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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1388 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. BORROMETI MARCELLA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. MACCARRONE NICOLA CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o CP_1
equivalente - altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
, parrucchiere dal 1.2.1979, sostiene che le patologie Parte_1
di cui è affetto, ossia la sindrome del tunnel carpale, l'insufficienza
Pagina 1 di 5 venosa agli arti inferiori, la borsite olecranica al gomito destro e la tendinite del sovraspinoso alla spalla destra, abbiano natura professionale, e pertanto chiede la condanna dell' a CP_1
corrispondergli l'indennizzo di legge in rendita o in subordine in capitale per il danno biologico che quantifica nel 24%.
L' contesta la sussistenza del nesso causale e chiede il rigetto del CP_1
ricorso.
***
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il primo c.t.u. ha così concluso: “non sono da considerare malattie professionali le seguenti affezioni dichiarate dal ricorrente: Sindrome da sovraccarico biomeccanico polso-mano: sindrome del tunnel carpale,
Borsite olecranica gomito dx, Sindrome da sovraccarico spalla: tendinite sovraspinoso spalla dx. È da considerare malattia professionale la insufficienza venosa cronica agli arti inferiori: varici;
in base al codice
27 del D.M. del 12/07/2000 si assegna ad essa un danno biologico del
5% (cinque per cento) e con decorrenza dal 11/05/21, data della denuncia all' di questa malattia professionale”. CP_1
Dato che tali conclusioni si fondavano, almeno in parte, sulla ritenuta insussistenza delle patologie non riconosciute come professionali, laddove la loro sussistenza è pacifica tra le parti, è stato disposto il rinnovo della consulenza, precisandosi che oggetto dell'accertamento dovesse essere il solo nesso causale e non anche l'esistenza delle patologie.
Il secondo c.t.u. ha ritenuto la natura professionale dell'insufficienza venosa agli arti inferiori: varici, in quanto la professione di parrucchiere esercitata sin dal 1979 ha costretto il ricorrente “ad un lavoro che avviene necessariamente in posizione eretta prolungata e per lo più da fermo ciò che, per l'appunto è causa dell'insufficienza venosa cronica”,
Pagina 2 di 5 ed ha quantificato il relativo danno biologico nel 5%. Ha invece escluso il nesso di causalità tra la professione e le altre patologie.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni sulla scorta del fatto che tutte le patologie di cui si discute sono tabellate, da cui deriverebbe la superfluità dell'accertamento del nesso causale.
In realtà, la presunzione legale di eziologia professionale delle malattie tabellate non è assoluta, limitandosi a determinare l'inversione dell'onere della prova, e quindi l' ben può fornire la prova contraria (C. CP_1
20510/2015, C. 19312/2004).
Orbene, la tabella allegata al ricorso, che pure fa riferimento alla tendinite del sovraspinoso, alla borsite olecranica ed alla sindrome del tunnel carpale, le riferisce, rispettivamente, a “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”, a “lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano un appoggio prolungato sulla faccia posteriore del gomito”, ed a “lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo”, e non specificamente all'attività di parrucchiere: pertanto, affinché operi la presunzione di causalità, occorre dimostrare che l'attività svolta abbia le caratteristiche indicate nelle tabelle.
Orbene, il ricorrente non ha svolto istanze di prova relative alle modalità di svolgimento dell'attività; e il c.t.u. ha ritenuto le prime due patologie
“non correlate con la attività lavorativa di parrucchiere caratterizzata come sopra descritto da cicli di lavoro variabili sia nella tipologia delle azioni dinamiche che nella durata di esposizione ai fattori di rischio e non dipendenti da ritmi pregnanti di lavoro quali ad esempio imposti da macchine”; e con riferimento alla terza, ha ritenuto che “la attività di
Pagina 3 di 5 parrucchiere per donna pur caratterizzato da movimenti ripetitivi ma nell'arco di cicli lavorativi della durata di 20.25 minuti, intervallati da periodi di recupero, non necessita di forza elevata, non richiede mantenimento di postura estrema del polso in modo ripetuto e prolungato nelle ore di un turno lavorativo, come pure di prensione costante della mano”.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, perché basate sulla compiuta valutazione delle caratteristiche dell'attività svolta, che non la fanno rientrare tra quelle a cui le tabelle riconducono le patologie riscontrate.
Pertanto, in base alle ragionevoli conclusioni peritali, deve affermarsi il nesso di causalità tra la professione del ricorrente e la sola insufficienza venosa cronica, che ha determinato un danno biologico del 5%.
L' deve quindi essere condannato a pagare al ricorrente CP_1
l'indennizzo per malattia professionale corrispondente alla riscontrata invalidità del 5%, oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione dalla denuncia del 6.5.2021.
Le spese si compensano per tre quarti col restante quarto a carico dell' , alla luce della reciproca soccombenza. La stessa ripartizione CP_1
riguarda le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna l a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'indennizzo per malattia professionale corrispondente alla riscontrata invalidità del 5%, oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione dalla denuncia del 6.5.2021;
- condanna l' a rifondere a un quarto CP_1 Persona_1
delle spese di lite, liquidate in € 2.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 43 per rimborso c.u.
Pagina 4 di 5 - pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' per un CP_1
quarto e a carico del ricorrente per tre quarti.
16/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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