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
2303/2018 (n. 4399/2018 R.G.), reso dal Tribunale di Ragusa in data 28.11.2018, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, nei confronti della società opposta, la somma di euro 27.049,98, dovuta a titolo di saldo residuo del contratto di finanziamento n.10463017989660 stipulato in data 19.06.2008 con Detto credito veniva ceduto, mediante due operazioni Controparte_2 di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art.58 T.U.B., prima alla cessionaria Controparte_3
e, successivamente, da questa, a , che cedeva il ramo d'azienda relativo
[...] CP_4 alla gestione dell'attività di acquisto e gestione del portafoglio dei crediti distressed, tra i quali il credito oggetto di lite, a che lo ha azionato attraverso il provvedimento Controparte_1
monitorio oggi opposto.
L'attore, a mezzo provvedimento del 14.01.2019 (antecedente alla iscrizione della causa a ruolo), è stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
A fondamento del giudizio ex art. 645 c.p.c. l'opponente ha dedotto:
-di non avere sottoscritto il contratto di finanziamento n.10463017989660 del quale ha disconosciuto le firme, oltre a disconoscere la conformità del contratto prodotto all'originale.
Ha dedotto di essere stato del tutto estraneo alla conclusione del contratto, asseritamente imputabile ad altro soggetto, indicato nella persona di , la cui condotta Controparte_5 criminosa di sostituzione di persona in danno dell'attore (della cui identità si sarebbe illecitamente appropriato) sarebbe stata peraltro accertata (relativamente a fatti diversi) con sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, che l'opponente ha prodotto in giudizio. Ha sostenuto conseguentemente la nullità del contratto di prestito posto a base del credito azionato, per la mancanza dell'elemento essenziale dell'accordo, e ha chiesto revocarsi il d.i.
n.2303/2018; in subordine ha eccepito la inidoneità probatoria della documentazione prodotta a sostegno del credito e la illegittimità degli interessi pattuiti in quanto esorbitanti la soglia di usura;
infine, ha dedotto la indeterminatezza ed illegittimità degli interessi di mora richiesti, poiché non indicati nel testo contrattuale prodotto in atti.
pagina 2 di 7 Ha insistito pertanto nella revoca del decreto ingiuntivo così concludendo:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis. a- In via Principale e nel merito accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento n 10463017989660 sono apocrife e per l'effetto accogliere la presente opposizione dichiarando nullo, in via riconvenzionale, il contratto di finanziamento recante sottoscrizioni apparentemente apposte dal . Pt_1
E conseguentemente dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n 2303/2018 del 29.11.2018 n R.G. 4399/2018 essendo il credito inesistente o comunque inesigibile per inesistenza del contratto di finanziamento per falsità della firma ivi apposta;
b- solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera a) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 2) della presente trattazione. In via subordinata accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo sopra emarginato per i motivi di cui in narrativa ai punti 3) e 4).”
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_1 disconoscimento delle firme effettuato dall' opponente in base alla circostanza che al contratto di finanziamento, del quale controparte ha eccepito la nullità per mancanza di accordo, era stata data esecuzione attraverso il pagamento delle prime rate, sostenendo dunque che il pagamento costituisse una conferma tacita dell'accordo ostativo al disconoscimento. L'opposta ha altresì contestato l'eccezione attinente alla difformità della copia del contratto prodotto dall'originale, in quanto del tutto generica e dunque inammissibile, motivandola in ragione della incongruenza con la precedente eccezione di mancata sottoscrizione dello stesso. Ha sostenuto inoltre la partecipazione attiva di alla fase precontrattuale, che avrebbe permesso l'acquisizione Pt_1
della documentazione necessaria alla istruzione della pratica di finanziamento, attraverso l'acquisizione del documento di identità e delle dichiarazioni dei redditi dell'opponente. Ha contestato le ulteriori difese ed eccezioni, in quanto infondate, e ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento monitorio, con concessione della provvisoria esecuzione.
In subordine alla domanda principale ha domandato la condanna di controparte alla restituzione delle somme erogate, sussistendo indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c. e per ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., per avere il goduto e disposto del capitale Pt_1 erogato, e così ha concluso:
pagina 3 di 7 “ In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € CP_1
27.049,98 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi di mora al tasso convenzionale, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna CP dell'opponente al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di CP_1 della somma di € 27.049,98 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs.
231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando al pagamento di detta somma
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”
Con provvedimento del 04.10.2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio attraverso il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata infine rinviata all'udienza odierna per discussione e decisione.
****
Tanto premesso, l'opposizione è infondata, per quanto di seguito osservato.
Dagli atti di causa emerge che, a fronte del disconoscimento effettuato dall'opponente , Pt_1
con riferimento alle firme apposte al contratto di finanziamento del 19.06.2008, la cessionaria ha sostenuto la inammissibilità di tale disconoscimento, per avere la parte Controparte_1 finanziata dato spontanea esecuzione alle obbligazioni restitutorie nascenti dal contratto, con il versamento delle prime cinque rate del piano di ammortamento.
pagina 4 di 7 Richiamando l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo il quale l'esecuzione dell'accordo negoziale (nel caso di specie, il pagamento delle rate del finanziamento) comporterebbe il riconoscimento tacito e stragiudiziale della scrittura negoziale, in quanto tale, incompatibile con il successivo disconoscimento della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ha invocato la inutilità della procedura di verificazione al CP_1
fine di potersi giovare della scrittura negoziale allegata in atti.
Sul punto, va in effetti osservato che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione. (Cassazione civile, sez. III, 28/06/2012, n. 10849).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che taluni ratei del contratto la cui sottoscrizione è stata disconosciuta sono stati pagati da peraltro condannato in concorso col Parte_1
presunto falsificatore della sua sottoscrizione, per avere il giudice penale riconosciuto la piena consapevolezza in capo a del fatto che taluno stava spacciandosi per lui Pt_1
(rammentandosi che, in mancanza di qualsiasi divieto di legge - cfr. Cass. Civ. sez. II,
n.1593/2017, in ordine all'insussistenza di un principio di tassatività dei mezzi di prova- la qualificazione dei fatti contenuta all'interno della sentenza penale, quand'anche la stessa sia attualmente oggetto di gravame, è liberamente apprezzabile da altro giudice), peraltro dovendo osservarsi che, in seno alla sentenza predetta, il terzo è stato condannato per avere CP_5
apposto una falsa sottoscrizione su titoli di credito e non anche sul contratto per cui è causa (e dovendo ritenersi inammissibile la prova testimoniale con il predetto , in quanto CP_5
soggetto palesemente interessato all'esito della lite, ex art. 246 c.p.c.).
Deve dunque ritenersi che, avendo dato esecuzione al contratto per cui è causa, implicitamente riconoscendone la sottoscrizione, non potesse effettuare in questa sede un Parte_1 valido disconoscimento della propria firma.
Quanto all'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, lo stesso, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di contenuto chiaro e specifico che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della pagina 5 di 7 genuinità della copia, essendo necessario che il disconoscimento avvenga attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, senza che possano considerarsi sufficienti, a tal fine, contestazioni generiche o onnicomprensive, come avvenuto nel caso di specie.
Non meritevoli di accoglimento, in quanto assai generiche, appaiono poi le contestazioni in ordine alla nullità delle clausole relative agli interessi.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
Venendo, in ogni caso ad abundantiam, all'esame della domanda posta in subordine dalla deve osservarsi parimenti che parte opponente non ha mai contestato la CP_1 circostanza fattuale della erogazione della somma sul suo conto corrente, tanto da articolare espressamente due dei capitoli della prova testimoniale richiesta (ma non ammessa in quanto irrilevante) nei seguenti termini : “ vero o no che, appena accreditate le somme del finanziamento sul conto corrente del sig se le è fatte consegnare?” domanda rivolta Pt_1
confronti del teste;
ed ancora “Vero o non che il sig ha chiesto al sig Controparte_5 CP_5
di restituirgli le somme che erano state versate sul suo conto corrente?” domanda per la Pt_1
teste la dazione della somma può pertanto ritenersi provata come fatto Testimone_1 implicitamente riconosciuto dall'opponente.
Orbene l'assenza di un valido titolo giustificativo dell'erogazione di euro 20.000,00 disposta in data 27.06.2008 (cfr estratto conto allegato al fascicolo monitorio) sul conto CP_2
corrente dell'opponente farebbe in ogni caso sorgere un obbligo restitutorio ai sensi dell'art.2033 c.c. in capo al titolare del conto corrente , al netto di quanto già Parte_1 versato.
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022), devono essere poste a carico dell'opponente soccombente, atteso che la domanda creditoria è risultata fondata.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 424/2019 R.G.:
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il il D.I. n. 2303/2018 emesso dal Tribunale di
Ragusa il 28.11.2018 nel proc. monitorio iscritto al n. 4399/2018 R.G., dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
Ragusa, 2.7.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 7 di 7